CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 27630/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/04/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020 conv. dalla I. n. 176/2020, come prorogato ex art. 16 dl. 228/21 conv. con modif. dalla 1.15/22), del P.G., in persona del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. n [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Torino, pronunciando nei confronti dell'odierno ri- corrente, [OSCURATO:PERSONA], con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha confermato la sentenza con cui, all'esito di giudizio abbreviato, il Tribunale di Cuneo in data 23/2/2018, riconosciutegli le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza sulle contestate e ritenute aggravanti e recidiva e considerata la di- minuzione per il rito, lo aveva condannato alla pena di mesi cinque e giorni dieci di reclusione ed euro 200,00 di multa oltre al pagamento delle spese processuali per il reato di cui agli artt. 624 e 625 nn. 4 e 7 cod. pen. perché, agendo al fine di profitto per sé o altri, si impossessava della borsa contenente la somma di eu- ro 800,00, dei documenti di identità e di due bancomat, sottraendoli alla proprie- taria [OSCURATO:PERSONA] all'interno del laboratorio del bar People. Fatto aggrava- to dall'aver agito con destrezza consistita nell'aver approfittato della temporanea distrazione della gestrice agendo con gesto fulmineo consistito nell'asportare il bene allungando il braccio dall'esterno e su bene esposto per necessità alla pub- blica fede. Commesso in Cuneo il 5-8-2016. All'udienza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] il P.M. aveva contestato la recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale ex art. 99 comma 4 cod. pen. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, il Piro, deducendo, quale unico motivo di segui- to enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, co. 1, disp. att., cod. proc. pen., contraddittorietà/manifesta illogi- cità della motivazione del provvedimento impugnato in punto di rigetto del moti- vo d'appello relativo all'erroneo riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 4) cod. pen. Il ricorrente censura la motivazione del provvedimento impugnato laddove, nel confermare la sussistenza della circostanza de qua, sostiene che l'azione fur- tiva posta in essere dal Piro- il quale avrebbe allungato la mano all'interno della borsa della persona offesa. appoggiata sul pavimento, frugato all'interno al fine di asportarne il contenuto per poi allontanarsi- "avrebbe creato condizioni tali da impedire o comunque ostacolare la sorveglianza della parte lesa, immutando la situazione dei luoghi e dei beni a suo vantaggio", nonostante il medesimo si sia, in realtà, limitato a trarre profitto da una mera disattenzione della persona offesa e non a creare tale situazione attraverso il proprio operato. L'affermazione operata dai giudici del gravame del merito si porrebbe, per- ciò, in contrasto con il dictum di S.U. n. 34090/2017, pure citato in sentenza, il quale, al fine di ritenere integrata l'aggravante in discorso, richiede la realizza- zione di espedienti ulteriori alla mera azione furtiva- rappresentata dalla mera asportazione del bene altrui prohibente domino - i quali, nel caso di specie, non sussistono. L'odierno imputato, infatti, non avrebbe distolto tramite il suo agire l'atten- zione della persona offesa, come si è detto, ma si sarebbe limitato a trarre van- taggio dall'essere la Calogero occupata nella propria attività lavorativa, senza la necessità, dunque, di ulteriori accorgimenti per porre in essere l'azione furtiva ai quali la Corte nomofilattica riconduce una maggiore callidità delittuosa e conse- guentemente ritiene meritevoli del conseguente aumento sanzionatorio. Inoltre, per il ricorrente risulterebbe autoreferenziale la motivazione della sentenza impugnata in punto di mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., poiché l'importo del lucro conseguito, di per sé non ele- vato, andava considerato, per stessa ammissione del Collegio, unitamente ai complessivi effetti pregiudizievoli subiti dalla persona offesa, che nel caso di spe- cie sono stati estremamente contenuti. In conclusione, sarebbe possibile concludere nel senso dell'esiziale contrad- dittorietà e lacunosità dell'impianto motivazionale della sentenza impugnata, la quale andrebbe conseguentemente annullata in questa sede di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato per quanto concerne le censure alla motivazione del provvedimento impugnato quanto alla ritenuta aggravante della destrezza, e dunque la sentenza impugnata va annullata sul punto, eliminandosi tale statui- zione, con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Torino per la rideter- minazione del trattamento sanzionatorio. Infondato, invece, è il profilo di doglianza afferente al diniego della circo- stanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4, per cui il ricorso va rigettato nel resto. 2. Quanto alla destrezza, per la Corte territoriale, dall'osservazione delle immagini estrapolate dalla telecamera di sorveglianza del locale che fu teatro dell'episodio, si nota che l'autore del reato ha utilizzato una particolare abilità per appropriarsi della borsa, modificando a proprio vantaggio lo stato delle cose e ponendo in essere una condotta volta ad incentivare la disattenzione della pro- prietaria della medesima onde potersi impunemente appropriare della refurtiva nonostante la presenza della persona offesa. Ed invero -prosegue la Corte terri- toriale- come evidenziato dal primo giudice, Piro ha allungato la mano avvicinan- do la borsa, posata sul pavimento del laboratorio vicino alla porta di ingresso, al- la porta medesima, di poi abilmente e con scaltrezza e velocità frugando nella stessa fino ad asportarne il portafogli ed altrettanto velocemente allontanarsi. La conclusione è che sarebbe "dunque chiaro che egli ha creato delle condi- zioni tali da impedire o comunque ostacolare la sorveglianza della parte lesa, immutando la situazione dei luoghi e dei beni a suo vantaggio, nel che consiste la particolare abilità elusiva che integra l'aggravante in esame". Tale ragionamento, tuttavia, ad avviso del Collegio non appare operare un buon governo dell'ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità sul punto. Con la pronuncia n. 34090 del 27.4.2017, Quarticelli, le Sezioni Unite hanno, infatti, affermato il principio che: "la circostanza aggravante della destrezza di cui all'art. 625, primo comma, n. 4, cod. pen., richiede un comportamento dell'agente, posto in essere prima o durante l'impossessamento del bene mobile altrui, caratterizzato da particolare abilità, astuzia o avvedutezza, idoneo a sor- prendere, attenuare o eludere la sorveglianza sul bene stesso; sicché non sussi- ste detta aggravante nell'ipotesi di furto commesso da chi si limiti ad approfittare di situazioni, dallo stesso non provocate, di disattenzione o di momentaneo al- lontanamento del detentore dalla cosa". Secondo il dictum delle SSUU Quarticelli, che il Collegio condivide, dunque, è furto con destrezza, caratterizzato da una risposta punitiva più gravosa, che san- ziona più seriamente le condizioni di minorata difesa delle cose di fronte all'abili- tà dell'agente, quello qualificato da una condotta spoliativa attuata con particola- re ingegno, astuzia e scaltrezza. E dunque, per ravvisare l'aggravante, è neces- sario che l'agire non si limiti alla mera sottrazione del bene, pur facilitata dall'al- trui disattenzione o dalla momentanea assenza, ma riveli connotati di capacità ed efficienza offensiva che incrementino le possibilità di portarlo a compimento ed offendano più seriamente il patrimonio. Merita dunque condivisione -secondo le SSUU Quarticelli - l'orientamento che propugna una nozione più restrittiva di destrezza perché "assegnare valore qualificante alla sola prontezza nell'avvalersi della situazione favorevole comun- que creatasi significherebbe valorizzare la componente soggettiva del reato e la pericolosità individuale, ponendo in secondo piano la materialità del fatto come concretamente offensivo del bene giuridico, in contrasto col principio di cui all'art. 25, secondo comma, Cost., che, menzionando il fatto commesso, esclude che il reato possa essere considerato in termini di sola rimproverabilità soggetti- va e con la stessa natura oggettiva della circostanza. Se il furto, perciò, come nel caso che ci occupa, si realizza a fronte della di- strazione del detentore, o dell'abbandono incustodito del bene, anche se per un breve lasso di tempo, che non siano preordinati e cagionati dall'autore, né ac- compagnati da altre modalità insidiose e abili che ne divergono l'attenzione dalla cosa, il fatto manifesta la sola ordinaria modalità furtiva, inidonea a ledere più intensamente e gravemente il bene tutelato ed è privo dell'ulteriore disvalore preteso per realizzare la circostanza aggravante e per giustificare punizione più seria. Invero, non pare che cambi la prospettiva del decidere il fatto che - come sottolinea il giudice di primo grado a pag. 4- l'imputato, che aveva visto la borsa vicino alla porta d'ingresso del bar, l'abbia prima avvicinata ulteriormente alla porta e abbia velocemente prima frugato nella stessa e poi abbia repentinamente sottratto il portafogli che era contenuto all'interno. I giudici del merito, infatti, non hanno in alcun modo rappresentato che con quell'avvicinamento della borsa alla porta sia stata in qualche modo precostituita la condizione necessaria ad allontanare la res dall'attenzione/vigilanza della pro- prietaria. Il dato centrale dell'azione, rimane, dunque l'approfittamento della distra- zione della proprietaria che il Piro non ha determinato con il suo agire e che, se- condo una corretta applicazione del condivisibile principio si SSUU Quarticelli, non vale ad integrare la circostanza aggravante della destrezza che, dunque, non sussiste. 3. Quanto alla doglianza relativa al mancato riconoscimento dell'attenuante ex art. 62 n. 4 cod. pen., la stessa è, invece, infondata. Come è noto il riconoscimento di tale attenuante non è legato a parametri soggettivi, ma solo oggettivi, poiché "la concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità presuppone necessariamente che il pregiudizio ca- gionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo ri- guardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subito in conseguenza della sottrazio- ne della "res ' senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sop- portare il danno economico derivante dal reato" (cfr. ex multis Sez. 7, n. 49379/19). Ebbene la Corte territoriale ha ben spiegato che nel caso in esame il valore economico dei beni sottratti non può certo dirsi irrisorio, avuto riguardo al com- plessivo valore del compendio sottratto, comprensivo di documenti di identità e di banca e della somma di ottocento euro. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla ritenuta aggravante di cui all'art. 625, co. 1, n. 4 c.p., aggravante che elimina, e rinvia per la determina- zione del trattamento sanzionatorio ad altra Sezione della Corte d