CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 03987/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 13 agosto 1969; avverso la sentenza del 18 novembre 2021, emessa dalla Corte d'appello di Genova; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], quale sostituto processuale dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse della ricorrente; [OSCURATO:PERSONA] 1. Oggetto dell'impugnazione è la sentenza con la quale la Corte d'appello di Genova ha confermato la condanna pronunciata in primo grado a carico di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, contestato alla predetta in quanto, nella sua qualità di amministratore unico della "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (dichiarata fallita con sentenza del 26 settembre 2012), avrebbe distratto somme ingenti dal patrimonio della fallita, impiegandole per scopi personali o trasferendole in favore di altre società (la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e la Tirrenia s.r.I.), direttamente o mediante il pagamento delle competenze dei relativi dipendenti. 2. Il ricorso è articolato intorno a due motivi d'impugnazione. Con il primo si lamenta la contraddittorietà estrinseca della motivazione, nella parte in cui la Corte d'appello, ritenendo non provata - tra le due società - l'effettiva esistenza di un gruppo (quanto meno sotto il profilo esclusivamente economico), non avrebbe tenuto conto di tutte le plurime emergenze processuali e, segnatamente, della stessa relazione del curatore, della significativa documentazione contabile versata in atti e, in ultimo, dell'unitaria predisposizione di un medesimo strumento di regolazione della crisi. Con il secondo, invece, formulato sotto il profilo della violazione di legge, si deduce l'insussistenza dell'elemento soggettivo, non potendosi ritenere, proprio alla luce dell'esistenza di un radicato rapporto economico ed imprenditoriale tra . le due società, che la ricorrente, nel realizzare le condotte contestate nel capo d'imputazione, abbia voluto utilizzare indebitamente le risorse aziendali, per finalità diverse da quelle imprenditoriali. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è manifestamente infondato. A prescindere dal difetto di autosufficienza del ricorso (nella parte in cui, pur deducendo un vizio di pretermissione, non allega o indica, ai sensi dell'art. 165- bis disp. att. cod. proc. pen., il relativo atto), la censura è manifestamente infondata. L'esistenza di un gruppo (inteso come aggregazione di imprese societarie formalmente autonome ed indipendenti) presuppone il concreto esercizio di un potere di direzione e coordinamento di una società (madre) nei confronti delle altre, soggette al controllo o all'influenza dominante della prima. Cosicché, le circostanze evidenziate dalla ricorrente, in termini di "sinergia reciproca" (rilevata dal curatore), di identità di management e amministrazione o di interdipendenza economica e commerciale, non sono di per sé significative di un effettivo potere di direzione e controllo. Ciononostante, anche a prescindere da tale assorbente considerazione e, quindi, pur ipotizzando l'esistenza di un gruppo, per escludere la natura distrattiva di un'operazione di trasferimento di somme da una società ad un'altra non è sufficiente allegare la partecipazione della società depauperata in quella beneficiaria. Occorre dimostrare, in maniera specifica, il saldo finale positivo delle operazioni compiute nella logica e nell'interesse di un gruppo ovvero la concreta e fondata prevedibilità di vantaggi compensativi, ex art. 2634 cod. civ., per la società apparentemente danneggiata (Sez. 5, n. 47216 del 10/06/2019, Rv. 277545). Circostanza semplicemente evocata dalla ricorrente, ma rimasta completamente sprovvista di adeguato supporto probatorio. Sotto tale profilo, invero, non è sufficiente la mera speranza di un futuro vantaggio o ritorno economico, compensativo, appunto, della ricchezza perduta. È sempre necessario che la valutazione sia operata su elementi sicuri, pressoché certi e non meramente aleatori o costituenti una semplice aspettativa (si veda in tal senso, in motivazione, Sez. 5, n. 8253 del 26/06/2015, Moroni e altri, Rv. 27114901). Solo il saldo finale positivo delle operazioni compiute nella logica e nell'interesse del gruppo può, quindi, consentire di ritenere legittima l'operazione temporaneamente svantaggiosa per la società sacrificata (Sez. 5, n. 47216 del 10/06/2019, Rv. 277545). E la prova di tale circostanza incombe sull'interessato. 2. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. Il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione è reato di pericolo a dolo generico per la cui sussistenza non è necessaria né la consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte (Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266805). È pur vero che, essendo la bancarotta un reato di pericolo concreto, la motivazione della decisione di merito deve dar conto della proiezione soggettiva di tale pericolosità, ricercando, attraverso una puntuale analisi della fattispecie concreta, possibili (positivi o negativi) "indici di fraudolenza" (Sez. 5, n.38396 del 23/06/2017, Rv. 270763). In concreto, tuttavia, a fronte della oggettiva rilevanza delle somme distratte (per oltre 500.000 euro) e delle pacifiche cointeressenze della ricorrente nelle società coinvolte nei fatti depauperativi, non può seriamente revocarsi in dubbio che tali indici suscitano e che, pertanto, possa ragionevolmente ritenersi la piena consapevolezza, in capo alla ricorrente, della concreta pericolosità di tale condotta e della conseguente lesione all'integrità patrimoniale dell'impresa. 3. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e a ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cass