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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 gennaio 2022

Cassazione n. 09132/2022

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la seguente [OSCURATO:PERSONA]!' T-nP O C.U. tya art. )13 co.1 quahr DPR i ú,u2 sul ricorso 6949-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] spa, elettivamente domiciliata in Roma, viale Carso 57, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] srl, elettivamente domiciliata in Roma, via Arezzo 38, rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 317/2017 del Tribunale di Sondrio depositata il 24 luglio 2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/01/2022 dal relatore [OSCURATO:PERSONA]; Letti gli atti del procedimento di cui in epigrafe [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] srl ha proposto ricorso al Giudice di pace di Sondrio contro 49 ordinanze ingiunzione emesse da [OSCURATO:PERSONA] spa (da ora RFI) nel mese di giugno 2015.

In particolare, ha esposto che: - RFI non avrebbe potuto adottare le ordinanze impugnate, attesa la sua natura di ente privato e, comunque, era priva di legittimazione attiva; - le ordinanze erano tardive ed RFI era decaduta dal potere di emetterle; - le ordinanze non erano motivate e mancavano di chiarezza; - gli atti presupposti di alcune delle ordinanze impugnate non erano stati notificati.; - i verbali della Polfer poste a fondamento delle ordinanze opposte erano infondati. [OSCURATO:PERSONA] di Pace di Sondrio, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 282/2015, ha accolto il ricorso.

RFI ha proposto appello, deducendo che: - i verbali di accertamento avevano valore probatorio in ordine agli accertamenti di fatto in essi contenuti in ordine alla proprietà del suolo ove i cartelli oggetto di lite erano stati installati; - non era stato valutato il complesso delle risultanze probatorie.

Il Tribunale di Sondrio, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 317 del 2017, ha respinto il gravame.RFI ha presentato ricorso per cassazione sulla base di due motivi. [OSCURATO:PERSONA] srl si è difesa con controricorso.

RFI ha depositato memorie.

1. Con il primo motivo RFI lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c. e 2699 e 2700 c.c. atteso che il Tribunale di Sondrio avrebbe errato nel non attribuire ai verbali redatti dagli agenti della Polfer fed privilegiata in ordine all'avvenuto accertamento della proprietà in capo ad RF dei terreni sui quali era stata posta in essere la condotta illecita.

La doglianza è inammissibile per difetto di specificità.

Infatti, parte ricorrente non ha riportato neppure in sintesi il contenuto della parte dei verbali menzionati ove sarebbéro stati indicati gli elementi idonei a' dimostrare la proprietà di RFI di tali terreni.

Peraltro, il Tribunale di Sondrio ha precisato che nei verbali in questione manca persino l'indicazione "della esatta ubicazione dei manufatti" e che non è stata allegata la "documentazione attestante la titolarità del terreno sui cui sorgevano i cartelloni".

2. Con il secondo motivo la società ricorrente si duole della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'omissione di un fatto decisivo perché il Tribunale di Sondrio avrebbe errato nel ritenere che l'ulteriore documentazione allegata nel giudizio di primo grado non fosse idonea a provare la proprietà dell'area interessata dalla controversia ed avrebbe omesso di valutarne il contenuto.

La doglianza è in parte inammissibile ed in parte infondata.

Risulta inammissibile, nella misura in cui si riferisce agli artt. 115 e 116 c.p.c., atteso che, in tema di ricorso per cassazione, una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere sollevata per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (Cass., Sez. 6-1, n. 1229 del 17 gennaio 2019).

Nella specie, nessuna delle menzionate violazioni è stata contestata.

C:— La contestazione è, poi, infondata ove è rappresentato l'omesso esame della citata documentazione, poiché il Tribunale di Sondrio risulta averla valutata, verificando che la produzione cartografica e fotografica non consentiva di provare la titolarità della proprietà del sedime interessato in concreto dalla posa dei cartelli, "la cui rimozione ha reso peraltro impossibile la ricostruzione della loro ubicazione", 'trattandosi di «dócumentazione cori annotazione a pénna delle misure asseritamente rilevate, apposte a seguito delle indicazioni di cui alla "legenda" allegata alle planimetrie, unilateralmente predisposte dalla parte odierna appellante e non verificabili».

Quanto alla revoca delle autorizzazioni da parte di ANAS, il giudice di secondo grado ha chiarito che essa non poteva avere incidenza sulla "esatta ricostruzione dell'area ove insistevano i cartelli".

3. Il ricorso è, quindi, respinto.

Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo.

Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, dell'obbligo di versamento, a carico di parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione integralmente rigettata, trattandosi di ricorso per cassazione la cui notifica si è perfezionata successivamente alla data del 30 gennaio 2013 (Cass., Sez. 6-3, n. 14515 del 10 luglio 2015).

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente a corrispondere le spese di lite, che liquida in C 1.800,00 per onorari ed C 200,00 per spese, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera di parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione II Civile della Corte Suprema di Cassazione,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente [OSCURATO:PERSONA]!' T-nP O C.U. tya art. )13 co.1 quahr DPR i ú,u2 sul ricorso 6949-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] spa, elettivamente domiciliata in Roma, viale Carso 57, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] srl, elettivamente domiciliata in Roma, via Arezzo 38, rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 317/2017 del Tribunale di Sondrio depositata il 24 luglio 2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/01/2022 dal relatore [OSCURATO:PERSONA]; Letti gli atti del procedimento di cui in epigrafe [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] srl ha proposto ricorso al Giudice di pace di Sondrio contro 49 ordinanze ingiunzione emesse da [OSCURATO:PERSONA] spa (da ora RFI) nel mese di giugno 2015. In particolare, ha esposto che: - RFI non avrebbe potuto adottare le ordinanze impugnate, attesa la sua natura di ente privato e, comunque, era priva di legittimazione attiva; - le ordinanze erano tardive ed RFI era decaduta dal potere di emetterle; - le ordinanze non erano motivate e mancavano di chiarezza; - gli atti presupposti di alcune delle ordinanze impugnate non erano stati notificati.; - i verbali della Polfer poste a fondamento delle ordinanze opposte erano infondati. [OSCURATO:PERSONA] di Pace di Sondrio, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 282/2015, ha accolto il ricorso. RFI ha proposto appello, deducendo che: - i verbali di accertamento avevano valore probatorio in ordine agli accertamenti di fatto in essi contenuti in ordine alla proprietà del suolo ove i cartelli oggetto di lite erano stati installati; - non era stato valutato il complesso delle risultanze probatorie. Il Tribunale di Sondrio, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 317 del 2017, ha respinto il gravame.RFI ha presentato ricorso per cassazione sulla base di due motivi. [OSCURATO:PERSONA] srl si è difesa con controricorso. RFI ha depositato memorie. 1. Con il primo motivo RFI lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c. e 2699 e 2700 c.c. atteso che il Tribunale di Sondrio avrebbe errato nel non attribuire ai verbali redatti dagli agenti della Polfer fed privilegiata in ordine all'avvenuto accertamento della proprietà in capo ad RF dei terreni sui quali era stata posta in essere la condotta illecita. La doglianza è inammissibile per difetto di specificità. Infatti, parte ricorrente non ha riportato neppure in sintesi il contenuto della parte dei verbali menzionati ove sarebbéro stati indicati gli elementi idonei a' dimostrare la proprietà di RFI di tali terreni. Peraltro, il Tribunale di Sondrio ha precisato che nei verbali in questione manca persino l'indicazione "della esatta ubicazione dei manufatti" e che non è stata allegata la "documentazione attestante la titolarità del terreno sui cui sorgevano i cartelloni". 2. Con il secondo motivo la società ricorrente si duole della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'omissione di un fatto decisivo perché il Tribunale di Sondrio avrebbe errato nel ritenere che l'ulteriore documentazione allegata nel giudizio di primo grado non fosse idonea a provare la proprietà dell'area interessata dalla controversia ed avrebbe omesso di valutarne il contenuto. La doglianza è in parte inammissibile ed in parte infondata. Risulta inammissibile, nella misura in cui si riferisce agli artt. 115 e 116 c.p.c., atteso che, in tema di ricorso per cassazione, una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere sollevata per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (Cass., Sez. 6-1, n. 1229 del 17 gennaio 2019). Nella specie, nessuna delle menzionate violazioni è stata contestata. C:— La contestazione è, poi, infondata ove è rappresentato l'omesso esame della citata documentazione, poiché il Tribunale di Sondrio risulta averla valutata, verificando che la produzione cartografica e fotografica non consentiva di provare la titolarità della proprietà del sedime interessato in concreto dalla posa dei cartelli, "la cui rimozione ha reso peraltro impossibile la ricostruzione della loro ubicazione", 'trattandosi di «dócumentazione cori annotazione a pénna delle misure asseritamente rilevate, apposte a seguito delle indicazioni di cui alla "legenda" allegata alle planimetrie, unilateralmente predisposte dalla parte odierna appellante e non verificabili». Quanto alla revoca delle autorizzazioni da parte di ANAS, il giudice di secondo grado ha chiarito che essa non poteva avere incidenza sulla "esatta ricostruzione dell'area ove insistevano i cartelli". 3. Il ricorso è, quindi, respinto. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo. Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, dell'obbligo di versamento, a carico di parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione integralmente rigettata, trattandosi di ricorso per cassazione la cui notifica si è perfezionata successivamente alla data del 30 gennaio 2013 (Cass., Sez. 6-3, n. 14515 del 10 luglio 2015). P.Q.M. La Corte, rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente a corrispondere le spese di lite, che liquida in C 1.800,00 per onorari ed C 200,00 per spese, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera di parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione II Civile della Corte Suprema di Cassazione,
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