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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 3 febbraio 2021

Cassazione n. 36368/2021

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a seguente SENTENZA su ricorso proposto da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia, nel procedimento nei confronti di:

1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

4. D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

5. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza adottata in data 3 febbraio 2021, e depositata in pari data, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia, nel corso dell'udienza preliminare, pronunciando su eccezione della difesa, ha dichiarato la nullità della richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Adduzio e [OSCURATO:PERSONA], per l'erroneità della notifica degli avvisi di conclusione indagine ex art. 415-bis cod. proc. pen., e disposto la restituzione degli atti al Pubblico Ministero per l'integrazione del fascicolo con gli atti di altro procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA]Adduzio per il reato di falso.

Precisamente, la nullità della richiesta di rinvio a giudizio è stata dichiarata, perché: a) uno dei difensori dell'imputato D'Adduzio, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ha eccepito il mancato avviso all'altro difensore del medesimo imputato, l'avvocato D'Ambrosio, determinato dall'erronea individuazione del secondo difensore nell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] invece che nell'avvocato D'Ambrosio; b) dal compendio processuale non risultano gli atti di nomina dei difensori di fiducia dell'imputato D'Adduzio; c) in linea generale, inoltre, deve desumersi la mancata duplicazione di tutti gli atti processuali, allorché il fascicolo è stato formato previa separazione da altro fascicolo; d) non può quindi escludersi la fondatezza dell'eccezione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], secondo cui l'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. sarebbe stato notificato a difensori diversi da quelli già nominati.

2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso l'ordinanza indicata in epigrafe il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia, articolando un motivo, con il quale si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla abnormità del provvedimento impugnato.

Si deduce, innanzitutto, che l'ordinanza è illegittima perché l'onere di provare il fatto processuale dal quale dipende la declaratoria di nullità grava sulla parte che ha sollevato la relativa eccezione (si citano diverse decisioni, tra cui Sez. 2, n. 56336 del 18/09/2018), e, però, nella specie, l'invalidità è stata rilevata sulla base di una mera supposizione, senza alcuna conoscenza degli atti dai quali la stessa discenderebbe.

Si aggiunge, inoltre, che è contraddittorio affermare contestualmente, come avviene nell'ordinanza impugnata, l'impossibilità di escludere la fondatezza dell'eccezione di nullità e la «presa d'atto» della sussistenza della medesima nullità.

Si deduce, poi, che le illegittimità rilevate determinano l'abnormità dell'ordinanza impugnata, sia perché il provvedimento di restituzione degli atti al Pubblico Ministero, in quanto caratterizzato dall'ordine di integrare il fascicolo mediante l'inserimento di atti non precisati, comporta una stasi del procedimento, sia perché non vi sono i presupposti per la notifica dell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. all'avvocato D'Ambrosio, mancando in atti la nomina dello stesso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso, che contesta l'abnormità del provvedimento dichiarativo della nullità della richiesta di rinvio a giudizio per l'erronea individuazione dei difensori cui effettuare la notifica ex art. 415-bis cod. proc. pen., con contestuale ordine di integrazione del fascicolo processuale con gli atti di altro procedimento, è fondato per le ragioni di seguito indicate.

2. Occorre innanzitutto premettere, per chiarezza, che il Collegio non intende mettere in discussione l'insegnamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, enunciato anche dalle Sezioni Unite, secondo cui non è abnorme il provvedimento con cui il giudice del dibattimento - rilevata l'invalidità della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen., in realtà ritualmente eseguita - dichiara erroneamente la nullità del decreto di citazione a giudizio, disponendo la trasmissione degli atti al P.M., trattandosi di provvedimento che, lungi dall'essere avulso dal sistema, costituisce espressione dei poteri riconosciuti al giudice dall'ordinamento e che non determina la stasi del procedimento, potendo il P.M. disporre la rinnovazione della notificazione del predetto avviso (cfr. Sez.

U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv. 243590-01, nonché, tra le tantissime altre, Sez. 2, n. 3738 del 13/01/2015, Besio, Rv. 262374- 01, e Sez. 6, n. 5159 del 14/01/2014, Morra, Rv. 258569-01).

3. Tuttavia, nella specie, non viene in considerazione un errore del giudice nella dichiarazione della invalidità della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen., bensì la singolarità del provvedimento di rilevazione della nullità, perché effettuato sulla base di una "supposizione" circa l'esistenza di un atto di nomina di un difensore e senza alcuna interlocuzione con il Pubblico Ministero per verificarne la effettiva sussistenza.

Segnatamente, il Giudice ha omesso di verificare se fosse possibile chiarire la situazione sulla cui base doveva essere apprezzata la fondatezza dell'eccezione di nullità, e di provocare il contraddittorio con il Pubblico Ministero sul punto.

3.1. Ora, le Sezioni Unite, nell'affermare l'abnormità del provvedimento con cui il giudice dell'udienza preliminare dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero per genericità o indeterminatezza dell'imputazione, senza avergli previamente richiesto di precisarla, hanno osservato che, alla luce del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, è configurabile il vizio dell'abnormità in ogni fattispecie di indebita regressione del procedimento in grado di alterarne l'ordinata sequenza logico-cronologica (Sez.

U, n. 5307 del 20/12/2007, dep. 2008, Battistella, Rv. 238240-01).

In particolare, in quella occasione, il Collegio supremo garante della nomofilachia ha affermato che, «sulla base di una rilettura rigorosa e costituzionalmente orientata della categoria dell'abnormità nell'elaborazione giurisprudenziale di questa Corte, ogni fattispecie di indebita regressione costituisce un serio vulnus all'ordo processus, inteso come sequenza logico-cronologica coordinata di atti, in spregio dei valori di rilievo costituzionale (art. 111 Cost., comma 2: regola precettiva e interpretativa, a un tempo) dell'efficienza e della ragionevole durata del processo» (così Sez.

U, n. 5307 del 2008, cit., in motivazione, § 12).

E, nella medesima prospettiva, si è giudicato abnorme il provvedimento con cui il giudice del dibattimento, dichiarata l'inesistenza del decreto di citazione a giudizio non presente nel fascicolo, dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero perché provveda a perfezionare la rituale costituzione delle parti in giudizio, omettendo di interpellare il pubblico mistero di udienza al fine di provvedere all'acquisizione dell'atto eventualmente non inserito per disguido materiale (Sez. 5, n. 6244 del 17/12/2015, dep. 2016, Khaddo, Rv. 266091-01).

In linea con queste indicazioni, sembra corretto ritenere che il provvedimento con cui si dispone la regressione del procedimento, pronunciato senza compiere le necessarie verifiche in ordine ai relativi presupposti nonché in violazione del principio del contraddittorio, costituisce non semplicemente atto viziato da errore di diritto, bensì atto abnorme per la sua singolarità.

3.2. Tanto precisato, il provvedimento impugnato deve ritenersi affetto da abnormità.

Ed infatti, l'ordinanza impugnata ha dichiarato la nullità dell'avviso di conclusione delle indagini ex art. 415-bis cod. proc. pen., siccome non notificato all'avvocato D'Ambrosio, uno dei due difensori dell'imputato D'Adduzio, pur nella riconosciuta assenza, tra gli atti a sua disposizione, di quello concernente la nomina del medesimo avvocato D'Ambrosio (si è infatti affermato che «non può escludersi la fondatezza dell'eccezione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] [l'altro difensore]»), e senza nemmeno invitare il Pubblico Ministero ad interloquire e a fornire gli atti rilevanti ai fini della decisione sulla dedotta invalidità.

Si può aggiungere, peraltro, che un ulteriore profilo di abnormità è rilevabile con riferimento alla dichiarazione di nullità dell'intera richiesta di rinvio a giudizio.

Invero, l'ipotetica nullità, per come esposto nell'ordinanza impugnata, riguarda uno solo dei cinque imputati, e precisamente di [OSCURATO:PERSONA]Adduzio; non vi era quindi alcun presupposto per dichiarare l'invalidità della richiesta di rinvio a giudizio nei confronti degli altri quattro imputati, ossia [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

4. In conclusione, l'ordinanza impugnata, in quanto abnorme, deve essere annullata senza rinvio e gli atti debbono essere trasmessi al Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Foggia per l'ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata, disponendosi la trasmissione degli atti al Giudice dell'udienz

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA su ricorso proposto da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia, nel procedimento nei confronti di: 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 4. D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 5. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza adottata in data 3 febbraio 2021, e depositata in pari data, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia, nel corso dell'udienza preliminare, pronunciando su eccezione della difesa, ha dichiarato la nullità della richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Adduzio e [OSCURATO:PERSONA], per l'erroneità della notifica degli avvisi di conclusione indagine ex art. 415-bis cod. proc. pen., e disposto la restituzione degli atti al Pubblico Ministero per l'integrazione del fascicolo con gli atti di altro procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA]Adduzio per il reato di falso. Precisamente, la nullità della richiesta di rinvio a giudizio è stata dichiarata, perché: a) uno dei difensori dell'imputato D'Adduzio, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ha eccepito il mancato avviso all'altro difensore del medesimo imputato, l'avvocato D'Ambrosio, determinato dall'erronea individuazione del secondo difensore nell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] invece che nell'avvocato D'Ambrosio; b) dal compendio processuale non risultano gli atti di nomina dei difensori di fiducia dell'imputato D'Adduzio; c) in linea generale, inoltre, deve desumersi la mancata duplicazione di tutti gli atti processuali, allorché il fascicolo è stato formato previa separazione da altro fascicolo; d) non può quindi escludersi la fondatezza dell'eccezione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], secondo cui l'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. sarebbe stato notificato a difensori diversi da quelli già nominati. 2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso l'ordinanza indicata in epigrafe il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia, articolando un motivo, con il quale si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla abnormità del provvedimento impugnato. Si deduce, innanzitutto, che l'ordinanza è illegittima perché l'onere di provare il fatto processuale dal quale dipende la declaratoria di nullità grava sulla parte che ha sollevato la relativa eccezione (si citano diverse decisioni, tra cui Sez. 2, n. 56336 del 18/09/2018), e, però, nella specie, l'invalidità è stata rilevata sulla base di una mera supposizione, senza alcuna conoscenza degli atti dai quali la stessa discenderebbe. Si aggiunge, inoltre, che è contraddittorio affermare contestualmente, come avviene nell'ordinanza impugnata, l'impossibilità di escludere la fondatezza dell'eccezione di nullità e la «presa d'atto» della sussistenza della medesima nullità. Si deduce, poi, che le illegittimità rilevate determinano l'abnormità dell'ordinanza impugnata, sia perché il provvedimento di restituzione degli atti al Pubblico Ministero, in quanto caratterizzato dall'ordine di integrare il fascicolo mediante l'inserimento di atti non precisati, comporta una stasi del procedimento, sia perché non vi sono i presupposti per la notifica dell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. all'avvocato D'Ambrosio, mancando in atti la nomina dello stesso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, che contesta l'abnormità del provvedimento dichiarativo della nullità della richiesta di rinvio a giudizio per l'erronea individuazione dei difensori cui effettuare la notifica ex art. 415-bis cod. proc. pen., con contestuale ordine di integrazione del fascicolo processuale con gli atti di altro procedimento, è fondato per le ragioni di seguito indicate. 2. Occorre innanzitutto premettere, per chiarezza, che il Collegio non intende mettere in discussione l'insegnamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, enunciato anche dalle Sezioni Unite, secondo cui non è abnorme il provvedimento con cui il giudice del dibattimento - rilevata l'invalidità della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen., in realtà ritualmente eseguita - dichiara erroneamente la nullità del decreto di citazione a giudizio, disponendo la trasmissione degli atti al P.M., trattandosi di provvedimento che, lungi dall'essere avulso dal sistema, costituisce espressione dei poteri riconosciuti al giudice dall'ordinamento e che non determina la stasi del procedimento, potendo il P.M. disporre la rinnovazione della notificazione del predetto avviso (cfr. Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv. 243590-01, nonché, tra le tantissime altre, Sez. 2, n. 3738 del 13/01/2015, Besio, Rv. 262374- 01, e Sez. 6, n. 5159 del 14/01/2014, Morra, Rv. 258569-01). 3. Tuttavia, nella specie, non viene in considerazione un errore del giudice nella dichiarazione della invalidità della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen., bensì la singolarità del provvedimento di rilevazione della nullità, perché effettuato sulla base di una "supposizione" circa l'esistenza di un atto di nomina di un difensore e senza alcuna interlocuzione con il Pubblico Ministero per verificarne la effettiva sussistenza. Segnatamente, il Giudice ha omesso di verificare se fosse possibile chiarire la situazione sulla cui base doveva essere apprezzata la fondatezza dell'eccezione di nullità, e di provocare il contraddittorio con il Pubblico Ministero sul punto. 3.1. Ora, le Sezioni Unite, nell'affermare l'abnormità del provvedimento con cui il giudice dell'udienza preliminare dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero per genericità o indeterminatezza dell'imputazione, senza avergli previamente richiesto di precisarla, hanno osservato che, alla luce del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, è configurabile il vizio dell'abnormità in ogni fattispecie di indebita regressione del procedimento in grado di alterarne l'ordinata sequenza logico-cronologica (Sez. U, n. 5307 del 20/12/2007, dep. 2008, Battistella, Rv. 238240-01). In particolare, in quella occasione, il Collegio supremo garante della nomofilachia ha affermato che, «sulla base di una rilettura rigorosa e costituzionalmente orientata della categoria dell'abnormità nell'elaborazione giurisprudenziale di questa Corte, ogni fattispecie di indebita regressione costituisce un serio vulnus all'ordo processus, inteso come sequenza logico-cronologica coordinata di atti, in spregio dei valori di rilievo costituzionale (art. 111 Cost., comma 2: regola precettiva e interpretativa, a un tempo) dell'efficienza e della ragionevole durata del processo» (così Sez. U, n. 5307 del 2008, cit., in motivazione, § 12). E, nella medesima prospettiva, si è giudicato abnorme il provvedimento con cui il giudice del dibattimento, dichiarata l'inesistenza del decreto di citazione a giudizio non presente nel fascicolo, dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero perché provveda a perfezionare la rituale costituzione delle parti in giudizio, omettendo di interpellare il pubblico mistero di udienza al fine di provvedere all'acquisizione dell'atto eventualmente non inserito per disguido materiale (Sez. 5, n. 6244 del 17/12/2015, dep. 2016, Khaddo, Rv. 266091-01). In linea con queste indicazioni, sembra corretto ritenere che il provvedimento con cui si dispone la regressione del procedimento, pronunciato senza compiere le necessarie verifiche in ordine ai relativi presupposti nonché in violazione del principio del contraddittorio, costituisce non semplicemente atto viziato da errore di diritto, bensì atto abnorme per la sua singolarità. 3.2. Tanto precisato, il provvedimento impugnato deve ritenersi affetto da abnormità. Ed infatti, l'ordinanza impugnata ha dichiarato la nullità dell'avviso di conclusione delle indagini ex art. 415-bis cod. proc. pen., siccome non notificato all'avvocato D'Ambrosio, uno dei due difensori dell'imputato D'Adduzio, pur nella riconosciuta assenza, tra gli atti a sua disposizione, di quello concernente la nomina del medesimo avvocato D'Ambrosio (si è infatti affermato che «non può escludersi la fondatezza dell'eccezione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] [l'altro difensore]»), e senza nemmeno invitare il Pubblico Ministero ad interloquire e a fornire gli atti rilevanti ai fini della decisione sulla dedotta invalidità. Si può aggiungere, peraltro, che un ulteriore profilo di abnormità è rilevabile con riferimento alla dichiarazione di nullità dell'intera richiesta di rinvio a giudizio. Invero, l'ipotetica nullità, per come esposto nell'ordinanza impugnata, riguarda uno solo dei cinque imputati, e precisamente di [OSCURATO:PERSONA]Adduzio; non vi era quindi alcun presupposto per dichiarare l'invalidità della richiesta di rinvio a giudizio nei confronti degli altri quattro imputati, ossia [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 4. In conclusione, l'ordinanza impugnata, in quanto abnorme, deve essere annullata senza rinvio e gli atti debbono essere trasmessi al Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Foggia per l'ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata, disponendosi la trasmissione degli atti al Giudice dell'udienz