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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 15 dicembre 1953

Cassazione n. 37064/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15/12/1953 avverso la sentenza del 24/02/2021 della [OSCURATO:PERSONA] BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] letta la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data 24 febbraio 2021 (dep. il 6 aprile 2021) la Corte di appello di Brescia, a seguito del gravame interposto da Francesco CARAMIA e in parziale riforma della pronuncia in data 5 febbraio 2013 resa dal G.u.p. del Tribunale di Bergamo all'esito di giudizio abbreviato, ha ridotto ad anni due e mesi quattro la durata delle pene accessorie fallimentari irrogate allo stesso imputato e ha confermato nel resto la sentenza gravata, che ne aveva affermato la responsabilità per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale e l'aveva condannato alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione.

2. Avverso la decisione di appello, nonché avverso l'ordinanza con la quale la Corte territoriale ha rigettato la richiesta di differimento dell'udienza del data 24 febbraio 2021, il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, formulando nel corpo di due motivi le seguenti censure (di seguito esposte nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.).

2.1. Con il primo motivo, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., è stata denunciata la mancanza, l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione: - dell'ordinanza che ha rigettato la richiesta di rinvio dell'udienza del 24 febbraio 2021, avanzata affinché l'imputato accedesse «a un'assistenza tecnica a mezzo del gratuito patrocinio» (cfr. punto a. dell'atto di impugnazione); - della sentenza di secondo grado: • in ragione dell'assenza di elementi di riscontro alla chiamata di correo ex art. 192, comma 3, cod. proc. pen. e di elementi comprovanti la responsabilità penale dell'imputato (punto b.); • per l'erronea sovrapposizione delle distinte ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale con riferimento all'accertamento dell'elemento soggettivo (punto c.).

2.2. Con il secondo motivo sono state denunciate la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in relazione alla congruità della pena (art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.). [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. Con il primo motivo la difesa ha, anzitutto, censurato (cfr. punto 1.a.) il provvedimento con il quale la Corte territoriale ha rigettato la richiesta di differimento dell'udienza del 24 febbraio 2021, avanzata al fine di consentire all'imputato, assistito originariamente dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], deceduto prima del giudizio di appello (e che aveva sottoscritto l'atto di appello), di reperire un nuovo difensore iscritto nell'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato.

In particolare: - l'istanza era stata formulata dalla figlia del defunto, che segnalava di avere incontrato l'imputato soltanto il 15 febbraio 2021 e di aver appreso in tale data della sussistenza delle condizioni per accedere al patrocinio a spese dello Stato; - la Corte territoriale ha rigettato l'istanza con provvedimento in calce alla stessa, sul presupposto che erano ormai trascorsi sette anni dalla morte dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - in tal modo sarebbe stato leso il diritto di difesa, non consentendo all'imputato di accedere ad un'assistenza difensiva gratuita, in forza di un istituto che rende effettivo il diritto di difesa (tenuto presente peraltro che le condizioni soggettive che consento l'accesso al beneficio maturano nel tempo, non sono preventivamente ipotizzabili ed anzi devono essere attuali; e che esse si sarebbero palesato solo in stretta continuità temporale con la fissazione dell'udienza di appello).1.1.

Il motivo in esame è inammissibile.

Anzitutto, «qualora sia sottoposta al vaglio del giudice di legittimità la correttezza di una decisione in rito, la Corte è giudice dei presupposti della decisione, sulla quale esercita il proprio controllo, quale che sia il ragionamento esibito per giustificarla e persino nel caso in cui la motivazione sia del tutto assente» (Sez. 1, n. 22337 del 23/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281391 - 01; cfr. pure Sez. 5, n. 15124 del 19/03/2002, Ranieri, Rv. 221322 - 01), ragion per cui non rileva ex se l'addotto vizio di motivazione.

Ciò posto, è dirimente considerare che: - non è previsto dalla legge il differimento per consentire all'imputato di nominare un difensore iscritto nell'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato; né è posta una sanzione di nullità nel caso in cui l'istanza che chiede il differimento non venga accolta. - nella specie non è stato neppure dedotto - nonostante l'onere di specifica indicazione dei fatti dai quali dipende il vizio processuale asserito (cfr. Sez. 6, n. 36612 del 19/11/2020, [OSCURATO:PERSONA]. 280121 - 01; Sez. 1, n. 34351 del 11/05/2005, Alvaro, Rv. 232508 - 01) - che l'imputato, a cagione del decesso del proprio difensore, sia rimasto privo di assistenza, ipotesi che rileverebbe sub specie dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. prod. pen.; - piuttosto, dagli atti presenti nel fascicolo (al cui esame diretto il Collegio può accedere in considerazione del vizio dedotto: Sez.

U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092) risulta che l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha avanzato la riferita istanza di differimento, era stata nominata da Francesco CARAMIA proprio difensore di fiducia (unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], poi deceduto) nel corso del giudizio di primo grado (cfr. nomina depositata il 9 ottobre 2012), senza che risulti alcuna revoca (essendo stata prospettata alla Corte territoriale solo l'intenzione del CARAMIA di nominare un nuovo difensore, come esposto, per accedere al patrocinio a spese dello Stato).

2. Le rimanenti censure esposte nel corpo del primo motivo possono essere esaminate congiuntamente.

2.1. In primo luogo, con esso si è rappresentato (punto 1.b.) che la difesa aveva addotto che il CARAMIA è stato liquidatore della [OSCURATO:PERSONA] s.c.r.l. per soli tre mesi (dal 19 febbraio all'aprile 2009), periodo in cui non è stata emessa alcuna fattura e non è stata compiuta alcuna altra operazione perché la società era in stato di liquidazione.

Dunque, l'imputato non sarebbe mai stato «nelle condizioni di compiere atti aziendali, propri dell'amministratore» né avrebbe mai avuto la materiale disponibilità delle fatture e dei libri sociali; e l'impianto probatorio sarebbe fragile perché: sarebbe costituito dalle dichiarazioni eteroaccusatorie di Alessandro [OSCURATO:PERSONA] «inidonee a integrare il canone probatorio» di cui all'art. 192, comma 3, cod. proc. pen.; la Corte territoriale avrebbe evidenziato elementi di riscontro che tuttavia dimostrerebbero l'evanescenza della prova, fondata sulle percezioni del commercialista Sergio IGRAITO relative al del CARAMIA e della precedente amministratrice unica TORRETTA, ossia su meri sospetti «non utilizzabili» ex art. 192, commi 2, 3 e 4, cit. Né, ad avviso della difesa, potrebbe porsi a fondamento della decisione il dato neutro rappresentato dal fatto che il CARAMIA nel 2011 ha ricevuto le scritture contabili dal commercialista, peraltro in epoca successiva alla data del commesso reato (ossia la data della sentenza dichiarativa di fallimento) indicata nell'imputazione.

2.2. In secondo luogo, si è assunto (punto 1.c.) che la motivazione della sentenza sarebbe carente e contraddittoria con riferimento all'elemento soggettivo del dolo specifico, che nel caso di specie sarebbe invece totalmente assente.

Secondo la difesa, il percorso logico compiuto dalla Corte territoriale sotto tale profilo farebbe riferimento all'ipotesi della tenuta irregolare delle scritture contabili, per cui è necessario il dolo generico, e dunque esso sarebbe contraddittorio perché non si sarebbe confrontato con la contestazione, avente ad oggetto la sottrazione delle scritture, per cui è prescritto il dolo specifico, finendo con l'affermare la responsabilità dell'imputato per l'irregolare tenuta.

2.3. Le censure appena esposte sono inammissibili.

Con esse sono state reiterate le allegazioni contenute con l'atto di appello, senza confrontarsi in alcun modo con l'iter argomentativo della sentenza impugnata (cfr. Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01; conf.

Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01), che ha compiutamente esplicitato, alla luce degli elementi in atti (dei quali non si è neppure dedotto il travisamento, quanto piuttosto un diverso apprezzamento qui non consentito: cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01), gli elementi e le ragioni per cui ha ritenuto l'imputato l'effettivo amministratore della società fallita, dando conto non soltanto dalle dichiarazioni eteroaccusatorie del coimputato [OSCURATO:PERSONA] ma richiamando pure quanto riportato al curatore del fallimento dall'INGRAITO ed elencando i dati sulla scorta dei quali ha ritenuto specificamente riscontrate le propalazioni a carico del CARAMIA (tra cui quanto rilevato dalla Guardi di finanza all'atto del suo accesso presso la sede della fallita e la circostanza che l'auto in uso all'imputato, formalmente dipendente della società, fosse intestata all'ente), che non sono stati oggetto di rituale doglianza.

3. Con il secondo motivo si è censurata la sentenza impugnata in ordine alle circostanze attenuanti generiche, ad avviso della difesa escluse in violazione dell'art. 133 cod. pen. ed argomentando solo alla luce dei precedenti penali dell'imputato, «trascurando il grado di compartecipazione al fatto (tempo, luogo e ogni altra modalità dell'azione, art. 133 comma 1 n. 1)» e «le condizioni di vita individuale e sociale del reo».

3.1. Il motivo in esame è inammissibile, poiché muove censure del tutto apodittiche in sostanza limitandosi a riprodurre in parte il testo dell'art. 133 cod. proc. pen.

Non occorre, allora, dilungarsi per rilevare che esso non si è confrontato in alcun modo con la motivazione della sentenza impugnata, che ha argomentato non solo sulla scorta dei precedenti penali dell'imputato ma anche evidenziando la negativa personalità che ha attribuito al CALAMIA delinquenziale e l'assenza di elementi positivamente apprezzabili, così correttamente dando conto degli elementi che ha considerato preponderanti nell'esercizio del potere discrezionale riservato al giudice di merito (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01).

4. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi di ricorso impone di attribuirgli profili di colpa (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15/12/1953 avverso la sentenza del 24/02/2021 della [OSCURATO:PERSONA] BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] letta la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 24 febbraio 2021 (dep. il 6 aprile 2021) la Corte di appello di Brescia, a seguito del gravame interposto da Francesco CARAMIA e in parziale riforma della pronuncia in data 5 febbraio 2013 resa dal G.u.p. del Tribunale di Bergamo all'esito di giudizio abbreviato, ha ridotto ad anni due e mesi quattro la durata delle pene accessorie fallimentari irrogate allo stesso imputato e ha confermato nel resto la sentenza gravata, che ne aveva affermato la responsabilità per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale e l'aveva condannato alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione. 2. Avverso la decisione di appello, nonché avverso l'ordinanza con la quale la Corte territoriale ha rigettato la richiesta di differimento dell'udienza del data 24 febbraio 2021, il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, formulando nel corpo di due motivi le seguenti censure (di seguito esposte nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., è stata denunciata la mancanza, l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione: - dell'ordinanza che ha rigettato la richiesta di rinvio dell'udienza del 24 febbraio 2021, avanzata affinché l'imputato accedesse «a un'assistenza tecnica a mezzo del gratuito patrocinio» (cfr. punto a. dell'atto di impugnazione); - della sentenza di secondo grado: • in ragione dell'assenza di elementi di riscontro alla chiamata di correo ex art. 192, comma 3, cod. proc. pen. e di elementi comprovanti la responsabilità penale dell'imputato (punto b.); • per l'erronea sovrapposizione delle distinte ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale con riferimento all'accertamento dell'elemento soggettivo (punto c.). 2.2. Con il secondo motivo sono state denunciate la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in relazione alla congruità della pena (art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.). [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Con il primo motivo la difesa ha, anzitutto, censurato (cfr. punto 1.a.) il provvedimento con il quale la Corte territoriale ha rigettato la richiesta di differimento dell'udienza del 24 febbraio 2021, avanzata al fine di consentire all'imputato, assistito originariamente dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], deceduto prima del giudizio di appello (e che aveva sottoscritto l'atto di appello), di reperire un nuovo difensore iscritto nell'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato. In particolare: - l'istanza era stata formulata dalla figlia del defunto, che segnalava di avere incontrato l'imputato soltanto il 15 febbraio 2021 e di aver appreso in tale data della sussistenza delle condizioni per accedere al patrocinio a spese dello Stato; - la Corte territoriale ha rigettato l'istanza con provvedimento in calce alla stessa, sul presupposto che erano ormai trascorsi sette anni dalla morte dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - in tal modo sarebbe stato leso il diritto di difesa, non consentendo all'imputato di accedere ad un'assistenza difensiva gratuita, in forza di un istituto che rende effettivo il diritto di difesa (tenuto presente peraltro che le condizioni soggettive che consento l'accesso al beneficio maturano nel tempo, non sono preventivamente ipotizzabili ed anzi devono essere attuali; e che esse si sarebbero palesato solo in stretta continuità temporale con la fissazione dell'udienza di appello).1.1. Il motivo in esame è inammissibile. Anzitutto, «qualora sia sottoposta al vaglio del giudice di legittimità la correttezza di una decisione in rito, la Corte è giudice dei presupposti della decisione, sulla quale esercita il proprio controllo, quale che sia il ragionamento esibito per giustificarla e persino nel caso in cui la motivazione sia del tutto assente» (Sez. 1, n. 22337 del 23/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281391 - 01; cfr. pure Sez. 5, n. 15124 del 19/03/2002, Ranieri, Rv. 221322 - 01), ragion per cui non rileva ex se l'addotto vizio di motivazione. Ciò posto, è dirimente considerare che: - non è previsto dalla legge il differimento per consentire all'imputato di nominare un difensore iscritto nell'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato; né è posta una sanzione di nullità nel caso in cui l'istanza che chiede il differimento non venga accolta. - nella specie non è stato neppure dedotto - nonostante l'onere di specifica indicazione dei fatti dai quali dipende il vizio processuale asserito (cfr. Sez. 6, n. 36612 del 19/11/2020, [OSCURATO:PERSONA]. 280121 - 01; Sez. 1, n. 34351 del 11/05/2005, Alvaro, Rv. 232508 - 01) - che l'imputato, a cagione del decesso del proprio difensore, sia rimasto privo di assistenza, ipotesi che rileverebbe sub specie dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. prod. pen.; - piuttosto, dagli atti presenti nel fascicolo (al cui esame diretto il Collegio può accedere in considerazione del vizio dedotto: Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092) risulta che l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha avanzato la riferita istanza di differimento, era stata nominata da Francesco CARAMIA proprio difensore di fiducia (unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], poi deceduto) nel corso del giudizio di primo grado (cfr. nomina depositata il 9 ottobre 2012), senza che risulti alcuna revoca (essendo stata prospettata alla Corte territoriale solo l'intenzione del CARAMIA di nominare un nuovo difensore, come esposto, per accedere al patrocinio a spese dello Stato). 2. Le rimanenti censure esposte nel corpo del primo motivo possono essere esaminate congiuntamente. 2.1. In primo luogo, con esso si è rappresentato (punto 1.b.) che la difesa aveva addotto che il CARAMIA è stato liquidatore della [OSCURATO:PERSONA] s.c.r.l. per soli tre mesi (dal 19 febbraio all'aprile 2009), periodo in cui non è stata emessa alcuna fattura e non è stata compiuta alcuna altra operazione perché la società era in stato di liquidazione. Dunque, l'imputato non sarebbe mai stato «nelle condizioni di compiere atti aziendali, propri dell'amministratore» né avrebbe mai avuto la materiale disponibilità delle fatture e dei libri sociali; e l'impianto probatorio sarebbe fragile perché: sarebbe costituito dalle dichiarazioni eteroaccusatorie di Alessandro [OSCURATO:PERSONA] «inidonee a integrare il canone probatorio» di cui all'art. 192, comma 3, cod. proc. pen.; la Corte territoriale avrebbe evidenziato elementi di riscontro che tuttavia dimostrerebbero l'evanescenza della prova, fondata sulle percezioni del commercialista Sergio IGRAITO relative al del CARAMIA e della precedente amministratrice unica TORRETTA, ossia su meri sospetti «non utilizzabili» ex art. 192, commi 2, 3 e 4, cit. Né, ad avviso della difesa, potrebbe porsi a fondamento della decisione il dato neutro rappresentato dal fatto che il CARAMIA nel 2011 ha ricevuto le scritture contabili dal commercialista, peraltro in epoca successiva alla data del commesso reato (ossia la data della sentenza dichiarativa di fallimento) indicata nell'imputazione. 2.2. In secondo luogo, si è assunto (punto 1.c.) che la motivazione della sentenza sarebbe carente e contraddittoria con riferimento all'elemento soggettivo del dolo specifico, che nel caso di specie sarebbe invece totalmente assente. Secondo la difesa, il percorso logico compiuto dalla Corte territoriale sotto tale profilo farebbe riferimento all'ipotesi della tenuta irregolare delle scritture contabili, per cui è necessario il dolo generico, e dunque esso sarebbe contraddittorio perché non si sarebbe confrontato con la contestazione, avente ad oggetto la sottrazione delle scritture, per cui è prescritto il dolo specifico, finendo con l'affermare la responsabilità dell'imputato per l'irregolare tenuta. 2.3. Le censure appena esposte sono inammissibili. Con esse sono state reiterate le allegazioni contenute con l'atto di appello, senza confrontarsi in alcun modo con l'iter argomentativo della sentenza impugnata (cfr. Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01; conf. Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01), che ha compiutamente esplicitato, alla luce degli elementi in atti (dei quali non si è neppure dedotto il travisamento, quanto piuttosto un diverso apprezzamento qui non consentito: cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01), gli elementi e le ragioni per cui ha ritenuto l'imputato l'effettivo amministratore della società fallita, dando conto non soltanto dalle dichiarazioni eteroaccusatorie del coimputato [OSCURATO:PERSONA] ma richiamando pure quanto riportato al curatore del fallimento dall'INGRAITO ed elencando i dati sulla scorta dei quali ha ritenuto specificamente riscontrate le propalazioni a carico del CARAMIA (tra cui quanto rilevato dalla Guardi di finanza all'atto del suo accesso presso la sede della fallita e la circostanza che l'auto in uso all'imputato, formalmente dipendente della società, fosse intestata all'ente), che non sono stati oggetto di rituale doglianza. 3. Con il secondo motivo si è censurata la sentenza impugnata in ordine alle circostanze attenuanti generiche, ad avviso della difesa escluse in violazione dell'art. 133 cod. pen. ed argomentando solo alla luce dei precedenti penali dell'imputato, «trascurando il grado di compartecipazione al fatto (tempo, luogo e ogni altra modalità dell'azione, art. 133 comma 1 n. 1)» e «le condizioni di vita individuale e sociale del reo». 3.1. Il motivo in esame è inammissibile, poiché muove censure del tutto apodittiche in sostanza limitandosi a riprodurre in parte il testo dell'art. 133 cod. proc. pen. Non occorre, allora, dilungarsi per rilevare che esso non si è confrontato in alcun modo con la motivazione della sentenza impugnata, che ha argomentato non solo sulla scorta dei precedenti penali dell'imputato ma anche evidenziando la negativa personalità che ha attribuito al CALAMIA delinquenziale e l'assenza di elementi positivamente apprezzabili, così correttamente dando conto degli elementi che ha considerato preponderanti nell'esercizio del potere discrezionale riservato al giudice di merito (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01). 4. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi di ricorso impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
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