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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 7 novembre 2023

Cassazione n. 33728/2023

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 1210-2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 190, presso l'[OSCURATO:PERSONA] ITALIANE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] disciplinari rapporto privato R.G.N. 1210/2023 Cron.

Rep.

Ud. 07/11/2023 CC - controricorrente - avverso la sentenza n. 2953/2022 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 13/07/2022 R.G.N. 2987/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO che,con la sentenza n. 2953/2022, la Corte di Appello di Roma ha confermato la pronuncia del Tribunale della stessa sede con la quale era stata dichiarata la legittimità della sanzione disciplinare della multa pari a quattro ore intimata da [OSCURATO:PERSONA] spaal dipendente [OSCURATO:PERSONA]; cheavverso tale sentenza il predetto Rocchi ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi; chePoste [OSCURATO:SOCIETA] ha resistito con controricorso; cheil collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei termini di legge ex art. 380 bis 1 c.p.c.

CONSIDERATO che nelle more del giudizio è stato depositato un verbale di conciliazione in sede sindacale, in data 27.2.2023, redatto innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Conciliazione in Roma, contenente, tra l’altro, la dichiarazione di rinuncia al ricorso in cassazione da parte di [OSCURATO:PERSONA]; chetale rinunzia risulta accettata dalla controricorrente società; chesussistono, pertanto, le condizioni previste dall’art. 390 cpc perché venga dichiarata l’estinzione del processo, nulla disponendo in ordine alle spese processuali ex art. 391 comma quarto cpc;che non sussistono, invece, i presupposti per la condanna al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, per la ricorrente, atteso che il DPR n. 115/2002, art. 13, comma 1 quater, fa riferimento ai soli esiti di rigetto o inammissibilità, non anche a quello di estinzione (Cass. n. 3688/2016; Cass. n. 23175/15).

PQM La Corte dichiara estinto il processo.

Nulla in ordine alle spese del presente giudizio.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 1210-2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 190, presso l'[OSCURATO:PERSONA] ITALIANE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] disciplinari rapporto privato R.G.N. 1210/2023 Cron. Rep. Ud. 07/11/2023 CC - controricorrente - avverso la sentenza n. 2953/2022 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 13/07/2022 R.G.N. 2987/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO che,con la sentenza n. 2953/2022, la Corte di Appello di Roma ha confermato la pronuncia del Tribunale della stessa sede con la quale era stata dichiarata la legittimità della sanzione disciplinare della multa pari a quattro ore intimata da [OSCURATO:PERSONA] spaal dipendente [OSCURATO:PERSONA]; cheavverso tale sentenza il predetto Rocchi ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi; chePoste [OSCURATO:SOCIETA] ha resistito con controricorso; cheil collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei termini di legge ex art. 380 bis 1 c.p.c. CONSIDERATO che nelle more del giudizio è stato depositato un verbale di conciliazione in sede sindacale, in data 27.2.2023, redatto innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Conciliazione in Roma, contenente, tra l’altro, la dichiarazione di rinuncia al ricorso in cassazione da parte di [OSCURATO:PERSONA]; chetale rinunzia risulta accettata dalla controricorrente società; chesussistono, pertanto, le condizioni previste dall’art. 390 cpc perché venga dichiarata l’estinzione del processo, nulla disponendo in ordine alle spese processuali ex art. 391 comma quarto cpc;che non sussistono, invece, i presupposti per la condanna al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, per la ricorrente, atteso che il DPR n. 115/2002, art. 13, comma 1 quater, fa riferimento ai soli esiti di rigetto o inammissibilità, non anche a quello di estinzione (Cass. n. 3688/2016; Cass. n. 23175/15). PQM La Corte dichiara estinto il processo. Nulla in ordine alle spese del presente giudizio. Così deciso
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