CassazionedecretoSezione LDecisione del 21 giugno 2023
Cassazione n. 20958/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 12230-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' ANTONINO, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 37, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in [OSCURATO:PERSONA] pubblico impiego R.G.N. 12230/2018 Cron. Rep. Ud. 21/06/2023 CC 2023 persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] 52, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1045/2017 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 17/10/2017 R.G.N. 254/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. [OSCURATO:PERSONA], dirigente medico della [OSCURATO:PERSONA] di Ragusa (di seguito:ASP), ha agito in monitorio davanti al Tribunale di Ragusa al fine di ottenere il riconoscimento delle differenze retributive in misura di €. 24.214,00 per essere stato preposto ( periodo ottobre 2004 – agosto 2009) alla [OSCURATO:PERSONA] di “U.O.S.C. per l’accreditamento”; 2. la sentenza di primo grado, che rigettava l’opposizione a decreto ingiuntivo dell’ASP, è stata riformata dalla Corte d’appello di Catania, la quale ha precisato che mancava nella specie la stipula del contratto con l’Amministrazione a sensi dell’art. 28 comma 5 del c.c.n.l. dirigenza medica 1998/2001 e del successivo art. 24 comma 5 del c.c.n.l. dirigenza medica 2002/2005; il contratto (con l’indicazione dell’oggetto, degli obiettivi da conseguire, della durata e del trattamento economico) restava elemento ineludibile per l’insorgenza dei diritti, senza che potesse il giudice determinarne autonomamente i contenuti né inferire la titolarità dell’incarico aliunde; oltretutto, il lavoratore non aveva fornito la prova dell’effettività dell’espletamento dell’incarico attraverso la concreta gestione di risorse materiali e finanziarie, sicché era da ritenersi «acclarata l’insussistenza di un conferimento di incarico dirigenziale sia in via formale sia in via di mero fatto»; 3. avverso tale pronuncia il Gianì ha proposto quattro motivi di ricorso per cassazione, resistiti da controricorso della ASP assistito da memoria. [OSCURATO:PERSONA]: 1. con il primo motivo si denuncia, ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 28, comma 5, c.c.n.l. dirigenza medica 1998/2001, dell’art. 24 comma 6 c.c.n.l. dirigenza medica 2002/2005 nonché violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale omesso di considerare che le disposizioni collettive de quibus prevedevano sì la necessità della stipula del contratto individuale ma «limitatamente ai dirigenti assunti prima dell’entrata in vigore del c.c.n.l. del 5.12.1996», e non era il caso del Gianì; 2. con il secondo mezzo si deduce omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione fra le parti e motivazione apparente, in riferimento all’art. 360 n. 5 cod. proc. civ.; la sentenza impugnata avrebbe ritenuto, con motivazione illogica, viziata e avulsa dalle risultanze documentali, che la struttura per l’accreditamento non fosse entrata in funzione e che l’incarico non fosse stato, neanche in via di fatto, conferito al Gianì, conclusione fuorviante perché la pretesa poggiava su mansioni formalmente affidate come era evincibile «da tutta la documentazione allegata»; 3. con il terzo motivo si lamenta (art. 360 n. 3 cod. proc. civ.) violazione e falsa applicazione dell’art. 27 commi 3 e 7 c.c.n.l. 1998/2001 per avere la sentenza impugnata negato l’istituzione dell’U.O.S. in parola, articolazione interna del Dipartimento di Prevenzione diretto dal prof. Blangiardi, e ciò in contrasto con «le evidenze documentali», tra cui il decreto assessoriale del 17.4.2003 che istituiva l’unità operativa semplice in menzione e la delibera n. 477 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], che dotava la relativa struttura di specifiche risorse umane; 4. con il quarto, ed ultimo, motivo, rubricato in termini di «omesso esame dei fatti decisivi oggetto di discussione, motivazione apparente, in riferimento all’art. 360 n. 5 cod. proc. civ.», si denuncia l’erroneità della decisione laddove avrebbe negato, disancorandosi da dati reali e documentali, l’affidamento al Gianì, almeno per facta concludentia, della responsabilità dell’U.O.S. in parola; il decreto 6.10.2004 conferiva al Gianì dal 1° ottobre 2004 l’incarico in esame, individuando la posizione retributiva connessa, e ciò in coe renza con la precedente delibera n. 477 del 11.2.2004 con cui era stata istituita l’U.O.S. per l’accreditamento, la quale aveva un puntuale obiettivo, i.e. quello della «verifica sul possesso e sulla permanenza dei requisiti per l’accreditamento»; 5. il primo motivo è infondato;5.1 l’art. 28 c.c.n.l. dirigenza medica 1998/201 prevede, al comma 5, che «Limitatamente ai dirigenti assunti prima dell’entrata in vigore del CCNL del 5 dicembre 1996, il conferimento o la conferma degli incarichi di cui al comma 3comporta la stipulazione del contratto individuale, che ferma rimanendo la costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, definisce tutti gli altri aspetti connessi all’incarico conferito. Successivamente anche nei confronti di tali dirigenti, per le modifiche di uno degli elementi del contratto si applica l’art. 13, comma 12»; il comma 6 dell’art. 24 c.c.n.l. dirigenza medica 2002/2005 a sua volta dispone: «Nel comma 5 dell’art. 28 del CCNL 8 giugno 2000, dopo il primo periodo è inserita la seguente frase: “ Il contratto è sottoscritto entro il termine massimo di trenta giorni salvo diversa proroga stabilita dalle parti. In mancanza di consenso da parte del dirigente alla scadenza del termine non si può procedere al conferimento dell’incarico e le parti riassumono la propria autonomia negoziale»; come rettamente osserva la controricorrente, l’art. 28 comma 5 c.c.n.l., cit., tiene conto del fatto che i medici assunti prima del c.c.n.l. 5.12.1996 venivano immessi nei ruoli dell’Amministrazione mediante un provvedimento di nomina (disciplina del d.P.R. n. 3/1957, cui rinviava l’art. 10 d.P.R. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 761), mentre quelli assunti dopo l’entrata in vigore del c.c.n.l. 5.12.1996 erano immessi in servizio mediante stipula del contratto individuale di lavoro; ben s’intende, allora, come il contratto individuale non costituisca adempimento indefettibile solo per i primi, come incongruamente propugna la difesa del ricorrente, e ciò prescindendo dall’intervenuta assunzione del Gianì prima dell’entrata in vigore del CCNL del 5 dicembre 1996 ( come riferito dall’ASP e implicitamente ritenuto dal giudice d’appello); 5.2 ciò detto , giova evidenziare che l'atto di conferimento dell’incarico è stato ritenuto nella sentenza impugnata, conformemente all’indirizzo di questa Corte (Cass. n. 5659 del 2004; Cass. n. 25243 del 2015) come afferente alla fase preliminare e, come tale, non idoneo a integrare neppure una proposta contrattuale, esulando dai suoi contenuti la determinazione del trattamento economico; a differenza di quanto avviene per i comuni datori di lavoro, la scelta organizzativa, di cui alla delibera di conferimento di incarico, deve essere necessariamente consacrata in atto formale, ma ciò si spiega in relazione ai contenuti precettivi dell'art. 5, comma 3, d.lgs. n. 165/01 e alla necessità di consentire l'esecuzione dei controlli ivi previsti; 5.3 nella specie, l’insussistenza di un contratto di affidamento di incarico dirigenziale di struttura semplice è circostanza rimasta acclarata, e il giudice d’appello ha anche escluso, alla stregua dell’apprezzamento ‒ insindacabile in questa sede di legittimità ‒ delle risultanze probatorie, che il Gianì avesse svolto “di fatto” l’incarico in questione (non a caso parlando,con riferimento alla struttura , a pag. 7 della sentenza impugnata, di una mera «unità operativa» priva di autonomia gestionale e posta alle «dirette dipendenze del direttore del dipartimento»); 5.4 a riguardo, va aggiunto che lo svolgimento di fatto dell’’incarico è circostanza neppure propugnata dal dirigente medico in menzione («… mai il ricorrente odierno ha poggiato la propria pretesa su un esercizio di fatto delle funzioni invece formalmente affidategli», così a pag. 11 ricorso per cassazione);6. il terzo motivo è inammissibile; 6.1 è utile rammentare che il vizio di violazione di norme di diritto consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie normativa astratta e, quindi, implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l'allegazione di una errata ricostruzione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all'esatta interpretazione della norma ed inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l'aspetto del vizio di motivazione, ma nei limiti fissati dalla disciplina applicabile ratione temporis; il discrimine tra l'una e l'altra ipotesi è segnato dal fatto che solo quest'ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (fra le più recenti, tra le tante, Cass. 12.9.2016 n. 17921; Cass. 11.1.2016 n. 195; Cass.30.12.2015 n. 26110); 6.2 nel caso di specie,la censura mira a rimettere in discussione gli accertamenti di fatto compiuti dal giudice del merito; il ricorrente si duole, infatti, che il giudice d’appello abbia ritenuto che la struttura semplice di accreditamento non fosse mai entrata in funzione come articolazione organizzativa autonoma, e contesta in particolare l’ulteriore affermazione della Corte di merito secondo cui sarebbe mancata la prova che il Gianì avesse, piuttosto che coordinato un mero team o gruppo di lavoro, avuto la diretta responsabilità di una struttura dirigenziale con assegnazione di obiettivi e di un sostrato logistico di mezzi e risorse, anche finanziarie, da gestire;si tratta di approdo cui la Corte territoriale perviene , dopo aver esaminato le risultanze istruttorie, in conformità con l’indirizzo di questa Corte secondo cui al Responsabile di struttura semplice è attribuita la gestione di risorse umane, tecniche e finanziarie dedicate, avendo egli il compito: 1) di coadiuvare il direttore della Struttura complessa o del Dipartimento nella valutazione del personale assegnatogli; 2) di negoziare con il Direttore della Struttura cui appartiene il budget e gestirlo; 3) di dirigere il personale assegnatogli; 4) di definire i piani di attività in relazione agli obiettivi assegnatigli; 5) di predisporre una relazione annuale sui risultati conseguiti, le criticità riscontrate, le opportunità da cogliere; 6) di concorrere alla definizione dei programmi aziendali; 7) di definire e assegnare gli obiettivi ai dirigenti della sua struttura (Cass. n. 1687 del 2023); 7. il secondo è il quarto motivo, da esaminare congiuntamente per ragioni di connessione, sono inammissibili; 7.1 le censure non tengono in adeguato conto l’insegnamento delle Sezioni unite di questa Corte (Cass. SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014) che hanno espresso, con riguardo alla nuova formulazione dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., i seguenti principi di diritto (principi costantemente ribaditi dalle stesse Sezioni unite v. n. 19881 del 2014, n. 25008 del 2014, n. 417 del 2015, oltre che dalle Sezioni semplici): a) la disposizione deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi , come riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione in sede di giudizio di legittimità, per cui l’anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante ed attiene all’esistenza della motivazione in sé, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce, con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di ‘sufficienza’, nella ‘mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico’, nella ‘motivazione apparente’, nel ‘contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili’, nella ‘motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile’; b) il nuovo testo introduce nell’ordinamento un vizio specifico che concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia); c) l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze istruttorie; d) la parte ricorrente dovrà indicare - nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui agli artt. 366, primo comma, n. 6), cod. proc. civ. e 369, secondo comma, n. 4), cod. proc. civ. - il ‘fatto storico’, il cui esame sia stato omesso, il ‘dato’, testuale o extratestuale, da cui ne risulti l’esistenza, il ‘come’ e il ‘quando’ (nel quadro processuale) tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti, e la ‘decisività’ del fatto stesso; 7.2 nella specie, le doglianze non enucleano un fatto storico realmente omesso nella sentenza impugnata, facendo piuttosto riferimento a valutazioni dei materiali probatori, e, comunque, ritenuti ‘decisivi’ non nel senso inteso da questa Corte, secondo cui è fatto decisivo quello che, se fosse stato esaminato, avrebbe portato a una soluzione diversa della vertenza con un giudizio di certezza e non di mera probabilità (v., tra molte, Cass. SS.UU. n. 3670 del 2015 e n. 14477 del 2015, cui adde da ultimo Cass. n. 406 del 2023), ma nel senso sostenutodalla parte soccombente; 8. conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato, con addebito al ricorrente delle spese del giudizio di legittimità ‒ liquidate neldispositivo che segue ‒secondo la regola della soccombenza. P.Q.M. LaCorte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 200,00 per esborsi ed euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario in misura del 15%. Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il v