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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 20481/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/04/2023 del CORTE APPELLO di ANCONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G. [OSCURATO:PERSONA] per l'inammissibilità del ricorso; ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art.23 co.8 d.l. 137/20. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'impugnato provvedimento la Corte d'appello di Ancona ha confermato la condanna dell'imputato pronunciata dal GUP di Ancona il 4 febbraio 2021 alla pena di giustizia per cessione di stupefacente e tentata estorsione aggravata.

2. Presentando ricorso per cassazione, la difesa dell'imputato deduce con un primo motivo la violazione di legge, in relazione all'art.606 lett. c) c.p.p. per inosservanza dell'art.649 c.p.p. con error in procedendo.

Il giudice non ha riconosciuto il bis in idem tra la decisione impugnata (in relazione al reato di tentata estorsione) e precedente condanna dell'imputato per lo stesso reato.

Con secondo motivo si lamentano i vizi motivazionali dell'art.606 lett. e) c.p.p. in ordine alla credibilità ed attendibilità della persona offesa.

3. Con memoria inviata per PEC il [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto il rigetto del ricorso in relazione ad entrambi i motivi dedotti ed in subordine la rimessione della questione profilata nel primo motivo alle Sezioni Unite della Cassazione.

Con memoria inviata per PEC il difensore dell'imputato, Avv.[OSCURATO:PERSONA] ha contestato le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, insistendo per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è fondato mentre il secondo non è consentito ed è aspecifico. 2.

Per logica espositiva, appare opportuno partire dal secondo motivo che, come detto, non è consentito ed è aspecifico, risolvendosi, a dispetto della formale intestazione della rubrica (pg.5) che menziona espressamente la lettera e) dell'art.606 c.p.p. ed elenca la triade dei vizi motivazionali ivi indicati, in una indebita richiesta di rivalutazione del fatto.

Il motivo ripropone pedissequamente le tesi difensive sulla valutazione delle prove ed in particolare sulla credibilità della persona offesa Sestili e sulla valutazione della sua deposizione.

Dette tesi, che avevano costituito l'ossatura dell'atto di appello, vengono riproposte in questa sede in maniera ripetitiva, senza elaborare alcuna critica di legittimità (non si dice in cosa consista la contraddittorietà o la illogicità motivazionale che, peraltro dovrebbe essere manifesta) ma semplicemente contestando gli esiti della ricostruzione accolta dai giudici di merito che con motivazione del tutto adeguata (cfr.pg 4 e 5) hanno fornito giustificazione della complessiva 'tenuta' della testimonianza della persona offesa in base all'assenza di profili calunniosi (Sestili fu convocato dai Carabinieri, non vi si recò autonomamente) ed alla natura (anche) autoaccusatoria della versione fornita, che esclude intendimenti mendaci e persecutori.

Occorre ribadire che fuoriesce dal perimetro del sindacato di legittimità il sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, attraverso una diversa interpretazione, benché anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o, ancora, un diverso giudizio di rilevanza o di attendibilità delle fonti di prova, essendo invece compito del giudice di legittimità stabilire se quei giudici abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se ne abbiano fornito una corretta interpretazione, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez.

U, n. 930 del 13/12/1995, Clarke, Rv. 203428).

Ne consegue che non sono censurabili in questo ambito, se non entro i detti limiti, tanto la valutazione del giudice di merito circa eventuali contrasti testimoniali o tra fonti di prova, quanto la sua scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti (cfr. Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, Rv. 271623).

A ciò si aggiunge la improprietà concettuale con cui la rubrica del motivo si riferisce, promiscuamente e genericamente a tutti tre i parametri dell'art.606 lett.e) c.p.p. (mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità) senza considerarne l'alternatività (se la motivazione è contraddittoria o illogica, non può essere mancante) ed i caratteri specifici.

Sotto quest'ultimo profilo, infatti, non va ignorato che i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione.

Per tali ragioni la censura alternativa ed indifferenziata di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione risulta priva della necessaria specificità (Sez.

U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo) ed è di per sé dimostrativa della natura di merito della doglianza, perciò non consentita in questa sede, rendendo il ricorso inammissibile in parte qua ex art. 606 comma 3 c.p.p..2.

Il primo motivo, per contro, merita accoglimento.

Infatti, a dispetto del mancato accoglimento del motivo attinente alla ricostruzione fattuale della vicenda accaduta il 4 novembre 2017, è necessario procedere alla valutazione della sussistenza della dedotta violazione del divieto di doppio giudizio, a ciò non ostando la deduzione in questa sede, che invece impedisce la valutazione da parte di questa Corte delle circostanze di fatto evidenziate per sostenere l'eadem res.

Infatti, a fronte dell'evidente prossimità della vicenda (per luogo e tempo, per identità della persona offesa e per motivi a delinquere), soltanto l'analisi fattuale sulla base dell'esame dei documenti e delle conclusioni tratte nelle distinte pronunce consentirà di determinare se, a dispetto degli elementi differenziali sussistenti (a cominciare dall'oggetto della pretesa, telefonino in un caso, somma di danaro nell'altro) si possa o meno ravvisare l'identità del fatto, preclusiva del secondo giudizio.

3. Per tale ragione, la sentenza va annullata con rinvio del processo ad altra Sezione della Corte d'appello di Perugia per nuovo giudizio in relazione al capo B di imputazione mentre per l'ulteriore imputazione, dichiarato in parte qua inammissibile il ricorso, va disposta l'irrevocabilità della dichiarazione di responsabilità ex art.624 c.p.p..

All'esito del giudizio sul tema assegnatole (sussistenza del bis in eadem), in caso di soluzione positiva (cioè di violazione della regola del doppio giudizio) la Corte dovrà trarne le necessarie conseguenze, procedendo alla autonoma determinazione della pena per il reato 'minore', in precedenza unificato ai fini sanzionatori.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato ex art.629 c.p. di cui al capo sub B) con rinvio alla Corte d'appello di Perugia per nuovo giudizio sul suddetto capo.

Dichiara inammissibile il ricorso limitatamente al reato ex art.73 co.5 d.p.r. 309/90 di cui al capo A) per il quale dichiara irrevocabile l'affermazione di responsabilità.

Così deciso in Ro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/04/2023 del CORTE APPELLO di ANCONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G. [OSCURATO:PERSONA] per l'inammissibilità del ricorso; ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art.23 co.8 d.l. 137/20. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnato provvedimento la Corte d'appello di Ancona ha confermato la condanna dell'imputato pronunciata dal GUP di Ancona il 4 febbraio 2021 alla pena di giustizia per cessione di stupefacente e tentata estorsione aggravata. 2. Presentando ricorso per cassazione, la difesa dell'imputato deduce con un primo motivo la violazione di legge, in relazione all'art.606 lett. c) c.p.p. per inosservanza dell'art.649 c.p.p. con error in procedendo. Il giudice non ha riconosciuto il bis in idem tra la decisione impugnata (in relazione al reato di tentata estorsione) e precedente condanna dell'imputato per lo stesso reato. Con secondo motivo si lamentano i vizi motivazionali dell'art.606 lett. e) c.p.p. in ordine alla credibilità ed attendibilità della persona offesa. 3. Con memoria inviata per PEC il [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto il rigetto del ricorso in relazione ad entrambi i motivi dedotti ed in subordine la rimessione della questione profilata nel primo motivo alle Sezioni Unite della Cassazione. Con memoria inviata per PEC il difensore dell'imputato, Avv.[OSCURATO:PERSONA] ha contestato le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, insistendo per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è fondato mentre il secondo non è consentito ed è aspecifico. 2. Per logica espositiva, appare opportuno partire dal secondo motivo che, come detto, non è consentito ed è aspecifico, risolvendosi, a dispetto della formale intestazione della rubrica (pg.5) che menziona espressamente la lettera e) dell'art.606 c.p.p. ed elenca la triade dei vizi motivazionali ivi indicati, in una indebita richiesta di rivalutazione del fatto. Il motivo ripropone pedissequamente le tesi difensive sulla valutazione delle prove ed in particolare sulla credibilità della persona offesa Sestili e sulla valutazione della sua deposizione. Dette tesi, che avevano costituito l'ossatura dell'atto di appello, vengono riproposte in questa sede in maniera ripetitiva, senza elaborare alcuna critica di legittimità (non si dice in cosa consista la contraddittorietà o la illogicità motivazionale che, peraltro dovrebbe essere manifesta) ma semplicemente contestando gli esiti della ricostruzione accolta dai giudici di merito che con motivazione del tutto adeguata (cfr.pg 4 e 5) hanno fornito giustificazione della complessiva 'tenuta' della testimonianza della persona offesa in base all'assenza di profili calunniosi (Sestili fu convocato dai Carabinieri, non vi si recò autonomamente) ed alla natura (anche) autoaccusatoria della versione fornita, che esclude intendimenti mendaci e persecutori. Occorre ribadire che fuoriesce dal perimetro del sindacato di legittimità il sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, attraverso una diversa interpretazione, benché anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o, ancora, un diverso giudizio di rilevanza o di attendibilità delle fonti di prova, essendo invece compito del giudice di legittimità stabilire se quei giudici abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se ne abbiano fornito una corretta interpretazione, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, Clarke, Rv. 203428). Ne consegue che non sono censurabili in questo ambito, se non entro i detti limiti, tanto la valutazione del giudice di merito circa eventuali contrasti testimoniali o tra fonti di prova, quanto la sua scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti (cfr. Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, Rv. 271623). A ciò si aggiunge la improprietà concettuale con cui la rubrica del motivo si riferisce, promiscuamente e genericamente a tutti tre i parametri dell'art.606 lett.e) c.p.p. (mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità) senza considerarne l'alternatività (se la motivazione è contraddittoria o illogica, non può essere mancante) ed i caratteri specifici. Sotto quest'ultimo profilo, infatti, non va ignorato che i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione. Per tali ragioni la censura alternativa ed indifferenziata di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione risulta priva della necessaria specificità (Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo) ed è di per sé dimostrativa della natura di merito della doglianza, perciò non consentita in questa sede, rendendo il ricorso inammissibile in parte qua ex art. 606 comma 3 c.p.p..2. Il primo motivo, per contro, merita accoglimento. Infatti, a dispetto del mancato accoglimento del motivo attinente alla ricostruzione fattuale della vicenda accaduta il 4 novembre 2017, è necessario procedere alla valutazione della sussistenza della dedotta violazione del divieto di doppio giudizio, a ciò non ostando la deduzione in questa sede, che invece impedisce la valutazione da parte di questa Corte delle circostanze di fatto evidenziate per sostenere l'eadem res. Infatti, a fronte dell'evidente prossimità della vicenda (per luogo e tempo, per identità della persona offesa e per motivi a delinquere), soltanto l'analisi fattuale sulla base dell'esame dei documenti e delle conclusioni tratte nelle distinte pronunce consentirà di determinare se, a dispetto degli elementi differenziali sussistenti (a cominciare dall'oggetto della pretesa, telefonino in un caso, somma di danaro nell'altro) si possa o meno ravvisare l'identità del fatto, preclusiva del secondo giudizio. 3. Per tale ragione, la sentenza va annullata con rinvio del processo ad altra Sezione della Corte d'appello di Perugia per nuovo giudizio in relazione al capo B di imputazione mentre per l'ulteriore imputazione, dichiarato in parte qua inammissibile il ricorso, va disposta l'irrevocabilità della dichiarazione di responsabilità ex art.624 c.p.p.. All'esito del giudizio sul tema assegnatole (sussistenza del bis in eadem), in caso di soluzione positiva (cioè di violazione della regola del doppio giudizio) la Corte dovrà trarne le necessarie conseguenze, procedendo alla autonoma determinazione della pena per il reato 'minore', in precedenza unificato ai fini sanzionatori. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato ex art.629 c.p. di cui al capo sub B) con rinvio alla Corte d'appello di Perugia per nuovo giudizio sul suddetto capo. Dichiara inammissibile il ricorso limitatamente al reato ex art.73 co.5 d.p.r. 309/90 di cui al capo A) per il quale dichiara irrevocabile l'affermazione di responsabilità. Così deciso in Ro
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