CassazionesentenzaSezione LDecisione del 23 febbraio 2025
Cassazione n. 33928/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11561/2025 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale presso la sua PEC, in proprio ex art.86 cod. proc. civ. -ricorrente- contro I.N.A.I.L., in persona del Direttore pro tempore della Direzione centrale rapporto assicurativo, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 144, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso ORDINANZA di [OSCURATO:PERSONA] n. 4726/2025 pubblicata il 23/02/2025. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] la Corte d’appello di Salerno, con la sentenza n.632/2020, dichiarò inammissibile il ricorso per revocazione proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] — nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA] — avverso la sentenza n.479/2019 della medesima corte territoriale; la Corte di Cassazione, con ordinanza n.4726/2025, ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso per cassazione proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n.632/2020 della Corte d’appello di Salerno; per la «revocazione straordinaria» dell’ordinanza n.4726/2025 di questa Corte ricorre [OSCURATO:PERSONA], con ricorso non articolato in motivi specifici, illustrato da memoria, al quale I.N.A.I.L. resiste con controricorso; [OSCURATO:PERSONA] il controricorrente ha eccepito, in via pregiudiziale, l’inammissibilità del ricorso; secondo il costante orientamento di questa Corte, al quale si intende dare continuità, la domanda di revocazione della sentenza della Corte di cassazione per errore di fatto deve contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione del motivo della revocazione, prescritto dall'art. 398, secondo comma, cod. proc. civ., e la esposizione dei fatti di causa rilevanti, richiesta dall'art. 366, n. 3, cod. proc. civ. (Cass. Sez.Un.6/07/2015 n.13863); nel caso in esame il ricorso si limita a riproporre, in modo non articolato, una serie di censure afferenti ad errori di fatto che inficerebbero le sentenze nn.479/2019 e 632/2020 della Corte d’appello di Salerno; nessuna censura specifica viene sollevata con riferimento alla ratio decidendidella ordinanza oggetto del ricorso per revocazione; la eventuale violazione del dovere di astensione da parte di uno dei componenti del collegio non costituisce motivo di revocazione della ordinanza pronunciata dalla Corte, giusta il combinato disposto degli artt.391-bis comma primo e 395 n.4 cod. proc. civ., non essendo qualificabile quale «errore di fatto» ai sensi della disposizione da ultimo indicata; avuto riguardo al principio di diritto sopra richiamato il ricorso è inammissibile, per difetto dei requisiti di forma-contenuto previsti dall’art.366 comma primo n.3 cod. proc. civ., come richiamato dall’art.391-bis comma secondo cod. proc. civ.; ai sensi dell’art.91 cod. proc. civ. il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 4.000,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge; P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.000,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma