CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 2 febbraio 2022
Cassazione n. 09453/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 28629-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati presso lo studio della medesima in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 466, pec: [OSCURATO:EMAIL] - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] 2018 [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata da [OSCURATO:PERSONA], in persona della procuratrice speciale [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], pec: avvocatoranaldi©pec.it - controricorrente - avverso la sentenza n. 101/2020 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 02/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Considerato che: 1.[OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di Siena convenne in giudizio davanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] chiedendo che - attesa la sua qualità di creditrice della somma di C 83.522,77 quale saldo debitore del conto corrente della [OSCURATO:SOCIETA] garantito dal Paris e dalla [OSCURATO:PERSONA] quali fideiussori, e del solo Paris per la somma di C 38.494,50 quale saldo del conto corrente sempre intestato alla [OSCURATO:SOCIETA] garantito da fideiussione - fosse dichiarato inefficace ai sensi dell'art. 2901 c.c. un atto con il quale i medesimi debitori avevano costituito un fondo patrimoniale destinandovi la proprietà di tutti i loro beni immobili. 2. Nel contraddittorio con i convenuti il Tribunale adito rigettò la domanda, compensando le spese, ma la Corte d'Appello de L'Aquila, adita dalla banca in appello, con sentenza del 21/1/2020, ha accolto il gravame e, per l'effetto, rigettate alcune eccezioni di rito sollevate dalla difesa dei coniugi appellati, l'una relativa alla pretesa estinzione del giudizio per mancata riassunzione del medesimo nel termine di tre mesi dalla pretesa interruzione coincidente con la morte del difensore e l'altra relativa al preteso difetto di legittimazione attiva della cessionaria del credito, ha ritenuto che l'atto dovesse essere dichiarato inefficace ai sensi dell'art. 2901 c.c. 3. La Corte d'Appello ha ritenuto che il credito litigioso fosse idoneo a costituire presupposto dell'azione revocatoria, che sussistesse la prova della conoscenza da parte del debitore del pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del credito da ritenersi intrinseca alla sottrazione di tutti i beni immobili alla garanzia patrimoniale del credito. Inoltre la Corte d'Appello ha ritenuto irrilevante, ai fini della revocatoria, la presenza su alcuni beni oggetto di fondo patrimoniale della esistenza di ipoteche non valendo ciò a depauperare la garanzia patrimoniale. 4. Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi. Ha resistito la [OSCURATO:SOCIETA], rappresentata da [OSCURATO:SOCIETA], quale cessionaria del credito con controricorso. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ. La proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380bis c.p.c., é stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza. Parte resistente ha depositato memoria. Ritenuto che: 1.Con il primo motivo di ricorso si deduce "Illegittimità della pronuncia ex art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c. per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 301 c.p.c. e 305 c.p.c. in combinato disposto con gli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c. per avere la corte territoriale rigettato l'eccezione dei ricorrenti, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, di estinzione del giudizio per mancata tempestiva riassunzione della causa a seguito della morte del procuratore, sull'erroneo assunto che il relativo onere probatorio incombesse sulla parte appellata, nonostante il fatto non fosse stato contestato dalla controparte." 1.1 Il motivo è palesemente infondato in quanto i ricorrenti non hanno ottemperato all'onere su di essi gravante di dare la prova dei fatti costitutivi dell'eccezione sollevata, e cioè del fatto che la Banca avesse avuto conoscenza legale dell'evento interruttivo oltre tre mesi prima della data di prosecuzione del giudizio interrotto. Sul punto la sentenza è conforme al consolidato insegnamento di questa Corte secondo il quale " In tema di interruzione del processo per morte del procuratore di una delle parti, il termine per la relativa riassunzione decorre dalla data in cui la parte rimasta senza difensore ha avuto dell'evento conoscenza legale, acquisita tramite atti muniti di fede privilegiata quali dichiarazioni, notificazioni o certificazioni rappresentative dell'evento medesimo, alle quali non è equiparabile la conoscenza di fatto altrimenti acquisita, e dovendo tale conoscenza avere ad oggetto tanto l'evento in sé considerato, quanto lo specifico processo nel quale esso deve esplicare i suoi effetti (Cass., 2, n. 10594 del 16/4/2019). 2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce "Illegittimità della pronuncia ex art. 360 c.p.c. n. 3 c.p.c. per violazione o falsa applicazione dell'art. 58 d.lgs. n. 385/93 in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, in combinato disposto con l'art. 2697 c.c. per avere la corte territoriale rigettato l'eccezione dei ricorrenti convenuti in fase di gravame, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado, di estinzione del giudizio per difetto di legittimazione della cessionaria del credito [OSCURATO:SOCIETA] e per essa della sua procuratrice [OSCURATO:SOCIETA], per difetto di prova della titolarità del credito riferito agli appellati." 2.1 Anche questa censura è palesemente infondata. Infatti nella cessione di crediti "in blocco" di cui all'art. 58 T.U.B. il perfezionamento della fattispecie traslativa avviene con la pubblicazione della cessione sulla [OSCURATO:PERSONA] che introduce una presunzione di conoscenza della cessione in blocco e quindi la rende idonea a superare le contestazioni del debitore circa l'efficacia traslativa degli atti così come intervenuti fra i vari successori a titolo particolare. Nel caso di specie tale pubblicazione è avvenuta in data 23/12/2017 sicchè il requisito è stato soddisfatto.3. Con il terzo motivo si deduce" illegittimità della pronuncia ex art.360, n. 5 c.p.c. per non avere la Corte aquilana considerato la circostanza che, nonostante il fondo patrimoniale contenesse beni gravati da ipoteca iscritta in favore di altre aziende di credito per finanziamenti in corso, ha ritenuto comunque di accogliere il gravame senza valutare prognosticamente se il valore residuale degli stessi consentisse la soddisfazione del creditore chirografario appellante nel giudizio, come affermato dalla Suprema Corte nelle pronunce richiamate nella medesima motivazione. Illegittimità della pronuncia ex art. 360, n. 3 c.p.c. per violazione dell'art. 2697 c.c. per aver la Corte aquilana invertito l'onere della prova ponendo a carico di parte appellata l'omessa dimostrazione che i creditori ipotecari avessero agito esecutivamente in loro danno sui beni del fondo." Ad avviso dei ricorrenti la presenza di ipoteche in favore di altre banche e per importi rilevanti nonché la circostanza che i coniugi fossero proprietari in percentuale di quote indivise dei suddetti immobili, doveva condurre a ritenere che il valore residuale dei beni, tolto il valore delle ipoteche, evidenziava che l'atto dispositivo non aveva la finalità di arrecare pregiudizio alla banca che agiva per la revocatoria. 3.1 Anche tale motivo è radicalmente infondato. Non era onere di parte resistente dare prova dell'assenza di ulteriori beni atti a soddisfare la garanzia del credito, ma era onere dei ricorrenti provare che vi fosse un patrimonio residuo tale da soddisfare le ragioni del creditore. Come riferito nella esposizione dei fatti il fondo patrimoniale aveva interessato tutti gli immobili di proprietà dei debitori, sicchè l'eventus damni era certamente ricorrente. 4. Parte resistente ha formulato una domanda di condanna dei ricorrenti per lite temeraria ex art. 96, co. 3 c.p.c. assumendo che essi abbiano abusato dello strumento processuale. [OSCURATO:PERSONA] ritiene di non aderire a tale richiesta in quanto l'attività difensiva posta in essere non O1rWi• 't 4t appare c9ntr-arj diritto vivente secondo quanto statuito sul punto dalla pronuncia ass., S.U. n. 22405 del 13/9/2018. 5. Conclusivamente il ricorso va rigettato ed i ricorrenti condannati a pagare, in favore di parte resistente, le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello versato per il ricorso, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti a pagare, in favore di parte resistente, le spese del giudizio di cassazione, liquidate in C 7.200 (oltre C 200 per esborsi), più accessori di legge e spese generali al 15 °io. Ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta -Terza Sezione Civile della Corte di cassazione,