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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 19 marzo 2021

Cassazione n. 30808/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/03/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubb inistero, in persona del Sos rocuratore D A [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello di Napoli, con sentenza del 19 marzo 2021, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in quella di anni due di reclusione; ha confermato nel resto la sentenza di primo grado, che aveva ritenuto responsabile il predetto imputato del reato di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale.

2. Secondo la ricostruzione fornita dai giudici di merito, [OSCURATO:PERSONA], a bordo della sua vettura, circolando all'interno della galleria detta "Privati" sulla strada statale 145 di Castellammare di Stabia, mantenendo una velocità pari a circa 98 km/h, di molto superiore al limite ivi previsto (40 km/h), invadendo l'opposta corsia, si scontrava con il motoveicolo condotto da [OSCURATO:PERSONA], che proveniva dalla direzione opposta.

A causa della velocità elevata l'imputato non riusciva ad arrestare in tempo il veicolo, impattando contro il motociclista e cagionandone la morte.

3. L'imputato ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore, formulando i seguenti motivi d'impugnazione.

I) Violazione di legge per avere la Corte d'appello notificato il decreto di citazione a giudizio nei confronti del responsabile civile ad avvocato non più iscritto nell'albo professionale.

Nella notifica della citazione per l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] veniva indicato l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] quale difensore della "[OSCURATO:PERSONA] s.p.a.", il quale, a far data dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA], non risulta più iscritto ad alcun albo professionale.

La sentenza impugnata, per tale ragione, lamenta la difesa, deve essere annullata.

II) Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 194 cod. proc. pen. e 546, comma 1, lett. f) cod. proc. pen. per avere la sentenza impugnata confermato il giudizio di penale responsabilità dell'imputato alla stregua di affermazioni viziate dalla violazione di specifici divieti probatori, apodittiche, manifestamente illogiche, caratterizzate dalla totale mancata considerazione di circostanze decisive al fine della decisione finale.La Corte d'appello di Napoli ha fatto riferimento alle sole argomentazioni sviluppate nella decisione di primo grado, trascurando del tutto le deduzioni difensive.

La sentenza di appello ricalca le conclusioni a cui era giunto il Tribunale senza esercitare alcun vaglio critico alla luce dei motivi di appello.

L'assunto sostenuto dai giudici di merito è smentito dalla relazione di consulenza tecnica del P.M. e dagli accertamenti disposti dalla Polizia di Sorrento, dai quali si evince come sia stato il Notturno ad invadere la corsia del ricorrente.

L'istruttoria dibattimentale non è stata affatto completa ed esaustiva.

Le dichiarazioni dei testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], inizialmente indagati presso la Procura di [OSCURATO:PERSONA], sono risultate contraddittorie ed incoerenti.

Il teste Morano, nel corso del dibattimento, rende dichiarazioni diverse da quelle rese nel corso delle indagini nella immediatezza del fatto.

Nelle sommarie informazioni, infatti, non fa menzione del sorpasso effettuato dal motociclo prima dello scontro.

Il teste Virgilio, dal canto suo, è portatore nel giudizio di un interesse proprio, avendo chiesto un risarcimento per i danni subiti dalla sua vettura.

Nella richiesta di risarcimento - nuovamente allegata al ricorso - la ricostruzione fattuale dell'evento cozza con quanto dichiarato in sede di sonnOrrk'ie informazioni e in sede dibattimentale.

In sede dibattimentale sono stati aggiunti particolari non riferiti nel corso delle indagini: egli afferma che stava procedendo con un'andatura compresa nei limiti di velocità, circostanza smentita dai dati raccolti; riferisce poi della presenza di un motociclo che si pone al centro della corsia.

Entrambi i testimoni aggiungono in dibattimento particolari che non avevano riferito nel corso delle indagini; nonostante ciò il giudice del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] li ha ritenuti attendibili.

Le Sezioni Unite della Cassazione, con sentenza n. 12067/2010 hanno affermato il principio in base al quale la disciplina limitativa della capacità a testimoniare di cui agli artt. 197, comma 1, lett. a ) e b), 197 bis e 210 cod. proc. pen. non è applicabile alle persone sottoposte ad indagini in un procedimento connesso nei cui confronti sia stato emesso un decreto di archiviazione.Con la pronuncia citata, per la prima volta si distingue tra la posizione del soggetto destinatario di un provvedimento di archiviazione e quella del prosciolto in udienza preliminare ai sensi dell'art. 425 cod. proc. pen., per il quale si applica la disciplina limitativa della capacità a testimoniare.

La ricostruzione ermeneutica non persuade sul piano della ragionevolezza.

In termini di logica sarebbe più coerente al sistema ammettere la possibilità di limitare il diritto al silenzio per il soggetto nei cui confronti sia stata emessa sentenza di non luogo a procedere poiché tale provvedimento rispetto all'archiviazione determina una maggiore stabilità della posizione processuale.

Anche la deposizione del teste Porpora non è stata adeguatamente valutata: l'agente ha affermato che il verbale attestante la sua firma e la sua presenza è stato compilato quando si trovava a 300 metri di distanza dal luogo dell'incidente, intento ad evitare che altri automobilisti imboccassero la galleria.

III)Violazione degli artt. 194 e 546 cod. proc. pen. per avere la sentenza impugnata confermato il giudizio di penale responsabilità alla stregua di affermazioni viziate da violazione di specifici divieti probatori, apodittiche, manifestamente illogiche, caratterizzate dalla totale mancata considerazione di circostanze decisive.

Consulenza medico legale a firma del dott. [OSCURATO:PERSONA]: errore ab origine del conferimento dell'incarico.

Perizia tecnica dell'ing.

Pezzella: erronea valutazione della velocità.

Risultano evidenti le diverA(se valutazioni espresse dal consulente medico legale nominato dal P.M., dott. [OSCURATO:PERSONA], in dibattimento e nella relazione depositata.

Il medico legale ha dichiarato di non potere escludere che le lesioni patite dalla vittima siano state una conseguenza dagli impatti causati con altri veicoli.

Di tali evidenze i giudici non fanno menzione in sentenza: sulla base della considerazione di tali circostanze i testimoni, alla guida delle rispettive vetture al momento del fatto, avrebbero dovuto essere imputati.

Si espongono a critiche anche le risultanze della consulenza tecnica dell'Ing.

Pezzella con riferimento al calcolo della velocità, che lo stesso consulente dichiara essere non precisa.

La velocità stimata della vettura Renault condotta dall'imputato appare esagerata, poiché si è tenuto conto di un coefficiente di attrito non verosimile rispetto allo stato dei luoghi, essendo il manto stradale della galleria sempre bagnato.

Per quanto riguarda la velocità del motociclo, considerato che il veicolo Peugeot viaggiava ad una velocitò di 75 km/h, doveva evidentemente possedere una velocità superiore, quando ha perso il controollo.

IV) Violazione dell'art. 603 cpp; mancata assunzione di una prova decisiva mediante assunzione di una perizia.

Alla stregua delle prove raccolte non è stata dimostrata la responsabilità dell'imputato al di là di ogni ragionevole dubbio.

La pronuncia di condanna si fonda su un accertamento giudiziale non sosteriro da certezza razionale.

L'analisi dello stato dei luoghi, le dichiarazioni testimoniali e tutti gli altri elementi confermano come la condotta del conducente sia stata imprudente e totalmente imprevedibile.

Il ricorrente teneva la destra strettamente, essendo l'impatto avvenuto all'interno della sua corsia ed aveva una velocità consona.

A ciò aggiungasi che qualsiasi manovra avesse compiuto la morte del Notturno si sarebbe comunque concretizzata a causa esclusivamente della condotta di quest'ultimo.

Non è da escludere che si poteva giungere ad assolvere con formula dubitativa l'imputato dal reato di omicidio colposo perché il fatto costituisce reato, proprio evidenziando l'insussistenza, nel caso di specie, della causalità della colpa.

L'eventuale efficacia impeditiva del comportamento alternativo lecito non avrebbe scongiutato l'evento.

La ricostruzioni operate dagli esperti comprovano che l'evento morte si sarebbe egualmente verificato anche ove il ricorrente avesse serbato una condotta osservante delle norme del codice della strada.

4. Il P.G. con requisitoria scritta ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. I motivi di doglianza risultano manifestamente infondati, pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

2. La prima censura non è supportata da alcuna documentazione a sostegno.

Peraltro il ricorrente non è legittimato a proporre la questione sollevata in questa sede, non avendo alcun interesse giuridicamente apprezzabile a far rilevare l'omessa rituale citazione del responsabile civile (cfr. in termini Sez. 4, n. 47288 del 09/10/2014 Rv. 261071:"L'omessa citazione nel giudizio di impugnazione del responsabile civile, presente nel giudizio di primo grado, integra una nullità di ordine generale a regime intermedio che può essere eccepita esclusivamente dalla parte illegittimamente pretermessa e non anche dall'imputato, il quale non vanta un interesse giuridicamente apprezzabile all'osservanza della disposizione violata").

3. Le ulteriori doglianze (motivi secondo e terzo) propongono, dietro l'apparente prospettazione del vizio di violazione di legge, questioni che riguardano la ricostruzione della dinamica del sinistro stradale e l'apprezzamento delle prove raccolte nel corso del dibattimento, profili rimessi alla valutazione del giudice di merito.

Occorre rammentare come, in tema di giudizio di cassazione, siano precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (ex multis Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 11/02/2021, Rv. 280601).

In tema di sindacato del vizio di motivazione della sentenza impugnata il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì quello di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti e, se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez.

U., n. 930 del 13/12/1995, dep. 29/01/1996, Clarke, Rv. 203428; Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, dep. 06/02/2004, Rv. 229369;).

Invero, esula dai poteri della Corte di Cassazione la rilettura della ricostruzione storica dei fatti posti a fondamento della decisione di merito, dovendo l'illogicità del discorso giustificativo, quale vizio di legittimità denunciabile mediante ricorso per cassazione, essere di macroscopica evidenza (cfr. Cass.

S.U., 24 dicembre 1999, Spina; Cass.

S.U., 30 aprile 1997, Dessimone; cfr. altresì Cass.

S.U. 24 settembre 2003, n. 47829, Petrella, RV 226074).

Nel caso di specie, l'esame della struttura logica ed argomentativa della sentenza d'appello rivela un'attenta analisi della regiudicanda, poiché la Corte territoriale, prendendo in esame tutte le deduzioni difensive, è pervenuta alle conclusioni illustrate in motivazione, percorrendo un itinerario logico in nessun modo censurabile sotto il profilo della razionalità e sulla base di apprezzamenti di fatto, in alcun modo qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità.

I giudici di appello, condividendo la motivazione espressa dal primo giudice, hanno evidenziato come la responsabilità dell'occorso debba ascriversi al ricorrente, il quale, mantenendo una velocità non commisurata allo stato dei luoghi e, mancando di osservare strettamente la destra, andò ad impattare violentemente contro il motociclo che proveniva dall'opposta corsia.

Questa Corte non può esimersi dall'osservare ulteriormente come la ricostruzione di un incidente stradale nella sua dinamica e nella sua eziologia (valutazione delle condotte dei singoli utenti della strada coinvolti, accertamento delle relative responsabilità, determinazione dell'efficienza causale di ciascuna colpa concorrente) sia rimessa al giudice di merito, integrando una serie di apprezzamenti di fatto che sono sottratti al sindacato di legittimità se sorretti da adeguata motivazione (ex multis Sez. 4, n. 54996 del 24/10/2017, Rv. 271679). 3.1 Le testimonianze di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], su cui si appuntano le critiche difensive, hanno formato oggetto di attenta disamina in sentenza.

I giudici di merito hanno ritenuto attendibili le loro dichiarazioni sulla base di un ragionamento in alcun modo viziato sotto il profilo logico ed i rilievi difensivi sul punto sono reiterativi di doglianze già adeguatamente vagliate.

Alla medesima conclusione deve pervenirsi con riferimento alle critiche riguardanti la deposizione del teste qualificato [OSCURATO:PERSONA], le cui dichiarazioni, si legge in motivazione, non contraddicono la ricostruzione del sinistro ed anzi rafforzano il dato della eccessiva velocità serbata dal ricorrente (cfr. pag. 9 della motivazione in cui si pone in evidenza come il teste abbia notato, poco prima della notizia dell'incidente, una vettura dello stesso colore e tipo di quella del ricorrente passare ad alta velocità sulla strada).

Sempre in relazione alle testimonianze assunte da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], è principio non controverso quello in base al quale non sussiste incompatibilità ad assumere l'ufficio di testimone per la persona già indagata in procedimento connesso o per reato probatoriamente collegato, definito con provvedimento di archiviazione (Sez.

U, n. 12067 del 17/12/2009, dep. 29/03/2010, Rv. 246376).

Peraltro si è sottolineato in motivazione come, all'atto dell'esame dei predetti testimoni, la difesa non abbia sollevato alcuna contestazione.

Del pari inammissibili risultano le argomentazioni difensive che riguardano l'asserito errore in cui sarebbero incorsi i giudici di merito nel valutare il contributo offerto dal medico legale nella individuazione della causa del decesso della persona offesa.

Il consulente, hanno sottolineato i giudici, pur avendo affermato di non poter escludere che alcune lesioni fossero state causate da altri veicoli sopraggiunti, ha comunque ribadito la piena conciliabilità della morte di [OSCURATO:PERSONA] in conseguenza del primo impatto frontale con la vettura condotta dall'imputato, che determinò un gravissimo trauma toracico e una devastante lesione cranica.

4. Il rilievo riguardante la lamentata violazione dell'art. 603 cod. proc. pen., è privo di fondamento.

La mancata assunzione di una prova decisiva - quale motivo di impugnazione per cassazione - può essere dedotta solo in relazione ai mezzi di prova di cui sia stata chiesta l'ammissione a norma dell'art. 495, comma 2, cod. proc. pen., sicché il motivo non potrà essere validamente invocato nel caso in cui il mezzo di prova sia stato sollecitato dalla parte attraverso l'invito al giudice di merito ad avvalersi dei poteri discrezionali di integrazione probatoria di cui all'art. 507 cod. proc. pen. e da questi sia stato ritenuto non necessario ai fini della decisione (Sez. 2, n. 41744 del 06/10/2015, Rv. 264659).

La lamentata violazione del principio che impone di pervenire alla condanna solo ove sia stata raggiunta prova della colpevolezza dell'imputato "al di là di ogni ragionevole dubbio" è genericamente prospettata.

Il richiamo a tale principio non può essere utilizzato nel giudizio di legittimità per valorizzare ricostruzioni alternative dei fatti che abbiano, come nel presente caso, formato oggetto di puntuale e motivata disamina da parte del giudice di appello (cfr. Sez. 1, n. 53512 del 11/07/2014, Rv. 261600).

5. Del pari manifestamente infondate sono le argomentazioni riguardanti i profili della causalità della colpa e dell'asserito difetto del nesso causale tra la condotta serbata dal ricorrente ed il decesso del Notturno.

La condotta del ricorrente, che ha violato la regola cautelare contestata (rispettare il limite di velocità), s'inserisce perfettamente nella sequenza causale che ha condotto alla morte della persona offesa, come hanno adeguatamente chiarito i giudici di merito nella sentenza impugnata, Il principio dell'affidamento, parimenti invocato nel ricorso, non può trovare ingresso nel presente caso: come ha rimarcato la Corte d'appello, l'utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui ove questo rientri nell'ambito della prevedibilità (ex multis Sez. 4, n. 24414 del 06/05/2021, Rv. 281399 — 01).

6. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/03/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubb inistero, in persona del Sos rocuratore D A [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Napoli, con sentenza del 19 marzo 2021, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in quella di anni due di reclusione; ha confermato nel resto la sentenza di primo grado, che aveva ritenuto responsabile il predetto imputato del reato di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale. 2. Secondo la ricostruzione fornita dai giudici di merito, [OSCURATO:PERSONA], a bordo della sua vettura, circolando all'interno della galleria detta "Privati" sulla strada statale 145 di Castellammare di Stabia, mantenendo una velocità pari a circa 98 km/h, di molto superiore al limite ivi previsto (40 km/h), invadendo l'opposta corsia, si scontrava con il motoveicolo condotto da [OSCURATO:PERSONA], che proveniva dalla direzione opposta. A causa della velocità elevata l'imputato non riusciva ad arrestare in tempo il veicolo, impattando contro il motociclista e cagionandone la morte. 3. L'imputato ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore, formulando i seguenti motivi d'impugnazione. I) Violazione di legge per avere la Corte d'appello notificato il decreto di citazione a giudizio nei confronti del responsabile civile ad avvocato non più iscritto nell'albo professionale. Nella notifica della citazione per l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] veniva indicato l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] quale difensore della "[OSCURATO:PERSONA] s.p.a.", il quale, a far data dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA], non risulta più iscritto ad alcun albo professionale. La sentenza impugnata, per tale ragione, lamenta la difesa, deve essere annullata. II) Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 194 cod. proc. pen. e 546, comma 1, lett. f) cod. proc. pen. per avere la sentenza impugnata confermato il giudizio di penale responsabilità dell'imputato alla stregua di affermazioni viziate dalla violazione di specifici divieti probatori, apodittiche, manifestamente illogiche, caratterizzate dalla totale mancata considerazione di circostanze decisive al fine della decisione finale.La Corte d'appello di Napoli ha fatto riferimento alle sole argomentazioni sviluppate nella decisione di primo grado, trascurando del tutto le deduzioni difensive. La sentenza di appello ricalca le conclusioni a cui era giunto il Tribunale senza esercitare alcun vaglio critico alla luce dei motivi di appello. L'assunto sostenuto dai giudici di merito è smentito dalla relazione di consulenza tecnica del P.M. e dagli accertamenti disposti dalla Polizia di Sorrento, dai quali si evince come sia stato il Notturno ad invadere la corsia del ricorrente. L'istruttoria dibattimentale non è stata affatto completa ed esaustiva. Le dichiarazioni dei testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], inizialmente indagati presso la Procura di [OSCURATO:PERSONA], sono risultate contraddittorie ed incoerenti. Il teste Morano, nel corso del dibattimento, rende dichiarazioni diverse da quelle rese nel corso delle indagini nella immediatezza del fatto. Nelle sommarie informazioni, infatti, non fa menzione del sorpasso effettuato dal motociclo prima dello scontro. Il teste Virgilio, dal canto suo, è portatore nel giudizio di un interesse proprio, avendo chiesto un risarcimento per i danni subiti dalla sua vettura. Nella richiesta di risarcimento - nuovamente allegata al ricorso - la ricostruzione fattuale dell'evento cozza con quanto dichiarato in sede di sonnOrrk'ie informazioni e in sede dibattimentale. In sede dibattimentale sono stati aggiunti particolari non riferiti nel corso delle indagini: egli afferma che stava procedendo con un'andatura compresa nei limiti di velocità, circostanza smentita dai dati raccolti; riferisce poi della presenza di un motociclo che si pone al centro della corsia. Entrambi i testimoni aggiungono in dibattimento particolari che non avevano riferito nel corso delle indagini; nonostante ciò il giudice del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] li ha ritenuti attendibili. Le Sezioni Unite della Cassazione, con sentenza n. 12067/2010 hanno affermato il principio in base al quale la disciplina limitativa della capacità a testimoniare di cui agli artt. 197, comma 1, lett. a ) e b), 197 bis e 210 cod. proc. pen. non è applicabile alle persone sottoposte ad indagini in un procedimento connesso nei cui confronti sia stato emesso un decreto di archiviazione.Con la pronuncia citata, per la prima volta si distingue tra la posizione del soggetto destinatario di un provvedimento di archiviazione e quella del prosciolto in udienza preliminare ai sensi dell'art. 425 cod. proc. pen., per il quale si applica la disciplina limitativa della capacità a testimoniare. La ricostruzione ermeneutica non persuade sul piano della ragionevolezza. In termini di logica sarebbe più coerente al sistema ammettere la possibilità di limitare il diritto al silenzio per il soggetto nei cui confronti sia stata emessa sentenza di non luogo a procedere poiché tale provvedimento rispetto all'archiviazione determina una maggiore stabilità della posizione processuale. Anche la deposizione del teste Porpora non è stata adeguatamente valutata: l'agente ha affermato che il verbale attestante la sua firma e la sua presenza è stato compilato quando si trovava a 300 metri di distanza dal luogo dell'incidente, intento ad evitare che altri automobilisti imboccassero la galleria. III)Violazione degli artt. 194 e 546 cod. proc. pen. per avere la sentenza impugnata confermato il giudizio di penale responsabilità alla stregua di affermazioni viziate da violazione di specifici divieti probatori, apodittiche, manifestamente illogiche, caratterizzate dalla totale mancata considerazione di circostanze decisive. Consulenza medico legale a firma del dott. [OSCURATO:PERSONA]: errore ab origine del conferimento dell'incarico. Perizia tecnica dell'ing. Pezzella: erronea valutazione della velocità. Risultano evidenti le diverA(se valutazioni espresse dal consulente medico legale nominato dal P.M., dott. [OSCURATO:PERSONA], in dibattimento e nella relazione depositata. Il medico legale ha dichiarato di non potere escludere che le lesioni patite dalla vittima siano state una conseguenza dagli impatti causati con altri veicoli. Di tali evidenze i giudici non fanno menzione in sentenza: sulla base della considerazione di tali circostanze i testimoni, alla guida delle rispettive vetture al momento del fatto, avrebbero dovuto essere imputati. Si espongono a critiche anche le risultanze della consulenza tecnica dell'Ing. Pezzella con riferimento al calcolo della velocità, che lo stesso consulente dichiara essere non precisa. La velocità stimata della vettura Renault condotta dall'imputato appare esagerata, poiché si è tenuto conto di un coefficiente di attrito non verosimile rispetto allo stato dei luoghi, essendo il manto stradale della galleria sempre bagnato. Per quanto riguarda la velocità del motociclo, considerato che il veicolo Peugeot viaggiava ad una velocitò di 75 km/h, doveva evidentemente possedere una velocità superiore, quando ha perso il controollo. IV) Violazione dell'art. 603 cpp; mancata assunzione di una prova decisiva mediante assunzione di una perizia. Alla stregua delle prove raccolte non è stata dimostrata la responsabilità dell'imputato al di là di ogni ragionevole dubbio. La pronuncia di condanna si fonda su un accertamento giudiziale non sosteriro da certezza razionale. L'analisi dello stato dei luoghi, le dichiarazioni testimoniali e tutti gli altri elementi confermano come la condotta del conducente sia stata imprudente e totalmente imprevedibile. Il ricorrente teneva la destra strettamente, essendo l'impatto avvenuto all'interno della sua corsia ed aveva una velocità consona. A ciò aggiungasi che qualsiasi manovra avesse compiuto la morte del Notturno si sarebbe comunque concretizzata a causa esclusivamente della condotta di quest'ultimo. Non è da escludere che si poteva giungere ad assolvere con formula dubitativa l'imputato dal reato di omicidio colposo perché il fatto costituisce reato, proprio evidenziando l'insussistenza, nel caso di specie, della causalità della colpa. L'eventuale efficacia impeditiva del comportamento alternativo lecito non avrebbe scongiutato l'evento. La ricostruzioni operate dagli esperti comprovano che l'evento morte si sarebbe egualmente verificato anche ove il ricorrente avesse serbato una condotta osservante delle norme del codice della strada. 4. Il P.G. con requisitoria scritta ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi di doglianza risultano manifestamente infondati, pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 2. La prima censura non è supportata da alcuna documentazione a sostegno. Peraltro il ricorrente non è legittimato a proporre la questione sollevata in questa sede, non avendo alcun interesse giuridicamente apprezzabile a far rilevare l'omessa rituale citazione del responsabile civile (cfr. in termini Sez. 4, n. 47288 del 09/10/2014 Rv. 261071:"L'omessa citazione nel giudizio di impugnazione del responsabile civile, presente nel giudizio di primo grado, integra una nullità di ordine generale a regime intermedio che può essere eccepita esclusivamente dalla parte illegittimamente pretermessa e non anche dall'imputato, il quale non vanta un interesse giuridicamente apprezzabile all'osservanza della disposizione violata"). 3. Le ulteriori doglianze (motivi secondo e terzo) propongono, dietro l'apparente prospettazione del vizio di violazione di legge, questioni che riguardano la ricostruzione della dinamica del sinistro stradale e l'apprezzamento delle prove raccolte nel corso del dibattimento, profili rimessi alla valutazione del giudice di merito. Occorre rammentare come, in tema di giudizio di cassazione, siano precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (ex multis Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 11/02/2021, Rv. 280601). In tema di sindacato del vizio di motivazione della sentenza impugnata il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì quello di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti e, se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U., n. 930 del 13/12/1995, dep. 29/01/1996, Clarke, Rv. 203428; Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, dep. 06/02/2004, Rv. 229369;). Invero, esula dai poteri della Corte di Cassazione la rilettura della ricostruzione storica dei fatti posti a fondamento della decisione di merito, dovendo l'illogicità del discorso giustificativo, quale vizio di legittimità denunciabile mediante ricorso per cassazione, essere di macroscopica evidenza (cfr. Cass. S.U., 24 dicembre 1999, Spina; Cass. S.U., 30 aprile 1997, Dessimone; cfr. altresì Cass. S.U. 24 settembre 2003, n. 47829, Petrella, RV 226074). Nel caso di specie, l'esame della struttura logica ed argomentativa della sentenza d'appello rivela un'attenta analisi della regiudicanda, poiché la Corte territoriale, prendendo in esame tutte le deduzioni difensive, è pervenuta alle conclusioni illustrate in motivazione, percorrendo un itinerario logico in nessun modo censurabile sotto il profilo della razionalità e sulla base di apprezzamenti di fatto, in alcun modo qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità. I giudici di appello, condividendo la motivazione espressa dal primo giudice, hanno evidenziato come la responsabilità dell'occorso debba ascriversi al ricorrente, il quale, mantenendo una velocità non commisurata allo stato dei luoghi e, mancando di osservare strettamente la destra, andò ad impattare violentemente contro il motociclo che proveniva dall'opposta corsia. Questa Corte non può esimersi dall'osservare ulteriormente come la ricostruzione di un incidente stradale nella sua dinamica e nella sua eziologia (valutazione delle condotte dei singoli utenti della strada coinvolti, accertamento delle relative responsabilità, determinazione dell'efficienza causale di ciascuna colpa concorrente) sia rimessa al giudice di merito, integrando una serie di apprezzamenti di fatto che sono sottratti al sindacato di legittimità se sorretti da adeguata motivazione (ex multis Sez. 4, n. 54996 del 24/10/2017, Rv. 271679). 3.1 Le testimonianze di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], su cui si appuntano le critiche difensive, hanno formato oggetto di attenta disamina in sentenza. I giudici di merito hanno ritenuto attendibili le loro dichiarazioni sulla base di un ragionamento in alcun modo viziato sotto il profilo logico ed i rilievi difensivi sul punto sono reiterativi di doglianze già adeguatamente vagliate. Alla medesima conclusione deve pervenirsi con riferimento alle critiche riguardanti la deposizione del teste qualificato [OSCURATO:PERSONA], le cui dichiarazioni, si legge in motivazione, non contraddicono la ricostruzione del sinistro ed anzi rafforzano il dato della eccessiva velocità serbata dal ricorrente (cfr. pag. 9 della motivazione in cui si pone in evidenza come il teste abbia notato, poco prima della notizia dell'incidente, una vettura dello stesso colore e tipo di quella del ricorrente passare ad alta velocità sulla strada). Sempre in relazione alle testimonianze assunte da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], è principio non controverso quello in base al quale non sussiste incompatibilità ad assumere l'ufficio di testimone per la persona già indagata in procedimento connesso o per reato probatoriamente collegato, definito con provvedimento di archiviazione (Sez. U, n. 12067 del 17/12/2009, dep. 29/03/2010, Rv. 246376). Peraltro si è sottolineato in motivazione come, all'atto dell'esame dei predetti testimoni, la difesa non abbia sollevato alcuna contestazione. Del pari inammissibili risultano le argomentazioni difensive che riguardano l'asserito errore in cui sarebbero incorsi i giudici di merito nel valutare il contributo offerto dal medico legale nella individuazione della causa del decesso della persona offesa. Il consulente, hanno sottolineato i giudici, pur avendo affermato di non poter escludere che alcune lesioni fossero state causate da altri veicoli sopraggiunti, ha comunque ribadito la piena conciliabilità della morte di [OSCURATO:PERSONA] in conseguenza del primo impatto frontale con la vettura condotta dall'imputato, che determinò un gravissimo trauma toracico e una devastante lesione cranica. 4. Il rilievo riguardante la lamentata violazione dell'art. 603 cod. proc. pen., è privo di fondamento. La mancata assunzione di una prova decisiva - quale motivo di impugnazione per cassazione - può essere dedotta solo in relazione ai mezzi di prova di cui sia stata chiesta l'ammissione a norma dell'art. 495, comma 2, cod. proc. pen., sicché il motivo non potrà essere validamente invocato nel caso in cui il mezzo di prova sia stato sollecitato dalla parte attraverso l'invito al giudice di merito ad avvalersi dei poteri discrezionali di integrazione probatoria di cui all'art. 507 cod. proc. pen. e da questi sia stato ritenuto non necessario ai fini della decisione (Sez. 2, n. 41744 del 06/10/2015, Rv. 264659). La lamentata violazione del principio che impone di pervenire alla condanna solo ove sia stata raggiunta prova della colpevolezza dell'imputato "al di là di ogni ragionevole dubbio" è genericamente prospettata. Il richiamo a tale principio non può essere utilizzato nel giudizio di legittimità per valorizzare ricostruzioni alternative dei fatti che abbiano, come nel presente caso, formato oggetto di puntuale e motivata disamina da parte del giudice di appello (cfr. Sez. 1, n. 53512 del 11/07/2014, Rv. 261600). 5. Del pari manifestamente infondate sono le argomentazioni riguardanti i profili della causalità della colpa e dell'asserito difetto del nesso causale tra la condotta serbata dal ricorrente ed il decesso del Notturno. La condotta del ricorrente, che ha violato la regola cautelare contestata (rispettare il limite di velocità), s'inserisce perfettamente nella sequenza causale che ha condotto alla morte della persona offesa, come hanno adeguatamente chiarito i giudici di merito nella sentenza impugnata, Il principio dell'affidamento, parimenti invocato nel ricorso, non può trovare ingresso nel presente caso: come ha rimarcato la Corte d'appello, l'utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui ove questo rientri nell'ambito della prevedibilità (ex multis Sez. 4, n. 24414 del 06/05/2021, Rv. 281399 — 01). 6. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissi
Sentenza Cassazione n. 30808/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris