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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 novembre 1983

Cassazione n. 22325/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 30/11/1983 avverso la sentenza del 28/10/2025 della CORTE APPELLO di GENOVA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Genova del 28 ottobre 2025 che, in parziale riforma della decisione resa in sede di rito abbreviato dal Tribunale di Genova il 9 novembre 2023, ha rideterminato in mesi 3, giorni 4 di reclusione ed euro 540 di multa la pena a carico di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto colpevole del reato ex art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990; fatto commesso in Genova il 7 novembre 2023.

Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta l'eccessività della pena, è manifestamente infondato, in quanto generico, dovendosi rilevare che la Corte di appello ha mitigato il trattamento sanzionatorio, valorizzando al contempo i precedenti penali specifici dell'imputato al fine di giustificare il pur lieve discostamento della pena dal minimo edittale.

Ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia non sono consentiti in sede di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601).

Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 30/11/1983 avverso la sentenza del 28/10/2025 della CORTE APPELLO di GENOVA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Genova del 28 ottobre 2025 che, in parziale riforma della decisione resa in sede di rito abbreviato dal Tribunale di Genova il 9 novembre 2023, ha rideterminato in mesi 3, giorni 4 di reclusione ed euro 540 di multa la pena a carico di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto colpevole del reato ex art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990; fatto commesso in Genova il 7 novembre 2023. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta l'eccessività della pena, è manifestamente infondato, in quanto generico, dovendosi rilevare che la Corte di appello ha mitigato il trattamento sanzionatorio, valorizzando al contempo i precedenti penali specifici dell'imputato al fine di giustificare il pur lieve discostamento della pena dal minimo edittale. Ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia non sono consentiti in sede di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 22325/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris