Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/1991
ECLI:EU:C:1991:446
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61990CJ0273_IT
[OSCURATO:PERSONA] della sentenza
Decisione relativa alle spese
[OSCURATO:PERSONA] procedimento C-273/90,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell' art. 177 del Trattato CEE, dal Finanzgericht dell' Assia nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Meico-[OSCURATO:PERSONA]
e
[OSCURATO:PERSONA],
domanda vertente sull' interpretazione dell' art. 3 del regolamento (CEE) del Consiglio 24 luglio 1979, n. 1697, relativo al recupero a posteriori dei dazi all' importazione o dei dazi all' esportazione che non sono stati corrisposti dal debitore per le merci dichiarate per un regime doganale comportante l' obbligo di effettuarne il pagamento (GU L 197, pag. 1),
LA CORTE (Sesta Sezione),
composta dai signori F.A. Schockweiler, presidente di sezione, P.J.G. Kapteyn, G.F. Mancini, C.N. Kakouris e M. Díez de Velasco, giudici,
avvocato generale: W. [OSCURATO:PERSONA]
cancelliere: H.A. Ruehl, amministratore principale
viste le osservazioni scritte presentate:
- per la Meico-[OSCURATO:PERSONA], dall' avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Francoforte;
- per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. [OSCURATO:PERSONA], membro del servizio giuridico, in qualità di agente, assistito dal sig. [OSCURATO:PERSONA], funzionario del ministero federale dell' Economia della Repubblica federale di Germania, messo a disposizione del servizio giuridico della Commissione nell' ambito dello scambio con funzionari nazionali;
vista la relazione d' udienza,
sentite le osservazioni orali della Commissione all' udienza del 20 giugno 1991,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 26 settembre 1991,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 28 agosto 1990, pervenuta in cancelleria l' 11 settembre successivo, il Finanzgericht dell' Assia ha sottoposto a questa Corte, ai sensi dell' art. 177 del Trattato CEE, una questione pregiudiziale vertente sull' interpretazione dell' art. 3 del regolamento (CEE) del Consiglio 24 luglio 1979, n. 1697, relativo al recupero "a posteriori" dei dazi all' importazione o dei dazi all' esportazione che non sono stati corrisposti dal debitore per le merci dichiarate per un regime doganale comportante l' obbligo di effettuarne il pagamento (GU L 197, pag. 1).
2 La questione è stata sollevata nell' ambito di un ricorso proposto dall' impresa Meico-[OSCURATO:PERSONA], con sede in Troese/Weinheim, Repubblica federale di Germania (in prosieguo: la "Maico-[OSCURATO:PERSONA]") avverso un' ingiunzione di pagamento "a posteriori" dei dazi dovuti per l' importazione nel 1980, da parte della suddetta impresa, di pelli conciate di procioni.
3 Nell' estate 1983, all' atto di un controllo effettuato dalle autorità doganali dello [OSCURATO:PERSONA] negli stabilimenti della Meico-[OSCURATO:PERSONA], si accertava che questa aveva spedito ad un' impresa canadese, ai fini della conciatura, pelli gregge di procione che aveva poi reimportato in franchigia da dazi, nel dicembre 1980, dichiarandole come "pelli gregge di altri animali". Perciò, l' importo totale dei dazi doganali versato era inferiore a quanto avrebbe dovuto essere corrisposto e le autorità doganali emettevano, il 24 maggio 1984, un' ingiunzione di pagamento "a posteriori" per questa differenza.
4 Contro il detto provvedimento la Meico-[OSCURATO:PERSONA] ha proposto, dopo un' opposizione rimasta senza esito, un ricorso davanti al Finanzgericht dell' Assia, sostenendo che, ai sensi dell' art. 2 del regolamento n. 1697/79, i dazi controversi sono prescritti dopo la scadenza del termine di tre anni e che l' art. 3 di tale regolamento, che esclude la prescrizione nel caso di un atto passibile di un' azione giudiziaria repressiva, non era applicabile nei suoi confronti, giacché la negligenza nella dichiarazione doganale, imputabile alla Meico-[OSCURATO:PERSONA] o al suo rappresentante, non costituiva un atto del genere.
5 Ritenendo necessaria per dirimere la lite l' interpretazione del suddetto art. 3, il Finanzgericht dell' Assia ha sospeso il procedimento ed ha sottoposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
"Se l' art. 3 del regolamento (CEE) del Consiglio 24 luglio 1979, n. 1697, relativo al recupero a posteriori dei dazi all' importazione o dei dazi all' esportazione che non sono stati corrisposti dal debitore per le merci dichiarate per un regime doganale comportante l' obbligo di effettuarne il pagamento (GU L 197, pag. 1), vada interpretato nel senso che per 'atto passibile di un' azione giudiziaria repressiva' deve intendersi esclusivamente un atto che rientri nella sfera d' applicazione del diritto penale nazionale corrispondente, ovvero nel senso che vi si deve ricomprendere ogni infrazione delle disposizioni in materia fiscale che sanciscano un termine di prescrizione più lungo".
6 Risulta dalla motivazione del provvedimento di rinvio che, anche se in diritto tedesco l' evasione fiscale costituisce un atto penalmente perseguibile, mentre la negligenza in materia di dichiarazione fiscale o di dichiarazione doganale costituisce solo un' infrazione amministrativa (Ordnungswidrigkeit), ambedue sono soggette ad un termine di precrizione più lungo.
7 Per una più ampia illustrazione degli antefatti e del contesto giuridico della causa principale, dello svolgimento del procedimento nonché delle osservazioni scritte presentate alla Corte, si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.
8 A tenore dell' art. 3 del regolamento n. 1697/79,
"Il termine previsto dall' articolo 2 non è applicabile qualora le autorità competenti accertino di non aver potuto determinare l' importo esatto dei dazi all' importazione o dei dazi all' esportazione legalmente dovuti per la merce in questione, a causa di un atto passibile di un' azione giudiziaria repressiva.
In questo caso, l' azione di recupero delle autorità competenti si esercita conformemente alle disposizioni vigenti in materia negli Stati membri".
9 Risulta che, in considerazione del contesto nel quale questa disposizione è stata adottata, l' espressione "atto passibile di un' azione giudiziaria repressiva" riguarda gli atti che, nell' ordinamento giuridico dello Stato membro le cui competenti autorità procedono al recupero, possono essere qualificati infrazioni ai sensi del diritto penale nazionale.
10 Questa interpretazione trova conferma nell' esame delle altre versioni linguistiche, che hanno un significato univoco.
11 Si deve ritenere che il senso così attribuito all' espressione "atto passibile di un' azione giudiziaria" è conforme alle esigenze della certezza del diritto. Infatti, la repressione di un determinato comportamento con una sanzione penale costituisce un criterio chiaro che garantisce l' applicazione della disposizione in esame senza possibilità di equivoci, tanto per l' operatore economico al quale un comportamento del genere viene addebitato quanto per le autorità che procedono al recupero. Tale imperativo di certezza del diritto assume particolare rilevanza quando si tratti, come nel caso di specie, di una normativa che comporta conseguenze finanziarie per gli operatori economici.
12 E' vero che l' applicazione di tale criterio può, a causa del contenuto delle disposizioni dei diritti penali degli Stati membri, portare a risultati diversi. Tuttavia, situazioni del genere derivano dal fatto che allo stato attuale del diritto comunitario le qualifiche penali di un determinato comportamento non sono armonizzate e rientrano pertanto nel diritto nazionale.
13 La questione sollevata dal Finanzgericht dell' Assia va quindi risolta nel modo seguente: l' art. 3 del regolamento del Consiglio 24 luglio 1979, n. 1697, relativo al recupero "a posteriori" dei dazi all' importazione o dei dazi all' esportazione che non sono stati corrisposti dal debitore per merci dichiarate per un regime doganale comportante l' obbligo di affettuarne il pagamento, dev' essere interpretato nel senso che l' espressione "atto passibile di un' azione giudiziaria repressiva" riguarda esclusivamente gli atti che nell' ordinamento giuridico dello Stato membro le cui competenti autorità procedono al recupero sono qualificati infrazioni ai sensi del diritto penale nazionale.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
14 Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
[OSCURATO:PERSONA] questi motivi,
LA CORTE (Sesta Sezione),
pronunciandosi sulla questione sottopostale dal Finanzgericht dell' Assia, con ordinanza 28 agosto 1990, dichiara:
L' art. 3 del regolamento (CEE) del Consiglio 24 luglio 1979, n. 1697, relativo al recupero a posteriori dei dazi all' importazione o dei dazi all' esportazione che non sono stati corrisposti dal debitore per le merci dichiarate per un regime doganale comportante l' obbligo di affettuarne il pagamento, dev' essere interpretato nel senso che l' espressione "atto passibile di un' azione giudiziaria repressiva" riguarda esclusivamente gli atti che nell' ordinamento giuridico dello Stato membro le cui competenti autorità procedono al recupero sono qualificati infrazioni ai sensi del diritto penale nazionale.