CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 24727/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'11 luglio 1960 avverso la sentenza n. 3410/2022 emessa dalla Corte d'Appello di Milano il 10 maggio 2022. Visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita nell'udienza del 15 marzo 2023 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA]Andria, difensore del ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza, emessa il 12 febbraio 2021, il Tribunale di Milano ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per i reati Y di truffa di cui al capo b) della rubrica e ha dichiarato non doversi procedere in ordine ai reati di truffa di cui al capo a), perché estinti per prescrizione. La Corte di appello di Milano, con sentenza del 10 maggio 2022, ha dichiarato non doversi procedere quanto agli episodi del 29 aprile 2013 e 12 agosto 2013, perché estinti per intervenuta prescrizione, e, per l'effetto, ha revocato le statuizioni civili relative all'episodio del 29 aprile 2013, prescritto già in primo grado; ha rideterminato la pena e l'importo della provvisionale, confermando nel resto. 2. Avverso la sentenza della Corte diappello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha dedotto i seguenti motivi: 2.1 vizi della motivazione in ordine all'affermazione della penale responsabilità, per avere la Corte territoriale trascurato di considerare la diffida inoltrata all'imputato dal difensore della persona offesa, con cui veniva intimata la restituzione delle somme trasferitegli a titolo di prestito; 2.2 vizi della motivazione, per non avere la Corte d'appello motivato in ordine alle ragioni per cui, pur a seguito della dichiarazione di estinzione per prescrizione per due episodi, avrebbe applicato una pena più o meno uguale al quantum di pena irrogato dal Tribunale per l'intera condotta contestata al capo b); 2.3 erronea applicazione dell'art. 578 cod. proc. pen., per avere la Corte territoriale subordinato la sospensione condizionale della pena al pagamento di una provvisionale, relativa a un reato ormai prescritto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato con riguardo al terzo motivo mentre è inammissibile nel resto. 2. Al fine della più agevole comprensione della presente decisione, giova ricordare che all'imputato, quanto ai reati di cui al capo b) della rubrica accusatoria, sono stati ascritti quattro episodi di truffa. La Corte di appello ha dichiarato non doversi procedere in ordine a quelli commessi il 29 aprile 2013 e il 12 agosto 2013, perché estinti per prescrizione, e ha condannato il ricorrente per i residui due episodi, commessi il 3 dicembre 2014 e il 17 marzo 2016. 3. Ciò premesso, deve rilevarsi che il primo motivo del ricorso non è consentito. Secondo le conformi pronunce del merito, lo schema della truffa, posta in essere dall'imputato, consisteva nel richiedere alle persone offese capitali iniziali, investiti all'insaputa dei clienti in operazioni altamente speculative, con inserimento progressivo di nuovi soggetti, che conferivano altre risorse al fine di operare accrediti parziali in favore delle prime vittime e rassicurarle della bontà delle operazioni finanziarie. Su tale condotta, contestata al capo a) e dichiarata estinta per prescrizione, si innestava quella di cui al capo b), realizzata proprio al fine di tamponare le perdite originate dalla gestione del conto. La parte offesa, che già riponeva ampio affidamento nell'imputato, era stata, quindi, indotta a versare ulteriori somme di denaro con le causali più disparate, nell'intento di recuperare il proprio investimento, la cui definitiva perdita veniva paventata dal ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] d'appello, richiamata anche la pronuncia di primo grado, ha quindi ritenuto accertata la natura artificiosa dei predetti movimenti, essendo emerso che il conto corrente, su cui erano confluite le somme della persona offesa, era intestato a un terzo e non all'imputato; su di esso erano confluiti i versamenti di altri soggetti in relazione ai quali l'imputato era già stato condannato per truffa con sentenza di primo grado, confermata in appello in punto di responsabilità; nessuna rendicontazione dei predetti investimenti era mai stata documentata; le causali dei bonifici avevano oggetto eccentrico rispetto all'attività di investimento; le modalità di garanzia, prestate dall'imputato, presentavano carattere anomalo rispetto alla regolarità delle transazioni finanziarie, risultando meri artifici per indurre la persona offesa a prestare ulteriore credito. Il menzionato Collegio ha avuto cura di precisare che era vero che nell'intimazione, inviata all'imputato, veniva richiesta la restituzione degli importi prestatigli; tuttavia, la circostanza non era incompatibile con la ricostruzione offerta dalla parte offesa secondo cui tali versamenti erano stati prospettati come necessari per recuperare quanto investito. 3.1 A fronte delle argomentazioni della sentenza impugnata il ricorrente ha chiesto a questa Corte non già di pronunciarsi sulla bontà e correttezza del percorso motivazionale, adottato dal provvedimento in disamina, ma di valutarne l'esattezza degli snodi decisionali rispetto ad una alternativa ricostruzione della piattaforma fattuale utilizzata. Un'operazione siffatta, però, non è consentita al giudice di legittimità che, come noto, vede l'orizzonte della sua verifica circoscritto alla ricerca di vizi logici ed errori di diritto della sentenza, restando esclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o attendibilità delle fonti di prova (Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944 -01; Sez. 2, n. 7380 del 11/1/2007, Messina, Rv. 235716 - 01; Sez. 6, n. 25255 del 14/2/2012, Minervini, Rv. 253099 - 01).4. Il secondo motivo del ricorso è privo di specificità. Contrariamente a qtlAnto dedotto dal ricorrente, la Corte territoriale, dopo avere dichiarato l'estinzione dei reati commessi il 29 aprile 2013 e il 12 agosto 2013, ha ridotto la pena, eliminando da quella inflitta dal Tribunale due mesi di reclusione ed euro 200,00 di multa, corrispondenti alla pena che era stata determinata in primo grado a titolo di continuazione per ogni episodio. 5. Il terzo motivo del ricorso è invece fondato. La Corte d'appello ha affermato che il giudice di primo grado aveva determinato correttamente la provvisionale nella misura dell'importo dei bonifici effettuati, che rappresentavano la perdita secca subita dalla parte civile attraverso le già menzionate rimesse, che non costituivano investimenti ma tentativi dell'imputato di tamponare le perdite, determinate dalla gestione altamente speculativa del fondo, senza alcun ritorno economico per la persona offesa. La Corte territoriale ha aggiunto che l'estinzione del reato, relativo al bonifico del 29 aprile 2013, già prima della pronuncia di primo grado comportava la rideterminazione della provvisionale nell'importo di 41.000,00 euro, esclusi 10.000,00 euro del suddetto bonifico. Al pagamento di tale provvisionale, determinata sommando i bonifici effettuati nelle date del 12 agosto 2013, 3 dicembre 2014 e 17 marzo 2016, ha subordinato la sospensione condizionale della pena. Così argomentando, però, la Corte territoriale è incorsa in errore, avendo subordinato la sospensione condizionale della pena al pagamento di una provvisionale che, in parte, era relativa ad un fatto reato (il bonifico emesso il 12 agosto 2013) estinto per intervenuta prescrizione. Al riguardo deve ricordarsi che l'art. 578 cod. proc. pen. dispone che, nel caso di condanna al risarcimento dei danni cagionati alla parte civile, il giudice che dichiara il reato estinto per intervenuta prescrizione decide sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili. Nel caso in esame, il Collegio di appello ha legittimamente determinato l'entità della provvisionale, dovuta alla parte civile, avuto riguardo, oltre che ai reati non ancora prescritti, anche a quello estinto per prescrizione nelle more del giudizio di secondo grado. Ciò in forza dell'art. 578 cod. proc. pen., che conferisce al giudice penale, investito dell'impugnazione, il potere di conoscere e decidere le questioni civili concernenti la responsabilità dell'imputato per il risarcimento del danno, cagionato dal reato, e la rifusione delle spese processuali. Potere che, comunque, presuppone una sentenza di condanna estesa alle statuizioni civili, emessa in primo grado in assenza di cause estintive già maturate ed erroneamente non dichiarate. La Corte territoriale, però, non si è limitata a stabilire l'importo della provvisionale dovuta alla parte civile, al fine di far fronte alle sue esigenze di anticipazione della liquidazione del danno, ma ha subordinato al pagamento di essa la sospensione condizionale della pena, così che tale beneficio è stato condizionato al pagamento di una provvisionale relativa anche a un reato prescritto. In tal modo la Corte territoriale ha esteso la decisione relativa a un reato estinto per prescrizione a un istituto di diritto penale sostanziale, ossia la sospensione condizionale della pena, in violazione dell'art. 578 cod. proc. pen, che limita il potere del giudice alla pronuncia delle disposizioni concernenti gli interessi civili. [OSCURATO:PERSONA] di appello, quindi, nel subordinare la sospensione condizionale della pena al pagamento di una provvisionale relativa in parte a un reato prescritto, ha correlato il beneficio previsto dall'art. 163 cod. pen. a un fatto reato ormai prescritto, dal quale, proprio in quanto ormai estinto, non possono scaturire effetti incidenti sulla pena e sui benefici ad essa connessi, quale la sospensione condizionale. Alla luce di quanto precede deve affermarsi che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Milano per la determinazione della somma a cui può essere subordinata la sospensione condizionale della pena, che non deve essere determinata avuto riguardo ai reati estinti per prescrizione. 6. La fondatezza del terzo motivo impone anche di dichiarare l'estinzione per prescrizione del reato commesso il 3 dicembre 2014, essendo decorsi più di sette anni e mezzo dal fatto, pur considerati i 64 giorni di sospensione ex art. 83 comma 4 d.l. n. 18/2020. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Milano anche per la determinazione della pena relativa all'unico reato residuo, commesso il 17 marzo 2016. 7. Ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen, deve dichiararsi l'irrevocabilità dell'affermazione della responsabilità in ordine al reato commesso il 17 marzo 2016. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente all'episodio del [OSCURATO:DATA_NASCITA], perché il reato è estinto per prescrizione, e rinvia ad altra Sezione della Corte di appello di Milano per la rideternninazione del trattamento sanzionatorio e della somma al cui pagamento è subordinato il beneficio di cui all'art. 163 cod. pen. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso ed irrevocabile l'affermazione di responsabilità