CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 44525/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2022 della CORTE APPELLO di BARI Udato avviso alle parti; s udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] Sergio ricorre personalmente avverso la sentenza in epigrafe che aveva confermato la decisione del Tribunale di Bari che lo aveva condannato alla pena di giustizia per il reato di detenzione con finalità di cessione di sostanza stupefacente del tipo cocaina. 2. In via preliminare va rilevata la inammissibilità del ricorso in cassazione proposto dall'imputato con ricorso sottoscritto personalmente e non da difensore abilitato al patrocinio in cassazione. Invero a seguito della entrata in vigore della riforma Orlando (L.23.6.2017 n.103) non è più consentito all'imputato proporre personalmente il ricorso dinanzi al giudice di legittimità, in ragione delle modifi- che normative apportate agli art.571 I comma e 613 I comma cod.proc.pen'. che consentono la proposizione del ricorso al solo difensore abilitato a patrocinare dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione 4. Quanto ai profili intertemporali la nuova disciplina e senz'altro applicabile al caso in specie, sia in ragione del tempo in cui è stata pronunciata la sentenza impugnata, sia in ragione del tempo in cui la impugnazione è stata proposta. 5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammis- sibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricor- rente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al versamento in favore della Cassa per le Ammende della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle am- mende. 5 c.-ut ob-ce_ Così deciso in Roma il[20-Settemi—Dn2-e 023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] 's