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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 aprile 2022

Cassazione n. 19205/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI VENEZIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2021 del TRIBUNALE di VERONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con restituzione degli atti al Giudice a quo per l'ulteriore corso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 18 marzo 2021 dal Giudice monocratico del Tribunale di Verona, che ha dichiarato non doversi procedere per prescrizione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tratti a giudizio per rispondere di furto aggravato ex artt. 61, n. 5 e 625, nn. 2) e 5) cod. pen..

2. Avverso la suddetta sentenza propone ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Venezia, che ha lamentato l'erroneità del calcolo effettuato, siccome aveva trascurato che il termine ordinario di prescrizione, dovuto alla presenza di più aggravanti, era di anni dieci e quello massimo di anni dodici e mesi sei e non di anni sette e mesi sei come affermato in sentenza.

3. Il Procuratore generale presso questa Corte, nelle sue conclusioni scritte, si è detto d'accordo con il Procuratore generale distrettuale ed ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale di Venezia. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato, sicché la sentenza impugnata va annullata con rinvio al Tribunale di Verona per nuovo esame.

Il reato è stato commesso l'11 maggio 2012 e, da quella data, va computato il termine decennale di prescrizione calcolato facendo riferimento al massimo edittale della pena detentiva del furto pluriaggravato di cui all'art. 625, ultimo comma, cod. pen., che è pari a dieci anni; a quella pena va poi aggiunto, quale aumento per la sospensione, un quarto, per giungere a dodici anni e sei mesi, termine non ancora decorso.

L'errore in cui è incorso il Giudice monocratico è quello di non avere considerato che l'art. 157, comma 2, cod. pen. prevede che le circostanze aggravanti ad effetto speciale, come quelle in discorso, vanno computate nel loro aumento massimo ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Verona per nuovo esame.

Così deciso il 6/4/2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] §abeone (\ ?Q31- 0112A23T- [OSCURATO:PERSONA] DEPOSIIA1P, [OSCURATO:PERSONA] sevoNe P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI VENEZIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2021 del TRIBUNALE di VERONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con restituzione degli atti al Giudice a quo per l'ulteriore corso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 18 marzo 2021 dal Giudice monocratico del Tribunale di Verona, che ha dichiarato non doversi procedere per prescrizione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tratti a giudizio per rispondere di furto aggravato ex artt. 61, n. 5 e 625, nn. 2) e 5) cod. pen.. 2. Avverso la suddetta sentenza propone ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Venezia, che ha lamentato l'erroneità del calcolo effettuato, siccome aveva trascurato che il termine ordinario di prescrizione, dovuto alla presenza di più aggravanti, era di anni dieci e quello massimo di anni dodici e mesi sei e non di anni sette e mesi sei come affermato in sentenza. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte, nelle sue conclusioni scritte, si è detto d'accordo con il Procuratore generale distrettuale ed ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale di Venezia. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato, sicché la sentenza impugnata va annullata con rinvio al Tribunale di Verona per nuovo esame. Il reato è stato commesso l'11 maggio 2012 e, da quella data, va computato il termine decennale di prescrizione calcolato facendo riferimento al massimo edittale della pena detentiva del furto pluriaggravato di cui all'art. 625, ultimo comma, cod. pen., che è pari a dieci anni; a quella pena va poi aggiunto, quale aumento per la sospensione, un quarto, per giungere a dodici anni e sei mesi, termine non ancora decorso. L'errore in cui è incorso il Giudice monocratico è quello di non avere considerato che l'art. 157, comma 2, cod. pen. prevede che le circostanze aggravanti ad effetto speciale, come quelle in discorso, vanno computate nel loro aumento massimo ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Verona per nuovo esame. Così deciso il 6/4/2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] §abeone (\ ?Q31- 0112A23T- [OSCURATO:PERSONA] DEPOSIIA1P, [OSCURATO:PERSONA] sevoNe P
Sentenza Cassazione n. 19205/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris