Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 03450/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/06/2025 del GIP TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] INFERIOREudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] P .1.£

1. Con sentenza dell'Il giugno 2025iNTribunale di [OSCURATO:PERSONA], su richiesta concorde delle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., applicò a [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni tre e mesi due di reclusione ed euro 22.000,00 di multa per il delitto di cui all'art. 73 comma 1 e 4, d.P.R. 309 del 1990, ordinando altresì la confisca della somma in sequestro.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, rilitilindin deducendo un unico motivo con cui lamenta la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione.

In particolare, il ricorrente sostiene che il giudice di merito ha omesso di motivare ovvero abbia motivato erroneamente il calcolo della pena. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile in quanto il motivo espone doglianze non consentite, perché estranee al catalogo di .quelle previste dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen., siccome riferite ad una erronea motivazione nel calcolo della pena.

Trattandosi di sentenza che ha ratificato l'accordo proposto successivamente all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 50,

I. n. 103 del 2017, trova applicazione il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen. che limita il ricorso per Cassazione avverso la sentenza di c.d.

«patteggiamento» ai soli casi in esso previsti («motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»).

Va ricordato che questa Corte di legittimità ha chiarito che, una volta che l'accordo sia stato ratificato dal giudice, non è più consentito alle parti (anche a quella pubblica) prospettare questioni e sollevare censure con riferimento all'entità della pena che non sia illegale: anche entro tale ambito, invero, l'obbligo di motivazione deve ritenersi assolto con la semplice affermazione dell'effettuata verifica e positiva valutazione dei termini dell'accordo intervenuto fra le parti (Sez. 5, Sentenza n. 5210 del 28/10/1999 dep. 12000, Verdi, Rv. 215467).

Ne consegue l'inammissibilità del ricorso in quanto, nel dedurre un difetto di motivazione della sentenza nel calcolo della pena, peraltro non meglio precisato, il ricorrente non si confronta con quest'ultima laddove essa esplicitamente, nell'applicare la pena effettivamente richiesta, fa riferimento all'accordo come modulato dalle parti (pag. 4 della sentenza impugnata) •

3. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente sopporti le spese del grado nonché versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64,

I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate.

P.Q.M.

Dichiara inaMmissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/06/2025 del GIP TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] INFERIOREudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] P .1.£ 1. Con sentenza dell'Il giugno 2025iNTribunale di [OSCURATO:PERSONA], su richiesta concorde delle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., applicò a [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni tre e mesi due di reclusione ed euro 22.000,00 di multa per il delitto di cui all'art. 73 comma 1 e 4, d.P.R. 309 del 1990, ordinando altresì la confisca della somma in sequestro. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, rilitilindin deducendo un unico motivo con cui lamenta la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione. In particolare, il ricorrente sostiene che il giudice di merito ha omesso di motivare ovvero abbia motivato erroneamente il calcolo della pena. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto il motivo espone doglianze non consentite, perché estranee al catalogo di .quelle previste dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen., siccome riferite ad una erronea motivazione nel calcolo della pena. Trattandosi di sentenza che ha ratificato l'accordo proposto successivamente all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 50, I. n. 103 del 2017, trova applicazione il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen. che limita il ricorso per Cassazione avverso la sentenza di c.d. «patteggiamento» ai soli casi in esso previsti («motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»). Va ricordato che questa Corte di legittimità ha chiarito che, una volta che l'accordo sia stato ratificato dal giudice, non è più consentito alle parti (anche a quella pubblica) prospettare questioni e sollevare censure con riferimento all'entità della pena che non sia illegale: anche entro tale ambito, invero, l'obbligo di motivazione deve ritenersi assolto con la semplice affermazione dell'effettuata verifica e positiva valutazione dei termini dell'accordo intervenuto fra le parti (Sez. 5, Sentenza n. 5210 del 28/10/1999 dep. 12000, Verdi, Rv. 215467). Ne consegue l'inammissibilità del ricorso in quanto, nel dedurre un difetto di motivazione della sentenza nel calcolo della pena, peraltro non meglio precisato, il ricorrente non si confronta con quest'ultima laddove essa esplicitamente, nell'applicare la pena effettivamente richiesta, fa riferimento all'accordo come modulato dalle parti (pag. 4 della sentenza impugnata) • 3. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente sopporti le spese del grado nonché versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate. P.Q.M. Dichiara inaMmissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa de