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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 agosto 2026

Cassazione n. 24654/2026

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[OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesidall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]-controricorrenti-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] GRADOdella SICILIA, SEZ.

STACC. di SIRACUSA n. 5614/2023 depositata il30/06/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/07/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 1547/2024Numero sezionale 5509/2026Numero di raccolta generale 24654/2026Data pubblicazione 15/08/2026Il notaio [OSCURATO:PERSONA] richiese il rimborso della somma di € 44.496,00 inrelazione all’avvenuto pagamento di imposte di registro e ipocatastalioggetto d’un avviso di liquidazione che gli era stato notificato in relazionea una compravendita da lui rogata in Siracusa il 14/12/2010, con la qualeIdeaconsult srl aveva acquistato un immobile nel quartiere Ortigia diquella città.

Sosteneva d’avere diritto alle agevolazioni ai sensi dell’art. 5della legge 168/82 (imposta di registro in misura fissa), ritenendo ancoraapplicabile il beneficio alla luce della sussistenza del PianoParticolareggiato.

L’Agenzia delle Entrate aveva respinto l’istanza,sostenendo come il piano fosse scaduto il 2/6/2000 e pertantol’agevolazione non fosse riconoscibile.Su ricorso del contribuente, che aveva radicato il procedimento n.4578/17, con sentenza 4457/06/16 la [OSCURATO:PERSONA] accolse il ricorso, ritenendo che tale Piano fosse vigente atempo indeterminato.Analogo ricorso, con n. r.g. 3225/2018, fu radicato da [OSCURATO:SOCIETA] e lastessa [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione e consentenza 4737/07/17, respinse il ricorso.Sugli appelli dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza 4457/16 e diIdeaconsult srl avverso la 4737/17, la Corte di Giustizia Tributaria di IIgrado della Sicilia, sez. staccata di Siracusa, previa riunione dei ricorsi, harespinto il gravame proposto dall’Ufficio, accogliendo quello della societàcontribuente, confermando pertanto la fondatezza del ricorso originarioproposto dal notaio così come di quello proposto dalla società.Secondo il giudice d’appello:- da una parte, è vero che ai piani di recupero, ai sensi degli artt. 27 dellalegge 457/78, si applicano le disposizioni previste per i PianiParticolareggiati dalla vigente legislazione regionale e, in mancanza, daquella statale;Numero registro generale 1547/2024Numero sezionale 5509/2026Numero di raccolta generale 24654/2026Data pubblicazione 15/08/2026- è altresì vero che il [OSCURATO:PERSONA] per il recupero di Ortigia, didurata decennale, è stato adottato con Decreto dell’Assessore regionale alTerritorio e all’Ambiente n. 286/90 in data 27.03.1990 e quindi era venutoa scadere in data 27.03.2000, mentre il Piano di Recupero era rimasto invigore;- tuttavia, “l’art. 5, c. 1, legge 168/82 subordina i benefici fiscali all’ipotesidi trasferimenti di immobili nei confronti di soggetti che attuino il recuperoprevisto dal Piano”.

Deve trattarsi, come nel caso in esame, di soggettiprivati che intendono dare attuazione alle previsioni del Piano di recupero.Ciò è possibile allorquando il Piano stesso è vigente per non essere spiratoil suo termine di efficacia;- il [OSCURATO:PERSONA] del Comune di Siracusa del 2007, approvatocon Decreto (rectius delibera consiliare n.d.r.) del 03.08.2007, harealizzato un nuovo Piano di Recupero, il cui contenuto richiamal’originario P.P.O. del 1990, con vigenza (decennale) dal 28.09.2007 al27.09.2017;- atteso che il trasferimento dell’immobile è avvenuto con Atto dicompravendita registrato il 14/12/2010, pertanto nella vigenza del nuovoPiano di Recupero, la contribuente aveva titolo per beneficiare delleagevolazioni succitate (art. 5, comma 1, legge 168/1982).Ricorre per Cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di un unicomotivo.La società e il notaio resistono con controricorso integrato da successivamemoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo di ricorso l’Ufficio si duole della violazione e falsaapplicazione degli artt. 27 della legge 457/78, 16 e 17 legge 1150/1942, 5legge 168/1982, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.Evidenzia come vi siano numerose pronunce di questa Corte che, inNumero registro generale 1547/2024Numero sezionale 5509/2026Numero di raccolta generale 24654/2026Data pubblicazione 15/08/2026riforma di contrarie affermazioni della giurisprudenza di merito, hannoescluso che la permanente efficacia di talune prescrizioni di zona stabilitenello specifico piano particolareggiato riverberino sul lato dei beneficifiscali per i soggetti che a tale piano si conformino (Cass., Sez. 5, n. 2399del 2017; Cass., Sez. 5, n. 2398 del 2017; Cass., Sez. 5, n. 18673 del2016; Cass., Sez. 5, n. 7046 del 2014).

Sostiene che l’inserimento in unpiano di recupero e la qualità soggettiva di attuatore il recupero sianorequisiti necessari per l’agevolazione fiscale, tanto che il venir meno delpiano comporta anche la decadenza dall’agevolazione, e persinoquand’essa non sia imputabile al contribuente (Sez. 5, n. 11786 del 12maggio 2008, Rv. 603039 – 01 e 14400 e 1515/2013).

Ribadisce che lanorma invocata, in quanto agevolativa, è di stretta interpretazione nonpotendosi applicare a un piano di recupero (1990-2000) che era scadutonel 2000, sette anni prima dell’atto rogato dal resistente.

Non sarebberilevante la circostanza richiamata dalla Corte territoriale secondo cui ladelibera 27/4/2004 del Consiglio Comunale avrebbe riconfermato “il valoredi [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA]” non potendo la deliberasuccitata prolungare surrettiziamente l’efficacia del piano, già fissato dallalegge in dieci anni (come già evidenziato da Cass. 1515/2013 e 32964/18in relazione ad analoga delibera del 10/5/2005).Richiama altresì le pronunce 2399/17 e 32964/18 che in situazioni deltutto analoghe e tra le stesse parti hanno deciso in tal senso.1.1 Il motivo è inammissibile.1.2 Nel caso specifico, infatti e da un lato, deve ritenersi che il ricorsodifetti dei requisiti d’autosufficienza e specificità atteso che:- non riporta il contenuto della delibera del 2007;- non confuta la ragione fondante la decisione di merito, che ha ritenuto lamedesima delibera Consiliare come approvazione, unitamente al P.R.G., diun nuovo piano di recupero, vigente sino al 2017, il cui contenutorichiama l’originario piano di Ortigia.Numero registro generale 1547/2024Numero sezionale 5509/2026Numero di raccolta generale 24654/2026Data pubblicazione 15/08/20261.3 Dall’altro lato l’inammissibilità consegue altresì all’impossibilità, perquesta Corte, di rivalutare il merito della delibera al fine della suaqualificazione.

Come infatti già evidenziato da questa Corte in unasituazione questa sì del tutto analoga, con pronuncia richiamata anche daicontroricorrenti nella memoria illustrativa (Cass. 29214/2020), la censura,sotto la veste di critiche per violazione di legge, cela in effettiinammissibili istanze di riesame delle risultanze processuali poste dallaCTR alla base del convincimento circa l'avvenuta approvazione conDecreto del 3.8.2007 di un nuovo Piano di Recupero con vigenzadecennale dal 28.9.2007 al 27.9.2017 trattandosi di censure fattuali adeterminazioni conseguenziali a valutazione delle prove (documentali)riservata al giudice del merito.

Al riguardo, va richiamato che il vizio diviolazione e falsa applicazione di norme di diritto consiste nella deduzionedi un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, dellafattispecie astratta recata da una norma di legge e, quindi, implicanecessariamente un problema interpretativo della stessa (di qui lafunzione di assicurare l'uniforme interpretazione della legge assegnata aquesta corte dal R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 65), mentrel'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzodelle risultanze di causa è esterna all'esatta interpretazione della norma dilegge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censuraè possibile, in sede di legittimità, sotto l'aspetto del vizio di motivazione,vizio che, essendo stata la sentenza impugnata depositatasuccessivamente all'[OSCURATO:DATA_NASCITA], sarebbe stata denunciabile nel presenteprocedimento ratione temporis secondo il testo dell'art. 360 c.p.c., comma1, n. 5, successivo alla modifica di cui al D.L. n. 83 del 2012, convertito inL. n. 134 del 2012, che limita al minimo costituzionale dell'omesso esamedi fatti storici il controllo sulla motivazione medesima.2.

Il ricorso va pertanto respinto e la ricorrente condannata alla rifusionedelle spese della fase di legittimità da liquidarsi come da dispositivo.Numero registro generale 1547/2024Numero sezionale 5509/2026Numero di raccolta generale 24654/2026Data pubblicazione 15/08/2026Non va disposta condanna ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R.n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, P.Q.Mrigetta il ricorso.Condanna la ricorrente al pagamento, a favore dei controricorrenti, dellespese della fase di legittimità che liquida in complessivi € 7.500,00, oltre €200,00 per esborsi, spese generali 15% e accessori di legge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 09/07/2026.Il PresidenteUgo Candia

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesidall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]-controricorrenti-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] GRADOdella SICILIA, SEZ. STACC. di SIRACUSA n. 5614/2023 depositata il30/06/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/07/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 1547/2024Numero sezionale 5509/2026Numero di raccolta generale 24654/2026Data pubblicazione 15/08/2026Il notaio [OSCURATO:PERSONA] richiese il rimborso della somma di € 44.496,00 inrelazione all’avvenuto pagamento di imposte di registro e ipocatastalioggetto d’un avviso di liquidazione che gli era stato notificato in relazionea una compravendita da lui rogata in Siracusa il 14/12/2010, con la qualeIdeaconsult srl aveva acquistato un immobile nel quartiere Ortigia diquella città. Sosteneva d’avere diritto alle agevolazioni ai sensi dell’art. 5della legge 168/82 (imposta di registro in misura fissa), ritenendo ancoraapplicabile il beneficio alla luce della sussistenza del PianoParticolareggiato. L’Agenzia delle Entrate aveva respinto l’istanza,sostenendo come il piano fosse scaduto il 2/6/2000 e pertantol’agevolazione non fosse riconoscibile.Su ricorso del contribuente, che aveva radicato il procedimento n.4578/17, con sentenza 4457/06/16 la [OSCURATO:PERSONA] accolse il ricorso, ritenendo che tale Piano fosse vigente atempo indeterminato.Analogo ricorso, con n. r.g. 3225/2018, fu radicato da [OSCURATO:SOCIETA] e lastessa [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione e consentenza 4737/07/17, respinse il ricorso.Sugli appelli dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza 4457/16 e diIdeaconsult srl avverso la 4737/17, la Corte di Giustizia Tributaria di IIgrado della Sicilia, sez. staccata di Siracusa, previa riunione dei ricorsi, harespinto il gravame proposto dall’Ufficio, accogliendo quello della societàcontribuente, confermando pertanto la fondatezza del ricorso originarioproposto dal notaio così come di quello proposto dalla società.Secondo il giudice d’appello:- da una parte, è vero che ai piani di recupero, ai sensi degli artt. 27 dellalegge 457/78, si applicano le disposizioni previste per i PianiParticolareggiati dalla vigente legislazione regionale e, in mancanza, daquella statale;Numero registro generale 1547/2024Numero sezionale 5509/2026Numero di raccolta generale 24654/2026Data pubblicazione 15/08/2026- è altresì vero che il [OSCURATO:PERSONA] per il recupero di Ortigia, didurata decennale, è stato adottato con Decreto dell’Assessore regionale alTerritorio e all’Ambiente n. 286/90 in data 27.03.1990 e quindi era venutoa scadere in data 27.03.2000, mentre il Piano di Recupero era rimasto invigore;- tuttavia, “l’art. 5, c. 1, legge 168/82 subordina i benefici fiscali all’ipotesidi trasferimenti di immobili nei confronti di soggetti che attuino il recuperoprevisto dal Piano”. Deve trattarsi, come nel caso in esame, di soggettiprivati che intendono dare attuazione alle previsioni del Piano di recupero.Ciò è possibile allorquando il Piano stesso è vigente per non essere spiratoil suo termine di efficacia;- il [OSCURATO:PERSONA] del Comune di Siracusa del 2007, approvatocon Decreto (rectius delibera consiliare n.d.r.) del 03.08.2007, harealizzato un nuovo Piano di Recupero, il cui contenuto richiamal’originario P.P.O. del 1990, con vigenza (decennale) dal 28.09.2007 al27.09.2017;- atteso che il trasferimento dell’immobile è avvenuto con Atto dicompravendita registrato il 14/12/2010, pertanto nella vigenza del nuovoPiano di Recupero, la contribuente aveva titolo per beneficiare delleagevolazioni succitate (art. 5, comma 1, legge 168/1982).Ricorre per Cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di un unicomotivo.La società e il notaio resistono con controricorso integrato da successivamemoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso l’Ufficio si duole della violazione e falsaapplicazione degli artt. 27 della legge 457/78, 16 e 17 legge 1150/1942, 5legge 168/1982, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.Evidenzia come vi siano numerose pronunce di questa Corte che, inNumero registro generale 1547/2024Numero sezionale 5509/2026Numero di raccolta generale 24654/2026Data pubblicazione 15/08/2026riforma di contrarie affermazioni della giurisprudenza di merito, hannoescluso che la permanente efficacia di talune prescrizioni di zona stabilitenello specifico piano particolareggiato riverberino sul lato dei beneficifiscali per i soggetti che a tale piano si conformino (Cass., Sez. 5, n. 2399del 2017; Cass., Sez. 5, n. 2398 del 2017; Cass., Sez. 5, n. 18673 del2016; Cass., Sez. 5, n. 7046 del 2014). Sostiene che l’inserimento in unpiano di recupero e la qualità soggettiva di attuatore il recupero sianorequisiti necessari per l’agevolazione fiscale, tanto che il venir meno delpiano comporta anche la decadenza dall’agevolazione, e persinoquand’essa non sia imputabile al contribuente (Sez. 5, n. 11786 del 12maggio 2008, Rv. 603039 – 01 e 14400 e 1515/2013). Ribadisce che lanorma invocata, in quanto agevolativa, è di stretta interpretazione nonpotendosi applicare a un piano di recupero (1990-2000) che era scadutonel 2000, sette anni prima dell’atto rogato dal resistente. Non sarebberilevante la circostanza richiamata dalla Corte territoriale secondo cui ladelibera 27/4/2004 del Consiglio Comunale avrebbe riconfermato “il valoredi [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA]” non potendo la deliberasuccitata prolungare surrettiziamente l’efficacia del piano, già fissato dallalegge in dieci anni (come già evidenziato da Cass. 1515/2013 e 32964/18in relazione ad analoga delibera del 10/5/2005).Richiama altresì le pronunce 2399/17 e 32964/18 che in situazioni deltutto analoghe e tra le stesse parti hanno deciso in tal senso.1.1 Il motivo è inammissibile.1.2 Nel caso specifico, infatti e da un lato, deve ritenersi che il ricorsodifetti dei requisiti d’autosufficienza e specificità atteso che:- non riporta il contenuto della delibera del 2007;- non confuta la ragione fondante la decisione di merito, che ha ritenuto lamedesima delibera Consiliare come approvazione, unitamente al P.R.G., diun nuovo piano di recupero, vigente sino al 2017, il cui contenutorichiama l’originario piano di Ortigia.Numero registro generale 1547/2024Numero sezionale 5509/2026Numero di raccolta generale 24654/2026Data pubblicazione 15/08/20261.3 Dall’altro lato l’inammissibilità consegue altresì all’impossibilità, perquesta Corte, di rivalutare il merito della delibera al fine della suaqualificazione. Come infatti già evidenziato da questa Corte in unasituazione questa sì del tutto analoga, con pronuncia richiamata anche daicontroricorrenti nella memoria illustrativa (Cass. 29214/2020), la censura,sotto la veste di critiche per violazione di legge, cela in effettiinammissibili istanze di riesame delle risultanze processuali poste dallaCTR alla base del convincimento circa l'avvenuta approvazione conDecreto del 3.8.2007 di un nuovo Piano di Recupero con vigenzadecennale dal 28.9.2007 al 27.9.2017 trattandosi di censure fattuali adeterminazioni conseguenziali a valutazione delle prove (documentali)riservata al giudice del merito. Al riguardo, va richiamato che il vizio diviolazione e falsa applicazione di norme di diritto consiste nella deduzionedi un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, dellafattispecie astratta recata da una norma di legge e, quindi, implicanecessariamente un problema interpretativo della stessa (di qui lafunzione di assicurare l'uniforme interpretazione della legge assegnata aquesta corte dal R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 65), mentrel'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzodelle risultanze di causa è esterna all'esatta interpretazione della norma dilegge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censuraè possibile, in sede di legittimità, sotto l'aspetto del vizio di motivazione,vizio che, essendo stata la sentenza impugnata depositatasuccessivamente all'[OSCURATO:DATA_NASCITA], sarebbe stata denunciabile nel presenteprocedimento ratione temporis secondo il testo dell'art. 360 c.p.c., comma1, n. 5, successivo alla modifica di cui al D.L. n. 83 del 2012, convertito inL. n. 134 del 2012, che limita al minimo costituzionale dell'omesso esamedi fatti storici il controllo sulla motivazione medesima.2. Il ricorso va pertanto respinto e la ricorrente condannata alla rifusionedelle spese della fase di legittimità da liquidarsi come da dispositivo.Numero registro generale 1547/2024Numero sezionale 5509/2026Numero di raccolta generale 24654/2026Data pubblicazione 15/08/2026Non va disposta condanna ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R.n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, P.Q.Mrigetta il ricorso.Condanna la ricorrente al pagamento, a favore dei controricorrenti, dellespese della fase di legittimità che liquida in complessivi € 7.500,00, oltre €200,00 per esborsi, spese generali 15% e accessori di legge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 09/07/2026.Il PresidenteUgo Candia
Sentenza Cassazione n. 24654/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris