CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 39856/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (NAPOLI) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato l'istanza di misura alternativa della detenzione domiciliare, avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], collaboratore di giustizia, ai sensi degli artt. 47 ter O.P. e 16-nonies L. n. 82 del 1991. 1.1. Ha ritenuto il Collegio che, nonostante gli indici positivi desunti dall'istruttoria (relazione di sintesi della Casa di Reclusione di Sulmona aggiornata al 1°/5/2021; precedente relazione dell'equipe trattamentale della [OSCURATO:PERSONA] di Vicenza), e considerato pure che in due sentenze Ambrosio ha conseguito l'attenuante speciale ex art. 8 D.L. n. 152 del 1991, e sia attual- mente fruitore di svariati permessi-premio, sia necessario attendere un ulteriore periodo di verifica della solidità dei progressi trattamentali del richiedente, in ossequio al principio di gradualità nella concessione delle misure alternative, in considerazione dell'importante passato criminale dell'interessato, della fruizione da breve tempo dei permessi premio, nonché della necessità di chiarimento dei rapporti familiari, rimarcandosi la necessità dell'unanimità di intenti dell'intero nucleo per una efficace rescissione definitiva dei legami con ambienti criminali. Si evidenzia anche che la DNA - con nota del 1°/12/2022 - ha riferito che il percorso collaborativo dell'Ambrosio non è stato ancora del tutto vagliato, poiché in diversi procedimenti penali non è stata ancora esercitata l'azione penale. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del collaboratore, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge, in relazione agli artt. 47 ter O.P. - 16 -nonies D. L. n. 8 del 1991, e correlato vizio di motivazione, con riguardo al contrasto fra l'esito pienamente favorevole dell'osservazione in carcere, e la conclusione di rigetto della misura alternativa. Il ricorrente lamenta che l'impugnato provvedimento non ha compiuto un'esaustiva ricognizione degli elementi raccolti nell'istruttoria: l'utilità della collaborazione, la positiva condotta processuale e quella tenuta nel corso della detenzione, la fruizione senza rilievi di permessi premio per un arco di tempo pari ad oltre un anno, rilevando per quest'ultimo profilo che tale durata non può ritenersi breve. Pertanto, al cospetto di indici tutti favorevoli per l'Ambrosio, il diniego dell'invocato beneficio basato soltanto sul principio di gradualità delle misure alternative determina erronea applicazione della disciplina riservata ai collaboratori di giustizia, nonché manifesta illogicità della motivazione, che appare scollata dai riscontri fattuali e documentali e omette di considerare dati rilevanti, risultando informata ad eccessiva discrezionalità.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 1.1. A termini dell'art. 16 -nonies D. L. 15 gennaio 1991, n. 8, convertito con modificazioni dalla L. 15 marzo 1991, n. 82, il tribunale o il magistrato di sorveglianza dispone la liberazione condizionale, la concessione dei permessi premio e l'ammissione alla misura della detenzione domiciliare prevista dall'art. 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni, anche in deroga alle vigenti disposizioni, se ritiene che sussistano i presupposti di cui al comma 1, avuto riguardo all'importanza della collaborazione e sempre che sussista il ravvedimento e non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva. Pertanto, i parametri guida del giudice di sorveglianza, in tale ambito, sono il rilievo della collaborazione, il ravvedimento del condannato e l'esclusione di collegamenti con le indicate forme di criminalità. In particolare, quanto al significato da attribuirsi al "ravvedimento", richiesto dalla citata normativa speciale, l'esegesi di legittimità ha affermato che «Ai fini della concessione dei benefici penitenziari in favore dei collaboratori di giustizia, il requisito del "ravvedimento" previsto dall'art. 16 nonies, comma terzo, D.L. 15 gennaio 1991 n. 8, convertito nella legge 15 marzo 1991 n. 82, non può essere oggetto di una sorta di presunzione, formulabile sulla sola base dell'avvenuta collaborazione e dell'assenza di persistenti collegamenti del condannato con la criminalità organizzata, ma richiede la presenza di ulteriori, specifici elementi, di qualsivoglia natura, che valgano a dimostrarne in positivo, sia pure in termini di mera, ragionevole probabilità, l'effettiva sussistenza.» (Sez. 1, n. 48891 del 30/10/2013, Marino, Rv. 257671; Sez. 1, n. 43256 del 22/05/2018, Sarno, Rv. 274517). In vari arresti di questa Corte, ai quali si intende dare seguito, si è definito tale requisito aggiuntivo - senz'altro distinto e non ricavabile dalla mera collaborazione con la giustizia - come un "presupposto che afferisce alla sfera intimistica del condannato", da collegarsi ad un concetto di riscatto morale del singolo, nonchè ad una valutazione globale della personalità del condannato, attraverso un giudizio che consideri ogni manifestazione di condotta idonea ad assumere valore sintomatico (Sez. 1, n. 49974 del 18/7/2018, n.m.; Sez. 1, n. 817 del 10/12/2020, Campisi, n.m.). 1.2. In tale ottica, si rileva che il Tribunale di sorveglianza ha dato atto dei positivi trascorsi del ricorrente con riguardo alla sua condotta inframuraria e alla osservanza dei permessi premio finora fruiti, nonché ha riconosciuto "l'inquadramento della scelta collaborativa in un mutato orizzonte etico": trattasi di elementi di primaria considerazione nella verifica della meritevolezza del beneficio, che testimoniano del positivo avvio del percorso di emenda, in cui essenzialmente consiste il requisito del ravvedimento, mentre in tale valutazione assume significato secondario il principio di gradualità nell'accesso ai benefici premiali (che peraltro risulta nella specie rispettato, avendo citato l'impu gnata ordinanza una regolare esperienza premiale, a far data dal dicembre 2021, che può autorizzare una prognosi di proficua ripresa dei contatti con il nucleo familiare). 1.3. L'impugnata ordinanza - eclissando il valore da attribuire al percorso di ravvedimento finora avviato dal condannato, pur a fronte di elementi piena- mente positivi, non solo sul fronte delle informazioni provenienti da gli organi competenti in ordine al rilievo della collaborazione ed alla rescissione dei legami criminogeni, bensì con specifico riguardo alla globale valutazione della perso- nalità dell'Ambrosio - ha integrato un vizio della motivazione, che non risulta impostata sui parametri indicati nell'art. 16 nonies L. 15 marzo 1991, n. 82, primariamente rilevanti in subiecta materia. Si rileva, peraltro, che una segnalata criticità - quella consistente nel dato che in diversi procedimenti penali non è stata ancora esercitata l'azione penale - è all'evidenza non attribuibile a responsablità del ricorrente, sicché non può essere assunta a suo detrimento. 2. Pertanto, il provvedimento impugnato va annullato con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Roma perché, nella piena libertà di valutazione, proceda a nuovo giudizio, attenendosi ai richiamati principi di diritto e sanando i rilevati vizi motivazionali. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma.