CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 19174/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/12/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];• [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 640 cod. pen., oltre che non consentito dalla legge in questa sede, essendo teso a contestare il giudizio di rilevanza delle emergenze probatorie valorizzate a base della decisione impugnata, risulta anche manifestamente infondato, in quanto la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto consolidati nella giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 7, ord. n. 24562 del 18/4/2023, Montebello, non massimata), identificando l'odierno ricorrente quale autore della condotta truffaldina ascrittagli, a fronte della titolarità e della disponibilità della carta PostePay su cui è confluito l'ingiusto profitto del reato (si vedano le pagg. 2 e 3 della impugnata sentenza); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammis P.Q.MIl Consigliere Estensore Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 21 iVÀG12026 ,