CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 12 marzo 2026
Cassazione n. 23044/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di L'Aquila visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in data 2 aprile 2026, emessa ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., il Tribunale del riesame di L'Aquila confermava l'ordinanza emessa in data 12 marzo 2026 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pescara con la quale era stata applicata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990 (capo n) la misura cautelare della custodia in carcere.2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], mediante il proprio difensore di fiducia, articolando un unico motivo che si sintetizza di seguito, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod proc. pen. 2.1. Si deduce violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 110 cod. pen., 272, 273, 274, 275, anche artt. 275-bis, 292, comma 2-ter, 309, comma 9, cod. proc. pen. e vizio di motivazione relativamente alla condotta contra ius attribuita all'indagato e con riguardo all'imprescindibilità carceraria e all'inadeguatezza della misura cautelare domiciliare. Il Tribunale del riesame attribuiva al ricorrente il ruolo di staffetta l dell'autovettura [OSCURATO:PERSONA], assumendo che su quel veicolo potesse trovarsi la sostanza stupefacente. Ma dalla lettura dell'ordinanza di custodia cautelare non emergeva che il [OSCURATO:PERSONA] avesse svolto questo compito, ma si sarebbe occupato, unitamente ai complici, del trasporto dello stupefacente, della staffetta e del recupero in datio in solutum della Peugeot. In base al servizio di osservazione svolto dalla polizia giudiziaria, il [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato a bordo dell'auto [OSCURATO:PERSONA] e si sarebbe limitato ad avvicinarsi al [OSCURATO:PERSONA]. Non avrebbe svolto alcun ruolo di staffetta e si limitava a trattenersi insieme a Shapi, Isufaj e Koci, e poi separatamente i predetti andavano via, il Koci a bordo della [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] e l'Isufaj a bordo dell'autovettura Peugeot. Il Tribunale avrebbe dovuto confrontarsi con quanto dichiarato dal ricorrente in sede di interrogatorio, dove aveva spiegato di trovarsi a Pescara per effettuare la valutazione economica della Peugeot 308 trg. [OSCURATO:TARGA] che costituiva la c.d. datio in solutum dell'acquisto di stupefacente consegnato nell'abitazione del [OSCURATO:PERSONA]. Non vi sarebbe stato alcun giudizio sull'innprescindibilità carceraria e sull'urgenza cautelare, essendosi limitato il Tribunale a formule di stile. Da ultimo, il Tribunale rigettava l'eccezione di nullità dell'ordinanza cautelare per difetto di autonomia argonnentativa con motivazione sommaria che non ha tenuto conto del fatto che il Giudice delle indagini preliminari non avesse esaminato gli elementi di prova prodotti dalla difesa nel corso dell'interrogatorio preventivo. 3. Il procedimento si è svolto con trattazione scritta ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen. e ha inviato requisitoria scritta il solo Procuratore generale, concludendo come in epigrafe riportato. [OSCURATO:PERSONA] 21. Il ricorso è inammissibile essendo stato presentato con modalità non consentite dalla legge. 2. Come emerge dal messaggio di invio, il ricorso è stato presentato in data 10 aprile 2026, alle ore 18.53, a mezzo PEC con invio agli indirizzi depositoattipenali.tribunale.laquila@giustiziacertit e [OSCURATO:EMAIL] . Nel messaggio di invio si specifica che il ricorso è stato presentato con tali modalità e non tramite portale PST GIUSTIZIA a causa del malfunzionamento dello stesso. Tuttavia, non risulta documentato l'asserito malfunzionamento del portale telematico nel momento di presentazione del ricorso. 3. Come è noto, l'ordinario ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 311 cod. proc. pen. va presentato nella cancelleria del giudice che ha emesso la decisione, osservando le forme previste dall'art. 582 cod. proc. pen. (comma 3 dell'art. 311 cod. proc. pen.). L'art. 582 cod. proc. pen. stabilisce che, salvo che la legge disponga diversamente, l'atto di impugnazione è presentato mediante deposito con le modalità previste dall'art. 111-bis cod. proc. pen. nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. L'art. 111-bis cod. proc. pen. dispone che, salvo quanto previsto dall'art. 175- bis cod. proc. pen., in ogni stato e grado del procedimento, il deposito di atti, documenti, richieste, memorie ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione degli atti e documenti informatici. L'art. 175-bis, commi 1, 2 e 3, cod. proc. pen. disciplina i casi di malfunzionamento dei sistemi informatici, che, come il ripristino del corretto funzionamento, devono essere certificati dal DGSIA, attestati sul portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia e comunicati dal Dirigente dell'ufficio giudiziario con modalità tali da assicurare la tempestiva conoscibilità ai soggetti interessati. Nel periodo di malfunzionamento come sopra certificato, attestato e comunicato, gli atti e i documenti sono redatti in forma di documento analogico e depositati con modalità non telematiche. Peraltro, la redazione degli atti e documenti in forma analogica e con deposito con modalità non telematiche è possibile anche quando il malfunzionamento del sistema non è certificato dal DGSIA, ma è accertato ed attestato dal dirigente dell'ufficio giudiziario e comunicato con modalità tali da assicurare la tempestiva 3conoscibilità ai soggetti interessati (comma 4 dell'art. 175-bis codice di rito). Ai sensi dell'art. 87, comma 5, d. Igs. n. 150/2022, l'applicazione della disposizione di cui all'art. 111-bis cod. proc. pen. è stata posticipata a partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del regolamento di cui ai commi 1 e 3 del citato art. 87, ovvero sino al diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 del predetto articolo per gli uffici giudiziari e le tipologie di atti in esso indicati Peraltro, l'art. 87-bis, comma 1, d. Igs. n. 150/2022 stabilisce che, sino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del regolamento di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 87 del medesimo decreto, ovvero sino al diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 del predetto articolo per gli uffici giudiziari e le tipologie di atti in esso indicati, per tutti gli atti, i documenti, le istanze comunque denominati diversi da quelli previsti nell'art 87, comma 6-bis, e da quelli individuati ai sensi del comma 6-ter del medesimo articolo, è consentito il deposito con valore legale mediante invio dall'indirizzo di posta elettronica certificata inserito nel registro generale degli indirizzi elettronici di cui all'art. 7 del regolamento di cui al decreto ministeriale 21 febbraio 2011, n. 44. Il deposito con le predette modalità deve essere effettuato presso gli indirizzi di posta elettronica certificata degli uffici giudiziari destinatari, indicati in apposito provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati, pubblicato sul portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia. Con il medesimo provvedimento sono indicate le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e alla sottoscrizione digitale e le ulteriori modalità di invio. Infine, l'art. 3 del decreto ministeriale 29 dicembre 2023, n. 217 (regolamento recante: decreto ai sensi dell'articolo 87, commi 1 e 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 e dell'articolo 4, comma 1 del decreto legge 29 dicembre 2009, n, 193, convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, recante modifiche al decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione 21 febbraio 2011, n. 44 ), come da ultimo modificato dal decreto ministeriale 30 dicembre 2025 n. 206, stabilisce, al comma 3-ter, che sino al 31 marzo 2026, negli uffici giudiziari penali indicati dal comma 1, lettera d) - cioè il Tribunale ordinario -, il deposito da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni di atti, documenti, richieste e memorie, nei procedimenti regolati dal libro IV, titolo I, capo VI e titolo II, capo III del codice di procedura penale, nonché in quelli relativi alle impugnazioni in materia di sequestro probatorio, può avere luogo anche con modalità non telematiche, e, dunque, anche mediante PEC ai sensi del comma 9 del medesimo art. 3 del citato decreto ministeriale. 44. Così ricostruita la complessa disciplina, anche transitoria, relativa al deposito degli atti di impugnazione, in particolare, di quelli relativi alle misure cautelari, deve rilevarsi che, nel caso di specie, risulta applicabile la disciplina prevista in via ordinaria per il deposito del ricorso per cassazione cautelare dagli artt. 111-bis, 175-bis, 311 e 582 cod. proc. pen., in quanto , a fare data dal 10 aprile 2026 non è più prevista la possibilità del deposito dell'atto di impugnazione cautelare mediante PEC se non in ipotesi di malfunzionamento del portale dei servizi telematici, debitamente certificato, ovvero accertato e attestato. Al riguardo, deve osservarsi che il ricorso per cassazione è stato presentato mediante PEC in data 10 aprile 2026 alle ore 18.53. Dalla data del 10 aprile 2026, come detto, anche per gli atti di impugnazione previsti dal libro VI, titolo I del codice di procedura penale non è più prevista la possibilità del deposito mediante PEC, ma esclusivamente attraverso il portale dei servizi telematici. Tuttavia, nel caso in esame, non risulta fornito alcun riscontro dell'asserito malfunzionamento del servizio PST GIUSTIZIA da parte del ricorrente, tale da legittimare una modalità di presentazione dell'atto di impugnazione non attraverso il portale dei servizi telematici, ma mediante PEC. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso ai sensi del combinato disposto degli artt. 111-bis, 311, 582 e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della soma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. P.Q.Mter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 9 giugno 2026 sigliere est, rTore [OSCURATO:PERSONA] ,,i/ondi [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 3 GlI 2026 GIUDIZIA 5 FUNZIO A Dott.ssa .qpina Cirimele