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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 19078/2026

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a Corte d'appello di CataniaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Procuratore generaleRITENUTO IN FATTO1.

La Corte di appello di Catania, con l’ordinanza indicata in epigrafe, hadichiarato inammissibile l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] la sentenza del Tribunale di Catania, che lo aveva dichiarato responsabiledel reato di cui all’art. 116, commi 15 e 17, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.2.

La Corte territoriale ha rilevato, in merito al primo motivo, con cui sichiedeva applicarsi l’art. 131 bis cod. pen., come l’atto di impugnazione facesseriferimento a due appellanti diversi (Cavallaro e Pinzone) e a fatti del tutto estraneial procedimento in oggetto, quali il danneggiamento di una sbarra del parcheggiodi Taormina.

Con riguardo al secondo motivo di appello, vòlto alla rideterminazionedel trattamento sanzionatorio, la Corte ha ulteriormente osservato che l’atto diimpugnazione richiamava il comportamento processuale dell’imputato nel giudiziodi appello, non ancora svoltosi, l’avvenuta concessione delle circostanze attenuantigeneriche, espressamente negate dal Tribunale, facendo ancora riferimento agli«odierni imputati», elementi tutti inconferenti rispetto alla posizione diImbrogiano.3.

Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] GiuseppeImbrogiano, deducendo, con il primo motivo, violazione di legge e vizio dimotivazione in relazione all’art. 591 cod. proc. pen.

Si assume che l’atto di appello,pur contenendo alcuni refusi e imprecisioni, presentasse tuttavia argomentazionigiuridicamente strutturate e chiaramente riferibili alla sua posizione, sicché ilrelativo contenuto sostanziale avrebbe dovuto essere esaminato nel merito.Con il secondo motivo si deducono violazione di legge e vizio di motivazioneper omessa valutazione della particolare tenuità del fatto, osservandosi come ilgiudice di secondo grado sia tenuto a valutare d’ufficio, ove ne ricorrano ipresupposti, l’applicabilità dell’istituto di cui all’art. 131 bis cod. pen.

Ladeclaratoria di inammissibilità dell’appello avrebbe, invece, precluso ogniaccertamento in ordine alle concrete modalità di realizzazione del fatto, al contestoin cui esso si è verificato e alle caratteristiche soggettive dell’agente.

La difesasostiene, pertanto, che la pronuncia di inammissibilità non possa essere utilizzataper eludere l’obbligo di un esame integrale delle questioni rilevanti sollevate.Con il terzo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione inrelazione all’omessa applicazione del concordato sulle sanzioni accessorie ai sensidegli artt. 129 e 599 bis cod. proc. pen.

Si sostiene che la Corte di appello, purdichiarando l’inammissibilità dei primi due motivi, non si sia pronunciatasull’autonomo motivo relativo all’istanza di concordato.

Anche a frontedell’inammissibilità del gravame principale, il giudice di appello avrebbe comunquedovuto esaminare nel merito la richiesta di concordato, trattandosi di un istitutocaratterizzato da una procedura autonoma e semplificata, fondata essenzialmentesull’accordo intervenuto tra le parti.4.

Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso perl’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Va premesso che l’inammissibilità dell’appello è disciplinata dall’art. 591cod. proc pen., che richiama, tra l’altro, la violazione dei requisiti di forma econtenuto previsti dall’art. 581 cod. proc pen., a mente del quale «l'impugnazionesi propone con atto scritto nel quale sono indicati il provvedimento impugnato, ladata del medesimo e il giudice che lo ha emesso, con l'enunciazione specifica, apena di inammissibilità:a) dei capi o i punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione;b) delle prove delle quali si deduce l'inesistenza, l'omessa assunzione ol'omessa o erronea valutazione;c) delle richieste, anche istruttorie;d) dei motivi, con l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi difatto che sorreggono ogni richiesta.Quest’ultima norma è stata, poi, integrata dall’art. 33, comma 1 lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150 con il comma 1-bis, che ha codificato il requisito dellac.d. specificità “estrinseca” dei motivi di appello già elaborata dalla giurisprudenzadi legittimità e fonte di «diritto vivente» a seguito della pronuncia di Sez.

U Galtelli(n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Rv. 268822 – 01: «L'appello, al pari delricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quandonon risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alleragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata»).2.

Con il primo motivo di ricorso la difesa non deduce alcuno dei vizi enunciatinella rubrica ma si limita a contestare la decisione impugnata proponendo unadiversa valutazione dei «refusi e riferimenti testuali a soggetti e fatti estranei alprocedimento» sulla base di richiami giurisprudenziali del tutto inconferenti ederrati nei dati identificativi.Per converso, la Corte territoriale ha chiaramente e logicamente enunciato leragioni del suo convincimento, essendo legittimo ritenere che l’erroneo riferimentoal nome e al numero degli imputati nonché l’errata indicazione della condottacontestata non costituiscano errori marginali ininfluenti sul giudizio diammissibilità dell’impugnazione in quanto riguardano dati che concorrono aidentificare la decisione impugnata.

A tale conclusione si perviene osservando cheun siffatto atto d’impugnazione potrebbe adattarsi a un’altra decisione riferibile adaltri imputati e ad altre imputazioni (Sez. 6, n.21939 del 7/02/2024, Nissanka,non mass.), costituendo in tal caso un’ipotesi di aspecificità intrinseca, ed ècomunque privo di adeguato confronto con il provvedimento sottoposto a critica,integrando ipotesi di aspecificità estrinseca.Si tratta, pertanto, di motivo che non supera il vaglio di ammissibilità.3.

Il secondo e il terzo motivo di ricorso sono del pari inammissibili.In disparte il rilievo per cui, contrariamente a quanto dedotto con il terzomotivo di ricorso, la Corte territoriale ha espressamente preso in considerazioneanche l’istanza di concordato, è sufficiente osservare che l’inammissibilità dell’attod’impugnazione preclude l’instaurazione del rapporto processuale e,conseguentemente, la disamina di qualsivoglia questione di rito o di merito.Da un lato, l’art. 591 cod.proc.pen., nel prevedere la declaratoria diinammissibilità con ordinanza, delinea un provvedimento che chiude il giudizio diimpugnazione con effetto di esecuzione del provvedimento impugnato.

Se l’appelloè giuridicamente inefficace come mezzo di gravame perché inammissibile, ilgiudice non può pronunciarsi sulla fondatezza delle doglianze in quanto difetta ognipotere di riforma.Né la difesa può legittimamente invocare l’applicazione d’ufficio della causa diproscioglimento prevista dall’art. 131 bis cod. pen.In via generale, perché l’obbligo di immediata declaratoria delle cause di nonpunibilità previsto dall’art. 129 cod. proc. pen. presuppone l’esistenza di un validorapporto di impugnazione; pertanto, in caso di impugnazione inammissibile, ilgiudice non può rilevare e dichiarare cause di proscioglimento (Sez.

U, n. 23428del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164 – 01.Con particolare riferimento alla causa di proscioglimento prevista dall’art. 131bis cod. pen., in quanto non si tratta di applicare una sopravvenuta legge piùfavorevole.

Come specificato da Sez.

U Tushaj, l'istituto ha natura sostanziale edè applicabile, qualora si discuta dell’applicazione di una legge più favorevole a fatticommessi prima della sua entrata in vigore, anche ai procedimenti pendentidavanti alla Corte di cassazione e - solo per questi ultimi - la relativa questione,in applicazione degli artt. 2, comma 4, cod. pen. e 129, cod. proc. pen., èdeducibile e rilevabile d'ufficio ai sensi dell'art. 609, comma 2, cod. proc. pen.,anche nel caso di ricorso inammissibile (Sez.

U, n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj,Rv. 266593-01, in cui, in motivazione, la Corte ha specificato che, invece, ove nonsi discuta dell'applicazione della sopravvenuta legge più favorevole, lainammissibilità dell’impugnazione preclude la deducibilità e la rilevabilità d'ufficiodella questione).D’altro canto, l’art. 599 bis cod. proc. pen. stabilisce che «le parti possonodichiarare di concordare sull’accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello,con rinuncia agli altri eventuali motivi» e disciplina termini e forme del concordato.Dal tenore letterale della disposizione si evince chese l’appello è dichiarato inammissibile, non vi sono “motivi” suscettibili diaccoglimento perché l’impugnazione non supera il vaglio che consente al giudicedi procedere alla cognizione devolutiva.

L’istituto negoziale è, infatti, logicamentee giuridicamente indipendente dai motivi, dunque dipendente da un gravameammissibile.4.

Alle considerazioni che precedono segue l’inammissibilità del ricorso, allaquale segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; edinoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionalee rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parteabbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causadi inammissibilità», la ricorrente va condannato al pagamento di una somma chesi stima equo determinare in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 22/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEUGENIA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a Corte d'appello di CataniaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Procuratore generaleRITENUTO IN FATTO1. La Corte di appello di Catania, con l’ordinanza indicata in epigrafe, hadichiarato inammissibile l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] la sentenza del Tribunale di Catania, che lo aveva dichiarato responsabiledel reato di cui all’art. 116, commi 15 e 17, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.2. La Corte territoriale ha rilevato, in merito al primo motivo, con cui sichiedeva applicarsi l’art. 131 bis cod. pen., come l’atto di impugnazione facesseriferimento a due appellanti diversi (Cavallaro e Pinzone) e a fatti del tutto estraneial procedimento in oggetto, quali il danneggiamento di una sbarra del parcheggiodi Taormina. Con riguardo al secondo motivo di appello, vòlto alla rideterminazionedel trattamento sanzionatorio, la Corte ha ulteriormente osservato che l’atto diimpugnazione richiamava il comportamento processuale dell’imputato nel giudiziodi appello, non ancora svoltosi, l’avvenuta concessione delle circostanze attenuantigeneriche, espressamente negate dal Tribunale, facendo ancora riferimento agli«odierni imputati», elementi tutti inconferenti rispetto alla posizione diImbrogiano.3. Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] GiuseppeImbrogiano, deducendo, con il primo motivo, violazione di legge e vizio dimotivazione in relazione all’art. 591 cod. proc. pen. Si assume che l’atto di appello,pur contenendo alcuni refusi e imprecisioni, presentasse tuttavia argomentazionigiuridicamente strutturate e chiaramente riferibili alla sua posizione, sicché ilrelativo contenuto sostanziale avrebbe dovuto essere esaminato nel merito.Con il secondo motivo si deducono violazione di legge e vizio di motivazioneper omessa valutazione della particolare tenuità del fatto, osservandosi come ilgiudice di secondo grado sia tenuto a valutare d’ufficio, ove ne ricorrano ipresupposti, l’applicabilità dell’istituto di cui all’art. 131 bis cod. pen. Ladeclaratoria di inammissibilità dell’appello avrebbe, invece, precluso ogniaccertamento in ordine alle concrete modalità di realizzazione del fatto, al contestoin cui esso si è verificato e alle caratteristiche soggettive dell’agente. La difesasostiene, pertanto, che la pronuncia di inammissibilità non possa essere utilizzataper eludere l’obbligo di un esame integrale delle questioni rilevanti sollevate.Con il terzo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione inrelazione all’omessa applicazione del concordato sulle sanzioni accessorie ai sensidegli artt. 129 e 599 bis cod. proc. pen. Si sostiene che la Corte di appello, purdichiarando l’inammissibilità dei primi due motivi, non si sia pronunciatasull’autonomo motivo relativo all’istanza di concordato. Anche a frontedell’inammissibilità del gravame principale, il giudice di appello avrebbe comunquedovuto esaminare nel merito la richiesta di concordato, trattandosi di un istitutocaratterizzato da una procedura autonoma e semplificata, fondata essenzialmentesull’accordo intervenuto tra le parti.4. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso perl’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Va premesso che l’inammissibilità dell’appello è disciplinata dall’art. 591cod. proc pen., che richiama, tra l’altro, la violazione dei requisiti di forma econtenuto previsti dall’art. 581 cod. proc pen., a mente del quale «l'impugnazionesi propone con atto scritto nel quale sono indicati il provvedimento impugnato, ladata del medesimo e il giudice che lo ha emesso, con l'enunciazione specifica, apena di inammissibilità:a) dei capi o i punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione;b) delle prove delle quali si deduce l'inesistenza, l'omessa assunzione ol'omessa o erronea valutazione;c) delle richieste, anche istruttorie;d) dei motivi, con l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi difatto che sorreggono ogni richiesta.Quest’ultima norma è stata, poi, integrata dall’art. 33, comma 1 lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150 con il comma 1-bis, che ha codificato il requisito dellac.d. specificità “estrinseca” dei motivi di appello già elaborata dalla giurisprudenzadi legittimità e fonte di «diritto vivente» a seguito della pronuncia di Sez. U Galtelli(n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Rv. 268822 – 01: «L'appello, al pari delricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quandonon risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alleragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata»).2. Con il primo motivo di ricorso la difesa non deduce alcuno dei vizi enunciatinella rubrica ma si limita a contestare la decisione impugnata proponendo unadiversa valutazione dei «refusi e riferimenti testuali a soggetti e fatti estranei alprocedimento» sulla base di richiami giurisprudenziali del tutto inconferenti ederrati nei dati identificativi.Per converso, la Corte territoriale ha chiaramente e logicamente enunciato leragioni del suo convincimento, essendo legittimo ritenere che l’erroneo riferimentoal nome e al numero degli imputati nonché l’errata indicazione della condottacontestata non costituiscano errori marginali ininfluenti sul giudizio diammissibilità dell’impugnazione in quanto riguardano dati che concorrono aidentificare la decisione impugnata. A tale conclusione si perviene osservando cheun siffatto atto d’impugnazione potrebbe adattarsi a un’altra decisione riferibile adaltri imputati e ad altre imputazioni (Sez. 6, n.21939 del 7/02/2024, Nissanka,non mass.), costituendo in tal caso un’ipotesi di aspecificità intrinseca, ed ècomunque privo di adeguato confronto con il provvedimento sottoposto a critica,integrando ipotesi di aspecificità estrinseca.Si tratta, pertanto, di motivo che non supera il vaglio di ammissibilità.3. Il secondo e il terzo motivo di ricorso sono del pari inammissibili.In disparte il rilievo per cui, contrariamente a quanto dedotto con il terzomotivo di ricorso, la Corte territoriale ha espressamente preso in considerazioneanche l’istanza di concordato, è sufficiente osservare che l’inammissibilità dell’attod’impugnazione preclude l’instaurazione del rapporto processuale e,conseguentemente, la disamina di qualsivoglia questione di rito o di merito.Da un lato, l’art. 591 cod.proc.pen., nel prevedere la declaratoria diinammissibilità con ordinanza, delinea un provvedimento che chiude il giudizio diimpugnazione con effetto di esecuzione del provvedimento impugnato. Se l’appelloè giuridicamente inefficace come mezzo di gravame perché inammissibile, ilgiudice non può pronunciarsi sulla fondatezza delle doglianze in quanto difetta ognipotere di riforma.Né la difesa può legittimamente invocare l’applicazione d’ufficio della causa diproscioglimento prevista dall’art. 131 bis cod. pen.In via generale, perché l’obbligo di immediata declaratoria delle cause di nonpunibilità previsto dall’art. 129 cod. proc. pen. presuppone l’esistenza di un validorapporto di impugnazione; pertanto, in caso di impugnazione inammissibile, ilgiudice non può rilevare e dichiarare cause di proscioglimento (Sez. U, n. 23428del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164 – 01.Con particolare riferimento alla causa di proscioglimento prevista dall’art. 131bis cod. pen., in quanto non si tratta di applicare una sopravvenuta legge piùfavorevole. Come specificato da Sez. U Tushaj, l'istituto ha natura sostanziale edè applicabile, qualora si discuta dell’applicazione di una legge più favorevole a fatticommessi prima della sua entrata in vigore, anche ai procedimenti pendentidavanti alla Corte di cassazione e - solo per questi ultimi - la relativa questione,in applicazione degli artt. 2, comma 4, cod. pen. e 129, cod. proc. pen., èdeducibile e rilevabile d'ufficio ai sensi dell'art. 609, comma 2, cod. proc. pen.,anche nel caso di ricorso inammissibile (Sez. U, n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj,Rv. 266593-01, in cui, in motivazione, la Corte ha specificato che, invece, ove nonsi discuta dell'applicazione della sopravvenuta legge più favorevole, lainammissibilità dell’impugnazione preclude la deducibilità e la rilevabilità d'ufficiodella questione).D’altro canto, l’art. 599 bis cod. proc. pen. stabilisce che «le parti possonodichiarare di concordare sull’accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello,con rinuncia agli altri eventuali motivi» e disciplina termini e forme del concordato.Dal tenore letterale della disposizione si evince chese l’appello è dichiarato inammissibile, non vi sono “motivi” suscettibili diaccoglimento perché l’impugnazione non supera il vaglio che consente al giudicedi procedere alla cognizione devolutiva. L’istituto negoziale è, infatti, logicamentee giuridicamente indipendente dai motivi, dunque dipendente da un gravameammissibile.4. Alle considerazioni che precedono segue l’inammissibilità del ricorso, allaquale segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; edinoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionalee rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parteabbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causadi inammissibilità», la ricorrente va condannato al pagamento di una somma chesi stima equo determinare in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 22/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEUGENIA [OSCURATO:PERSONA]
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