CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 17 marzo 2023
Cassazione n. 47143/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 18/04/2023 del Tribunale di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Lecce, in parziale accolglimento dell'istanza di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso la ordinanza cautelare emessa il 17 marzo 2023 dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale con la quale è stata applicata la misura della custodia in carcere, ha annullato la predetta ordinanza in relazione al reato di cui al capo 16) (art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) e riqualificato i fatti contestati al capo 1 nel delitto di cui all'art. 74, comma 2, d.P.R. n. 309/90, confermando la misura applicata anche in relazione ai reati di cui ai capi 15, 17, 18, 20, 23, 24, 25, 26 e 28 (art. 73 d.P.R. n. 309/90). 2. Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione i difensori dello Storino deducendo con unico motivo violazione dell'art. 74 d.P.R. n. 309/90. Il Tribunale non ha valutato la credibilità delle dichiarazioni di Andrisano e D'Uggento né rilevato le evidenti contraddizioni tra le stesse in relazione al presunto acquisto da parte del ricorrente della piazza di spaccio dal Buccoliero, individuandosi invece la notevole attività di spacciatrice della moglie dello stesso ricorrente. Né risulta individuato il contributo del ricorrente alla associazione essendosi trasferiti dati indiziari relativi alla moglie dello stesso ricorrente a quest'ultimo. Ancora, erronea è l'individuazione del ricorrente nel colloquio tenuto dal [OSCURATO:PERSONA], come pure la valenza dell'espressione di [OSCURATO:PERSONA] nel colloqui con il [OSCURATO:PERSONA] circa i presunti acquisti di stupefacente dello Storino e della sorella da altri fornitori. Del resto incongruo è il riferimento alla gestione da parte del ricorrente di una piazza di spaccio, trattandosi di spaccio presso il proprio domicilio, anche in relazione alla assenza dello Storino da Sava a seguito della patita reclusione in Milano per fatti di spaccio del tutto scollegati agli interessi del gruppo [OSCURATO:PERSONA]. Infine, illogica è la pretesa indicazione dello Storino da parte del Panariti al [OSCURATO:PERSONA] come colui a cui deve fare riferimento per le necessità del sodalizio, attese le considerazioni espresse dalla conversazione n. 2568 dalla quale emerge l'astio nutrito dal Panariti nei confronti della sorella e del marito per l'acquisto della droga da altra parte e per l'invidia da loro nutrita. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla I. 18 dicembre 2020, e succ. modd., in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. La partecipazione. associativa del ricorrente è stata individuata in base alle dichiarazioni di Andrisano - che indica [OSCURATO:PERSONA], moglie dello Storino, quale "numero uno" dello spaccio a Sava e lo Storino quale cessionario di una piazza di spaccio da parte di [OSCURATO:PERSONA] - e D'Uggento - che descrive con dovizia di particolari l'attività illecita dei due coniugi - e la madre di quest'ultimo, [OSCURATO:PERSONA] - arrestata con lui - che ne conferma le dichiarazioni. Alle propalazioni danno riscontro le captazioni indicate, interpretate senza vizi logici, che danno conto della cospicua attività di spaccio svolta dal ricorrente e dalla moglie mentre il primo era agli arresti domiciliari, in un chiaro contesto associativo (v. pg. 2 e sg. della ordinanza). Si tratta di quelle tra [OSCURATO:PERSONA], fratello di [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA] del 28 Ottobre 2020 riguardanti una fornitura di cocaina da parte di questi della quale [OSCURATO:PERSONA] si era lamentata - così necessitando l'incontro tra i due. Nel corso della conversazione il Panariti indica al [OSCURATO:PERSONA] le abitazioni dei sodali ai quali può rivolgersi in caso di necessità (se "il cimitero sta chiuso" - il cimitero di Sava è il luogo in cui si pianificava l'attività di spaccio, v. pg. 2 della ordinanza), indicando anche quella del ricorrente; inoltre, i due manifestano il sospetto che i due coniugi si riforniscano, a loro insaputa, da altri canali e la ordinanza annota la verosimiglianza di tale sospetto considerando l'arresto del ricorrente del precedente febbraio per detenzione, con il cugino [OSCURATO:PERSONA]Amato, di 11 kg di mariuhana, 11 kg di hashish e 56 grammi di cocaina a Milano. 3. E' pertanto incensurabile la ricostruzione indiziaria posta a base della ipotesi associativa operata dal provvedimento impugnato al quale non sono opponibili le censure fattuali alle dichiarazioni dei propalanti e una non consentita rilettura del compendio captativo. 4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 5. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma