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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 26259/2023

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nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 2333-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N. 12, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'ANGELO, che lo rappresenta e difende -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in MESSINA, via CALABRIA n. 36, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende -controricorrenti - avverso la sentenza n. 122/2017 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 13.02.2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24.10.2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2018 n. 02333 sez.

S2 -ud. 24-10-2022 -2- [OSCURATO:PERSONA]:

1. Con ricorso depositato il 04.07.2006, [OSCURATO:PERSONA] chiedeva l’emissione di decreto ingiuntivo in danno di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il pagamento della somma di €9.234,90 a titolo di corrispettivo per le prestazioni professionali da lui svolte, su incarico dei predetti, nella sua qualità di architetto relative a lavori di demolizione e ricostruzione di un fabbricato.

Il D.I. n. 1044/2006 veniva emesso dal Tribunale di Messina in data 18.08.2006, e notificato il 21.09.2006: in data 07.11.2006 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proponevano opposizione al D.I., con atto notificato il giorno prima dello spirare del termine e consegnato al suo destinatario oltre detto termine.

1.1. Sull’erroneo presupposto della mancata opposizione al D.I., il Tribunale di Messina concedeva l’esecutorietà del decreto, successivamente revocata con ordinanza del 20.02.2007, confermata con ordinanza del 22.11.2007.

1.2. Il Tribunale di Messina, con sentenza n. 1128 del 24.05.2010, rilevava che l’opposizione era in gran parte fondata: condannava, pertanto, [OSCURATO:PERSONA] al pagamento integrale delle spese di lite, riconosceva agli opponenti il diritto al risarcimento dei danni per responsabilità professionale dello Staiti.

1.3. Avverso la decisione del Tribunale proponeva appello lo Staiti dinanzi alla Corte d’Appello di Messina, chiedendo la Ric. 2018 n. 02333 sez.

S2 -ud. 24-10-2022 -3- nullità dell’opposizione, perché notificata tardivamente, nonché la nullità delle ordinanze di revocadella provvisoria esecuzione.

2. La Corte d’Appello di Messina, con sentenza n. 122/2017 qui impugnata, rigettava l’appello: riteneva, infatti, rispettati i termini di notifica dell’opposizione a D.I. exart. 641 cod. proc. civ. in virtù del principio della scissione tra il momento di perfezionamento per il notificante e quello per il destinatario, più volte ribadito da questa Corte; dichiarava, poi, inammissibile il motivo di nullità del provvedimento di revoca della provvisoria esecuzione del d.i., in quanto «provvedimento abnorme», cioè non contemplato dall’ordinamento processuale, impugnabile con ricorso per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost. (Cass.n. 19119/2009).

3. Avverso la predetta sentenza proponeva ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandolo a due motivi. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] depositando controricorso.

Avendo il difensore rinunciato al mandato in data 18.06.2021, in prossimità dell’adunanza è pervenuta procura speciale del nuovo difensore del ricorrente, avvocato [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorrente depositava memoria. [OSCURATO:PERSONA]:

1. in via pregiudiziale va vagliata la posizione del nuovo difensore di [OSCURATO:PERSONA], l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Angelo, che ha svolto Ric. 2018 n. 02333 sez.

S2 -ud. 24-10-2022 -4- difese con “note difensive” che ha depositato quale costituzione di nuovo difensore, con allegata laprocura speciale.

L’atto va dichiarato nullo.

Nel giudizio di cassazione, infatti, la procura speciale non può essere rilasciata a margine o in calce di atti diversi dal ricorso o dal controricorso, poiché l'art. 83 c.p.c., comma 3, nell'elencare gli atti in margine o in calce ai quali può essere apposta la procura speciale, indica, con riferimento al giudizio di cassazione, soltanto quelli suindicati.

Pertanto, se la procura non è rilasciata in occasione di tali atti, è necessario il suo conferimento nella forma prevista dal comma 2 del citato articolo, cioè con un atto pubblico o una scrittura privata autenticata che facciano riferimento agli elementi essenziali del giudizio, quali l'indicazione delle parti e della sentenza impugnata.

A tale regola non si fa eccezione nemmeno nel caso in cui sopraggiunga la sostituzione del difensore (Cass.24 novembre 2010 n. 23816, Rv. 615160).

V'è solo da aggiungere che al presente giudizio non si applica la norma inserita nell'art. 83 c.p.c., dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, comma 9, lett. (a), che consente il rilascio della procura anche al margine di atti diversi da quelli sopra indicati, giacchè per espressa previsione della L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 1, "le disposizioni della presente legge che modificano il codice di procedura civile e le disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile si applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore", avvenuta il 4 luglio 2009.

Essendo il presente giudizio iniziato in primo grado nel 2006, ad esso non Ric. 2018 n. 02333 sez.

S2 -ud. 24-10-2022 -5- può applicarsi la nuova disposizione, come già ritenuto da questa Corte (Cass. n. 12831 del 2014; Cass. n. 7241 del 2010).

2. Passando all’esame di merito, con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione ed errata applicazione dell’art.641 cod. proc. civ.

Nella prospettazione del ricorrente, avrebbe errato la Corte d’Appello nel considerare legittima la consegna dell’atto di notifica dell’opposizione solo il giorno prima della scadenza dei termini senza richiederne l’esecuzione con urgenza.

2.1. Il motivo è infondato.

Correttamente la Corte d’Appello di Messina richiama la regola generale della scindibilità soggettiva degli effetti della notificazione.

Pertanto, il Collegio intende dare continuità al principio per cui non è configurabile alcuna responsabilità professionale, quanto alle conseguenze di un ritardo di ricezione dell'atto, nella condotta di un avvocato che abbia richiesto la notifica di un'opposizione a decreto ingiuntivo tramite il servizio postale pochi giorni prima della scadenza del termine di cui all'art. 641, primo comma, cod. proc. civ., atteso che gli effetti della notificazione a mezzo posta, giusta la declaratoria di incostituzionalità degli artt. 149 cod. proc. civ. (utilizzabile ratione temporis al caso di specie) e 4, comma 3, legge 20 novembre 1982, n. 890, vanno ricollegati, per il notificante, alla mera consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, pur restando fermo, per il destinatario, il principio del perfezionamento della notificazione alla data di sua ricezione, attestata dall'avviso di ricevimento, con la Ric. 2018 n. 02333 sez.

S2 -ud. 24-10-2022 -6- conseguente decorrenza da quella stessa data di qualsiasi termine imposto al destinatario medesimo (ex plurimis: Cass. Sez.

L, Sentenza n. 32255 del 10.12.2019, Rv. 656008 – 01; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8395 del 24/04/2015, Rv. 635077 – 01).

Peraltro, il principio della scissione degli effetti della notificazione per il notificante ed il destinatario, previsto dall'art.149 cod. proc. civ., è applicabile anche alla notificazione effettuata dall'avvocato, munito della procura alle liti e dell'autorizzazione del consiglio dell'ordine cui è iscritto, a norma dell'art. 1 della legge 21 gennaio 1994, n. 53 (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 770 del 19/01/2016, Rv. 638691 – 01; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15234 del 03/07/2014, Rv. 631777 –01); nonché alla notifica effettuata con modalità telematiche (Cass., Sez. 2, n. 29584 del 22.10.2021; v.

Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 4712 del 21.02.2020).

Alla luce di detti principi, nel caso di specie non rileva, dunque, il fatto che avverso il decreto ingiuntivo notificato il 21.09.2006 gli odierni resistenti avessero notificato l’opposizione, a mezzo [OSCURATO:PERSONA], solo il giorno prima dello spirare del termine prescritto dall'art. 641, primo comma, cod. proc. civ.

3. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione ed errata applicazione dell’art. 647 cod. proc. civ.: il provvedimento di provvisoria esecuzione emesso dal Tribunale di Messina attribuisce al D.I. autorità di cosa giudicata, non soggetto a revoca né a ricorso per cassazione.

Deve, pertanto, considerarsi errata la sentenza del giudice di seconde cure Ric. 2018 n. 02333 sez.

S2 -ud. 24-10-2022 -7- laddove conferma il provvedimento di revoca, altrimenti illegittimo.

3.1. Del pari il secondo motivo è privo di pregio.

Va premesso che un decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo ai sensidell'art. 647 c.p.c. acquista autorità ed efficacia di cosa giudicata solo se ed in quanto sussistano le condizioni che ne costituiscono il presupposto, cioè la mancata rituale e tempestiva opposizione proveniente dal soggetto a tanto legittimato o la mancata attività dell'opponente, per cui il provvedimento di esecutorietà, che ha carattere dichiarativo, non è sottratto al sindacato di legittimità delgiudice ch e deve essere compiuto dal giudice nellostesso giudizio di opposizione (Cass. 3 settembre 2009 n. 19119; Cass. 15 giugno 1991 n. 6777).

Orbene, avendo la Corte d’Appello, in risposta ai motivi d'appello, doverosamente verificato sia l ’intervenuta opposizione e dunque l'insussistenza delle condizioni per la dichiarazione di esecutorietàex art. 647 c.p.c., e, nel merito, la fondatezza della medesima, il che includeva la verifica , anche se postuma, sul le condizioni di amm issibilità della dichiarata esecutorietà,appare corretto il ragionamento che è stato tratto da tale principio, atteso che il controllo sulle condizioni che consentono la dichiarazione di esecutività è possibile già nell’ambito del giudizio di opposizione al decreto d’ingiunzione, prima e tempestivamente promosso (v. di recente: Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 36196 del 23/11/2021, Rv. 662976 –01).

Ric. 2018 n. 02333 sez.

S2 -ud. 24-10-2022 -8-

4. In definitiva, il Collegio rigetta il ricorso, liquida le spese secondo soccombenza come da dispositivo.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, in favore del controricorrente, che liquida in 2.300,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi e agli accessori di legge nella misura del 15%.

Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 2333-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N. 12, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'ANGELO, che lo rappresenta e difende -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in MESSINA, via CALABRIA n. 36, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende -controricorrenti - avverso la sentenza n. 122/2017 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 13.02.2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24.10.2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2018 n. 02333 sez. S2 -ud. 24-10-2022 -2- [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con ricorso depositato il 04.07.2006, [OSCURATO:PERSONA] chiedeva l’emissione di decreto ingiuntivo in danno di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il pagamento della somma di €9.234,90 a titolo di corrispettivo per le prestazioni professionali da lui svolte, su incarico dei predetti, nella sua qualità di architetto relative a lavori di demolizione e ricostruzione di un fabbricato. Il D.I. n. 1044/2006 veniva emesso dal Tribunale di Messina in data 18.08.2006, e notificato il 21.09.2006: in data 07.11.2006 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proponevano opposizione al D.I., con atto notificato il giorno prima dello spirare del termine e consegnato al suo destinatario oltre detto termine. 1.1. Sull’erroneo presupposto della mancata opposizione al D.I., il Tribunale di Messina concedeva l’esecutorietà del decreto, successivamente revocata con ordinanza del 20.02.2007, confermata con ordinanza del 22.11.2007. 1.2. Il Tribunale di Messina, con sentenza n. 1128 del 24.05.2010, rilevava che l’opposizione era in gran parte fondata: condannava, pertanto, [OSCURATO:PERSONA] al pagamento integrale delle spese di lite, riconosceva agli opponenti il diritto al risarcimento dei danni per responsabilità professionale dello Staiti. 1.3. Avverso la decisione del Tribunale proponeva appello lo Staiti dinanzi alla Corte d’Appello di Messina, chiedendo la Ric. 2018 n. 02333 sez. S2 -ud. 24-10-2022 -3- nullità dell’opposizione, perché notificata tardivamente, nonché la nullità delle ordinanze di revocadella provvisoria esecuzione. 2. La Corte d’Appello di Messina, con sentenza n. 122/2017 qui impugnata, rigettava l’appello: riteneva, infatti, rispettati i termini di notifica dell’opposizione a D.I. exart. 641 cod. proc. civ. in virtù del principio della scissione tra il momento di perfezionamento per il notificante e quello per il destinatario, più volte ribadito da questa Corte; dichiarava, poi, inammissibile il motivo di nullità del provvedimento di revoca della provvisoria esecuzione del d.i., in quanto «provvedimento abnorme», cioè non contemplato dall’ordinamento processuale, impugnabile con ricorso per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost. (Cass.n. 19119/2009). 3. Avverso la predetta sentenza proponeva ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandolo a due motivi. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] depositando controricorso. Avendo il difensore rinunciato al mandato in data 18.06.2021, in prossimità dell’adunanza è pervenuta procura speciale del nuovo difensore del ricorrente, avvocato [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorrente depositava memoria. [OSCURATO:PERSONA]: 1. in via pregiudiziale va vagliata la posizione del nuovo difensore di [OSCURATO:PERSONA], l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Angelo, che ha svolto Ric. 2018 n. 02333 sez. S2 -ud. 24-10-2022 -4- difese con “note difensive” che ha depositato quale costituzione di nuovo difensore, con allegata laprocura speciale. L’atto va dichiarato nullo. Nel giudizio di cassazione, infatti, la procura speciale non può essere rilasciata a margine o in calce di atti diversi dal ricorso o dal controricorso, poiché l'art. 83 c.p.c., comma 3, nell'elencare gli atti in margine o in calce ai quali può essere apposta la procura speciale, indica, con riferimento al giudizio di cassazione, soltanto quelli suindicati. Pertanto, se la procura non è rilasciata in occasione di tali atti, è necessario il suo conferimento nella forma prevista dal comma 2 del citato articolo, cioè con un atto pubblico o una scrittura privata autenticata che facciano riferimento agli elementi essenziali del giudizio, quali l'indicazione delle parti e della sentenza impugnata. A tale regola non si fa eccezione nemmeno nel caso in cui sopraggiunga la sostituzione del difensore (Cass.24 novembre 2010 n. 23816, Rv. 615160). V'è solo da aggiungere che al presente giudizio non si applica la norma inserita nell'art. 83 c.p.c., dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, comma 9, lett. (a), che consente il rilascio della procura anche al margine di atti diversi da quelli sopra indicati, giacchè per espressa previsione della L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 1, "le disposizioni della presente legge che modificano il codice di procedura civile e le disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile si applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore", avvenuta il 4 luglio 2009. Essendo il presente giudizio iniziato in primo grado nel 2006, ad esso non Ric. 2018 n. 02333 sez. S2 -ud. 24-10-2022 -5- può applicarsi la nuova disposizione, come già ritenuto da questa Corte (Cass. n. 12831 del 2014; Cass. n. 7241 del 2010). 2. Passando all’esame di merito, con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione ed errata applicazione dell’art.641 cod. proc. civ. Nella prospettazione del ricorrente, avrebbe errato la Corte d’Appello nel considerare legittima la consegna dell’atto di notifica dell’opposizione solo il giorno prima della scadenza dei termini senza richiederne l’esecuzione con urgenza. 2.1. Il motivo è infondato. Correttamente la Corte d’Appello di Messina richiama la regola generale della scindibilità soggettiva degli effetti della notificazione. Pertanto, il Collegio intende dare continuità al principio per cui non è configurabile alcuna responsabilità professionale, quanto alle conseguenze di un ritardo di ricezione dell'atto, nella condotta di un avvocato che abbia richiesto la notifica di un'opposizione a decreto ingiuntivo tramite il servizio postale pochi giorni prima della scadenza del termine di cui all'art. 641, primo comma, cod. proc. civ., atteso che gli effetti della notificazione a mezzo posta, giusta la declaratoria di incostituzionalità degli artt. 149 cod. proc. civ. (utilizzabile ratione temporis al caso di specie) e 4, comma 3, legge 20 novembre 1982, n. 890, vanno ricollegati, per il notificante, alla mera consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, pur restando fermo, per il destinatario, il principio del perfezionamento della notificazione alla data di sua ricezione, attestata dall'avviso di ricevimento, con la Ric. 2018 n. 02333 sez. S2 -ud. 24-10-2022 -6- conseguente decorrenza da quella stessa data di qualsiasi termine imposto al destinatario medesimo (ex plurimis: Cass. Sez. L, Sentenza n. 32255 del 10.12.2019, Rv. 656008 – 01; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8395 del 24/04/2015, Rv. 635077 – 01). Peraltro, il principio della scissione degli effetti della notificazione per il notificante ed il destinatario, previsto dall'art.149 cod. proc. civ., è applicabile anche alla notificazione effettuata dall'avvocato, munito della procura alle liti e dell'autorizzazione del consiglio dell'ordine cui è iscritto, a norma dell'art. 1 della legge 21 gennaio 1994, n. 53 (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 770 del 19/01/2016, Rv. 638691 – 01; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15234 del 03/07/2014, Rv. 631777 –01); nonché alla notifica effettuata con modalità telematiche (Cass., Sez. 2, n. 29584 del 22.10.2021; v. Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 4712 del 21.02.2020). Alla luce di detti principi, nel caso di specie non rileva, dunque, il fatto che avverso il decreto ingiuntivo notificato il 21.09.2006 gli odierni resistenti avessero notificato l’opposizione, a mezzo [OSCURATO:PERSONA], solo il giorno prima dello spirare del termine prescritto dall'art. 641, primo comma, cod. proc. civ. 3. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione ed errata applicazione dell’art. 647 cod. proc. civ.: il provvedimento di provvisoria esecuzione emesso dal Tribunale di Messina attribuisce al D.I. autorità di cosa giudicata, non soggetto a revoca né a ricorso per cassazione. Deve, pertanto, considerarsi errata la sentenza del giudice di seconde cure Ric. 2018 n. 02333 sez. S2 -ud. 24-10-2022 -7- laddove conferma il provvedimento di revoca, altrimenti illegittimo. 3.1. Del pari il secondo motivo è privo di pregio. Va premesso che un decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo ai sensidell'art. 647 c.p.c. acquista autorità ed efficacia di cosa giudicata solo se ed in quanto sussistano le condizioni che ne costituiscono il presupposto, cioè la mancata rituale e tempestiva opposizione proveniente dal soggetto a tanto legittimato o la mancata attività dell'opponente, per cui il provvedimento di esecutorietà, che ha carattere dichiarativo, non è sottratto al sindacato di legittimità delgiudice ch e deve essere compiuto dal giudice nellostesso giudizio di opposizione (Cass. 3 settembre 2009 n. 19119; Cass. 15 giugno 1991 n. 6777). Orbene, avendo la Corte d’Appello, in risposta ai motivi d'appello, doverosamente verificato sia l ’intervenuta opposizione e dunque l'insussistenza delle condizioni per la dichiarazione di esecutorietàex art. 647 c.p.c., e, nel merito, la fondatezza della medesima, il che includeva la verifica , anche se postuma, sul le condizioni di amm issibilità della dichiarata esecutorietà,appare corretto il ragionamento che è stato tratto da tale principio, atteso che il controllo sulle condizioni che consentono la dichiarazione di esecutività è possibile già nell’ambito del giudizio di opposizione al decreto d’ingiunzione, prima e tempestivamente promosso (v. di recente: Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 36196 del 23/11/2021, Rv. 662976 –01). Ric. 2018 n. 02333 sez. S2 -ud. 24-10-2022 -8- 4. In definitiva, il Collegio rigetta il ricorso, liquida le spese secondo soccombenza come da dispositivo. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, in favore del controricorrente, che liquida in 2.300,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi e agli accessori di legge nella misura del 15%. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo d
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