Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 novembre 2021

Cassazione n. 42805/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 23519/21 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO che con il provvedimento in epigrafe la Corte d'appello di L'Aquila confermava la sentenza di primo grado, di condanna dell'imputato per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione ed euro 4.000,00 di multa; che la Corte territoriale, in particolare, rappresentava che la destinazione alla cessione della sostanza rinvenuta era desumibile dal quantitativo, dall'elevato contenuto di principio attivo e dalla suddivisione in dosi; che il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, denunziandone la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo al mancato riconoscimento della detenzione della sostanza ai fini di uso personale e alla denegata applicazione delle attenuanti generiche; che il primo motivo di ricorso non è consentito in sede di legittimità, trattandosi di un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte territoriale con argomenti giuridici corretti e motivazione lineare e priva di fratture logiche; che la Corte ha altresì motivato, condividendo le argomentazioni espresse nella sentenza di primo grado, quanto alla mancanza di elementi positivi idonei a supportare la concessione delle attenuanti generiche; che il ricorso si palesa pertanto inammissibile; che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 a favore della cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 11/11/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] id

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 23519/21 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO che con il provvedimento in epigrafe la Corte d'appello di L'Aquila confermava la sentenza di primo grado, di condanna dell'imputato per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione ed euro 4.000,00 di multa; che la Corte territoriale, in particolare, rappresentava che la destinazione alla cessione della sostanza rinvenuta era desumibile dal quantitativo, dall'elevato contenuto di principio attivo e dalla suddivisione in dosi; che il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, denunziandone la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo al mancato riconoscimento della detenzione della sostanza ai fini di uso personale e alla denegata applicazione delle attenuanti generiche; che il primo motivo di ricorso non è consentito in sede di legittimità, trattandosi di un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte territoriale con argomenti giuridici corretti e motivazione lineare e priva di fratture logiche; che la Corte ha altresì motivato, condividendo le argomentazioni espresse nella sentenza di primo grado, quanto alla mancanza di elementi positivi idonei a supportare la concessione delle attenuanti generiche; che il ricorso si palesa pertanto inammissibile; che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 a favore della cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/11/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] id