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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 03021/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/01/2021 del TRIBUNALE di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata, che, all'esito di giudizio abbreviato, lo ha assolto dall'imputazione di evasione dagli arresti domiciliari, ritenendolo non punibile per la particolare tenuità del fatto.

Egli deduce: 1) insussistenza del dolo, essendosi recato dai carabinieri sùbito dopo essersi allontanato dal luogo degli arresti; 2) applicazione dell'esimente dello stato di necessità.

2. Il ricorso - così riqualificato e qui trasmesso dalla Corte d'appello adìta, in ragione dell'improponibilità dell'appello ex art. 443, comma 1, cod. proc. pen. -è inammissibile.

2.1. Il primo motivo è manifestamente infondato.

La giurisprudenza più recente è ormai unanime nel ritenere che l'allontanamento dal luogo degli arresti, anche quando effettuato per presentarsi presso un ufficio di polizia, integri il delitto di evasione (v., successiva a quelle citate dal Tribunale, Sez. 6, n. 36518 del 27/10/2020, Rodio, Rv. 280118).

2.2. Il secondo postula un'indagine di fatto - discutendosi della dimostrazione dell'entità del pericolo temuto e dell'inevitabilità altrimenti o meno dello stesso - che è preclusa al giudice di legittimità.

3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in euro tremila, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds.

Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso, il l dicembre 2021. [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] truz

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/01/2021 del TRIBUNALE di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata, che, all'esito di giudizio abbreviato, lo ha assolto dall'imputazione di evasione dagli arresti domiciliari, ritenendolo non punibile per la particolare tenuità del fatto. Egli deduce: 1) insussistenza del dolo, essendosi recato dai carabinieri sùbito dopo essersi allontanato dal luogo degli arresti; 2) applicazione dell'esimente dello stato di necessità. 2. Il ricorso - così riqualificato e qui trasmesso dalla Corte d'appello adìta, in ragione dell'improponibilità dell'appello ex art. 443, comma 1, cod. proc. pen. -è inammissibile. 2.1. Il primo motivo è manifestamente infondato. La giurisprudenza più recente è ormai unanime nel ritenere che l'allontanamento dal luogo degli arresti, anche quando effettuato per presentarsi presso un ufficio di polizia, integri il delitto di evasione (v., successiva a quelle citate dal Tribunale, Sez. 6, n. 36518 del 27/10/2020, Rodio, Rv. 280118). 2.2. Il secondo postula un'indagine di fatto - discutendosi della dimostrazione dell'entità del pericolo temuto e dell'inevitabilità altrimenti o meno dello stesso - che è preclusa al giudice di legittimità. 3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in euro tremila, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il l dicembre 2021. [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] truz
Sentenza Cassazione n. 03021/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris