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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 11 aprile 2022

Cassazione n. 12046/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nato ad Avezzano il [OSCURATO:DATA_NASCITA], difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Avezzano avverso la sentenza dell'Il aprile 2022 della C:orte di Appello di L'Aquila udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette ai sensi dell'art. 23 bis legge n. 176/2020 le richieste del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria d'inammissibilità del ricorso con ogni conseguente statuizione; lette le conclusioni inviate tardivamente dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento dei motivi del ricorso con l'annullamento della condanna inflitta. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa in data 11 aprile 2022 la Corte di appello di L'Aquila, in parziale riforma di quella emessa il 18 dicembre 2020 dal Tribunale di Avezzano, ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], previa disapplicazione della recidiva, in quella di un anno di reclusione per il reato di violazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di Avezzano.

Secondo la concorde valutazione dei giudici di merito, la prova della penale responsabilità dell'imputato consiste nella constatata presenza dello stesso presso un bar della cittadina abruzzese nella notte del 15 ottobre 2018 mentre egli, in quanto destinatario della predetta misura di prevenzione, aveva anche l'obbligo di permanenza presso il proprio domicilio dalle ore 21.00 alle ore

7.00. Entrambi i giudici hanno disatteso la tesi difensiva secondo cui l'esecuzione della misura di prevenzione doveva ritenersi sospesa perché, avendo il [OSCURATO:PERSONA] subito un periodo di detenzione di durata superiore a due anni, ai sensi dell'art. 14, comma 2-ter, d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 il giudizio di pericolosità sociale del predetto avrebbe dovuto essere oggetto di rinnovata valutazione, invece mai effettuata.

In particolare, la Corte di appello ha escluso la fondatezza di tale rilievo difensivo in quanto la sua detenzione non si era protratta per un periodo superiore a due anni.

In punto di trattamento sanzionatorio, la «minima gravità del fatto» è stata ritenuta idonea ad escludere l'applicazione della contestata recidiva.

I numerosi precedenti penali, invece, sono stati giudicati tali da escludere la concedibilità delle attenuanti generiche.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del proprio difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi.

2.1. Con il primo ha eccepito «violazione di legge ex articolo 606 lettera B) ed E) c.p.p.

Nullità della sentenza per violazione di legge derivante da insufficiente ed apparente motivazione».

La sentenza è stata censurata sostenendo il difetto motivazionale derivante dall'avere la Corte di appello affermato che non vi era la necessità, nel caso di specie, di rinnovare il giudizio di pericolosità del proposto, perché il periodo di detenzione subito dal [OSCURATO:PERSONA] era stato inferiore a due anni.

Secondo la prospettazione difensiva, invece, l'ultimo periodo di detenzione era stato pari a due anni, nove mesi e ventisei giorni di detenzione, in esecuzione della sentenza emessa dalla Corte di appello di L'Aquila il 6 aprile 2018.

Pertanto, la valutazione di pericolosità formulata con il provvedimento applicativo della misura di prevenzione, emesso nel 2011, avrebbe dovuto essere rinnovata e solo in tal caso il reato, commesso il 15 ottobre 2018, avrebbe potuto essere dichiarato sussistente.

Il ricorrente ha richiamato quanto statuito da Sez.

Unite n. 51407 del 21/06/2018, M., Rv. 273952 in punto di necessaria rivalutazione della pericolosità sociale del destinatario di un provvedimento applicativo della misura di prevenzione personale, nel caso in cui l'esecuzione della stessa sia stata sospesa per un periodo di lunga durata.

2.2. Con il secondo motivo il ricorrente ha eccepito la violazione di legge e il difetto di motivazione con riferimento al mancato accertamento dell'attualità della pericolosità sociale, anche alla luce di quanto affermato dalla giurisprudenza della Corte di legittimità a Sezioni Unite e dalla Corte costituzionale.

Il ricorrente ha in particolare richiamato le sentenze della Corte costituzionale n. 24/2019 e n. 25/2019 con le quali è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale delle norme che consentono l'applicazione della misura di prevenzione personale e patrimoniale ai soggetti «abitualmente dediti ai traffici delittuosi» (art. 1, n. 1 legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e art. 1, comma 1, lett. a), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159), e dell'art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 nella parte in cui sanziona penalmente la violazione degli obblighi e delle prescrizioni di «vivere onestamente» e di «rispettare le leggi».

Con tale richiamo ha ribadito che la nuova verifica della pericolosità sociale dell'imputato, dopo una sospensione di lunga durata dell'applicazione della misura di prevenzione, costituisce una condizione di efficacia della misura stessa.

3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, per la sua manifesta infondatezza. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza. 1.1 Il primo motivo è manifestamente infondato, nonché meramente ripetitivo delle censure già proposte con l'atto di appello e puntualmente valutate e respinte dai giudici di secondo grado, con motivazione concisa ma sufficiente.L'art. 14, comma 2-ter, d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 fissa l'obbligo della necessaria rivalutazione della pericolosità a seguito di una «detenzione per espiazione pena» che si sia protratta per almeno due anni, e che abbia comportato la sospensione dell'esecuzione della misura di prevenzione per un identico periodo.

Nel caso di specie, non risulta che il [OSCURATO:PERSONA] abbia subito uno stato di detenzione in esecuzione pena per un periodo superiore a due anni.

La documentazione allegata al ricorso, cioè il provvedimento emesso dalla procura generale presso la Corte di appello di L'Aquila 1'11 novembre 2019, comunica una «prosecuzione» dell'espiazione della pena in regime di «affidamento in prova al servizio sociale», e comunque determina una pena residua che supera i due anni di reclusione solo in relazione ad una pena ancora da espiare e avente decorrenza dal 29 ottobre 2018 al 10 aprile 2021, ossia per un periodo successivo alla commissione del reato, risalente al 15 ottobre 2018.

Inoltre tale provvedimento afferma che anche tale residua pena è in corso di espiazione, alla data del provvedimento, in regime di affidamento in prova al servizio sociale concesso 1'8 novembre 20:19 in relazione ad altro titolo esecutivo, mentre la norma citata si applica solo in caso di «detenzione» per espiazione pena, protrattasi per oltre due anni. 1.2 Secondo la sentenza di primo grado la misura di prevenzione è stata applicata il 17 ottobre 2011, con durata di cinque anni, e poi nuovamente applicata il 12 febbraio 2018 con scadenza al 13 giugno 2020: il ricorrente non ha allegato alcun atto che indichi le detenzioni eventualmente subite in tale periodo, e il giudice di primo grado ha attestato che il [OSCURATO:PERSONA] ha subito detenzioni o altri provvedimenti di espiazione pena per periodi inferiori ai due anni, respingendo così già in quella fase processuale la tesi difensiva, riproposta in termini identici anche nei gradi successivi.

Il motivo deve quindi essere dichiarato inammissibile anche per mancanza di autosufficienza, non avendo il ricorrente allegato la documentazione idonea a dimostrare l'assunto difensivo, in violazione dell'art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen. 2.

Anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile, perché generico e nuovo.

Il ricorrente si limita a ipotizzare in termini possibilistíci e aspecifici l'illegittimità della misura di prevenzione applicata al [OSCURATO:PERSONA], senza indicare per quali ragioni essa sarebbe illegittima, e senza averla mai impugnata nonché senza avere mai sollevato analoga questione davanti ai giudici di merito. 2.1 Tale motivo, inoltre, è manifestamente infondato perché il [OSCURATO:PERSONA] fu sottoposto alla misura di prevenzione ai sensi dell'art. 1 nn. 1) e 2) legge 27 dicembre 1956 n. 1423, e quindi anche perché ritenuto vivere, in tutto o in parte, con i proventi dell'attività delittuosa.

Tale ragione di sottoposizione alla misura è esclusa (Y\JoL dalla pronuncia di incostituzionalità di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 24/2019.

Inoltre la prescrizione violata rende evidente la inapplicabilità, al reato commesso, della sentenza della Corte costituzionale n. 25/2019.

Peraltro la questione della possibile sopravvenuta illegittimità della misura per contrasto con le declaratorie di incostituzionalità di cui alle sentenze sopra indicate dovrebbe essere proposta davanti al giudice della prevenzione, competente per tale verifica.

3. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.

Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nato ad Avezzano il [OSCURATO:DATA_NASCITA], difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Avezzano avverso la sentenza dell'Il aprile 2022 della C:orte di Appello di L'Aquila udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette ai sensi dell'art. 23 bis legge n. 176/2020 le richieste del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria d'inammissibilità del ricorso con ogni conseguente statuizione; lette le conclusioni inviate tardivamente dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento dei motivi del ricorso con l'annullamento della condanna inflitta. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 11 aprile 2022 la Corte di appello di L'Aquila, in parziale riforma di quella emessa il 18 dicembre 2020 dal Tribunale di Avezzano, ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], previa disapplicazione della recidiva, in quella di un anno di reclusione per il reato di violazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di Avezzano. Secondo la concorde valutazione dei giudici di merito, la prova della penale responsabilità dell'imputato consiste nella constatata presenza dello stesso presso un bar della cittadina abruzzese nella notte del 15 ottobre 2018 mentre egli, in quanto destinatario della predetta misura di prevenzione, aveva anche l'obbligo di permanenza presso il proprio domicilio dalle ore 21.00 alle ore 7.00. Entrambi i giudici hanno disatteso la tesi difensiva secondo cui l'esecuzione della misura di prevenzione doveva ritenersi sospesa perché, avendo il [OSCURATO:PERSONA] subito un periodo di detenzione di durata superiore a due anni, ai sensi dell'art. 14, comma 2-ter, d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 il giudizio di pericolosità sociale del predetto avrebbe dovuto essere oggetto di rinnovata valutazione, invece mai effettuata. In particolare, la Corte di appello ha escluso la fondatezza di tale rilievo difensivo in quanto la sua detenzione non si era protratta per un periodo superiore a due anni. In punto di trattamento sanzionatorio, la «minima gravità del fatto» è stata ritenuta idonea ad escludere l'applicazione della contestata recidiva. I numerosi precedenti penali, invece, sono stati giudicati tali da escludere la concedibilità delle attenuanti generiche. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del proprio difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi. 2.1. Con il primo ha eccepito «violazione di legge ex articolo 606 lettera B) ed E) c.p.p. Nullità della sentenza per violazione di legge derivante da insufficiente ed apparente motivazione». La sentenza è stata censurata sostenendo il difetto motivazionale derivante dall'avere la Corte di appello affermato che non vi era la necessità, nel caso di specie, di rinnovare il giudizio di pericolosità del proposto, perché il periodo di detenzione subito dal [OSCURATO:PERSONA] era stato inferiore a due anni. Secondo la prospettazione difensiva, invece, l'ultimo periodo di detenzione era stato pari a due anni, nove mesi e ventisei giorni di detenzione, in esecuzione della sentenza emessa dalla Corte di appello di L'Aquila il 6 aprile 2018. Pertanto, la valutazione di pericolosità formulata con il provvedimento applicativo della misura di prevenzione, emesso nel 2011, avrebbe dovuto essere rinnovata e solo in tal caso il reato, commesso il 15 ottobre 2018, avrebbe potuto essere dichiarato sussistente. Il ricorrente ha richiamato quanto statuito da Sez. Unite n. 51407 del 21/06/2018, M., Rv. 273952 in punto di necessaria rivalutazione della pericolosità sociale del destinatario di un provvedimento applicativo della misura di prevenzione personale, nel caso in cui l'esecuzione della stessa sia stata sospesa per un periodo di lunga durata. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente ha eccepito la violazione di legge e il difetto di motivazione con riferimento al mancato accertamento dell'attualità della pericolosità sociale, anche alla luce di quanto affermato dalla giurisprudenza della Corte di legittimità a Sezioni Unite e dalla Corte costituzionale. Il ricorrente ha in particolare richiamato le sentenze della Corte costituzionale n. 24/2019 e n. 25/2019 con le quali è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale delle norme che consentono l'applicazione della misura di prevenzione personale e patrimoniale ai soggetti «abitualmente dediti ai traffici delittuosi» (art. 1, n. 1 legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e art. 1, comma 1, lett. a), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159), e dell'art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 nella parte in cui sanziona penalmente la violazione degli obblighi e delle prescrizioni di «vivere onestamente» e di «rispettare le leggi». Con tale richiamo ha ribadito che la nuova verifica della pericolosità sociale dell'imputato, dopo una sospensione di lunga durata dell'applicazione della misura di prevenzione, costituisce una condizione di efficacia della misura stessa. 3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, per la sua manifesta infondatezza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza. 1.1 Il primo motivo è manifestamente infondato, nonché meramente ripetitivo delle censure già proposte con l'atto di appello e puntualmente valutate e respinte dai giudici di secondo grado, con motivazione concisa ma sufficiente.L'art. 14, comma 2-ter, d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 fissa l'obbligo della necessaria rivalutazione della pericolosità a seguito di una «detenzione per espiazione pena» che si sia protratta per almeno due anni, e che abbia comportato la sospensione dell'esecuzione della misura di prevenzione per un identico periodo. Nel caso di specie, non risulta che il [OSCURATO:PERSONA] abbia subito uno stato di detenzione in esecuzione pena per un periodo superiore a due anni. La documentazione allegata al ricorso, cioè il provvedimento emesso dalla procura generale presso la Corte di appello di L'Aquila 1'11 novembre 2019, comunica una «prosecuzione» dell'espiazione della pena in regime di «affidamento in prova al servizio sociale», e comunque determina una pena residua che supera i due anni di reclusione solo in relazione ad una pena ancora da espiare e avente decorrenza dal 29 ottobre 2018 al 10 aprile 2021, ossia per un periodo successivo alla commissione del reato, risalente al 15 ottobre 2018. Inoltre tale provvedimento afferma che anche tale residua pena è in corso di espiazione, alla data del provvedimento, in regime di affidamento in prova al servizio sociale concesso 1'8 novembre 20:19 in relazione ad altro titolo esecutivo, mentre la norma citata si applica solo in caso di «detenzione» per espiazione pena, protrattasi per oltre due anni. 1.2 Secondo la sentenza di primo grado la misura di prevenzione è stata applicata il 17 ottobre 2011, con durata di cinque anni, e poi nuovamente applicata il 12 febbraio 2018 con scadenza al 13 giugno 2020: il ricorrente non ha allegato alcun atto che indichi le detenzioni eventualmente subite in tale periodo, e il giudice di primo grado ha attestato che il [OSCURATO:PERSONA] ha subito detenzioni o altri provvedimenti di espiazione pena per periodi inferiori ai due anni, respingendo così già in quella fase processuale la tesi difensiva, riproposta in termini identici anche nei gradi successivi. Il motivo deve quindi essere dichiarato inammissibile anche per mancanza di autosufficienza, non avendo il ricorrente allegato la documentazione idonea a dimostrare l'assunto difensivo, in violazione dell'art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen. 2. Anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile, perché generico e nuovo. Il ricorrente si limita a ipotizzare in termini possibilistíci e aspecifici l'illegittimità della misura di prevenzione applicata al [OSCURATO:PERSONA], senza indicare per quali ragioni essa sarebbe illegittima, e senza averla mai impugnata nonché senza avere mai sollevato analoga questione davanti ai giudici di merito. 2.1 Tale motivo, inoltre, è manifestamente infondato perché il [OSCURATO:PERSONA] fu sottoposto alla misura di prevenzione ai sensi dell'art. 1 nn. 1) e 2) legge 27 dicembre 1956 n. 1423, e quindi anche perché ritenuto vivere, in tutto o in parte, con i proventi dell'attività delittuosa. Tale ragione di sottoposizione alla misura è esclusa (Y\JoL dalla pronuncia di incostituzionalità di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 24/2019. Inoltre la prescrizione violata rende evidente la inapplicabilità, al reato commesso, della sentenza della Corte costituzionale n. 25/2019. Peraltro la questione della possibile sopravvenuta illegittimità della misura per contrasto con le declaratorie di incostituzionalità di cui alle sentenze sopra indicate dovrebbe essere proposta davanti al giudice della prevenzione, competente per tale verifica. 3. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell
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