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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 22700/2022

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to la seguente ORDINANZA j tJTER LO W\--'0 í \( -A sul ricorso 739-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 4591/5/2020 della [OSCURATO:PERSONA] , depositata il 25/08/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell' 11/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso della parte contribuente avverso il silenzio-rifiuto dell'Agenzia delle Entrate sulla richiesta di rimborso parziale dei tributi versati negli anni 1990,1991 e 1992 compresi nel diritto alla restituzione contemplato dalla disciplina di agevolazione fiscale in favore dei soggetti colpiti dagli eventi sismici del 13-16 dicembre 1990 ex art. 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002; la [OSCURATO:PERSONA] respingeva il ricorso dell'Agenzia delle Entrate affermando che: ai sensi dell'art. 1, comma 665, della legge n. 190 del 2014, i contribuenti che non svolgono attività d'impresa nei comuni interessati dal sisma del 1990 hanno diritto al rimborso del 90% delle somme versate al Fisco per Irpef e Ilor relative agli anni 1990-1992 qualora l'istanza sia stata presentata entro il 10 marzo 2010; come affermato dalla giurisprudenza di legittimità la circostanza che la somma oggetto della richiesta di rimborso sia stata versata tramite ritenute operate dal sostituto d'imposta non rileva ai fini del riconoscimento del beneficio in questione; è ininfluente la modifica apportata all'ad 1,co.665 della I.n. 190/2014 per effetto dell'art. 16 octies d.I.91/2017 convertito con modificazioni con le I.n. 123/2017.

Avverso la suddetta sentenza proponeva ricorso l'Agenzia delle entrate, affidato ad un motivo mentre la parte contribuente non si costituiva. [OSCURATO:PERSONA] Con il motivo d'impugnazione l'Agenzia delle entrate deduce violazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n.

Ric. 2021 n. 00739 sez.

MT - ud. 11-05-2022 -2- 4, c.p.c., per avere la [OSCURATO:PERSONA] erroneamente rigettato l'appello dell'Ufficio omettendo di pronunciarsi sul motivo di appello sollevato dall'Agenzia consistente nella circostanza che il contribuente [OSCURATO:PERSONA] era residente nel comune di [OSCURATO:PERSONA] di Licodia, che non è inserito nel D.P.C.M. del 15 gennaio 1991, tra i comuni che hanno diritto al rimborso. [OSCURATO:PERSONA] reputa che la particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale la Corte deve pronunciare renda opportuna la trattazione in pubblica udienza della quinta sezione civile, in ragione di quanto previsto dall'art. 380-bis, comma 3, c.p.c. (si veda Cass. 20 novembre 2018, n. 29910; Cass. 3 marzo 2020, n. 5851), e dunque dispone il rinvio a nuovo ruolo.

P.Q.M. rimette la causa alla pubblica udienza della sezione semplice quinta civile e rinvia a nuovo ruolo.

Così deciso nella camera di consigli

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA j tJTER LO W\--'0 í \( -A sul ricorso 739-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 4591/5/2020 della [OSCURATO:PERSONA] , depositata il 25/08/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell' 11/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso della parte contribuente avverso il silenzio-rifiuto dell'Agenzia delle Entrate sulla richiesta di rimborso parziale dei tributi versati negli anni 1990,1991 e 1992 compresi nel diritto alla restituzione contemplato dalla disciplina di agevolazione fiscale in favore dei soggetti colpiti dagli eventi sismici del 13-16 dicembre 1990 ex art. 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002; la [OSCURATO:PERSONA] respingeva il ricorso dell'Agenzia delle Entrate affermando che: ai sensi dell'art. 1, comma 665, della legge n. 190 del 2014, i contribuenti che non svolgono attività d'impresa nei comuni interessati dal sisma del 1990 hanno diritto al rimborso del 90% delle somme versate al Fisco per Irpef e Ilor relative agli anni 1990-1992 qualora l'istanza sia stata presentata entro il 10 marzo 2010; come affermato dalla giurisprudenza di legittimità la circostanza che la somma oggetto della richiesta di rimborso sia stata versata tramite ritenute operate dal sostituto d'imposta non rileva ai fini del riconoscimento del beneficio in questione; è ininfluente la modifica apportata all'ad 1,co.665 della I.n. 190/2014 per effetto dell'art. 16 octies d.I.91/2017 convertito con modificazioni con le I.n. 123/2017. Avverso la suddetta sentenza proponeva ricorso l'Agenzia delle entrate, affidato ad un motivo mentre la parte contribuente non si costituiva. [OSCURATO:PERSONA] Con il motivo d'impugnazione l'Agenzia delle entrate deduce violazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. Ric. 2021 n. 00739 sez. MT - ud. 11-05-2022 -2- 4, c.p.c., per avere la [OSCURATO:PERSONA] erroneamente rigettato l'appello dell'Ufficio omettendo di pronunciarsi sul motivo di appello sollevato dall'Agenzia consistente nella circostanza che il contribuente [OSCURATO:PERSONA] era residente nel comune di [OSCURATO:PERSONA] di Licodia, che non è inserito nel D.P.C.M. del 15 gennaio 1991, tra i comuni che hanno diritto al rimborso. [OSCURATO:PERSONA] reputa che la particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale la Corte deve pronunciare renda opportuna la trattazione in pubblica udienza della quinta sezione civile, in ragione di quanto previsto dall'art. 380-bis, comma 3, c.p.c. (si veda Cass. 20 novembre 2018, n. 29910; Cass. 3 marzo 2020, n. 5851), e dunque dispone il rinvio a nuovo ruolo. P.Q.M. rimette la causa alla pubblica udienza della sezione semplice quinta civile e rinvia a nuovo ruolo. Così deciso nella camera di consigli
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