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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 gennaio 2023

Cassazione n. 08360/2023

Testo disponibile della fonte

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21936/2015 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], sia in proprio che in qualità di procuratrice degli EREDI con accettazione di eredità con beneficio d’inventario di [OSCURATO:PERSONA] (proc spec. per notar L.Severini da Milanoall. in atti), rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Angelo sito in via [OSCURATO:PERSONA], n. 20 (giusta procura in calce al ricorso). –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,con sede in 00145 Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 426 C/D rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. –controricorrente – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.

LOMBARDIA n. 709/06/2015, depositata in data 27 febbraio 2015.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 gennaio 2023 dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] IRPEF –altro 2008 Rilevato che:

1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], ricevevano notifica dell’intimazione di pagamento n.

T9YIPPN00048, con la quale il fiscorichiedeva il pagamento della somma complessiva – inclusi interessi e sanzioni – di € 764.699,65, in relazione all’IRPEF, Addizionale regionale e comunale per l’anno di imposta 2008.

La somma era dovuta a seguito della sentenza n. 42/1/2013 della C.t.p. di Sondrio, che aveva solo parzialmente accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l’avviso di accertamento n.

T9Y010200686.

2. Avverso detta intimazione di pagamento, gli Eredi di G.ppe Grossi proponevano ricorso dinanzi alla C.t.p. di Sondrio, denunciando la violazione dell’art. 68, comma primo, lett. b), del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546; si costituiva l’Agenzia delle Entrate, deducendo l’infondatezza delle doglianze di parte e la piena legittimità del proprio operato.

3. La C.t.p., con sentenza n. 122/02/2014, respingeva il ricorso di parte e confermava l’atto impugnato, compensando le spese di giudizio.

4. Contro tale decisione era propo sto appello dinanzi alla C.t.r. della Lombardia; si costituiva anche l’ufficio, chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della decisione impugnata e rifacendosi alle argomentazioni addotte in primo grado.

5. La C.t.r., con sentenza n. 709/06/2015, depositata in data 27 febbraio 2015, respingeva l’appello e condanna va all e spese , confermando l’operato del giudice di prime cure.

6. Avverso la sentenza della C.t.r. della Lombardia, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, nella duplice qualità indicata in epigrafe, affida ndosi ad un solo motivo.

L’ufficio si è costituito con controricorso.La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 23 gennaio 2023 per la quale non sono state depositate memorie.

Considerato che:

1. Con l’unico motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione di legge ex art. 68, comma primo, lett. b), del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» la ricorrente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ritenuto che la lett. b) dell’art. 68, comma primo, d.lgs. n. 546 del 1992, debba essere letta in connessione con la lett. a) del medesimo articolo, che prescrive che, in caso di rigetto totale del ricorso, prevede come base imponibile l’importo accertato.

2. Il motivo è infondato.

L'art. 68, comma 1 del D.Lgs. 546/1992 dispone quanto segue.

«Anche in deroga a quanto previsto nelle singole leggi d'imposta, nei casi in cui è prevista la riscossione frazionata del tributo oggetto di giudizio davanti alle commissioni, il tributo, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere pagato: per i due terzi, dopo la sentenza della commissione tributaria provinciale che respinge il ricorso; per l'ammontare risultante dalla sentenza della commissione tributaria provinciale, e comunque non oltre i due terzi, se la stessa accoglie parzialmente il ricorso; per il residuo ammontare determinato nella sentenza della commissione tributaria regionale.

Orbene, dalla lettura dell'art. 68 cit. non si evince affatto che la frazione cui allude la lettera b) di tale articolo sarebbe costituita dai due terzi dell'ammontare deciso dalla Commissione e ciò perché la norma richiama testualmente l'ammontare risultante dalla sentenza della Commissione tributaria provinciale ossia tutto l'ammontare non i due terzi dello stesso salvo poi che, comunque, tale ammontare non può superare i due terzi.

I due terzi sono evidentemente riferiti all'imposta in contestazione, ossia all'imposta o alla maggiore imposta accertata dall'ufficio, e non i due terzi di quanto deciso dalla Commissione tributaria provinciale, altrimenti vi sarebbe nella norma una contradictio in adiecto.

L'interpretazione corretta della norma in esame chiarisce che, nell'ipotesi di accoglimento parziale del ricorso, il contribuente deve versare l'intero ammontare stabilito con la sentenza di primo grado, se detto ammontare è inferiore o pari ai due terzi dell'importo del tributo controverso accertato, ovvero una somma pari ai due terzi dell'importo del tributo controverso, in caso contrario.

Sul punto, anche la Circolare del 23/04/1996 n. 98 del Ministero delle Finanze –[OSCURATO:PERSONA] II – ha disposto che, in ipotesi di accoglimento parziale del ricorso, sempre con sentenza della Commissione tributaria provinci ale, il ricorrente deve versare l'intero ammontare stabilito, con la medesima sentenza se inferiore o pari ai due terzi dell'importo del tributo controverso, ovvero una somma pari ai due terzi dell'importo del tributo controverso, ovviamente detratte le somme gi à eventualmente versate ed aumentata degli interessi dovuti per legge.

3. In conclusione, il ricorso è infondato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna la parte ricorrente a rifondere all’Agenzia delle Entrate le spese processuali che si liquidano in € 6.000,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura pari a quello previsto per il ricors

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21936/2015 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], sia in proprio che in qualità di procuratrice degli EREDI con accettazione di eredità con beneficio d’inventario di [OSCURATO:PERSONA] (proc spec. per notar L.Severini da Milanoall. in atti), rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Angelo sito in via [OSCURATO:PERSONA], n. 20 (giusta procura in calce al ricorso). –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,con sede in 00145 Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 426 C/D rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. –controricorrente – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA n. 709/06/2015, depositata in data 27 febbraio 2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 gennaio 2023 dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] IRPEF –altro 2008 Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], ricevevano notifica dell’intimazione di pagamento n. T9YIPPN00048, con la quale il fiscorichiedeva il pagamento della somma complessiva – inclusi interessi e sanzioni – di € 764.699,65, in relazione all’IRPEF, Addizionale regionale e comunale per l’anno di imposta 2008. La somma era dovuta a seguito della sentenza n. 42/1/2013 della C.t.p. di Sondrio, che aveva solo parzialmente accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l’avviso di accertamento n. T9Y010200686. 2. Avverso detta intimazione di pagamento, gli Eredi di G.ppe Grossi proponevano ricorso dinanzi alla C.t.p. di Sondrio, denunciando la violazione dell’art. 68, comma primo, lett. b), del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546; si costituiva l’Agenzia delle Entrate, deducendo l’infondatezza delle doglianze di parte e la piena legittimità del proprio operato. 3. La C.t.p., con sentenza n. 122/02/2014, respingeva il ricorso di parte e confermava l’atto impugnato, compensando le spese di giudizio. 4. Contro tale decisione era propo sto appello dinanzi alla C.t.r. della Lombardia; si costituiva anche l’ufficio, chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della decisione impugnata e rifacendosi alle argomentazioni addotte in primo grado. 5. La C.t.r., con sentenza n. 709/06/2015, depositata in data 27 febbraio 2015, respingeva l’appello e condanna va all e spese , confermando l’operato del giudice di prime cure. 6. Avverso la sentenza della C.t.r. della Lombardia, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, nella duplice qualità indicata in epigrafe, affida ndosi ad un solo motivo. L’ufficio si è costituito con controricorso.La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 23 gennaio 2023 per la quale non sono state depositate memorie. Considerato che: 1. Con l’unico motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione di legge ex art. 68, comma primo, lett. b), del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» la ricorrente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ritenuto che la lett. b) dell’art. 68, comma primo, d.lgs. n. 546 del 1992, debba essere letta in connessione con la lett. a) del medesimo articolo, che prescrive che, in caso di rigetto totale del ricorso, prevede come base imponibile l’importo accertato. 2. Il motivo è infondato. L'art. 68, comma 1 del D.Lgs. 546/1992 dispone quanto segue. «Anche in deroga a quanto previsto nelle singole leggi d'imposta, nei casi in cui è prevista la riscossione frazionata del tributo oggetto di giudizio davanti alle commissioni, il tributo, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere pagato: per i due terzi, dopo la sentenza della commissione tributaria provinciale che respinge il ricorso; per l'ammontare risultante dalla sentenza della commissione tributaria provinciale, e comunque non oltre i due terzi, se la stessa accoglie parzialmente il ricorso; per il residuo ammontare determinato nella sentenza della commissione tributaria regionale. Orbene, dalla lettura dell'art. 68 cit. non si evince affatto che la frazione cui allude la lettera b) di tale articolo sarebbe costituita dai due terzi dell'ammontare deciso dalla Commissione e ciò perché la norma richiama testualmente l'ammontare risultante dalla sentenza della Commissione tributaria provinciale ossia tutto l'ammontare non i due terzi dello stesso salvo poi che, comunque, tale ammontare non può superare i due terzi. I due terzi sono evidentemente riferiti all'imposta in contestazione, ossia all'imposta o alla maggiore imposta accertata dall'ufficio, e non i due terzi di quanto deciso dalla Commissione tributaria provinciale, altrimenti vi sarebbe nella norma una contradictio in adiecto. L'interpretazione corretta della norma in esame chiarisce che, nell'ipotesi di accoglimento parziale del ricorso, il contribuente deve versare l'intero ammontare stabilito con la sentenza di primo grado, se detto ammontare è inferiore o pari ai due terzi dell'importo del tributo controverso accertato, ovvero una somma pari ai due terzi dell'importo del tributo controverso, in caso contrario. Sul punto, anche la Circolare del 23/04/1996 n. 98 del Ministero delle Finanze –[OSCURATO:PERSONA] II – ha disposto che, in ipotesi di accoglimento parziale del ricorso, sempre con sentenza della Commissione tributaria provinci ale, il ricorrente deve versare l'intero ammontare stabilito, con la medesima sentenza se inferiore o pari ai due terzi dell'importo del tributo controverso, ovvero una somma pari ai due terzi dell'importo del tributo controverso, ovviamente detratte le somme gi à eventualmente versate ed aumentata degli interessi dovuti per legge. 3. In conclusione, il ricorso è infondato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente a rifondere all’Agenzia delle Entrate le spese processuali che si liquidano in € 6.000,00, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura pari a quello previsto per il ricors
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