CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 19 ottobre 2022
Cassazione n. 33392/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.16393/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA , V [OSCURATO:PERSONA] 142, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quest’ultimo con l’amministratore di sostegno avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentat i e difes i dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 16393/2020 Cron. Rep. C.C. 19/10/2022 C.C. 14/4/2022 [OSCURATO:PERSONA]. APPELLO INAMMISSIBILE. -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D ’ APPELLO di CATANIA n. 2231/2019depositata il 15/10/2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convennero in giudizio [OSCURATO:PERSONA], davanti al Tribunale di Ragusa, chiedendo che fosse condannata a restituire loro la somma di euro 100.000 indebitamente sottratta dal conto corrente di [OSCURATO:PERSONA], padre degli attori. A sostegno della domanda esposero che la convenuta, moglie in seconde nozze di [OSCURATO:PERSONA], due giorni dopo la morte di quest’ultimo si era impossessata della somma suindicata tramite un assegno bancario formato con la falsificazione della firma del defunto. Aggiunsero che, sporta denuncia nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], il processo penale a suo carico si era concluso con il patteggiamento della pena di mesi sei di reclusione ed euro 300 di multa per i reati di truffa, falso in scrittura privata e appropriazione indebita. Si costituì in giudizio la convenuta chiedendo il rigetto della domanda. Rilevò, al riguardo, di aver affidato i propri risparmi al defunto marito, il quale li aveva gestiti riconoscendo, con apposita scrittura privata, che a lei spettava la metà delle somme disponibili sul conto corrente acceso a suo nome. Chiese quindi la convenuta, in via riconvenzionale, che gli attori fossero condannati al pagamento, in suo favore, della differenza tra la somma incassata e quella che le sarebbe spettata in base alla citata scrittura privata di riconoscimento di debito. Espletata prova per interrogatorio e disposta una c.t.u. per verificare l’autenticità della firma del defunto sull’atto di ricognizione di debito, il Tribunale accolse la domanda principale, rigettò quella riconvenzionale e condannò la convenuta alla restituzione della somma così come richiesta dagliattori. 2. La sentenza è stata impugnata dalla convenuta soccombente e la Corte d’appello di Catania, con sentenza del 15 ottobre 2019, ha dichiarato inammissibile l’appello ai sensi dell’art. 342 cod. proc. civ. condannando l’appellante alla rifusione delle ulteriori spese del grado. Ha osservato la Corte territoriale, per quanto di interesse in questa sede, che doveva essere confermata la decisione del Tribunale che aveva dichiarato la nullità dell’atto di ricognizione di debito ai sensi dell’art. 1418 cod. civ., essendo quel negozio carente sotto il profilo della determinatezza o determinabilità dell’oggetto. Riguardo a quella motivazione, la censura dell’atto di appello era generica e non conferente, rendendo superfluo l’esame di ogni altra questione. 3. Contro la sentenza propone della Corte d’appello di Catania propone ricorso [OSCURATO:PERSONA] con atto affidato ad un solo motivo. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con un unico controricorso. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ., e i controricorrenti hanno depositato una nota, insistendo per l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Col l’unico motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 342 cod. proc. civ., sostenendo che l’atto di appello era chiaro e consentiva di comprendere bene quali fossero le censure rivolte alla sentenza di primo grado. 1.1. Il motivo, quando non inammissibile, è comunque infondato. Giova ricordare che le Sezioni Unite di questa Corte, risolvendo una questione di massima di particolare importanza in ordine all’esatta interpretazione dell’art. 342 cit., hanno enunciato il principio secondo cui gli artt. 342 e 434 cod. proc. civ., nel testo formulato dal decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modifiche, nella legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiaedel giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Sezioni Unite, sentenza 16 novembre 2017, n. 27199). Nel caso in esame la ricorrente avrebbe dovuto, per superare la motivazione di inammissibilità, illustrare con chiarezza il contenuto delle censure mosse alla sentenza di primo grado, individuando le ragioni per le quali la sentenza di secondo grado avrebbe errato nella declaratoria di inammissibilità. La censura, invece, non ha questo contenuto. Essa si limita a ripetere osservazioni già scrutinate e ritenute insufficienti dalla Corte di merito, rilevando che l’obbligazione contenuta nella ricognizione di debito non era astratta, bensì concreta e idonea a fondare un valido obbligo giuridico in capo al defunto. Nessuna effettiva censura è rivolta –o, almeno, il ricorso non ne dà conto – contro l’argomentazione centrale della sentenza di primo grado, ribadita dalla Corte d’appello, e cioè che quella obbligazione era da considerare nulla per indeterminatezza dell’oggetto. Ne consegue che la prospettata violazione di legge non sussiste. 2. Il ricorso, pertanto, è rigettato. A tale esito segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55. Sussistono inoltre le condizioni di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso,se dovuto. P.Q.M. La Corte rigettail ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 2.500 per compensi, di cui euro 200 per spese, oltre spese generali e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo un