CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 31700/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
RO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/09/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA;letto il ricorso proposto nell'interesse comune di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto, avuto riguardo al giudizio di responsabilità, contestato da entrambi i ricorrenti, per il reato di cui all'art 391 ter agli stessi ascritto, le censure proposte sono meramente riproduttive di profili di criticità già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche e che non diversamente, limitatamente alla sola posizione della [OSCURATO:PERSONA], il rilievo diretto a contestare il diniego delle generiche e del beneficio dela sospensione condizionale, peraltro prospettato in termini apodittici , è comunque manifestamente infondato perché anche in parte qua la sentenza impugnata risulta sorretta da sintetica ma esaustiva e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile i P.Q.MIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] addusa [OSCURATO:PERSONA] ano 7) (P-\ íDEPOSSTATF E L. L F. i A Sezione Vli P- 21 AGI 2026 L' ASSISTENTE G • I I ARIO Dou.:,3d