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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 2015/2020

ECLI:EU:T:2020:607
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62019TJ0189_INF

Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 16 dicembre 2020 – [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (causa T‑189/19) «Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti della Siria – Congelamento dei capitali – Diritti della difesa – Diritto ad un processo equo – Obbligo di motivazione – Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Errore di valutazione – Diritto di proprietà – Proporzionalità – Diritto di esercitare un’attività economica – Diritto al rispetto della vita privata e familiare»

1. Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti della difesa – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva – Misure restrittive nei confronti della Siria – Congelamento dei capitali di persone, entità o organismi associati al regime siriano – Obbligo di comunicazione degli elementi a carico – Portata – Comunicazione all’interessato mediante pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea – Ammissibilità [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 2; decisione 2013/255/PESC del Consiglio, come modificata dalle decisioni (PESC) 2015/1836, (PESC) 2019/87 e (PESC) 2019/806, allegato I; regolamento n. 36/2012 del Consiglio, come modificato dai regolamenti 2015/1828, 2019/85 e 2019/798, allegato II] (v. punti 41-43, 46, 56, 57)

2. Ricorso di annullamento – Termini – Dies a quo – Notifica – Nozione – Notifica al rappresentante di un ricorrente – Presupposto (Art. 263, sesto comma, TFUE) (v. punti 44, 45)

3. Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti della difesa – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva – Misure restrittive nei confronti della Siria – Congelamento dei capitali di persone, entità o organismi associati al regime siriano – Obbligo di comunicare le ragioni individuali e specifiche che giustificano le decisioni adottate – Portata [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 2; decisione 2013/255/PESC del Consiglio, come modificata dalle decisioni (PESC) 2015/1836, (PESC) 2019/87 e (PESC) 2019/806, allegato I; regolamento n. 36/2012 del Consiglio, come modificato dai regolamenti 2015/1828, 2019/85 e 2019/798, allegato II] (v. punti 48-51)

4. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti della Siria – Congelamento dei capitali e delle risorse economiche – Diritti della difesa – Decisione successiva che ha mantenuto il nome del ricorrente nell’elenco delle persone oggetto di tali misure – Motivazione invariata – Obbligo di comunicazione degli elementi a carico – Insussistenza [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 2; decisione 2013/255/PESC del Consiglio, come modificata dalle decisioni (PESC) 2015/1836, (PESC) 2019/87 e (PESC) 2019/806, allegato I; regolamento n. 36/2012 del Consiglio, come modificato dai regolamenti 2015/1828, 2019/85 e 2019/798, allegato II] (v. punti 52-55)

5. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Misure restrittive nei confronti della Siria – Congelamento dei capitali e restrizioni all’ammissione di persone, entità o organismi associati al regime siriano – Decisione che si inserisce in un contesto noto all’interessato e che gli consente di comprendere la portata della misura adottata nei suoi confronti – Ammissibilità di una motivazione sommaria [Art. 296 TFUE; decisione 2013/255/PESC del Consiglio, come modificata dalle decisioni (PESC) 2015/1836, (PESC) 2019/87 e (PESC) 2019/806, allegato I; regolamento n. 36/2012 del Consiglio, come modificato dai regolamenti 2015/1828, 2019/85 e 2019/798, allegato II]. (v. punti 62-67, 71-73)

6. Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive nei confronti della Siria – Portata del controllo – Valutazione della legittimità in base ai dati disponibili al momento dell’adozione della decisione [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; decisione 2013/255/PESC del Consiglio, come modificata dalle decisioni (PESC) 2015/1836, (PESC) 2019/87 e (PESC) 2019/806, allegato I; regolamento n. 36/2012 del Consiglio, come modificato dai regolamenti 2015/1828, 2019/85 e 2019/798, allegato II] (v. punti 78-80, 82, 84)

7. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti della Siria – Congelamento dei capitali e restrizioni all’ammissione di persone, entità o organismi associati al regime siriano – Ricorso di annullamento proposto da un imprenditore di spicco che opera in Siria e nei cui confronti è stata adottata una decisione di congelamento dei capitali – Ripartizione dell’onere della prova – Decisione fondata su un insieme di indizi – Valore probatorio [Decisione 2013/255/PESC del Consiglio, come modificata dalla decisione (PESC) 2015/1836, artt. 27, §§ 2, a), e 3, e 28, §§ 2, a), e 3; regolamento n. 36/2012 del Consiglio, come modificato dal regolamento 2015/1828, art. 15, §§ 1 bis, a), e 1 ter] (v. punti 98, 134-138)

8. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive specifiche nei confronti di talune persone ed entità alla luce della situazione in Siria – Decisione 2013/255/PESC e regolamento n. 36/2012 – Presunzione di sostegno al regime siriano nei confronti di imprenditori di spicco che operano in Siria – Ammissibilità – Presupposti – Presunzione relativa – Prova contraria – Insussistenza [Decisione 2013/255/PESC del Consiglio, come modificata dalla decisione (PESC) 2015/1836, artt. 27, §§ 2, a), e 3, e 28, §§ 2, a), e 3; regolamento n. 36/2012 del Consiglio, come modificato dal regolamento 2015/1828, art. 15, §§ 1 bis, a), e 1 ter] (v. punti 100, 150-153, 157-159)

9. Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive nei confronti della Siria – Portata del controllo – Identificazione giuridicamente sufficiente delle persone ed entità iscritte negli elenchi [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; decisione 2013/255/PESC del Consiglio, come modificata dalle decisioni (PESC) 2015/1836, (PESC) 2019/87 e (PESC) 2019/806, allegato I; regolamento n. 36/2012 del Consiglio, come modificato dai regolamenti 2015/1828, 2019/85 e 2019/798, allegato II] (v. punti 102, 104, 105)

10. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti della Siria – Congelamento dei capitali e restrizioni all’ammissione di persone, entità o organismi associati al regime siriano – Limitazioni del diritto di proprietà, del diritto al libero esercizio di un’attività economica e del diritto al rispetto della vita privata e familiare – Violazione del principio di proporzionalità – Insussistenza [Art. 5, § 4, TUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 7, 15, 16 e 17; decisione 2013/255/PESC del Consiglio, come modificata dalle decisioni (PESC) 2015/1836, (PESC) 2019/87 e (PESC) 2019/806, art. 28, § 6, e allegato I; regolamento n. 36/2012 del Consiglio, come modificato dai regolamenti 2015/1828, 2019/85 e 2019/798, allegato II] (v. punti 167-172, 175, 176) [OSCURATO:PERSONA] fondata sull’articolo 263 TFUE, diretta all’annullamento della decisione di esecuzione (PESC) 2019/87 del Consiglio, del 21 gennaio 2019, che attua la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria ( GU 2019, L 18 I, pag. 13), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/85 del Consiglio, del 21 gennaio 2019, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria ( GU 2019, L 18 I, pag. 4), della decisione (PESC) 2019/806 del Consiglio, del 17 maggio 2019, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria ( GU 2019, L 132, pag. 36 ), e del regolamento di esecuzione (UE) 2019/798 del Consiglio, del 17 maggio 2019, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria ( GU 2019, L 132, pag. 1 ), nei limiti in cui tali atti riguardano il ricorrente.

Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) Il sig. [OSCURATO:PERSONA] è condannato a sopportare le proprie spese e quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62019TJ0189_INF Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 16 dicembre 2020 – [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (causa T‑189/19) «Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti della Siria – Congelamento dei capitali – Diritti della difesa – Diritto ad un processo equo – Obbligo di motivazione – Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Errore di valutazione – Diritto di proprietà – Proporzionalità – Diritto di esercitare un’attività economica – Diritto al rispetto della vita privata e familiare» 1. Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti della difesa – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva – Misure restrittive nei confronti della Siria – Congelamento dei capitali di persone, entità o organismi associati al regime siriano – Obbligo di comunicazione degli elementi a carico – Portata – Comunicazione all’interessato mediante pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea – Ammissibilità [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 2; decisione 2013/255/PESC del Consiglio, come modificata dalle decisioni (PESC) 2015/1836, (PESC) 2019/87 e (PESC) 2019/806, allegato I; regolamento n. 36/2012 del Consiglio, come modificato dai regolamenti 2015/1828, 2019/85 e 2019/798, allegato II] (v. punti 41-43, 46, 56, 57) 2. Ricorso di annullamento – Termini – Dies a quo – Notifica – Nozione – Notifica al rappresentante di un ricorrente – Presupposto (Art. 263, sesto comma, TFUE) (v. punti 44, 45) 3. Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti della difesa – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva – Misure restrittive nei confronti della Siria – Congelamento dei capitali di persone, entità o organismi associati al regime siriano – Obbligo di comunicare le ragioni individuali e specifiche che giustificano le decisioni adottate – Portata [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 2; decisione 2013/255/PESC del Consiglio, come modificata dalle decisioni (PESC) 2015/1836, (PESC) 2019/87 e (PESC) 2019/806, allegato I; regolamento n. 36/2012 del Consiglio, come modificato dai regolamenti 2015/1828, 2019/85 e 2019/798, allegato II] (v. punti 48-51) 4. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti della Siria – Congelamento dei capitali e delle risorse economiche – Diritti della difesa – Decisione successiva che ha mantenuto il nome del ricorrente nell’elenco delle persone oggetto di tali misure – Motivazione invariata – Obbligo di comunicazione degli elementi a carico – Insussistenza [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 2; decisione 2013/255/PESC del Consiglio, come modificata dalle decisioni (PESC) 2015/1836, (PESC) 2019/87 e (PESC) 2019/806, allegato I; regolamento n. 36/2012 del Consiglio, come modificato dai regolamenti 2015/1828, 2019/85 e 2019/798, allegato II] (v. punti 52-55) 5. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Misure restrittive nei confronti della Siria – Congelamento dei capitali e restrizioni all’ammissione di persone, entità o organismi associati al regime siriano – Decisione che si inserisce in un contesto noto all’interessato e che gli consente di comprendere la portata della misura adottata nei suoi confronti – Ammissibilità di una motivazione sommaria [Art. 296 TFUE; decisione 2013/255/PESC del Consiglio, come modificata dalle decisioni (PESC) 2015/1836, (PESC) 2019/87 e (PESC) 2019/806, allegato I; regolamento n. 36/2012 del Consiglio, come modificato dai regolamenti 2015/1828, 2019/85 e 2019/798, allegato II]. (v. punti 62-67, 71-73) 6. Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive nei confronti della Siria – Portata del controllo – Valutazione della legittimità in base ai dati disponibili al momento dell’adozione della decisione [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; decisione 2013/255/PESC del Consiglio, come modificata dalle decisioni (PESC) 2015/1836, (PESC) 2019/87 e (PESC) 2019/806, allegato I; regolamento n. 36/2012 del Consiglio, come modificato dai regolamenti 2015/1828, 2019/85 e 2019/798, allegato II] (v. punti 78-80, 82, 84) 7. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti della Siria – Congelamento dei capitali e restrizioni all’ammissione di persone, entità o organismi associati al regime siriano – Ricorso di annullamento proposto da un imprenditore di spicco che opera in Siria e nei cui confronti è stata adottata una decisione di congelamento dei capitali – Ripartizione dell’onere della prova – Decisione fondata su un insieme di indizi – Valore probatorio [Decisione 2013/255/PESC del Consiglio, come modificata dalla decisione (PESC) 2015/1836, artt. 27, §§ 2, a), e 3, e 28, §§ 2, a), e 3; regolamento n. 36/2012 del Consiglio, come modificato dal regolamento 2015/1828, art. 15, §§ 1 bis, a), e 1 ter] (v. punti 98, 134-138) 8. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive specifiche nei confronti di talune persone ed entità alla luce della situazione in Siria – Decisione 2013/255/PESC e regolamento n. 36/2012 – Presunzione di sostegno al regime siriano nei confronti di imprenditori di spicco che operano in Siria – Ammissibilità – Presupposti – Presunzione relativa – Prova contraria – Insussistenza [Decisione 2013/255/PESC del Consiglio, come modificata dalla decisione (PESC) 2015/1836, artt. 27, §§ 2, a), e 3, e 28, §§ 2, a), e 3; regolamento n. 36/2012 del Consiglio, come modificato dal regolamento 2015/1828, art. 15, §§ 1 bis, a), e 1 ter] (v. punti 100, 150-153, 157-159) 9. Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive nei confronti della Siria – Portata del controllo – Identificazione giuridicamente sufficiente delle persone ed entità iscritte negli elenchi [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; decisione 2013/255/PESC del Consiglio, come modificata dalle decisioni (PESC) 2015/1836, (PESC) 2019/87 e (PESC) 2019/806, allegato I; regolamento n. 36/2012 del Consiglio, come modificato dai regolamenti 2015/1828, 2019/85 e 2019/798, allegato II] (v. punti 102, 104, 105) 10. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti della Siria – Congelamento dei capitali e restrizioni all’ammissione di persone, entità o organismi associati al regime siriano – Limitazioni del diritto di proprietà, del diritto al libero esercizio di un’attività economica e del diritto al rispetto della vita privata e familiare – Violazione del principio di proporzionalità – Insussistenza [Art. 5, § 4, TUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 7, 15, 16 e 17; decisione 2013/255/PESC del Consiglio, come modificata dalle decisioni (PESC) 2015/1836, (PESC) 2019/87 e (PESC) 2019/806, art. 28, § 6, e allegato I; regolamento n. 36/2012 del Consiglio, come modificato dai regolamenti 2015/1828, 2019/85 e 2019/798, allegato II] (v. punti 167-172, 175, 176) [OSCURATO:PERSONA] fondata sull’articolo 263 TFUE, diretta all’annullamento della decisione di esecuzione (PESC) 2019/87 del Consiglio, del 21 gennaio 2019, che attua la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria ( GU 2019, L 18 I, pag. 13), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/85 del Consiglio, del 21 gennaio 2019, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria ( GU 2019, L 18 I, pag. 4), della decisione (PESC) 2019/806 del Consiglio, del 17 maggio 2019, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria ( GU 2019, L 132, pag. 36 ), e del regolamento di esecuzione (UE) 2019/798 del Consiglio, del 17 maggio 2019, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria ( GU 2019, L 132, pag. 1 ), nei limiti in cui tali atti riguardano il ricorrente. Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) Il sig. [OSCURATO:PERSONA] è condannato a sopportare le proprie spese e quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea.
Sentenza Corte di giustizia UE n. 2015/2020 — Fons Iuris — Fons Iuris