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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 15671/2025

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non riesce ad evidenziare, pertanto, alcuna violazione di legge nella decisione impugnata.

Il ricorso deduce anche, in termini più generali, che l’ordinanza impugnata non avrebbe dovuto limitarsi a verificare che nell’istituto penitenziario esistono fasce orarie differenziate per la cottura dei cibi tra detenuti in regime ordinario e detenuti regime speciale, ma avrebbe dovuto valutare se l'individuazione di tali fasce orarie differenziate non riveli un trattamento maggiormente afflittivo per i detenuti in regime speciale.

L’argomento è infondato, perché ciò che chiede il ricorso è proprio ciò che ha fatto l’ordinanza impugnata che non si è limitata a verificare che nel carcere ove è detenuto il ricorrente è previsto un trattamento differenziato, ma ha ritenuto che le ragioni di tale trattamento siano ragionevolmente giustificate dalla necessità per le strutture del penitenziario in cui è detenuto il ricorrente di organizzare in modo diverso la convivenza nei medesimi spazi, in coerenza con gli approdi cui è pervenuta la giurisprudenza di legittimità che è formata a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale 26 settembre 2018, n. 186, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 41- bis, comma 2-quater, lettera f), della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), come modificato dall’art. 2, comma 25, lettera f), numero 3), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), limitatamente alle parole «e cuocere cibi» (su cui v. , per tutte, Sez. 1, n. 36940 del 28/06/2022, Ministero della Giustizia in proc.

Crea, n.m.; Sez. 1, n. 38401 del 6/05/2022, Ministero della Giustizia in proc.

Bolognino, n.m.).

2. Il secondo motivo, in cui il ricorrente contesta l’ordinanza impugnata nella parte in cui ha confermato la decisione del magistrato di sorveglianza che aveva respinto il suo reclamo per poter tenere un frigorifero in cella, è infondato.

Il ricorso deduce che le condizioni di salute del ricorrente sono tali da aver bisogno di poter tenere un frigorifero nella cella di detenzione per la conservazione dei cibi che ha bisogno di consumare.

Occorre ricordare preliminarmente che non è possibile contestare in sede giurisdizionale qualsiasi disposizione organizzativa interna all’istituto penitenziario, ma soltanto quelle che incidono su un diritto soggettivo, in quanto il reclamo giurisdizionale al magistrato di sorveglianza, previsto dagli artt. 35-bis e 69, comma 6, lett. b), ord. pen., ammette la tutela delle posizioni giuridiche soggettive del detenuto incise da condotte dell'Amministrazione violative di disposizioni previste dalla legge penitenziaria, e dal relativo regolamento, dalle quali “derivi al detenuto o all'internato un attuale e grave pregiudizio".

I presupposti essenziali della tutela giurisdizionale sono dunque costituiti dall'esistenza, in capo al detenuto, di una posizione giuridica attiva, non riducibile per effetto della carcerazione e direttamente meritevole di protezione, nonché dal rilievo di una condotta, imputabile all'amministrazione penitenziaria, che si ponga con tale posizione soggettiva in illegittimo contrasto (Sez. 1, n. 36865 del 08/06/2021, Ministero della Giustizia, Rv. 281907, in motivazione).

Nel caso in esame, la contestazione del ricorrente sul diniego ricevuto circa la possibilità di poter tenere un frigorifero nella propria cella è che tale diniego inciderebbe sul diritto alla salute, che è una posizione giuridica soggettiva che legittima il ricorso alla tutela giurisdizionale di cui all’art. 35- bis ord. pen.

Il motivo è infondato.

In termini generali la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto più volte che il diritto del detenuto alla corretta conservazione degli alimenti, quale espressione particolare del più generale diritto alla salute, è garantito dalle disposizioni organizzative interne che permettono al detenuto di tenere all’interno della cella borse termiche con tavolette refrigeranti (Sez. 1, Sentenza n. 5691 del 3 F i r m a t o D a : V I N C E N Z O S I A N I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 a 7 3 a 3 7 f e e b 4 6 1 9 1 - F i r m a t o D a : M A R I N A C A L C A G N I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 6 9 c c 5 2 c 5 1 a 4 7 5 9 5 f F i r m a t o D a : C A R M I N E R U S S O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 3 4 2 4 3 6 7 1 6 b 0 d e 0 c 9

non riesce ad evidenziare, pertanto, alcuna violazione di legge nella decisione impugnata. Il ricorso deduce anche, in termini più generali, che l’ordinanza impugnata non avrebbe dovuto limitarsi a verificare che nell’istituto penitenziario esistono fasce orarie differenziate per la cottura dei cibi tra detenuti in regime ordinario e detenuti regime speciale, ma avrebbe dovuto valutare se l'individuazione di tali fasce orarie differenziate non riveli un trattamento maggiormente afflittivo per i detenuti in regime speciale. L’argomento è infondato, perché ciò che chiede il ricorso è proprio ciò che ha fatto l’ordinanza impugnata che non si è limitata a verificare che nel carcere ove è detenuto il ricorrente è previsto un trattamento differenziato, ma ha ritenuto che le ragioni di tale trattamento siano ragionevolmente giustificate dalla necessità per le strutture del penitenziario in cui è detenuto il ricorrente di organizzare in modo diverso la convivenza nei medesimi spazi, in coerenza con gli approdi cui è pervenuta la giurisprudenza di legittimità che è formata a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale 26 settembre 2018, n. 186, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 41- bis, comma 2-quater, lettera f), della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), come modificato dall’art. 2, comma 25, lettera f), numero 3), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), limitatamente alle parole «e cuocere cibi» (su cui v. , per tutte, Sez. 1, n. 36940 del 28/06/2022, Ministero della Giustizia in proc. Crea, n.m.; Sez. 1, n. 38401 del 6/05/2022, Ministero della Giustizia in proc. Bolognino, n.m.). 2. Il secondo motivo, in cui il ricorrente contesta l’ordinanza impugnata nella parte in cui ha confermato la decisione del magistrato di sorveglianza che aveva respinto il suo reclamo per poter tenere un frigorifero in cella, è infondato. Il ricorso deduce che le condizioni di salute del ricorrente sono tali da aver bisogno di poter tenere un frigorifero nella cella di detenzione per la conservazione dei cibi che ha bisogno di consumare. Occorre ricordare preliminarmente che non è possibile contestare in sede giurisdizionale qualsiasi disposizione organizzativa interna all’istituto penitenziario, ma soltanto quelle che incidono su un diritto soggettivo, in quanto il reclamo giurisdizionale al magistrato di sorveglianza, previsto dagli artt. 35-bis e 69, comma 6, lett. b), ord. pen., ammette la tutela delle posizioni giuridiche soggettive del detenuto incise da condotte dell'Amministrazione violative di disposizioni previste dalla legge penitenziaria, e dal relativo regolamento, dalle quali “derivi al detenuto o all'internato un attuale e grave pregiudizio". I presupposti essenziali della tutela giurisdizionale sono dunque costituiti dall'esistenza, in capo al detenuto, di una posizione giuridica attiva, non riducibile per effetto della carcerazione e direttamente meritevole di protezione, nonché dal rilievo di una condotta, imputabile all'amministrazione penitenziaria, che si ponga con tale posizione soggettiva in illegittimo contrasto (Sez. 1, n. 36865 del 08/06/2021, Ministero della Giustizia, Rv. 281907, in motivazione). Nel caso in esame, la contestazione del ricorrente sul diniego ricevuto circa la possibilità di poter tenere un frigorifero nella propria cella è che tale diniego inciderebbe sul diritto alla salute, che è una posizione giuridica soggettiva che legittima il ricorso alla tutela giurisdizionale di cui all’art. 35- bis ord. pen. Il motivo è infondato. In termini generali la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto più volte che il diritto del detenuto alla corretta conservazione degli alimenti, quale espressione particolare del più generale diritto alla salute, è garantito dalle disposizioni organizzative interne che permettono al detenuto di tenere all’interno della cella borse termiche con tavolette refrigeranti (Sez. 1, Sentenza n. 5691 del 3 F i r m a t o D a : V I N C E N Z O S I A N I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 a 7 3 a 3 7 f e e b 4 6 1 9 1 - F i r m a t o D a : M A R I N A C A L C A G N I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 6 9 c c 5 2 c 5 1 a 4 7 5 9 5 f F i r m a t o D a : C A R M I N E R U S S O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 3 4 2 4 3 6 7 1 6 b 0 d e 0 c 9
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