CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 02175/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 20501-2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] l, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 1647/2014 della CORTE3570 D'APPELLO di LECCE, depositata il 21/08/2014 R.G.N. 3518/2011; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. I RG 20501/2015 [OSCURATO:PERSONA] 1. Nella gravata sentenza si legge che il Tribunale di Brindisi, con la pronuncia n. 1698/2011, accoglieva la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Comune di Fasano, con ricorso depositato il 15.6.2001, e riconosceva al ricorrente: a) dall'1.4.95 al 31.12.97 il diritto all'inquadramento e al trattamento economico di cui all'8^ categoria funzionale del DPR n. 347/83 e alle differenze retributive dovute in ragione dell'inquadramento nella 7^ qualifica funzionale; b) dall'1.1.98 al 23.3.07 il diritto all'inquadramento e al trattamento economico nella categoria D3 del CCNL dell'1.4.99 e successivi rinnovi e alle differenze retributive dovute in ragione dell'inquadramento nella categoria Dl; c) nel periodo gennaio 2000- marzo 2007, il diritto al trattamento retributivo legato alla progressione economica e alle connesse differenze stipendiali, condannando il Comune al pagamento della complessiva somma di euro 66.031,91. 2. Nello storico della impugnata pronuncia si fa riferimento anche ad un altro ricorso, depositato il 4.7.2001, in relazione al quale era stato riconosciuto al Galeota il diritto alle differenze retributive dovute per l'espletamento, nel periodo 7.7 - 30.11.99, delle mansioni di Comandante del Corpo della [OSCURATO:PERSONA], con condanna dell'Ente locale al pagamento della somma di euro 10.961,67. 3. Ciò premesso in punto di fatto, in diritto i giudici di seconde cure precisavano che l'appello proposto dal Comune di Fasano era in parte fondato, evidenziando la fondatezza dell'eccepito difetto di giurisdizione fino al 30.6.98 e, quindi, il riconoscimento delle differenze retributive per mansioni superiori solamente a decorrere dall'1.7.98; rilevavano che il Galeota non aveva diritto alle somme richieste a titolo di lavoro straordinario, non essendo stato rigorosamente provato e, in relazione al periodo 1.7.98/23.3.2007 e all'inquadramento nella categoria D3 del CCNL 1.4.99 (autonomie locali) ritenuta provata sulla base della documentazione in atti, condannavano il Comune di Fasano al pagamento della somma di euro 15.815,93, come determinata dal CTU in appello. 4. Per la cassazione della sentenza di appello ricorre [OSCURATO:PERSONA] con cinque motivi.RG 20501/2015 5. Il Comune di Fasano non ha svolto attività difensiva. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi possono essere così sintetizzati. 2. Con il primo motivo il ricorrente denunzia l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 n. 5 cpc) nonché la violazione e falsa applicazione dell'art. 69 del D.Igs. n. 165/2001 (art. 360 n. 3 cpc), per avere la Corte territoriale omesso di prendere in considerazione che esso Galeota, dall'1.4.95 al [OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva esercitato le funzioni di vice comandante del Corpo dei [OSCURATO:PERSONA] di Fasano in quanto vincitore di un concorso pubblico, bandito dall'[OSCURATO:PERSONA] con delibera n. 496/1992; da tale fatto sostiene che la Corte di merito avrebbe dovuto dedurre che le funzioni di vice comandante erano state svolte all'esito ocl i nomina e inquadramento \. 2 nel relativo posto d'organico e non come mansioni superiori, con la conseguenza che, in caso di riconoscimento del diritto all'inquadramento nella 8^ categoria, spettavano anche il trattamento stipendiale e quello economico. 3. Con il secondo motivo si censura la violazione e falsa applicazione dell'art. 132 n. 4 cpc: in particolare, la nullità della sentenza (art. 360 n. 3 e n. 4 cpc) perché la Corte di merito aveva omesso di fornire il benché minimo conforto argomentativo e giustificativo in ordine all'asserito svolgimento di mansioni superiori, sia sotto il profilo logico che sotto quello materiale e grafico, a fronte di una quaestio iuris che riguardava la collocazione o meno del profilo professionale di vice comandante dei VVUU nell'8^ qualifica funzionale e la sussistenza o meno del diritto di esso ricorrente all'inquadramento e al trattamento retributivo corrispondenti. 4. Con il terzo motivo si eccepisce la nullità della sentenza in relazione all'art. 112 cpc, ai sensi dell'art. 360 n. 4 cpc, perché l'omesso esame della questione denunciata nel primo motivo, sopra indicato, rilevava anche come vizio di ultra-petizione. 5. Con il quarto motivo il ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione degli artt. 437 e 416 cpc, ai sensi dell'art. 360 n. 3 cpc, per non avere esaminato la Corte di merito le eccezioni di inammissibilità ; RG 20501/2015 dell'appello e per avere ritenuto fondata l'eccezione di difetto di giurisdizione del G.O., per il periodo precedente al 30.6.98, pur trattandosi di domanda nuova, proposta solo in appello dal Comune di Fasano, e senza alcuna motivazione sul punto. 6. Con il quinto motivo si obietta la violazione e falsa applicazione dell'art. 429 cpc, ai sensi dell'art. 360 n. 3 cpc, per non avere la gravata sentenza condannato l'Ente territoriale alla corresponsione della rivalutazione monetaria, oltre che degli interessi legali, sulla somma riconosciuta. 7. Per motivi di pregiudizialità logico-giuridica deve esaminarsi preliminarmente il secondo motivo, relativo al dedotto vizio di nullità della sentenza impugnata ex art. 132 co.2 n. 4 cpc. 8. Al riguardo va ribadito il principio secondo cui, in tema di contenuto della sentenza, il vizio di motivazione previsto dalla citata disposizione sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (Cass. n. 3819/2020). 9. Nella fattispecie, le due statuizioni fondamentali della gravata pronuncia (difetto di giurisdizione fino al 30.6.98 e determinazione delle somme spettanti a titolo di differenze retributive) non sono sorrette da alcun corredo motivazionale che abbia dato conto perché, per esempio, il discrimine temporale tra giurisdizione ordinaria ed amministrativa, che nel pubblico impiego contrattualizzato deve essere riferito all'avverarsi di fatti materiali e delle circostanze poste alla base della pretesa avanzata (Cass. n. 5451/09), nel caso in esame, fosse antecedente al 30.6.1998; inoltre, manca qualsiasi supporto argomentativo sulla problematica, evidenziata dal ricorrente ed entrata nel thema decidendum dei gradi di merito, che il caso de quo non riguardasse il riconoscimento di mansioni superiori bensì il corretto inquadramento del profilo professionale di [OSCURATO:PERSONA] dei VVUU nella 8^ qualifica funzionale del CCNL di riferimento. RG 20501/2015 10. Osserva questa Corte che la concisione della motivazione non può prescindere dalla esistenza di una pur succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, che deve essere tale da evidenziare il percorso argomentativo della pronuncia giudiziale (funzionale alla comprensione e alla sua eventuale verifica in sede di impugnazione -Cass.n. 920/2015): requisiti minimi che difettano alla gravata pronuncia in cui la Corte territoriale si è limitata ad una valutazione criptica sia dell'atto di gravame, senza dare conto delle ragioni controversie, sia delle ragioni della decisione che non sono state palesate in modo chiaro ed intellegibile. 11. La rilevata nullità della sentenza nel comporta la cassazione (con assorbimento degli altri motivi) e il rinvio alla Corte di appello di Lecce, in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esame e provvederà anche sulle spese di lite del presente giudizio. PQM La Corte accoglie il secondo motivo, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Lecce, in diversa composizione, cui demandoidi provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità. rigetta-i-l-ricor-so. Così deciso in Roma, nell'Adunanza camerale, il 23 novembre 2021 [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] iik)1(Al g‘tAL