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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 01031/2026

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la seguente sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a SANT’EUFEMIA D’ASPROMONTE avverso la sentenza in data 05/12/2024 della CORTE DI CASSAZIONE; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; sentiti gli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno illustrato i motivi d’impugnazione e hanno insistito per l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], per mezzo di procuratore speciale, propone ricorso straordinario avverso la sentenza della Corte di cassazione n. 8562 del 05/12/2024 (dep. il 2025), che -per quello che qui interessa- ha rigettato il ricorso presentato avverso la sentenza in data 18/09/2023 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di detenzione di pistola clandestina perché priva di matricola (capo 33-ter), art. 512-bis cod. pen., trasferimento fraudolento di valori per l’intestazione fittizia di un appartamento e di un terreno (capo 59); art. 512-bis cod. pen., trasferimento fraudolento di valori per l’intestazione fittizia della società LDR (capo 61).

Secondo il ricorrente la Corte di cassazione è incorsa nei seguenti errori esposti in altrettanti motivi:

1.1. Un primo errore viene denunciato in relazione al reato di detenzione di una pistola, contestato al capo 33-ter, rispetto al quale si evidenzia che nella sentenza impugnata la corte di cassazione ha ritenuto non provata la circostanza che l’arma non avesse matricola, privilegiando -invece- l’ipotesi dell’abrasione della matricola, laddove la doglianza inferiva alla circostanza che la mancanza di matricola ab origine escludeva un’adulterazione quale presupposto per contestare la ricettazione, per come attestato nel verbale di perquisizione e sequestro.

«In buona sostanza -scrive il ricorrente- la sentenza impugnata ha ritenuto accertato il fatto dell’abrasione della matricola la cui verità o esistenza era ed è incontrastabilmente esclusa» dal verbale di sequestro in data 25/02/2020 e dall’annotazione di polizia giudiziaria in pari data.

1.2. Un secondo errore viene denunciato in relazione al reato di cui all’art. 512-bis cod. pen. contestato al capo 59, in relazione a un terreno e a un appartamento che si assumono fittiziamente intestati da [OSCURATO:PERSONA] al figlio [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del nonno [OSCURATO:PERSONA].

A tale riguardo si premette che nel ricorso originario, al fine di escludere il requisito del dolo specifico, erano state rappresentate una serie di circostanze che dimostravano l’esistenza di finalità diverse rispetto a quella di eludere le misure di prevenzione patrimoniale, concorrenti con la volontà di realizzare la fittizia intestazione.

Osserva, dunque, che nella sintesi del motivo contenuto nella sentenza impugnata non si fa alcun riferimento a tale profilo e non è stata considerata l’indicazione delle finalità diverse dall’elusione delle misure di prevenzione, per di più emergenti dal contenuto delle conversazioni intercettate e registrate ai progressivi nn. 358 e 360 del 14/07/2018, sulla base delle quali era stato escluso il reato di intestazione fittizia contestato al capo

60. La difesa rimarca che «così si è concretizzato l’errore di fatto rilevante ex art. 625-bis cod. proc. pen., poiché si è trattato e si tratta di un errore risultante dagli atti o documenti della causa che si è realizzato nel momento in cui la decisione si è fondata sulla supposizione di un fatto (esistenza del dolo specifico ex art. 512-bis cod. pen.) incontrastabilmente escluso nella motivazione relativa alla cassazione senza rinvio del reato di intestazione fittizia contestato al capo 60».

1.3. Un terzo errore viene denunciato sempre in relazione allo stesso capo 59 di cui al punto precedente.

In questo caso si sostiene che la corte di cassazione ha erroneamente ritenuto che la sospensione dei termini di durata massima della misura cautelare avesse prodotto anche la sospensione dei termini di prescrizione.

A tale proposito il ricorrente sostiene che la sospensione della prescrizione non si determina automaticamente con la sospensione dei termini di durata massima della misura cautelare, ma soltanto quando siano sussistenti presupposti predeterminati.

Precisa che i giorni di sospensione sarebbero stati 729 e non 769 per come affermato nella sentenza impugnata.

1.4. Un quarto errore viene denunciato in relazione al reato di cui all’art. 512-bis cod. pen. contestato al capo 61, per l’intestazione fittizia della società [OSCURATO:SOCIETA]. da parte di [OSCURATO:PERSONA] in favore dei figli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Vengono richiamati gli argomenti già sviluppati in relazione al capo 59 con riguardo al dolo specifico e alla mancata considerazione delle circostanze che dimostravano l’esistenza di finalità diverse rispetto a quella di eludere le misure di prevenzione patrimoniale concorrenti con la volontà di realizzare la fittizia intestazione.

1.5. Un quinto errore viene denunciato sempre in relazione al reato di cui all’art. 512- bis cod. pen. contestato al capo 61, per l’intestazione fittizia della società [OSCURATO:SOCIETA]. da parte di [OSCURATO:PERSONA] in favore dei figli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Secondo il ricorrente l’errore deve individuarsi nel fatto che la corte di cassazione ha ritenuto che le ipotesi alternative, introdotte dall’imputato relative alla esposizione debitoria con Equitalia, costituissero una mera reiterazione delle doglianze proposte con l’appello, piuttosto che la denunzia di un vizio di omissione della valutazione della prova o di un travisamento della prova stessa. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

Va ricordato che l'errore di fatto passibile del rimedio previsto dall'art. 625- bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo, causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso.

Dunque, qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio (in questo senso, tra molte, Sez. 5, n. 29240 del 01/06/2018, Barbato, Rv. 273193 – 01; Sez. 3, n. 47316 del 01/06/2017, Vinci, Rv. 271145; Sez.

U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280).

1.2. Il ricorso straordinario, invero, costituisce rimedio eccezionale e di stretta interpretazione, il cui ambito funzionale è circoscritto alla correzione di errori meramente materiali o di fatto, consistenti in una svista obiettivamente rilevabile, immediatamente percepibile ictu oculi e non implicante alcuna valutazione o apprezzamento giuridico, né tantomeno una riconsiderazione delle questioni già esaminate e risolte, in quanto l’art. 625- bis cod. proc. pen. non configura un ulteriore grado di giudizio o uno strumento di riesame di quanto già deciso dalla Corte di cassazione.

Esso, perciò, non può essere utilizzato per censurare errori giuridici in cui il ricorrente ritenga sia incorsa la Corte di cassazione, né per contestare l’esattezza del ragionamento decisorio o per sindacare il contenuto e la qualità della motivazione adottata dalla stessa, anche laddove questa sia ritenuta dalla parte meramente assertiva, apodittica o scarsamente argomentata.

Tali profili, infatti, restano ontologicamente estranei all’ambito applicativo del rimedio straordinario, il quale non è preordinato a garantire la completezza o la persuasività della motivazione, ma è strumentale alla rimozione delle conseguenze decisorie causate da sviste percettive immediatamente rilevabili, consistenti in una falsa rappresentazione della realtà processuale e non implicanti alcuna valutazione o apprezzamento giuridico.

Quando attivato al di fuori di tali ipotesi, il ricorso straordinario viene a svolgere una funzione surrettiziamente impugnatoria, incompatibile con la natura eccezionale dello strumento e con l’esigenza di stabilità delle decisioni della Corte di cassazione, oltre che in contrasto con la ratio dell’art. 625-bis cod. proc. pen. e con i principi di certezza del diritto e di economia processuale.

Va dunque ribadito che «il ricorso straordinario previsto dall’art. 625-bis cod. proc. pen. ha natura eccezionale e di stretta interpretazione, esclusivamente rivolto alla correzione degli errori percettivi immediatamente rilevabili, che non può essere utilizzato per dedurre errori giuridici in cui il ricorrente ritenga sia incorsa la Corte di cassazione, né per contestare l’esattezza del ragionamento decisorio o per sindacare il contenuto e la qualità della motivazione adottata dai giudici di legittimità, anche laddove la stessa sia ritenuta dalla parte meramente assertiva, apodittica o scarsamente argomentata».

2. Ciò premesso, tutti gli errori denunciati si risolvono in censure che colpiscono le valutazioni operate dalla Corte di cassazione.

2.1. Tanto emerge con evidenza in relazione agli errori denunciati con il primo, il terzo e il quinto motivo, così come sintetizzati ai paragrafi 1.1.,

1.3. e

1.5. della narrativa.

2.1.1. Invero, con riguardo al capo 33-ter e con il primo motivo, il ricorrente premette che con il ricorso aveva eccepito che la pistola cal. 6,35 marca Regina era priva di matricola sin dalla sua fabbricazione e che la mancanza originaria della matricola non poteva essere equiparata alla sua abrasione e/o alla punzonatura, così mancando la condotta del reato costituente il presupposto del delitto di ricettazione contestato al capo 33-quater che, pertanto, non poteva ritenersi integrato.

Precisa che «sul punto, la Suprema Corte […] alla pag. 61 ha ritenuto non provata la circostanza che l’arma non avesse matricola, privilegiando l’ipotesi dell’abrasione, laddove la doglianza inferiva alla circostanza che la mancanza di matricola ab origine escludeva un’adulterazione quale presupposto per contestare il reato di ricettazione».

Deduce, dunque, che la conclusione raggiunta dalla corte di cassazione è errata, perché il verbale di sequestro in data 25/02/2020 e l’annotazione redatta dalla polizia giudiziaria in occasione dell’esecuzione della misura cautelare dimostravano che la pistola era priva di matricola sin dall’origine.

«In buona sostanza -scrive il ricorrente- la Sentenza impugnata ha ritenuto accertato il fatto dell’abrasione della matricola la cui verità o esistenza era ed è incontrastabilmente esclusa dai documenti allegati ai nn. 4 e 5 del presente ricorso, già contenuti nel fascicolo del giudizio abbreviato».

Va, dunque, osservato come il motivo così sintetizzato censuri la sentenza impugnata in ordine alla valutazione della prova e non anche per un errore percettivo.

Il motivo di ricorso cui si collega l’errore oggi denunciato, infatti, è stato correttamente inteso dalla Corte di cassazione, che lo ha così sintetizzato al paragrafo 14.6 della sentenza impugnata: «con il ricorso con motivi aggiunti si deduce che la pistola marca Regina cal. 6,5 è un’arma di fabbricazione antecedente al 1920 che non ha mai avuto una matricola, per cui manca l’elemento oggettivo del reato di cui all’art. 23 l. 110/1975 nonché il reato presupposto del reato di ricettazione contestato al successivo capo 33-quater.».

Il motivo è stato poi rigettato con la seguente motivazione: «Tale motivo è infondato.

La Corte (pag. 165), con motivazione che sfugge al sindacato di legittimità, ha rilevato che l'allegazione secondo cui si tratterebbe di arma fabbricata prima del 1920 non è suffragata da alcun elemento concreto».

A fronte di una corretta percezione del motivo d’impugnazione e del suo rigetto con una puntuale motivazione, con la quale si rilevava la correttezza della motivazione della Corte di appello e la sua incensurabilità in sede di legittimità, il motivo in esame si presenta come un’inammissibile censura alla valutazione operata dalla Corte di cassazione.

Il carattere valutativo della censura risulta evidente ove si consideri che essa sottende -in realtà- una nuova valutazione sulla congruità della motivazione della sentenza della corte di appello, nella parte in cui ha ritenuto che non vi fossero elementi concreti che suffragassero che la pistola fosse di fabbricazione anteriore al 1920.

La Corte di cassazione, invero, ha già effettuato tale valutazione, ritenendo che la motivazione fosse congrua e, in quanto tale, incensurabile.

Va ulteriormente osservato che, nella prospettazione del ricorrente, l’errore in cui sarebbe incorsa la corte di cassazione sarebbe quello di non aver valutato o di non aver valutato correttamente il contenuto del verbale di sequestro e dell’annotazione di polizia giudiziaria sopra menzionati, dall’apprezzamento dei quali si doveva ricavare che la pistola non aveva matricola sin dalla sua fabbricazione.

Il compito del giudice di legittimità, però, non è quello di valutare la prova, che è compito del giudice di merito.

Il compito della corte di di legittimità è quello di verificare la correttezza giuridica della sentenza impugnata e, per quello che qui interessa, verificare se la sua motivazione sia carente, manifestamente illogica o cotraddittoria.

Compito puntualmente evaso nella sentenza impugnata che, come visto, ha ritenuto che la motivazione della corte di appello non fosse affetta da alcuno di tali vizi e, in quanto tale, che fosse insindacabile in sede di legittimità.

Da qui l’inammissibilità del primo motivo.

2.1.2. Con il terzo motivo d’impugnazione, in relazione al capo 59, il ricorrente denuncia l’erroneità della sentenza impugnata in quanto la corte di cassazione ha erroneamente ritenuto che la sospensione dei termini di durata della misura cautelare comportasse automaticamente anche la sospensione dei termini di prescrizione.

Secondo il ricorrente, invece, la sospensione dei termini di durata della misura cautelare -disposta nella pendenza del termine per il deposito della motivazione e in ipotesi di procedimenti di particolare complessità- non comporta l’automatica sospensione dei termini di prescrizione, attesa la diversità dei due istituti.

La questione è inammissibile, in quanto con essa il ricorrente non segnala un errore percettivo, ma sostiene -in sostanza- che la corte di cassazione sarebbe incorsa in errore nell’interpretazione dell’art. 159 cod. pen..

A parte tale assorbente rilievo, non ci si può esimere dall’osservare come l’assunto difensivo sia -peraltro- manifestamente infondato, visto che tra le cause di sospensione della prescrizione, l'art. 159, primo comma, cod. pen. attribuisce rilievo alla «sospensione dei termini di custodia cautelare [...] imposta da una particolare disposizione di legge».

Questa Corte ha già avuto modo di spiegare che nel novero delle cause di sospensione obbligatoria dei termini di custodia cautelare che determinano la sospensione della prescrizione, rientrano sia la pendenza del termine fissato dal giudice di merito per il deposito della sentenza di primo e di secondo grado, allorché l'imputato è sottoposto a misura custodiale, sia il periodo di tempo trascorso tra l'ordinanza di sospensione per particolare complessità del dibattimento e la pronuncia della sentenza o la cessazione della misura (in relazione alla pendenza dei termini di deposito della motivazione, Sez. 2, n. 577 del 10/10/2014, dep. 2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 261557; in relazione sia alla pendenza dei termini di deposito della motivazione che ai procedimenti complessi, Sez. 5, n. 14863 del 21/12/2020, dep. 2021, Bruni, Rv. 281138 – 04; Sez. 6, n. 31875 del 12/04/2016, Armenise, Rv. 267982 – 01; Sez. 1, n. 28073 del 08/07/2020, Cagnazzo, Rv. 279665 – 01; Sez. 6, n. 15477 del 28/02/2014, Ambrosino, Rv. 258967).

2.1.3. Con il quinto motivo di ricorso, in relazione al capo 61, quanto alla efficacia probatoria del debito verso Equitalia (presentato quale causa alternativa dell’intestazione), si sostiene che la corte di cassazione ha erratamente ritenuto che il motivo fosse inammissibile perché meramente reiterativo del medesimo motivo proposto con l’atto di appello.

Secondo il ricorrente «la conclusione relativa all’inammissibilità del motivo di ricorso relativo al capo 61 appare rivedibile», perché l’art. 606 cod. proc. pen., così come novellato dalla Legge n. 46 del 2006 ha reso sindacabili in sede di legittimità l’omessa valutazione della prova e il travisamento della prova, che hanno la funzione di rimediare agli errori del giudice di merito; aggiunge che «tale conclusione appare essere dovuta a un errore di fatto rilevante ex art. 625-bis cod. proc. pen. e cioè l’aver ritenuto che le ipotesi alternative, introdotte dall’imputato relative alla esposizione debitoria con Equitalia costituissero una mera reiterazione delle doglianze proposte con l’appello, piuttosto che la denunzia di un vizio di omissione della prova o di un travisamento della prova stessa».

Il motivo sollecita una nuova valutazione della questione devoluta alla Corte di cassazione e da questa risolta con la sentenza che oggi si impugna, valendo quanto già esposto al paragrafo precedente.

La corte di cassazione ha sintetizzato il motivo di che trattasi sia nella narrativa in fatto (al paragrafo 13.2.14., alla pagina 22) sia nella parte in diritto (al paragrafo 14.16, alla pagina 67) specificando che il ricorrente aveva denunciato l’omessa considerazione da parte della corte di appello dell’ipotesi alternativa introdotta dall’imputato, relativa alla propria esposizione debitoria con Equitalia.

Il motivo così riassunto è stato risolto nel senso della inammissibilità, perché ritenuto meramente reiterativo della stessa questione dedotta con il gravame e risolta dalla corte di appello.

Il ricorrente, con il motivo in esame, chiede a questa Corte di “rivedere” la decisione, così sollecitando una sua correzione, per pervenire alla quale occorre necessariamente superare la precedente valutazione, nel senso di non ritenere che il motivo fosse reiterativo, per potersi successivamente valutare il vizio di omessa o travisata valutazione della prova.

Tanto fa emergere la natura valutativa dell’errore denunciato, con la sua conseguente inammissibilità.

3. A eguale conclusione d’inammissibilità si perviene anche in relazione al secondo e al quarto motivo di ricorso, sintetizzati ai punti

1.2. e

1.4. del ritenuto in fatto, che possono essere esaminati congiuntamente, attesa la loro sovrapponibilità.

Con essi il ricorrente, in relazione ai capi 59 e 61, sostiene che la corte di cassazione non ha considerato le circostanze evidenziate per escludere il dolo specifico richiesto per il reato di cui all’art. 512-bis cod. pen., rappresentandosi la presenza di finalità alternative a quella di eludere le norme in materia di misure di prevenzione, ossia, nello specifico, il rifinanziamento dell’attività della ditta individuale con la vendita degli immobili in relazione al capo 59), la necessità di sfuggire ai creditori e alle conseguenze correlate al contenzioso con il Comune di Bagnara, in relazione al capo 61).

Si sostiene che l’assenza del dolo specifico era stato dimostrato da una pluralità di elementi, tra i quali anche le intercettazioni registrate ai progressivi 358 e 360 del 14/07/2018, sulla base delle quali, peraltro, era stato accolto il ricorso in relazione al capo Tanto premesso, deve nuovamente osservarsi come le censure in esame siano esclusivamente dirette a ottenere una nuova valutazione dei motivi già esaminati e disattesi da questa Corte e, in definitiva, della prova.

Va osservato che «in tema di ricorso straordinario per errore materiale o di fatto, l'omessa motivazione in ordine ad uno o più motivi di ricorso per cassazione non dà luogo ad errore di fatto rilevante a norma dell'art. 625-bis cod. proc. pen., allorché il motivo proposto debba considerarsi implicitamente disatteso, ovvero qualora l'omissione sia soltanto apparente, risultando le censure formulate con il relativo motivo assorbite dall'esame di altro motivo preso in considerazione, o, ancora, quando l'omesso esame del motivo non risulti decisivo, in quanto da esso non discenda, secondo un rapporto di derivazione causale necessaria, una decisione incontrovertibilmente diversa da quella che sarebbe stata adottata se il motivo fosse stato considerato; in tale ultima ipotesi, è onere del ricorrente dimostrare che la doglianza non riprodotta era, contro la regola di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen., decisiva e che il suo omesso esame è conseguenza di un sicuro errore di percezione» (Sez. 2, n. 53657 del 17/11/2016, Macrì, Rv. 268982 – 01).

Tanto porta all’inammissibilità dei motivi, atteso che la corte di cassazione ha rigettato i motivi esposti in relazione al capo 59 e al capo 61 ritenendo che la corte di appello avesse correttamente ritenuto provata la finalità elusiva, facendo leva sui contenuti dei contenuti delle conversazioni intercettate.

A fronte di tale motivazione, tutte le argomentazioni relative alla possibilità di rinvenire le ipotesi alternative prospettate dalla difesa risultano implicitamente disattese, in quanto recessive e inconciliabili con quanto rilevato dalla corte di cassazione.

A ciò si aggiunga che, anche in questo caso, con il motivo in esame il ricorrente sollecita una rivalutazione del valore probatorio delle intercettazioni registrate al progressivo 358 e 360 del 14/07/2018, alla luce dell’esito decisorio raggiunto in relazione al capo 60, così valendo quanto già esposto al paragrafo 2.1.1..

4. Quanto esposto porta alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, cui segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la conda

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a SANT’EUFEMIA D’ASPROMONTE avverso la sentenza in data 05/12/2024 della CORTE DI CASSAZIONE; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; sentiti gli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno illustrato i motivi d’impugnazione e hanno insistito per l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], per mezzo di procuratore speciale, propone ricorso straordinario avverso la sentenza della Corte di cassazione n. 8562 del 05/12/2024 (dep. il 2025), che -per quello che qui interessa- ha rigettato il ricorso presentato avverso la sentenza in data 18/09/2023 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di detenzione di pistola clandestina perché priva di matricola (capo 33-ter), art. 512-bis cod. pen., trasferimento fraudolento di valori per l’intestazione fittizia di un appartamento e di un terreno (capo 59); art. 512-bis cod. pen., trasferimento fraudolento di valori per l’intestazione fittizia della società LDR (capo 61). Secondo il ricorrente la Corte di cassazione è incorsa nei seguenti errori esposti in altrettanti motivi: 1.1. Un primo errore viene denunciato in relazione al reato di detenzione di una pistola, contestato al capo 33-ter, rispetto al quale si evidenzia che nella sentenza impugnata la corte di cassazione ha ritenuto non provata la circostanza che l’arma non avesse matricola, privilegiando -invece- l’ipotesi dell’abrasione della matricola, laddove la doglianza inferiva alla circostanza che la mancanza di matricola ab origine escludeva un’adulterazione quale presupposto per contestare la ricettazione, per come attestato nel verbale di perquisizione e sequestro. «In buona sostanza -scrive il ricorrente- la sentenza impugnata ha ritenuto accertato il fatto dell’abrasione della matricola la cui verità o esistenza era ed è incontrastabilmente esclusa» dal verbale di sequestro in data 25/02/2020 e dall’annotazione di polizia giudiziaria in pari data. 1.2. Un secondo errore viene denunciato in relazione al reato di cui all’art. 512-bis cod. pen. contestato al capo 59, in relazione a un terreno e a un appartamento che si assumono fittiziamente intestati da [OSCURATO:PERSONA] al figlio [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del nonno [OSCURATO:PERSONA]. A tale riguardo si premette che nel ricorso originario, al fine di escludere il requisito del dolo specifico, erano state rappresentate una serie di circostanze che dimostravano l’esistenza di finalità diverse rispetto a quella di eludere le misure di prevenzione patrimoniale, concorrenti con la volontà di realizzare la fittizia intestazione. Osserva, dunque, che nella sintesi del motivo contenuto nella sentenza impugnata non si fa alcun riferimento a tale profilo e non è stata considerata l’indicazione delle finalità diverse dall’elusione delle misure di prevenzione, per di più emergenti dal contenuto delle conversazioni intercettate e registrate ai progressivi nn. 358 e 360 del 14/07/2018, sulla base delle quali era stato escluso il reato di intestazione fittizia contestato al capo 60. La difesa rimarca che «così si è concretizzato l’errore di fatto rilevante ex art. 625-bis cod. proc. pen., poiché si è trattato e si tratta di un errore risultante dagli atti o documenti della causa che si è realizzato nel momento in cui la decisione si è fondata sulla supposizione di un fatto (esistenza del dolo specifico ex art. 512-bis cod. pen.) incontrastabilmente escluso nella motivazione relativa alla cassazione senza rinvio del reato di intestazione fittizia contestato al capo 60». 1.3. Un terzo errore viene denunciato sempre in relazione allo stesso capo 59 di cui al punto precedente. In questo caso si sostiene che la corte di cassazione ha erroneamente ritenuto che la sospensione dei termini di durata massima della misura cautelare avesse prodotto anche la sospensione dei termini di prescrizione. A tale proposito il ricorrente sostiene che la sospensione della prescrizione non si determina automaticamente con la sospensione dei termini di durata massima della misura cautelare, ma soltanto quando siano sussistenti presupposti predeterminati. Precisa che i giorni di sospensione sarebbero stati 729 e non 769 per come affermato nella sentenza impugnata. 1.4. Un quarto errore viene denunciato in relazione al reato di cui all’art. 512-bis cod. pen. contestato al capo 61, per l’intestazione fittizia della società [OSCURATO:SOCIETA]. da parte di [OSCURATO:PERSONA] in favore dei figli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Vengono richiamati gli argomenti già sviluppati in relazione al capo 59 con riguardo al dolo specifico e alla mancata considerazione delle circostanze che dimostravano l’esistenza di finalità diverse rispetto a quella di eludere le misure di prevenzione patrimoniale concorrenti con la volontà di realizzare la fittizia intestazione. 1.5. Un quinto errore viene denunciato sempre in relazione al reato di cui all’art. 512- bis cod. pen. contestato al capo 61, per l’intestazione fittizia della società [OSCURATO:SOCIETA]. da parte di [OSCURATO:PERSONA] in favore dei figli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Secondo il ricorrente l’errore deve individuarsi nel fatto che la corte di cassazione ha ritenuto che le ipotesi alternative, introdotte dall’imputato relative alla esposizione debitoria con Equitalia, costituissero una mera reiterazione delle doglianze proposte con l’appello, piuttosto che la denunzia di un vizio di omissione della valutazione della prova o di un travisamento della prova stessa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Va ricordato che l'errore di fatto passibile del rimedio previsto dall'art. 625- bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo, causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso. Dunque, qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio (in questo senso, tra molte, Sez. 5, n. 29240 del 01/06/2018, Barbato, Rv. 273193 – 01; Sez. 3, n. 47316 del 01/06/2017, Vinci, Rv. 271145; Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280). 1.2. Il ricorso straordinario, invero, costituisce rimedio eccezionale e di stretta interpretazione, il cui ambito funzionale è circoscritto alla correzione di errori meramente materiali o di fatto, consistenti in una svista obiettivamente rilevabile, immediatamente percepibile ictu oculi e non implicante alcuna valutazione o apprezzamento giuridico, né tantomeno una riconsiderazione delle questioni già esaminate e risolte, in quanto l’art. 625- bis cod. proc. pen. non configura un ulteriore grado di giudizio o uno strumento di riesame di quanto già deciso dalla Corte di cassazione. Esso, perciò, non può essere utilizzato per censurare errori giuridici in cui il ricorrente ritenga sia incorsa la Corte di cassazione, né per contestare l’esattezza del ragionamento decisorio o per sindacare il contenuto e la qualità della motivazione adottata dalla stessa, anche laddove questa sia ritenuta dalla parte meramente assertiva, apodittica o scarsamente argomentata. Tali profili, infatti, restano ontologicamente estranei all’ambito applicativo del rimedio straordinario, il quale non è preordinato a garantire la completezza o la persuasività della motivazione, ma è strumentale alla rimozione delle conseguenze decisorie causate da sviste percettive immediatamente rilevabili, consistenti in una falsa rappresentazione della realtà processuale e non implicanti alcuna valutazione o apprezzamento giuridico. Quando attivato al di fuori di tali ipotesi, il ricorso straordinario viene a svolgere una funzione surrettiziamente impugnatoria, incompatibile con la natura eccezionale dello strumento e con l’esigenza di stabilità delle decisioni della Corte di cassazione, oltre che in contrasto con la ratio dell’art. 625-bis cod. proc. pen. e con i principi di certezza del diritto e di economia processuale. Va dunque ribadito che «il ricorso straordinario previsto dall’art. 625-bis cod. proc. pen. ha natura eccezionale e di stretta interpretazione, esclusivamente rivolto alla correzione degli errori percettivi immediatamente rilevabili, che non può essere utilizzato per dedurre errori giuridici in cui il ricorrente ritenga sia incorsa la Corte di cassazione, né per contestare l’esattezza del ragionamento decisorio o per sindacare il contenuto e la qualità della motivazione adottata dai giudici di legittimità, anche laddove la stessa sia ritenuta dalla parte meramente assertiva, apodittica o scarsamente argomentata». 2. Ciò premesso, tutti gli errori denunciati si risolvono in censure che colpiscono le valutazioni operate dalla Corte di cassazione. 2.1. Tanto emerge con evidenza in relazione agli errori denunciati con il primo, il terzo e il quinto motivo, così come sintetizzati ai paragrafi 1.1., 1.3. e 1.5. della narrativa. 2.1.1. Invero, con riguardo al capo 33-ter e con il primo motivo, il ricorrente premette che con il ricorso aveva eccepito che la pistola cal. 6,35 marca Regina era priva di matricola sin dalla sua fabbricazione e che la mancanza originaria della matricola non poteva essere equiparata alla sua abrasione e/o alla punzonatura, così mancando la condotta del reato costituente il presupposto del delitto di ricettazione contestato al capo 33-quater che, pertanto, non poteva ritenersi integrato. Precisa che «sul punto, la Suprema Corte […] alla pag. 61 ha ritenuto non provata la circostanza che l’arma non avesse matricola, privilegiando l’ipotesi dell’abrasione, laddove la doglianza inferiva alla circostanza che la mancanza di matricola ab origine escludeva un’adulterazione quale presupposto per contestare il reato di ricettazione». Deduce, dunque, che la conclusione raggiunta dalla corte di cassazione è errata, perché il verbale di sequestro in data 25/02/2020 e l’annotazione redatta dalla polizia giudiziaria in occasione dell’esecuzione della misura cautelare dimostravano che la pistola era priva di matricola sin dall’origine. «In buona sostanza -scrive il ricorrente- la Sentenza impugnata ha ritenuto accertato il fatto dell’abrasione della matricola la cui verità o esistenza era ed è incontrastabilmente esclusa dai documenti allegati ai nn. 4 e 5 del presente ricorso, già contenuti nel fascicolo del giudizio abbreviato». Va, dunque, osservato come il motivo così sintetizzato censuri la sentenza impugnata in ordine alla valutazione della prova e non anche per un errore percettivo. Il motivo di ricorso cui si collega l’errore oggi denunciato, infatti, è stato correttamente inteso dalla Corte di cassazione, che lo ha così sintetizzato al paragrafo 14.6 della sentenza impugnata: «con il ricorso con motivi aggiunti si deduce che la pistola marca Regina cal. 6,5 è un’arma di fabbricazione antecedente al 1920 che non ha mai avuto una matricola, per cui manca l’elemento oggettivo del reato di cui all’art. 23 l. 110/1975 nonché il reato presupposto del reato di ricettazione contestato al successivo capo 33-quater.». Il motivo è stato poi rigettato con la seguente motivazione: «Tale motivo è infondato. La Corte (pag. 165), con motivazione che sfugge al sindacato di legittimità, ha rilevato che l'allegazione secondo cui si tratterebbe di arma fabbricata prima del 1920 non è suffragata da alcun elemento concreto». A fronte di una corretta percezione del motivo d’impugnazione e del suo rigetto con una puntuale motivazione, con la quale si rilevava la correttezza della motivazione della Corte di appello e la sua incensurabilità in sede di legittimità, il motivo in esame si presenta come un’inammissibile censura alla valutazione operata dalla Corte di cassazione. Il carattere valutativo della censura risulta evidente ove si consideri che essa sottende -in realtà- una nuova valutazione sulla congruità della motivazione della sentenza della corte di appello, nella parte in cui ha ritenuto che non vi fossero elementi concreti che suffragassero che la pistola fosse di fabbricazione anteriore al 1920. La Corte di cassazione, invero, ha già effettuato tale valutazione, ritenendo che la motivazione fosse congrua e, in quanto tale, incensurabile. Va ulteriormente osservato che, nella prospettazione del ricorrente, l’errore in cui sarebbe incorsa la corte di cassazione sarebbe quello di non aver valutato o di non aver valutato correttamente il contenuto del verbale di sequestro e dell’annotazione di polizia giudiziaria sopra menzionati, dall’apprezzamento dei quali si doveva ricavare che la pistola non aveva matricola sin dalla sua fabbricazione. Il compito del giudice di legittimità, però, non è quello di valutare la prova, che è compito del giudice di merito. Il compito della corte di di legittimità è quello di verificare la correttezza giuridica della sentenza impugnata e, per quello che qui interessa, verificare se la sua motivazione sia carente, manifestamente illogica o cotraddittoria. Compito puntualmente evaso nella sentenza impugnata che, come visto, ha ritenuto che la motivazione della corte di appello non fosse affetta da alcuno di tali vizi e, in quanto tale, che fosse insindacabile in sede di legittimità. Da qui l’inammissibilità del primo motivo. 2.1.2. Con il terzo motivo d’impugnazione, in relazione al capo 59, il ricorrente denuncia l’erroneità della sentenza impugnata in quanto la corte di cassazione ha erroneamente ritenuto che la sospensione dei termini di durata della misura cautelare comportasse automaticamente anche la sospensione dei termini di prescrizione. Secondo il ricorrente, invece, la sospensione dei termini di durata della misura cautelare -disposta nella pendenza del termine per il deposito della motivazione e in ipotesi di procedimenti di particolare complessità- non comporta l’automatica sospensione dei termini di prescrizione, attesa la diversità dei due istituti. La questione è inammissibile, in quanto con essa il ricorrente non segnala un errore percettivo, ma sostiene -in sostanza- che la corte di cassazione sarebbe incorsa in errore nell’interpretazione dell’art. 159 cod. pen.. A parte tale assorbente rilievo, non ci si può esimere dall’osservare come l’assunto difensivo sia -peraltro- manifestamente infondato, visto che tra le cause di sospensione della prescrizione, l'art. 159, primo comma, cod. pen. attribuisce rilievo alla «sospensione dei termini di custodia cautelare [...] imposta da una particolare disposizione di legge». Questa Corte ha già avuto modo di spiegare che nel novero delle cause di sospensione obbligatoria dei termini di custodia cautelare che determinano la sospensione della prescrizione, rientrano sia la pendenza del termine fissato dal giudice di merito per il deposito della sentenza di primo e di secondo grado, allorché l'imputato è sottoposto a misura custodiale, sia il periodo di tempo trascorso tra l'ordinanza di sospensione per particolare complessità del dibattimento e la pronuncia della sentenza o la cessazione della misura (in relazione alla pendenza dei termini di deposito della motivazione, Sez. 2, n. 577 del 10/10/2014, dep. 2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 261557; in relazione sia alla pendenza dei termini di deposito della motivazione che ai procedimenti complessi, Sez. 5, n. 14863 del 21/12/2020, dep. 2021, Bruni, Rv. 281138 – 04; Sez. 6, n. 31875 del 12/04/2016, Armenise, Rv. 267982 – 01; Sez. 1, n. 28073 del 08/07/2020, Cagnazzo, Rv. 279665 – 01; Sez. 6, n. 15477 del 28/02/2014, Ambrosino, Rv. 258967). 2.1.3. Con il quinto motivo di ricorso, in relazione al capo 61, quanto alla efficacia probatoria del debito verso Equitalia (presentato quale causa alternativa dell’intestazione), si sostiene che la corte di cassazione ha erratamente ritenuto che il motivo fosse inammissibile perché meramente reiterativo del medesimo motivo proposto con l’atto di appello. Secondo il ricorrente «la conclusione relativa all’inammissibilità del motivo di ricorso relativo al capo 61 appare rivedibile», perché l’art. 606 cod. proc. pen., così come novellato dalla Legge n. 46 del 2006 ha reso sindacabili in sede di legittimità l’omessa valutazione della prova e il travisamento della prova, che hanno la funzione di rimediare agli errori del giudice di merito; aggiunge che «tale conclusione appare essere dovuta a un errore di fatto rilevante ex art. 625-bis cod. proc. pen. e cioè l’aver ritenuto che le ipotesi alternative, introdotte dall’imputato relative alla esposizione debitoria con Equitalia costituissero una mera reiterazione delle doglianze proposte con l’appello, piuttosto che la denunzia di un vizio di omissione della prova o di un travisamento della prova stessa». Il motivo sollecita una nuova valutazione della questione devoluta alla Corte di cassazione e da questa risolta con la sentenza che oggi si impugna, valendo quanto già esposto al paragrafo precedente. La corte di cassazione ha sintetizzato il motivo di che trattasi sia nella narrativa in fatto (al paragrafo 13.2.14., alla pagina 22) sia nella parte in diritto (al paragrafo 14.16, alla pagina 67) specificando che il ricorrente aveva denunciato l’omessa considerazione da parte della corte di appello dell’ipotesi alternativa introdotta dall’imputato, relativa alla propria esposizione debitoria con Equitalia. Il motivo così riassunto è stato risolto nel senso della inammissibilità, perché ritenuto meramente reiterativo della stessa questione dedotta con il gravame e risolta dalla corte di appello. Il ricorrente, con il motivo in esame, chiede a questa Corte di “rivedere” la decisione, così sollecitando una sua correzione, per pervenire alla quale occorre necessariamente superare la precedente valutazione, nel senso di non ritenere che il motivo fosse reiterativo, per potersi successivamente valutare il vizio di omessa o travisata valutazione della prova. Tanto fa emergere la natura valutativa dell’errore denunciato, con la sua conseguente inammissibilità. 3. A eguale conclusione d’inammissibilità si perviene anche in relazione al secondo e al quarto motivo di ricorso, sintetizzati ai punti 1.2. e 1.4. del ritenuto in fatto, che possono essere esaminati congiuntamente, attesa la loro sovrapponibilità. Con essi il ricorrente, in relazione ai capi 59 e 61, sostiene che la corte di cassazione non ha considerato le circostanze evidenziate per escludere il dolo specifico richiesto per il reato di cui all’art. 512-bis cod. pen., rappresentandosi la presenza di finalità alternative a quella di eludere le norme in materia di misure di prevenzione, ossia, nello specifico, il rifinanziamento dell’attività della ditta individuale con la vendita degli immobili in relazione al capo 59), la necessità di sfuggire ai creditori e alle conseguenze correlate al contenzioso con il Comune di Bagnara, in relazione al capo 61). Si sostiene che l’assenza del dolo specifico era stato dimostrato da una pluralità di elementi, tra i quali anche le intercettazioni registrate ai progressivi 358 e 360 del 14/07/2018, sulla base delle quali, peraltro, era stato accolto il ricorso in relazione al capo Tanto premesso, deve nuovamente osservarsi come le censure in esame siano esclusivamente dirette a ottenere una nuova valutazione dei motivi già esaminati e disattesi da questa Corte e, in definitiva, della prova. Va osservato che «in tema di ricorso straordinario per errore materiale o di fatto, l'omessa motivazione in ordine ad uno o più motivi di ricorso per cassazione non dà luogo ad errore di fatto rilevante a norma dell'art. 625-bis cod. proc. pen., allorché il motivo proposto debba considerarsi implicitamente disatteso, ovvero qualora l'omissione sia soltanto apparente, risultando le censure formulate con il relativo motivo assorbite dall'esame di altro motivo preso in considerazione, o, ancora, quando l'omesso esame del motivo non risulti decisivo, in quanto da esso non discenda, secondo un rapporto di derivazione causale necessaria, una decisione incontrovertibilmente diversa da quella che sarebbe stata adottata se il motivo fosse stato considerato; in tale ultima ipotesi, è onere del ricorrente dimostrare che la doglianza non riprodotta era, contro la regola di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen., decisiva e che il suo omesso esame è conseguenza di un sicuro errore di percezione» (Sez. 2, n. 53657 del 17/11/2016, Macrì, Rv. 268982 – 01). Tanto porta all’inammissibilità dei motivi, atteso che la corte di cassazione ha rigettato i motivi esposti in relazione al capo 59 e al capo 61 ritenendo che la corte di appello avesse correttamente ritenuto provata la finalità elusiva, facendo leva sui contenuti dei contenuti delle conversazioni intercettate. A fronte di tale motivazione, tutte le argomentazioni relative alla possibilità di rinvenire le ipotesi alternative prospettate dalla difesa risultano implicitamente disattese, in quanto recessive e inconciliabili con quanto rilevato dalla corte di cassazione. A ciò si aggiunga che, anche in questo caso, con il motivo in esame il ricorrente sollecita una rivalutazione del valore probatorio delle intercettazioni registrate al progressivo 358 e 360 del 14/07/2018, alla luce dell’esito decisorio raggiunto in relazione al capo 60, così valendo quanto già esposto al paragrafo 2.1.1.. 4. Quanto esposto porta alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, cui segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la conda
Sentenza Cassazione n. 01031/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris