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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 17191/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI SALERNOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di SALERNO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ~sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]: "annullamento con rinvio"; L' avv. [OSCURATO:PERSONA] chiede il rigetto del ricorso del P. M. riportandosi ai motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Salerno, Sezione riesame, con ordinanza del 7 ottobre 2021, ha sostituito la misura cautelare in carcere con gli arresti domiciliari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in accoglimento dell'istanza di riesame presentata avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno del 22 settembre 20219 che aveva applicato nei loro confronti la custodia cautelare in carcere relativamente ai reati di cui agli art. 73, primo comma, T.U. stup. - capo 1, commesso il 18 settembre 2021 -, art.110 cod. pen., 1 e 2 legge n. 895/1967 - capo 2, accertato il 18 settembre 2021 -.

2. Ricorre in cassazione la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p. 2.

1. Contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con violazione di legge.

Risulta del tutto apodittica e di fatto inesistente la motivazione del provvedimento impugnato, che richiama il principio del minor sacrificio per le misure cautelari personali.

Il Tribunale entra in contraddizione quando rileva la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza acquisiti nei riguardi dei due indagati. [OSCURATO:PERSONA] si difendeva ritenendo un acquisto degli stupefacenti (ben 5 kg di hashish e 3205 grammi di coca) per il prezzo competitivo essendo egli un abituale assuntore di droghe; inoltre, giustificava il possesso della somma di circa 120.000,00 euro in contanti con elementi non verosimili.

L'indagato risulta disoccupato e quindi non poteva disporre di tali somme e della somma per l'acquisto di una tale quantità di droga. i Nulla motiva il Tribunale del riesame sul possesso di candelotti di esplosivo (82 candelotti artigianali con un peso complessivo di esplosivo di 4,383 kg) da parte dei due indagati.

Tuttavia, il Tribunale in modo contraddittorio rilevava lo spessore criminale dei due indagati, inseriti nei circuiti delinquenziali, ma concedeva gli arresti domiciliari proprio nella casa dove erano conservati gli esplosivi e la droga.

L'abitazione era sicuramente strumentale all'attività delittuosa.

Il Tribunale ben argomentava sul pregiudizio concreto ed attuale di recidiva dei due indagati, per gravissimi reati.

I due erano collegati sicuramente con ambienti del narco traffico in relazione alla quantità di droga in loro possesso, incapaci di recidere i collegamenti e con guadagni ingenti (come si desume dalla somma in contanti di 120.000,00 C rinvenuta).

L'appartamento dove sono stati concessi i domiciliari era strumentale alla grave attività criminale degli indagati, infatti una cassaforte era stata collocata all'interno della lavatrice, per non consentire il facile ritrovamento.

La gravità dei fatti in accertamento (kg 5 di hashish, 325 grammi di cocaina e 83 candelotti di esplosivo, con una somma in contanti di 120.000,00 C) comportava un obbligo motivazionale concreto per l'applicazione di una misura meno afflittiva della custodia cautelare in carcere per la tutela delle esigenze cautelari.

Il Tribunale del riesame omette, peraltro, anche di valutare il profilo soggettivo dei due indagati. [OSCURATO:PERSONA] ha parzialmente ammesso i fatti nell'impossibilità di contestarli per l'arresto in flagranza, ma ha dato giustificazioni irreali sulla somma in contanti.

Egli non ha però fornito nessun contributo all'individuazione dei fornitori delle sostanze stupefacenti.

Il Tribunale, del resto, non ha ritenuto nemmeno di applicare il controllo degli indagati con il braccialetto elettronico.

Ha chiesto pertanto l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

P i-ratif-€"- [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso risulta infondato; articolato in fatto chiede alla Corte di legittimità una rivalutazione del fatto non consentita.

Il ricorso non si confronta con l'ordinanza impugnata e lo stesso riguarda i gravi indizi di colpevolezza (non messi in discussione dall'ordinanza impugnata), le esigenze cautelari (anche queste ritenute sussistenti dall'ordinanza impugnata) e la personalità degli indagati, ma non affronta l'adeguatezza della misura cautelare per la tutela delle esigenze cautelari riscontrate.

L'ordinanza impugnata rileva, con accertamenti in fatto insindacabili in sede di legittimità, come la custodia cautelare ai domiciliari, con le prescrizioni di cui all'art. 284 cod. proc. pen. sia "sufficiente a scongiurare ricadute recidivanti ovvero che gli indagati potranno sottrarsi all'osservanza delle prescrizioni connesse all'esecuzione della misura cautelare domiciliare.

Per tali ragioni, peraltro, il Tribunale ritiene non necessario disporre anche il controllo ex art. 275 bis cod. proc. pen.".

Si tratta di una valutazione di merito adeguatamente motivata: "In tema di misure cautelari, a seguito della presentazione di istanza per la sostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari, l'apprezzamento della pericolosità dell'indagato sottoposto alla misura coercitiva è un giudizio riservato al giudice di merito, incensurabile nel giudizio di legittimità, se congruamente e logicamente motivato" (Sez. 3, n. 7268 del 24/01/2019 - dep. 18/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 27585101; vedi anche Sez. 6, n. 2956 del 21/07/1992 - dep. 20/08/1992, Gardino, Rv. 19165201).

Il ricorso in cassazione della Procura non contiene specifici motivi sulla adeguatezza dei domiciliari, ma si limita a contestare il dato della sussistenza delle esigenze cautelari e la gravità degli indizi di colpevolezza.

Circostanze irrilevanti, comunque, sulla scelta della misura cautelare degli arresti domiciliari.

Nessun motivo risulta proposto sull'inadeguatezza della misura per la tutela delle esigenze cautelari ritenute (comunque) sussistenti dal Tribunale del riesame, ma idoneamente garantite con la misura applicata.

Su questi aspetti il ricorso del P.M. non si confronta assolutamente.

Il ricorso, quindi, deve rigettarsi.

P.Q.M.

Rigetta i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI SALERNOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di SALERNO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ~sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]: "annullamento con rinvio"; L' avv. [OSCURATO:PERSONA] chiede il rigetto del ricorso del P. M. riportandosi ai motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Salerno, Sezione riesame, con ordinanza del 7 ottobre 2021, ha sostituito la misura cautelare in carcere con gli arresti domiciliari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in accoglimento dell'istanza di riesame presentata avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno del 22 settembre 20219 che aveva applicato nei loro confronti la custodia cautelare in carcere relativamente ai reati di cui agli art. 73, primo comma, T.U. stup. - capo 1, commesso il 18 settembre 2021 -, art.110 cod. pen., 1 e 2 legge n. 895/1967 - capo 2, accertato il 18 settembre 2021 -. 2. Ricorre in cassazione la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p. 2. 1. Contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con violazione di legge. Risulta del tutto apodittica e di fatto inesistente la motivazione del provvedimento impugnato, che richiama il principio del minor sacrificio per le misure cautelari personali. Il Tribunale entra in contraddizione quando rileva la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza acquisiti nei riguardi dei due indagati. [OSCURATO:PERSONA] si difendeva ritenendo un acquisto degli stupefacenti (ben 5 kg di hashish e 3205 grammi di coca) per il prezzo competitivo essendo egli un abituale assuntore di droghe; inoltre, giustificava il possesso della somma di circa 120.000,00 euro in contanti con elementi non verosimili. L'indagato risulta disoccupato e quindi non poteva disporre di tali somme e della somma per l'acquisto di una tale quantità di droga. i Nulla motiva il Tribunale del riesame sul possesso di candelotti di esplosivo (82 candelotti artigianali con un peso complessivo di esplosivo di 4,383 kg) da parte dei due indagati. Tuttavia, il Tribunale in modo contraddittorio rilevava lo spessore criminale dei due indagati, inseriti nei circuiti delinquenziali, ma concedeva gli arresti domiciliari proprio nella casa dove erano conservati gli esplosivi e la droga. L'abitazione era sicuramente strumentale all'attività delittuosa. Il Tribunale ben argomentava sul pregiudizio concreto ed attuale di recidiva dei due indagati, per gravissimi reati. I due erano collegati sicuramente con ambienti del narco traffico in relazione alla quantità di droga in loro possesso, incapaci di recidere i collegamenti e con guadagni ingenti (come si desume dalla somma in contanti di 120.000,00 C rinvenuta). L'appartamento dove sono stati concessi i domiciliari era strumentale alla grave attività criminale degli indagati, infatti una cassaforte era stata collocata all'interno della lavatrice, per non consentire il facile ritrovamento. La gravità dei fatti in accertamento (kg 5 di hashish, 325 grammi di cocaina e 83 candelotti di esplosivo, con una somma in contanti di 120.000,00 C) comportava un obbligo motivazionale concreto per l'applicazione di una misura meno afflittiva della custodia cautelare in carcere per la tutela delle esigenze cautelari. Il Tribunale del riesame omette, peraltro, anche di valutare il profilo soggettivo dei due indagati. [OSCURATO:PERSONA] ha parzialmente ammesso i fatti nell'impossibilità di contestarli per l'arresto in flagranza, ma ha dato giustificazioni irreali sulla somma in contanti. Egli non ha però fornito nessun contributo all'individuazione dei fornitori delle sostanze stupefacenti. Il Tribunale, del resto, non ha ritenuto nemmeno di applicare il controllo degli indagati con il braccialetto elettronico. Ha chiesto pertanto l'annullamento dell'ordinanza impugnata. P i-ratif-€"- [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso risulta infondato; articolato in fatto chiede alla Corte di legittimità una rivalutazione del fatto non consentita. Il ricorso non si confronta con l'ordinanza impugnata e lo stesso riguarda i gravi indizi di colpevolezza (non messi in discussione dall'ordinanza impugnata), le esigenze cautelari (anche queste ritenute sussistenti dall'ordinanza impugnata) e la personalità degli indagati, ma non affronta l'adeguatezza della misura cautelare per la tutela delle esigenze cautelari riscontrate. L'ordinanza impugnata rileva, con accertamenti in fatto insindacabili in sede di legittimità, come la custodia cautelare ai domiciliari, con le prescrizioni di cui all'art. 284 cod. proc. pen. sia "sufficiente a scongiurare ricadute recidivanti ovvero che gli indagati potranno sottrarsi all'osservanza delle prescrizioni connesse all'esecuzione della misura cautelare domiciliare. Per tali ragioni, peraltro, il Tribunale ritiene non necessario disporre anche il controllo ex art. 275 bis cod. proc. pen.". Si tratta di una valutazione di merito adeguatamente motivata: "In tema di misure cautelari, a seguito della presentazione di istanza per la sostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari, l'apprezzamento della pericolosità dell'indagato sottoposto alla misura coercitiva è un giudizio riservato al giudice di merito, incensurabile nel giudizio di legittimità, se congruamente e logicamente motivato" (Sez. 3, n. 7268 del 24/01/2019 - dep. 18/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 27585101; vedi anche Sez. 6, n. 2956 del 21/07/1992 - dep. 20/08/1992, Gardino, Rv. 19165201). Il ricorso in cassazione della Procura non contiene specifici motivi sulla adeguatezza dei domiciliari, ma si limita a contestare il dato della sussistenza delle esigenze cautelari e la gravità degli indizi di colpevolezza. Circostanze irrilevanti, comunque, sulla scelta della misura cautelare degli arresti domiciliari. Nessun motivo risulta proposto sull'inadeguatezza della misura per la tutela delle esigenze cautelari ritenute (comunque) sussistenti dal Tribunale del riesame, ma idoneamente garantite con la misura applicata. Su questi aspetti il ricorso del P.M. non si confronta assolutamente. Il ricorso, quindi, deve rigettarsi. P.Q.M. Rigetta i
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