CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 11 maggio 2022
Cassazione n. 20791/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di quest'ultimo avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza impugnata, emessa il 1 dicembre 2021, il Tribunale di sorveglianza di Messina decideva di non revocare a [OSCURATO:PERSONA] l'affidamento in prova al servizio sociale disposto il 24 febbraio 2021 e, contestualmente, modificava le modalità di svolgimento dell'attività riparativa. Avverso detto provvedimento ricorre per cassazione il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Messina, lamentando vizi di motivazione.Erroneamente il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto che non vi fosse stata alcuna condotta in violazione delle prescrizioni imposte, bensì «semplici screzi sorti con gli operatori della comunità» e alla circostanza che il condannato avesse serbato «un atteggiamento scostante» nei riguardi degli operatori: dalla relazione dell'Uepe, invero, emergere che il Ruggeri non ha mai osservato le prescrizioni imposte, strumentalizzando la misura al solo fine di evitare il carcere. In maniera illogica il Tribunale di sorveglianza, pur in presenza di una accertata «scarsa consapevolezza dell'importanza del beneficio concesso», ha ritenuto la possibilità di proseguire l'attività riparativa presso una parrocchia, in assenza della rivalutazione da parte dell'Ufficio di esecuzione penale esterna dell'idoneità del nuovo programma. 2. [OSCURATO:PERSONA] generale, con requisitoria scritta, ha invocato l'accoglimento del ricorso. 3. La difesa ha depositato note di udienza, con le quali ha avversato tanto il ricorso, quanto le adesive conclusioni contenute nella requisitoria scritta del Procuratore Generale, sottolineando come nel caso di specie non si sia realizzato nessun presupposto per la revoca della misura, non risultando effettive e concrete violazioni delle prescrizioni imposte. [OSCURATO:PERSONA] 1. Come da questa Corte ripetutamente affermato (da ultimo, Sez. 1, n. 13376 del 18/02/2019, Castelluzzo, Rv. 275239; v. anche Sez. 1, n. 27713 del 06/06/2013, Guerrieri, Rv. 256367; n. 2566 del 07/05/1998, Lupoli, Rv. 210789), la revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale non è dalla legge rapportata alla pura e semplice violazione della legge penale o delle prescrizioni dettate dalla disciplina della misura stessa, ma all'ipotesi che il giudice, nel suo insindacabile apprezzamento di merito, ritenga che le predette violazioni costituiscano in concreto un fatto incompatibile con la prosecuzione dell'esperimento; il relativo giudizio è rimesso alla discrezionalità del tribunale di sorveglianza, che ha solo l'obbligo di giustificare l'uso del potere conferitogli, con motivazione logica ed esauriente.Con specifico riferimento alla decorrenza del provvedimento, è stato chiarito, in linea con i principi di proporzionalità e adeguatezza della pena indicati dalla Corte costituzionale nella sentenza del 29 ottobre 1987, n. 343, che «il giudice può disporre la revoca della misura con effetto ex tunc quando il comportamento del condannato sia stato così negativo da rivelare l'inesistenza ab initio di un'adesione al processo rieducativo» (Sez. 1, n. 4687 del 27/11/2019, dep. 2020, Camusso, Rv. 278178; Sez. 1 n. 23943 del 13/6/2001, Modaffari, Rv. 219477 - 01). 2. Ciò posto, ritiene il Collegio che il provvedimento censurato non abbia dato argomentato conto dell'esercizio della discrezionalità che la legge intesta al giudice di sorveglianza; ciò in punto di valutazione di idoneità della prosecuzione della misura al perseguimento delle finalità proprie dell'istituto. Nelle premesse dell'ordinanza, il Tribunale di sorveglianza - dopo avere ricordato che il Ruggeri, affidato in prova al servizio sociale alla fine del febbraio 2021 e accolto dalla società cooperativa sociale Overland per lo svolgimento dell'attività riparativa nel giugno dello stesso anno — ha segnalato che l'affidato, secondo quanto segnalato dall'Uepe con nota del 4 novembre 2021, aveva immediatamente e reiteratamente contestato gli obblighi prescrizionali, adducendone l'incompatibilità con un'attività lavorativa mai compiutamente documentata e che, solo dopo reiterati solleciti, era allegata una schermata di visura di posizione lavorativa limitatamente al periodo 14 settembre/31 dicembre 2021; egli aveva inoltre rifiutato il pur proposto cambio di struttura; aveva infine serbato nei riguardi degli operatori della Overland un «atteggiamento prepotente e offensivo», tale da determinare la revoca della società cooperativa della disponibilità. Appare dunque distonica l'affermazione che segue nel provvedimento censurato secondo cui «quali che siano i motivi che hanno spinto la cooperativa alla revoca di detta disponibilità [...] non emergono concrete ed effettive violazioni delle prescrizioni». E', cioè mancata, una esauriente e logica motivazione in ordine alla ragione per la quale il descritto comportamento, complessivamente e ab initio oppositivo dell'affidato (che lo stesso giudice specializzato definisce come «scarsamente consapevole dell'importanza del beneficio concesso»), non è stato ritenuto sintomatico di una inidoneità del soggetto ad essere risocializzato con il trattamento alternativo. 3. Per le esposte considerazioni l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Messina deve essere annullata con rinvio per un nuovo esame che, libero nell'esito, sia rispettoso dei principi suindicati. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per un nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] deciso il giorno 11 maggio 2022 [OSCURATO:PERSONA]