CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 36829/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/12/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che ha confermato la responsabilità dell'imputato e il trattamento sanzionatorio inflittogli per il delitto di ricettazione; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'omessa riqualificazione nel reato di cui all'art.712 cod. pen., è formulato in termini non consentiti dalla legge in questa sede in quanto reitera profili di censura già adeguatamente scrutinati e disattesi dalla Corte di merito con congrui e logici argomenti rispetto ai quali il ricorrente elude il confronto critico, ignorando i puntuali rilievi dei giudici territoriali in punto di dolo; ritenuto che ad analoghi esiti di aspecificità e manifesta infondatezza deve pervenirsi in relazione al secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta la mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 648, quarto comma, cod. pen., attesa la motivazione reiettiva rassegnata dai giudici d'appello che, in linea con il consolidato orientamento di questa Corte (tra molte, Sez. 2, n. 29346 del 10/06/2022, Mazza, Rv. 283340 - 01), hanno congruamente posto a base dell'esclusione della circostanza l'elevato numero e valore dei beni oggetto di ricettazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci