CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 25858/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o a CRAIOVA( ROMANIA) il 16/10/1998 avverso la sentenza del 05/02/2026 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 116 cod. strada, è inammissibile. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, i giudici del merito hanno fatto corretta applicazione dell'insegnamento della Corte regolatrice secondo cui, in tema di guida senza patente, per la prova della recidiva nel biennio, idonea ad escludere il reato dalla depenalizzazione ai sensi dell'art. 5 d.lgs. 5 gennaio 2016, n. 8, non è necessario produrre un'attestazione documentale della definitività dell'accertamento del pregresso illecito, ma è sufficiente un elemento di prova, accompagnato dalla mancata allegazione, da parte del ricorrente, della deduzione di aver presentato un ricorso avverso l'irrogazione della sanzione o una richiesta di oblazione che non sia stata respinta, fermo restando il principio secondo cui la prova della definitività dell'accertamento è a carico dell'accusa, sicché la relativa dimostrazione può essere fornita con elementi di sicuro valore probatorio da cui risalire, in mancanza di allegazioni contrarie da parte dell'interessato, alla certezza della definitività della pregressa violazione amministrativa (Sez. 7, n. 30502 del 10/07/2024, Truzzi, Rv. 286879 - 01). Nella specie, i giudicanti hanno dato atto della sussistenza di tutti i provvedimenti indicati e nulla è stato prodotto dalla difesa per attestare di aver presentato ricorso avverso i precedenti verbali. Per il resto, la determinazione del trattamento sanzionatorio ed il diniego delle attenuanti generiche risultano adeguatamente motivati dalle conformi sentenze di merito, secondo i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. e sulla base di una ponderata valutazione insindacabile in cassazione. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000 a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissi P.Q.M