CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 27093/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Catania avverso la sentenza in data 12/04/2023 della Corte di appello di Catania visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Catania, in riforma di quella del Tribunale di Catania in data 13 novembre 2018, che aveva ravvisato l'ipotesi di cui all'art. 131-bis cod. pen., ha riconosciuto la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di cui all'art. 385 cod. pen. aggravato dalla recidiva, irrogando la pena di mesi otto di reclusione con le attenuanti generiche equivalenti e con la riduzione per il rito abbreviato. 2. Ha proposto ricorso Bonforte tramite il suo difensore, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 131-bis, 385 cod. pen, 75 comma 1, d.lgs. 159 del 2011. 3. Il Procuratore generale ha inviato la requisitoria concludendo per il rigetto del ricorso. 4. Nelle more il difensore del ricorrente ha inviato documentazione attestante il sopravvenuto decesso di [OSCURATO:PERSONA]. 5. Il ricorso è stato trattato senza l'intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, in base alla proroga disposta dall'art. 94, comma 2, d.lgs. 150 del 2022, come via via modificato. [OSCURATO:PERSONA] Il sopravvenuto decesso di [OSCURATO:PERSONA], documentato attraverso la produzione del suo difensore, comporta l'estinzione del reato per morte dell'imputato e il conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per tale causa. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per morte dell'imputato. Cos