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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 02081/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/01/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la sentenza del Tribunale di Chieti del 10 giugno 2020, emessa a seguito di giudizio abbreviato, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi due, giorni venti di arresto ed euro 1000,00 di ammenda in relazione al reato di cui all'art. 186 comma 2, lett. b) e comma 2 sexies d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285.

2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello deducendo la nullità della sentenza per inosservanza della legge penale e per illogica e contraddittoria motivazione sulla valutazione della prova con vizio risultante dai verbali degli agenti accertatori.

3. Il ricorso è inammissibile.

Ed invero la censura non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata ove si dà atto che l'imputato non ha mai contestato il buon funzionamento dell'etilometro.

Peraltro, nella fattispecie, di ammissione al rito abbreviato non condizionato, la Corte ha ritenuto l'implicita accettazione dell'imputato all'utilizzazione degli scontrini dell'alcooltest, non avendo eccepito nulla in proposito e non avendo sollecitato l'assunzione di una prova contraria Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 2 novembre 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/01/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la sentenza del Tribunale di Chieti del 10 giugno 2020, emessa a seguito di giudizio abbreviato, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi due, giorni venti di arresto ed euro 1000,00 di ammenda in relazione al reato di cui all'art. 186 comma 2, lett. b) e comma 2 sexies d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285. 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello deducendo la nullità della sentenza per inosservanza della legge penale e per illogica e contraddittoria motivazione sulla valutazione della prova con vizio risultante dai verbali degli agenti accertatori. 3. Il ricorso è inammissibile. Ed invero la censura non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata ove si dà atto che l'imputato non ha mai contestato il buon funzionamento dell'etilometro. Peraltro, nella fattispecie, di ammissione al rito abbreviato non condizionato, la Corte ha ritenuto l'implicita accettazione dell'imputato all'utilizzazione degli scontrini dell'alcooltest, non avendo eccepito nulla in proposito e non avendo sollecitato l'assunzione di una prova contraria Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 2 novembre 2
Sentenza Cassazione n. 02081/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris