CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 28924/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/04/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];n. 42607/2025 RG letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché: a) il primo motivo, con cui si denuncia il difetto di motivazione in ordine alla richiesta di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato, avendo la sentenza impugnata fatto corretta applicazione del principio di diritto secondo cui il presupposto ostativo del comportamento abituale ricorre quando l'autore abbia commesso altri reati della stessa indole, per tali intendendosi quelli che, anche se incriminati da norme diverse, presentino caratteri fondamentali comuni per le circostanze oggettive e le condizioni ambientali nelle quali le azioni sono state compiute, o per i motivi che li hanno determinati (Sez. 1, n. 9858 del 24/01/2024, S., Rv. 286154 — 01); b) il secondo motivo, relativo all'elemento psicologico del reato, è manifestamente infondato, perché afferente a asseriti difetto o contraddittorietà e palese illogicità della motivazione, che la lettura del provvedimento impugnato dimostra essere esistente, connotata da lineare e coerente logicità e da esauriente disamina dei dati processuali (si veda pag. 1 della sentenza impugnata); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile i P.Q.M