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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 20068/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di TRANIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto - in parziale accoglimento del ricorso - l'annullamento dell'impugnata ordinanza senza rinvio limitatamente alla disposta correzione dell'errore materiale in punto di spese sostenute dalla parte civile.

In subordine, si chiede la rimessione del procedimento alle Sezioni Unite ai sensi dell'art. 618 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Trani ha disposto la correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza n. 32/18 del Tribunale di Trani in data 12/6/2018, irrevocabile il 3/7/2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], inserendo nel dispositivo, dopo le parole "conferma la sentenza del giudice di pace di Trani n. 225/16 emessa in data 8.9.2016", la seguente pronuncia: "e condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali e di costituzione di parte civile che liquida in C 1500,00".

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge processuale e sostanziale con riferimento agli artt. 127 e 130 cod. proc. pen.

In primo luogo, si denuncia la violazione del diritto di difesa per essere stata l'ordinanza emessa de plano, senza previa fissazione dell'udienza camerale.

Si censura poi il ricorso all'istituto della correzione dell'errore materiale, strumento impropriamente utilizzato per apportare modifiche essenziali al dispositivo di una sentenza definitiva, senza peraltro trovare addentellati nella motivazione della sentenza: la condanna alle spese in favore della parte civile costituisce una modifica essenziale della sentenza, non rettificabile con la proce- dura ex art. 130 cod. proc. pen., ma materia per una impugnazione ordinaria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato quanto alla nullità processuale conseguente alla violazione del principio del contraddittorio, poiché la procedura di correzione dell'errore materiale, disciplinata dall'art. 130 cod. proc. pen., prevede che il giudice provveda in camera di consiglio a norma dell'art. 127 cod. proc. pen. previa convocazione delle parti interessate per l'udienza camerale.

1.2. Resta assorbito il secondo motivo di impugnazione, sul quale tuttavia si richiama il prevalente indirizzo giurisprudenziale, per il quale non è emenda- bile con la procedura di correzione dell'errore materiale la sentenza che abbia omesso di pronunciarsi in ordine alla richiesta di condanna dell'imputato alle spese processuali, ritualmente formulata dalla parte civile (ex pluribus: Sez. 4, n. 9579 del 23/04/2015, dep. 2016, Rv. 266175), trattandosi di emenda non automatica e predeterminata - pertanto, non rimediabile con il ricorso alla procedura di cui all'art. 130 cod. proc. pen. - ma implicante valutazioni sia in ordine all'ammissibilità della relativa domanda che in ordine all'entità della liquidazione, che ben può essere neutralizzata da una possibile compensazione (in tal senso vds.

Sez. 5, n. 33135 del 22/09/2020, Rv. 279833); salvo che dalla sentenza emergano elementi che giustifichino la mancata condanna dell'imputato alla rifusione delle spese processuali della parte civile, in tal caso potendosi emendare l'omissione ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen. (in tal senso, Sez. 4, n. 5805 del 03/02/2021, Rv. 280926; Sez. 5, n. 14702 del 04/03/2019, Rv. 275254).

2. Pertanto, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio al giudice dell'esecuzione affinché proceda nel rispetto delle forme di legge.

P.Q.M.

Annulla l'impugnata ordinanza con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Trani.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di TRANIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto - in parziale accoglimento del ricorso - l'annullamento dell'impugnata ordinanza senza rinvio limitatamente alla disposta correzione dell'errore materiale in punto di spese sostenute dalla parte civile. In subordine, si chiede la rimessione del procedimento alle Sezioni Unite ai sensi dell'art. 618 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Trani ha disposto la correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza n. 32/18 del Tribunale di Trani in data 12/6/2018, irrevocabile il 3/7/2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], inserendo nel dispositivo, dopo le parole "conferma la sentenza del giudice di pace di Trani n. 225/16 emessa in data 8.9.2016", la seguente pronuncia: "e condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali e di costituzione di parte civile che liquida in C 1500,00". 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge processuale e sostanziale con riferimento agli artt. 127 e 130 cod. proc. pen. In primo luogo, si denuncia la violazione del diritto di difesa per essere stata l'ordinanza emessa de plano, senza previa fissazione dell'udienza camerale. Si censura poi il ricorso all'istituto della correzione dell'errore materiale, strumento impropriamente utilizzato per apportare modifiche essenziali al dispositivo di una sentenza definitiva, senza peraltro trovare addentellati nella motivazione della sentenza: la condanna alle spese in favore della parte civile costituisce una modifica essenziale della sentenza, non rettificabile con la proce- dura ex art. 130 cod. proc. pen., ma materia per una impugnazione ordinaria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato quanto alla nullità processuale conseguente alla violazione del principio del contraddittorio, poiché la procedura di correzione dell'errore materiale, disciplinata dall'art. 130 cod. proc. pen., prevede che il giudice provveda in camera di consiglio a norma dell'art. 127 cod. proc. pen. previa convocazione delle parti interessate per l'udienza camerale. 1.2. Resta assorbito il secondo motivo di impugnazione, sul quale tuttavia si richiama il prevalente indirizzo giurisprudenziale, per il quale non è emenda- bile con la procedura di correzione dell'errore materiale la sentenza che abbia omesso di pronunciarsi in ordine alla richiesta di condanna dell'imputato alle spese processuali, ritualmente formulata dalla parte civile (ex pluribus: Sez. 4, n. 9579 del 23/04/2015, dep. 2016, Rv. 266175), trattandosi di emenda non automatica e predeterminata - pertanto, non rimediabile con il ricorso alla procedura di cui all'art. 130 cod. proc. pen. - ma implicante valutazioni sia in ordine all'ammissibilità della relativa domanda che in ordine all'entità della liquidazione, che ben può essere neutralizzata da una possibile compensazione (in tal senso vds. Sez. 5, n. 33135 del 22/09/2020, Rv. 279833); salvo che dalla sentenza emergano elementi che giustifichino la mancata condanna dell'imputato alla rifusione delle spese processuali della parte civile, in tal caso potendosi emendare l'omissione ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen. (in tal senso, Sez. 4, n. 5805 del 03/02/2021, Rv. 280926; Sez. 5, n. 14702 del 04/03/2019, Rv. 275254). 2. Pertanto, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio al giudice dell'esecuzione affinché proceda nel rispetto delle forme di legge. P.Q.M. Annulla l'impugnata ordinanza con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Trani. Così deciso il
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