Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2010
ECLI:EU:C:2010:401
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]
presentate il 6 luglio 2010
1
(
1
)
Causa C‑137/08
VB [OSCURATO:PERSONA].
contro
[OSCURATO:PERSONA]
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Budapesti II. és III. [OSCURATO:PERSONA] (Ungheria)]
«Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Competenza interpretativa della Corte – Potere e obbligo del giudice nazionale di esaminare d’ufficio la natura abusiva di una clausola attributiva di competenza
– Criteri di valutazione – Principi comunitari di equivalenza e di effettività – Principio dispositivo nel diritto processuale nazionale – Principi del procedimento pregiudiziale»
I –
Introduzione
1.
La presente causa verte su una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta, ai sensi dell’art. 234 CE (
2
), dal Budapesti II. és III. [OSCURATO:PERSONA] (organo giurisdizionale dei distretti II e III di Budapest; in prosieguo: il
«giudice del rinvio»), con la quale sono state sottoposte alla Corte varie questioni riguardanti l’interpretazione della direttiva
del Consiglio 5 aprile 1993, 93/13/CEE, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (
3
).
2.
La domanda di pronuncia pregiudiziale trae origine da una causa relativa al rimborso di un prestito che vede contrapposti
la VB [OSCURATO:PERSONA]. (in prosieguo: la «ricorrente nella causa principale») e il sig. [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo:
il «convenuto nella causa principale»). Nell’ambito di tale causa è sorta, inter alia, la questione vertente sul ruolo da
attribuirsi alla Corte nel far sì che in tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri dell’Unione europea i diritti dei consumatori vengano tutelati
in modo uniforme, così come prescritto dalla direttiva 93/13. Tale questione va risolta alla luce della giurisprudenza della
Corte fino ad oggi sviluppatasi e, soprattutto, alla luce della sentenza 4 giugno 2009, causa C‑243/08, [OSCURATO:PERSONA] (
4
).
II –
Quadro normativo
A –
Diritto comunitario
1. [OSCURATO:PERSONA] della Corte di giustizia
3.
L’art. 23 del protocollo sullo [OSCURATO:PERSONA] della Corte di giustizia dispone che:
«Nei casi contemplati dall’articolo 35, paragrafo 1, del trattato UE, dall’articolo 234 del trattato CE e dall’articolo 150
del trattato CEEA, la decisione del giudice nazionale che sospende la procedura e si rivolge alla Corte è notificata a quest’ultima
a cura di tale giudice nazionale. Tale decisione è quindi notificata a cura del cancelliere della Corte alle parti in causa,
agli [OSCURATO:PERSONA] membri e alla [OSCURATO:PERSONA], nonché al Consiglio o alla Banca centrale europea, quando l’atto di cui si contesta
la validità o l’interpretazione emani da questi ultimi, e al Parlamento europeo e al Consiglio quando l’atto di cui si contesta
la validità o l’interpretazione sia stato emanato congiuntamente da queste due istituzioni.
Nel termine di due mesi da tale ultima notificazione, le parti, gli [OSCURATO:PERSONA] membri, la [OSCURATO:PERSONA] e, quando ne sia il caso,
il Parlamento europeo, il Consiglio e la Banca centrale europea hanno il diritto di presentare alla Corte memorie ovvero osservazioni
scritte.
Nei casi contemplati dall’articolo 234 del trattato CE, la decisione del giudice nazionale è inoltre notificata, a cura del
cancelliere della Corte, agli [OSCURATO:PERSONA] parti contraenti dell’accordo sullo Spazio economico europeo diversi dagli [OSCURATO:PERSONA] membri
nonché all’Autorità di vigilanza AELS (EFTA) prevista da detto accordo, i quali, entro due mesi dalla notifica, laddove si
tratti di uno dei settori di applicazione dell’accordo, possono presentare alla Corte memorie ovvero osservazioni scritte.
(…)».
4.
Con l’entrata in vigore, il 1º dicembre 2009, del Trattato di Lisbona che modifica il Trattato sull’Unione europea e il Trattato
che istituisce la Comunità europea, anche l’art. 23 dello [OSCURATO:PERSONA] della Corte ha subìto modifiche (
5
). Queste ultime, in realtà, hanno apportato solo alcune precisazioni con riferimento al procedimento pregiudiziale ora disciplinato
dall’art. 267 TFUE.
2. La direttiva 93/13
5.
Ai sensi del suo art. 1, n. 1, la direttiva è volta a ravvicinare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative
degli [OSCURATO:PERSONA] membri concernenti le clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore.
6.
L’art. 3, n. 1, della direttiva prevede quanto segue:
«Una clausola contrattuale, che non è stata oggetto di negoziato individuale, si considera abusiva se, malgrado il requisito
della buona fede, determina, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti
derivanti dal contratto».
7.
L’art. 6, n. 1, della medesima direttiva così dispone:
«[OSCURATO:PERSONA] membri prevedono che le clausole abusive contenute in un contratto stipulato fra un consumatore ed un professionista
non vincolano il consumatore, alle condizioni stabilite dalle loro legislazioni nazionali, e che il contratto resti vincolante
per le parti secondo i medesimi termini, sempre che esso possa sussistere senza le clausole abusive».
8.
L’art. 7, n. 1, della direttiva è formulato nei seguenti termini:
«[OSCURATO:PERSONA] membri, nell’interesse dei consumatori e dei concorrenti professionali, provvedono a fornire mezzi adeguati ed
efficaci per far cessare l’inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e dei consumatori».
B –
Diritto nazionale
9.
Dall’ordinanza di rinvio risulta che il legislatore ungherese ha recepito in più fasi la direttiva 93/13/CEE. Le disposizioni
oggi vigenti sono l’esito delle modifiche apportate dalla legge III del 2006, che ha introdotto, inter alia, gli artt. 205/A,
205/B e da 209 a 209/B del codice civile ungherese (in prosieguo: il «codice civile»).
10.
Ai sensi dell’art. 205/A, n. 1, del codice civile, devono essere considerate condizioni generali di contratto le clausole
contrattuali che una parte abbia predisposto preventivamente, unilateralmente e senza la partecipazione della controparte,
in vista della stipulazione di più contratti, e che non siano state oggetto di specifica trattativa tra le parti.
11.
Ai sensi dell’art. 205/A, n. 2, del codice civile, alla parte che invoca determinate condizioni generali di contratto incombe
l’onere di provare che le clausole contrattuali sono state oggetto di specifica trattativa tra le parti. Tale regola deve
essere applicata anche qualora sia controverso tra le parti se esse abbiano negoziato individualmente le clausole contrattuali
predisposte unilateralmente e preventivamente dalla parte che ha stipulato il contratto con il consumatore.
12.
Ai sensi dell’art. 205/A, n. 3, del codice civile, ai fini della qualificazione come condizioni generali di contratto risultano
irrilevanti la portata e la forma delle clausole, il loro tenore nonché la circostanza che risultino predisposte nel documento
contrattuale o in un documento separato.
13.
Ai sensi dell’art. 205/B, n. 1, del codice civile, le condizioni generali di contratto divengono parte integrante del contratto
solo qualora colui che le applica abbia reso possibile alla controparte di conoscerne il contenuto e qualora quest’ultima
le abbia accettate espressamente o per fatti concludenti.
14.
Ai sensi dell’art. 205/B, n. 2, del codice civile, la controparte deve essere espressamente informata relativamente alle condizioni
generali di contratto che si discostino in modo sostanziale dalla prassi contrattuale abituale o dalla normativa applicabile
ai contratti o, ancora, da un qualsiasi accordo precedentemente applicato tra le parti. Clausole di questo genere divengono
parte integrante del contratto solo qualora la controparte le accetti espressamente in base a un’informativa specifica, diretta
a richiamare l’attenzione al riguardo.
15.
Ai sensi dell’art. 205/C del codice civile, se esiste incompatibilità tra le condizioni generali del contratto e altre clausole
del contratto, sono queste ultime a costituire parte integrante del contratto.
16.
Ai sensi dell’art. 209, n. 1, del codice civile, le condizioni generali di contratto, così come le clausole di un contratto
stipulato con un consumatore che non siano state oggetto di specifica trattativa, devono essere considerate abusive nel caso
in cui, in violazione dei requisiti di buona fede e di lealtà, determinino i diritti e gli obblighi delle parti derivanti
dal contratto, in modo unilaterale e ingiustificato, a discapito della parte contraente che non ha redatto le condizioni contrattuali
in questione.
17.
Ai sensi dell’art. 209, n. 2, del codice civile, in sede di accertamento del carattere abusivo di una clausola devono essere
esaminate tutte quelle circostanze, esistenti all’epoca della stipulazione del contratto, che hanno dato luogo alla sottoscrizione
di quest’ultimo, nonché la natura della prestazione convenuta e la relazione della clausola in questione con le altre clausole
del contratto o con altri contratti.
18.
In conformità all’art. 209, n. 5, del codice civile, una clausola contrattuale non può essere considerata abusiva qualora
sia imposta da una norma giuridica o sia stata predisposta conformemente a quanto disposto da una norma giuridica.
19.
Ai sensi dell’art. 209/A, n. 1, del codice civile, le clausole abusive che formano parte integrante del contratto in quanto
condizioni generali di contratto possono essere impugnate dalla parte danneggiata.
20.
Ai sensi dell’art. 209/A, n. 2, del codice civile, nei contratti stipulati con i consumatori sono nulle le clausole abusive
che formano parte integrante del contratto in quanto condizioni generali di contratto, così come quelle che sono state predisposte
unilateralmente e senza specifica trattativa dalla parte che stipula un contratto con il consumatore. La nullità può essere
invocata solo nell’interesse del consumatore.
21.
Con riguardo al procedimento pregiudiziale, il legislatore ungherese ha modificato il codice di procedura civile mediante
la legge n. XXX del 2003. In conseguenza di tale modifica l’art. 155/A, n. 2, del codice di procedura civile dispone che i
giudici ungheresi sono tenuti a inviare le loro ordinanze di rinvio, per informazione, anche al Ministro della Giustizia,
contemporaneamente alla presentazione delle stesse dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea.
III –
Fatti, causa principale e questioni pregiudiziali
22.
Il procedimento principale verte su una controversia concernente il rimborso di un mutuo contratto dal convenuto nella causa
principale allo scopo di finanziare l’acquisto di un autoveicolo. Il mutuo è stato stipulato dalla ricorrente nell’ambito
della propria attività professionale, mentre il convenuto ha concluso il contratto, in data 14 aprile 2006, in qualità di
consumatore. Allorché il convenuto ha cessato di adempiere l’obbligo di pagamento su di lui gravante alla luce del contratto
di mutuo, la ricorrente ha risolto il contratto e ha richiesto al convenuto la corresponsione del saldo dovuto.
23.
La ricorrente nella causa principale ha chiesto che venisse emanata un’ingiunzione di pagamento, ma non ha presentato la propria
istanza dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] (tribunale municipale di Ráckeve) – foro generale del domicilio del convenuto –,
ma si è invece richiamata ad una clausola contrattuale che attribuiva al giudice del rinvio la competenza esclusiva a risolvere
le controversie derivanti dal contratto. La sede della ricorrente, benché prossima sia dal punto di vista geografico sia dal
punto di vista dei collegamenti, non rientra nella circoscrizione del giudice del rinvio.
24.
Detto giudice ha emanato l’ingiunzione di pagamento, avverso la quale il convenuto ha presentato opposizione contestando la
pretesa della ricorrente, senza tuttavia dedurre argomenti in punto di merito e senza indicare, nella propria opposizione,
in che misura e per quali motivi ritenesse infondata la pretesa della ricorrente.
25.
Prima della fissazione dell’udienza il giudice del rinvio ha constatato che il domicilio del convenuto non si trovava nella
propria circoscrizione e che la ricorrente aveva presentato la propria richiesta di ingiunzione di pagamento dinanzi al giudice
ubicato in prossimità della propria sede ai sensi delle condizioni generali. Tale richiamo alle condizioni contrattuali ha
fatto sorgere, nel giudice del rinvio, dubbi circa la clausola in questione.
26.
Alla luce di quanto precede il giudice ha sospeso il procedimento e ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
1) Se, ai sensi dell’art. 23 del protocollo sullo [OSCURATO:PERSONA] della Corte di giustizia allegato al Trattato dell’Unione europea,
al Trattato che istituisce la Comunità europea e al Trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, sia
esclusa la possibilità che il giudice nazionale informi d’ufficio del rinvio il Ministro della Giustizia del suo stesso Stato
membro, contemporaneamente all’avvio del procedimento in questione.
2) Se la Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, abbia la competenza anche per interpretare la nozione di «clausola contrattuale abusiva»
di cui all’art. 3, n. 1, della direttiva del Consiglio 5 aprile 1993, 93/13/CEE, concernente le clausole abusive nei contratti
stipulati con i consumatori, nonché le clausole elencate nell’allegato della medesima direttiva.
3) In caso di risposta positiva, se la domanda di pronuncia pregiudiziale con la quale si domanda una siffatta interpretazione
possa vertere, nell’interesse di un’applicazione uniforme in tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri del livello di tutela dei diritti dei
consumatori garantito dalla direttiva 93/13, sulla questione relativa a quali siano gli aspetti che il giudice nazionale può
o deve tenere in considerazione allorché i criteri generali stabiliti dalla direttiva vadano applicati ad una specifica e
singola clausola individuale.
4) Se il giudice nazionale che ravvisi autonomamente la possibile sussistenza di una clausola contrattuale abusiva possa, d’ufficio,
effettuare un’indagine volta ad accertare gli elementi di diritto e di fatto necessari a compiere tale valutazione, laddove
il diritto processuale nazionale ammetta un siffatto esame solo su richiesta delle parti e una siffatta richiesta non sia
stata avanzata.
IV –
Procedimento dinanzi alla Corte
27.
L’ordinanza di rinvio datata 27 marzo 2008 e contenente le tre questioni originariamente sollevate è pervenuta alla cancelleria
della Corte il 7 aprile 2008.
28.
Con ordinanza 15 settembre 2008, pervenuta il 22 settembre 2008, il giudice del rinvio ha inserito nella propria ordinanza
di rinvio una quarta questione, che però è stata da questi nuovamente ritirata con ordinanza 29 gennaio 2009.
29.
Con ordinanza 2 luglio 2009, pervenuta il 3 luglio 2009, il giudice del rinvio ha comunicato alla Corte che, non ritenendo
necessario, alla luce della sentenza [OSCURATO:PERSONA] GSM, che venissero risolte le questioni sub 1) e 2) sollevate con ordinanza 27
marzo 2008, ritirava le suddette questioni. Di contro, il giudice a quo ha chiesto che venisse risolta la terza questione
originariamente proposta nella domanda pregiudiziale, aggiungendo a quest’ultima ulteriori tre questioni.
30.
La versione definitiva delle questioni pregiudiziali è quella riportata supra.
31.
I governi della Repubblica d’Ungheria, d’Irlanda, del [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA], così come la [OSCURATO:PERSONA], hanno
presentato osservazioni scritte nei termini previsti dall’art. 23 dello [OSCURATO:PERSONA] della Corte.
32.
Poiché nessuna delle parti interessate ha chiesto l’avvio della fase orale del procedimento, dopo la riunione generale della
Corte del 9 marzo 2010 si sono potute predisporre le presenti conclusioni.
V –
Principali argomenti delle parti
A –
Sulla prima questione pregiudiziale
33.
Il
governo ungherese
osserva che le disposizioni processuali nazionali controverse susciterebbero problemi solo laddove apportassero limitazioni
al procedimento pregiudiziale disciplinato dall’art. 234 CE.
34.
Esso sottolinea di aver un interesse sostanziale ad essere informato quanto più velocemente possibile di tutti i rinvii pregiudiziali
e dei loro oggetti, atteso che le domande di pronuncia pregiudiziale proposte dai giudici nazionali sono atte ad influenzare
sia l’applicazione del diritto ungherese sia l’interpretazione del diritto comunitario. Dal silenzio delle disposizioni del
diritto comunitario che disciplinano in linea generale il procedimento pregiudiziale non potrebbe desumersi che agli [OSCURATO:PERSONA]
membri sia preclusa la possibilità di attuare un meccanismo che consenta loro di venire a conoscenza il più velocemente possibile
delle ordinanze di rinvio, tanto più che esse verrebbero loro comunque notificate dal cancelliere della Corte.
35.
Il governo ungherese esclude che sia inconciliabile con il diritto comunitario il fatto che uno Stato membro venga informato
di un rinvio pregiudiziale prima delle altre parti interessate.
36.
[OSCURATO:PERSONA]
sottolinea che l’art. 23 dello [OSCURATO:PERSONA] della Corte non vieti al giudice nazionale in questione di informare del rinvio pregiudiziale
altre autorità, quali ad esempio il Ministero competente per gli affari di giustizia. Un siffatto divieto non potrebbe nemmeno
desumersi dalla disposizione secondo cui è la Corte a notificare agli [OSCURATO:PERSONA] membri la decisione di rinvio dei giudici nazionali.
37.
La trasmissione dell’ordinanza di rinvio – con la quale si instaura il procedimento pregiudiziale ai sensi dell’art. 234 CE
– al Ministero della Giustizia non renderebbe né impossibile né eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti garantiti
dal diritto comunitario. Nell’ambito del procedimento pregiudiziale non sarebbe ravvisabile alcun principio che proibisca
di dare informazioni circa un procedimento giudiziario o circa una fase processuale ad un soggetto che potenzialmente può
essere parte del procedimento.
38.
[OSCURATO:PERSONA] è dell’avviso che il rischio che i giudici nazionali, in tal modo, vengano potenzialmente influenzati potrebbe
sorgere solo laddove si ponesse quale condizione per la proposizione della domanda pregiudiziale la previa informazione delle
autorità nazionali. Per quanto concerne la causa principale, l’obbligo previsto dal diritto nazionale, se raffrontato con
il diritto comunitario, non introdurrebbe tuttavia alcun nuovo elemento atto ad influenzare le decisioni dei giudici nazionali,
ragione per cui non si configurerebbe alcuna limitazione del diritto di avviare un procedimento pregiudiziale.
B –
Sulla seconda questione pregiudiziale
39.
Il
governo ungherese
osserva che, per poter dedurre il carattere abusivo di una clausola contrattuale, è necessario valutare tutte le particolari
circostanze concernenti l’oggetto del contratto e la sua conclusione. Il giudice nazionale dovrebbe esaminare la clausola
contrattuale e stabilire se essa presenti le caratteristiche che la rendono abusiva ai sensi dell’art. 3, n. 1, della direttiva
93/13.
40.
[OSCURATO:PERSONA]
sostiene che la competenza interpretativa di cui è dotata la Corte si estende anche alla nozione di «clausola abusiva» di
cui alla direttiva 93/13. La Corte non avrebbe tuttavia la competenza per stabilire se, nel caso concreto, una determinata
clausola possa o meno essere valutata come tale, essendo questa una prerogativa spettante al giudice nazionale investito della
causa principale.
C –
Sulla terza questione pregiudiziale
41.
Ad avviso del
governo ungherese
la Corte, attraverso l’interpretazione della nozione di clausola abusiva e delle tipologie di clausole menzionate nell’allegato
della direttiva 93/13, può fornire al giudice nazionale specifici criteri interpretativi che gli consentano di pronunciarsi
sul carattere abusivo di una determinata clausola contrattuale.
42.
[OSCURATO:PERSONA]
ritiene che il dare indicazioni alle autorità giudiziarie nazionali su come applicare il diritto comunitario rappresenti una
parte essenziale dell’interpretazione delle norme comunitarie da parte della Corte. Quest’ultima, pertanto, avrebbe una siffatta
competenza anche in relazione a questioni connesse all’applicazione della direttiva 93/13.
D –
Sulla quarta questione pregiudiziale
43.
Il
governo irlandese
sostiene che se, nella sentenza [OSCURATO:PERSONA], la Corte di giustizia avesse inteso imporre rigidamente ai giudici nazionali il compito
di esaminare d’ufficio il carattere abusivo di una clausola contrattuale, avrebbe esplicitato tale compito in termini non
equivoci. Essa avrebbe, invece, chiarito che il compito del giudice nazionale così come definito ai punti 32 e 35 della sentenza
[OSCURATO:PERSONA] sussiste «a partire dal momento in cui dispone degli elementi di diritto e di fatto necessari a tal fine». Il governo
irlandese ritiene perciò che nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] la Corte abbia effettuato un bilanciamento tra gli interessi dei consumatori
ed il rispetto dei principi fondamentali su cui si fondano gli ordinamenti nazionali.
44.
Per il governo irlandese, la soluzione affermativa a questa questione pregiudiziale implicherebbe per i giudici nazionali
il compito di accertare d’ufficio gli elementi di diritto e di fatto in grado di consentire loro di stabilire se una clausola
contrattuale sia eventualmente abusiva. Un simile approccio imporrebbe ai giudici nazionali il compito di effettuare tali
accertamenti, anche laddove ciò contrastasse con le regole processuali nazionali. Il governo irlandese sottolinea invece come
la sentenza [OSCURATO:PERSONA] abbia rispettato il «ruolo passivo» che le autorità giudiziarie nazionali hanno nelle controversie di natura
civile che coinvolgono soggetti privati.
45.
Il
governo ungherese
fa valere che l’art. 6, n. 1, della direttiva 93/13 rappresenta una norma imperativa di ordine pubblico. Da ciò conseguirebbe
che, nel valutare il carattere abusivo delle clausole contrattuali, il giudice nazionale, alla luce del principio comunitario
di equivalenza, dovrebbe applicare le medesime regole processuali applicabili in relazione alle disposizioni nazionali di
ordine pubblico. Laddove il diritto nazionale preveda il potere o l’obbligo di procedere ad indagini d’ufficio in sede di
applicazione delle disposizioni di ordine pubblico, ciò dovrebbe parimenti valere per quanto concerne la valutazione del carattere
abusivo di clausole contenute in un contratto stipulato con consumatori.
46.
La direttiva 93/13 non imporrebbe ai giudici nazionali alcun obbligo di procedere ad un accertamento delle circostanze del
caso, ossia di valutare d’ufficio il carattere abusivo delle clausole contrattuali. Ai sensi del principio di autonomia processuale
degli [OSCURATO:PERSONA] membri, sarebbero le norme nazionali a definire la portata dell’obbligo di procedere ad indagini d’ufficio.
47.
Il governo ungherese rileva inoltre che, laddove il diritto nazionale ammetta indagini d’ufficio nell’ambito del diritto contrattuale,
tale caratteristica del processo dovrebbe trovare applicazione anche nel caso di clausole abusive di cui alla direttiva 93/13.
Laddove, invece, il diritto nazionale ponga in primo piano i diritti delle parti, subordinando l’esame del giudice nazionale
ad una loro istanza, tale disciplina dovrebbe valere anche per la valutazione del carattere abusivo di una clausola contrattuale
ai sensi della direttiva. Qualora il giudice nazionale dovesse ritenere necessari ulteriori elementi probatori per valutare
una clausola contrattuale, egli sarebbe tenuto a comunicare alle parti i fatti che necessitano di esame in modo che dette
parti possano operare le opportune deduzioni.
48.
Il
governo olandese
osserva che la quarta questione pregiudiziale riguarda probabilmente un caso in cui la parte convenuta non si sia costituita
in giudizio e il giudice nazionale abbia pronunciato una sentenza contumaciale. Esso ritiene che il fatto di obbligare sempre
un giudice, chiamato a pronunciare una sentenza contumaciale, ad esaminare d’ufficio il carattere abusivo delle clausole contrattuali
significherebbe imporre al giudice stesso, oltre che all’intero sistema giudiziario nazionale, un onere sproporzionato. A
tal fine, il giudice nazionale dovrebbe cercare di ottenere d’ufficio le clausole contrattuali ed esaminare d’ufficio il contratto
in toto, condizioni generali incluse, anche laddove il consumatore rimanga completamente inerte. Allo stesso tempo dovrebbe
essere riconosciuta alla controparte la possibilità di prendere posizione in relazione all’eventualità che una clausola contrattuale
venga dichiarata nulla o in relazione alla nullità dell’intero contratto.
49.
Il fatto che il diritto processuale nazionale limiti la possibilità per un giudice nazionale di avviare un’indagine d’ufficio
non significherebbe che una siffatta indagine non possa mai avere luogo. Laddove una clausola attributiva di competenza dovesse
essere percepita come abusiva, il giudice nazionale dovrebbe procedere ad un’analisi della stessa al fine di garantire l’effettiva
tutela giuridica del consumatore.
50.
Il giudice nazionale sarebbe inoltre sempre tenuto a verificare d’ufficio se una clausola attributiva di competenza contenuta
in un contratto si configuri come abusiva ai sensi dell’art. 6 della direttiva 93/13, e ciò anche in un processo contumaciale.
Una clausola attributiva di competenza atta a rendere impossibile o difficoltosa la contestazione di una domanda giudiziale
da parte del consumatore pregiudicherebbe l’effettività della tutela giuridica perseguita dalla direttiva. Ne consegue che
il giudice dovrebbe sempre valutare d’ufficio la clausola in questione.
51.
[OSCURATO:PERSONA] il
governo del [OSCURATO:PERSONA]
, un’interpretazione del punto 35 della sentenza [OSCURATO:PERSONA] nel senso che sussiste un generale obbligo d’indagine in capo al giudice
nazionale produrrebbe gravi conseguenze, tali addirittura da compromettere l’autonomia processuale degli ordinamenti degli
[OSCURATO:PERSONA] membri. Laddove al giudice non siano stati forniti gli elementi di fatto e di diritto necessari per valutare il carattere
abusivo di una clausola contrattuale o laddove il consumatore abbia rinunciato ad allegare il carattere abusivo di una clausola
contrattuale, l’ascrivere al giudice nazionale un generale obbligo d’indagine colliderebbe con il sistema di garanzie introdotto
dalla direttiva 93/13.
52.
Qualora una clausola abusiva (o potenzialmente abusiva) sia riconosciuta come tale da una parte o dal giudice e qualora essa,
in connessione ad una norma processuale nazionale, faccia sì che il consumatore sia dissuaso dal proseguire la causa, detta
clausola dovrebbe obbligatoriamente essere disapplicata dal giudice nazionale, ad esempio sollevando la questione ex officio,
prima che l’effetto deterrente si esplichi. Un generale obbligo d’indagine andrebbe a pregiudicare il diritto di accesso alla
giustizia del consumatore, posto che esso determinerebbe un aumento delle spese processuali e degli oneri ed escluderebbe
la possibilità di ottenere provvedimenti esecutivi semplici, poco onerosi e rapidi.
53.
[OSCURATO:PERSONA] il governo del [OSCURATO:PERSONA], sarebbe inimmaginabile che l’ordinamento giudiziario degli [OSCURATO:PERSONA] membri potesse considerare
ogni azione volta a far valere un credito pecuniario come si trattasse di un credito contestato. In questo caso sarebbe necessario
individuare un giudice che esaminasse i documenti contrattuali e gli elementi di fatto su cui si basa ogni azione. Oltre a
ciò, entrambe le parti dovrebbero essere sollecitate a produrre in giudizio il testo del contratto e tutti i documenti a questo
connessi, in modo che il giudice nazionale potesse valutare tutte le circostanze di natura fattuale relative alla conclusione
del contratto.
54.
Se la Corte dovesse addivenire alla conclusione che i giudici nazionali sono tenuti ad adottare tutte le misure necessarie
a garantire la disponibilità di tutti gli elementi di fatto e di diritto necessari a valutare il carattere abusivo di una
clausola contrattuale, ciò potrebbe urtare contro le disposizioni del regolamento (CE) del Parlamento e del Consiglio 12 dicembre
2006, n. 1896, che istituisce un procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento (
6
).
55.
[OSCURATO:PERSONA]
fa valere che la disciplina di cui all’art. 6, n. 1, della direttiva 93/13 si applica all’ipotesi in cui una determinata
clausola contrattuale sia abusiva e determina, quale conseguenza giuridica dell’abusività, la mancata obbligatorietà della
clausola stessa. La questione pregiudiziale, tuttavia, non farebbe riferimento ad un’ipotesi caratterizzata dall’abusività
della clausola, bensì all’ipotesi in cui il giudice nazionale si limiti a supporre che la clausola contrattuale abbia carattere
abusivo, ma non lo possa accertare. La direttiva, però, non deterrebbe alcuna indicazione al riguardo.
56.
La Corte non avrebbe ancora chiarito se il giudice nazionale abbia l’obbligo di valutare d’ufficio il carattere abusivo di
una clausola contrattuale, allorché egli non disponga degli elementi di fatto e di diritto a tal fine necessari. In effetti,
il diritto comunitario non conterrebbe alcuna disposizione che legittimi il giudice nazionale ad individuare d’ufficio gli
elementi di fatto e di diritto, laddove non disponibili, atti a consentirgli di risalire al carattere abusivo di una clausola
contrattuale.
57.
[OSCURATO:PERSONA] la [OSCURATO:PERSONA] il diritto comunitario assegnerebbe al giudice nazionale compiti analoghi a quelli spettanti ad un
giudice istruttore, qualora lo obbligasse a compiere indagini d’ufficio non appena vi fosse il sospetto del carattere abusivo
di una determinata clausola contrattuale. Un simile intervento richiederebbe la previa emanazione, a livello nazionale, di
dettagliate disposizioni di carattere processuale. Si dovrebbero, ad esempio, chiarire quali siano i casi e quale sia il livello
di sospetto tali da richiedere che il giudice nazionale proceda ad una siffatta indagine. Si dovrebbero, inoltre, definire
gli strumenti processuali di cui, se del caso, quest’ultimo dispone. Una siffatta dilatazione delle competenze del giudice
nazionale potrebbe determinare un’alterazione significativa della struttura degli ordinamenti giudiziari degli [OSCURATO:PERSONA] membri.
58.
Tuttavia il giudice nazionale, nel verificare d’ufficio la propria competenza, sarebbe obbligato ad approfondire la questione
dell’abusività di una clausola, nei limiti in cui disponga degli elementi di fatto e di diritto a tal fine necessari, e a
disapplicare la clausola abusiva, sempre che a ciò non si opponga il consumatore.
VI –
Valutazione giuridica
A –
Considerazioni introduttive
59.
La presente causa offre nuovamente alla Corte l’occasione di approfondire la propria giurisprudenza sulle clausole abusive
nei contratti stipulati con i consumatori di cui alla direttiva 93/13. In limine, occorre ricordare che qui non si tratta
né di valutare né di contraddistinguere gli elementi che tipicamente caratterizzano una siffatta clausola, bensì di chiarire
alcuni aspetti legati alla ripartizione della competenza e agli assetti istituzionali relativi a quel complesso rapporto di
cooperazione che lega la Corte e i giudici nazionali e che, per quanto concerne la tutela dei consumatori, è particolarmente
connotato da una rigida divisione dei ruoli (
7
). Dovranno essere precisati soprattutto i poteri del giudice nazionale, al quale, in quanto giudice comunitario sotto il profilo
funzionale, spetta il compito di dare applicazione al diritto comunitario nella causa principale, attenendosi agli orientamenti
interpretativi espressi dalla Corte.
60.
Le prime tre questioni pregiudiziali riguardano essenzialmente il procedimento pregiudiziale, così come disciplinato dall’art. 234 CE
e ora – con l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona – dall’art. 267 TFUE (
8
), così come più esattamente configurato dalle disposizioni processuali dello [OSCURATO:PERSONA] della Corte. Nell’ambito di tali questioni
particolare attenzione è dedicata alla valutazione del carattere abusivo delle clausole postulata dalla direttiva 93/13. Sotto
il profilo contenutistico si distingue la quarta questione pregiudiziale che concerne invece le competenze di cui è investito
il giudice nazionale. Per chiarezza, le questioni pregiudiziali verranno esaminate in questo stesso ordine.
B –
Sulla prima questione pregiudiziale
1. Osservazioni generali
61.
Le norme fondamentali sul sistema giurisdizionale dell’Unione sono contenute nel Trattato CE, nel Trattato CEEA, nonché, in
misura minore, nel Trattato UE. L’allegato protocollo sullo [OSCURATO:PERSONA] della Corte contiene a sua volta una disciplina quadro,
cui i giudici dell’Unione sono tenuti a conformarsi attraverso un proprio regolamento di procedura. [OSCURATO:PERSONA] della Corte,
di cui il giudice del rinvio richiede l’interpretazione con la prima questione pregiudiziale, è, come si evince dagli artt. 245
e 311 CE, parte integrante del diritto primario. Ne segue che la Corte può far discendere la propria competenza interpretativa
sulle norme dello [OSCURATO:PERSONA], art. 23 incluso, direttamente dall’art. 234, n. 1, lett. a), CE (
9
).
62.
Per quanto concerne la questione della conciliabilità con l’art. 23 dello [OSCURATO:PERSONA] di una norma quale quella di cui all’art. 155/A,
n. 2, del codice di procedura civile ungherese, occorre rilevare che, così come per ogni norma giuridica comunitaria, il rapporto
tra lo [OSCURATO:PERSONA] e il diritto degli [OSCURATO:PERSONA] membri è caratterizzato dalla primazia del diritto comunitario, ragion per cui una
disciplina processuale nazionale che obblighi i giudici nazionali ad inviare, a titolo informativo, anche al Ministero di
Giustizia la domanda di pronuncia pregiudiziale nel momento in cui la si trasmette alla Corte, può essere considerata conforme
al diritto comunitario solo se né dall’art. 23 dello [OSCURATO:PERSONA] né da altre disposizioni del diritto comunitario siano desumibili
indicazioni giuridiche di carattere contrario.
2. Limiti posti dal diritto comunitario
a) Art. 23 dello [OSCURATO:PERSONA] della Corte
63.
Dall’art. 23 dello [OSCURATO:PERSONA] non può certo direttamente desumersi il divieto di adozione di una siffatta disciplina. Né la lettera,
né la ratio di tale norma – volta a rendere possibile che, attraverso la notificazione dell’ordinanza di rinvio, i governi
degli [OSCURATO:PERSONA] membri e le altre parti interessate presentino osservazioni sulle questioni pregiudiziali (
10
) – impediscono una trasmissione diretta dell’ordinanza di rinvio al governo dello Stato membro in questione, atteso che sia
l’art. 23 dello [OSCURATO:PERSONA] sia la disciplina nazionale, pur non essendo propriamente identici, sono preordinati ad informare
uno Stato membro ed assolvono, in definitiva, ad un’identica funzione processuale.
64.
Occorre chiarire, tuttavia, se vi siano altre norme che ostino a tale disciplina nazionale.
b) Principi di equivalenza ed effettività
65.
In proposito occorre in primo luogo ricordare che il diritto processuale degli [OSCURATO:PERSONA] membri non è, in linea generale, oggetto
di armonizzazione e che, in tale ambito, non sussiste nemmeno una competenza legislativa generale delle Comunità. Di conseguenza,
la Comunità riconosce anche l’autonomia degli ordinamenti processuali nazionali (
11
). Tale principio vale anche con riferimento al procedimento pregiudiziale di cui all’art. 234 CE; compete, ad esempio, esclusivamente
al giudice nazionale la facoltà di sospendere, se del caso, il procedimento in questione e di adire la Corte. L’art. 234 CE
attribuisce al giudice nazionale il potere di valutare se egli necessiti di una decisione su una questione di diritto comunitario.
Di conseguenza, il procedimento pregiudiziale dinanzi alla Corte non può essere sospeso se non in caso di revoca o di annullamento
dell’atto con cui il giudice nazionale effettua il rinvio (
12
). È esclusivamente alla luce del diritto nazionale che si deve valutare se, in che misura e alla luce di quali presupposti
possa essere impugnata una decisione di rinvio di un giudice nazionale (
13
). Al giudice nazionale, perciò, rimane in definitiva la competenza circa tutti gli aspetti fattuali e giuridici del procedimento
nazionale. Egli deve stabilire se l’ordinanza di rinvio sia conforme alle norme nazionali di organizzazione giudiziaria e
di procedura (
14
).
66.
Dal diritto processuale scritto dell’Unione europea e dalla giurisprudenza (
15
) solo sporadicamente possono essere desunte indicazioni specifiche su quali siano le condizioni e le modalità per sottoporre
alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale.
67.
Una rilevante limitazione del principio dell’autonomia amministrativa degli [OSCURATO:PERSONA] membri deriva, in primo luogo, dai principi
generali del diritto comunitario che possono, ad esempio, venire in rilievo in sede di attuazione di diritti soggettivi conferiti
dall’ordinamento giuridico comunitario. La Corte ha sottolineato più volte che, in mancanza di una disciplina comunitaria
in materia, spetta all’ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro stabilire le modalità procedurali dei ricorsi
giurisdizionali intesi a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza delle norme di diritto comunitario,
ricordando altresì che dette modalità non possono essere meno favorevoli di quelle che riguardano ricorsi analoghi di natura
interna (principio di equivalenza), né rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti
conferiti dall’ordinamento giuridico comunitario (principio di effettività) (
16
).
68.
La relativa stringatezza delle osservazioni che il giudice del rinvio effettua in relazione alle considerazioni che si pongono
alla base di tale questione pregiudiziale non consentono di capire in che modo una disciplina quale quella di cui all’art. 155/A,
n. 2, del codice di procedura civile ungherese possa collidere con l’art. 23 dello [OSCURATO:PERSONA]. A fortiori non si comprende come
la disciplina controversa possa pregiudicare la funzione di tutela individuale assolta dal procedimento pregiudiziale (
17
). Ciò non toglie che il giudice del rinvio, palesemente, non esclude del tutto quest’ipotesi. In considerazione della necessità
di fornire una soluzione utile alla questione sollevata dal giudice del rinvio (
18
) nel prosieguo si verificherà la conciliabilità di tale disciplina con i principi sopra menzionati.
69.
[OSCURATO:PERSONA] le indicazioni fornite dal governo ungherese (
19
) la norma controversa ha carattere processuale ed impone al giudice del rinvio un obbligo informativo. Detto governo ravvisa
la ragione di tale disciplina nella necessità che i giudici nazionali vengano informati delle domande di pronuncia pregiudiziale
il più rapidamente possibile, soprattutto in considerazione del fatto che tali domande possono direttamente influire sia sul
diritto nazionale sia sull’apprezzamento del diritto comunitario proprio da parte di quei giudici. [OSCURATO:PERSONA] il governo ungherese
lo Stato in questione avrebbe un «interesse preponderante», sul piano giuridico, ad una tempestiva notificazione. In considerazione
del fatto che già il combinato disposto dell’art. 23, n. 1, seconda frase, dello [OSCURATO:PERSONA] e dell’art. 104, n. 1, del regolamento
di procedura vincola il cancelliere della Corte a notificare la decisione di rinvio del giudice nazionale, inter alia, agli
[OSCURATO:PERSONA] membri – incluso lo Stato membro ove ha sede il giudice del rinvio –, il vantaggio di tale disciplina processuale può
essere oggettivamente rinvenuto solo nel tempo guadagnato dallo Stato membro in questione nel preparare le memorie e le osservazioni
scritte di cui all’art. 23, n. 2, dello [OSCURATO:PERSONA], nell’ottica di un’eventuale partecipazione alla fase scritta del procedimento
dinanzi alla Corte.
70.
Sebbene non vi siano indizi circa la sussistenza di discipline simili in ordinamenti processuali analoghi – il che rende più
difficoltoso un esame giuridico condotto sulla base del principio di equivalenza – a mio avviso appare di per sé dubbio che
una tale disciplina possa essere ritenuta «meno favorevole» da un soggetto che intenda far valere in giudizio diritti soggettivi
che il diritto comunitario gli riconosce. Se nel valutare la sussistenza del requisito dell’equivalenza non si vuole adottare
un approccio meramente formalistico, ci si deve più sensatamente chiedere quali siano gli effetti concreti della disciplina
nazionale in questione.
71.
Per quanto concerne la questione della conciliabilità della disciplina controversa con il principio di effettività, si deve
rilevare che la disciplina in questione, sotto il profilo pratico, non è certamente in grado di rendere impossibile o eccessivamente
difficile la proposizione di un rinvio pregiudiziale alla Corte, tanto più che, come già rilevato, i suoi effetti si esauriscono
in un mero obbligo informativo. Il rispetto della disciplina, pertanto, non può certo ritenersi condizione del rinvio. La
norma in questione, inoltre, nulla dice circa le conseguenze giuridiche dell’eventuale inosservanza dell’obbligo informativo.
Atteso che tale obbligo non produce alcun effetto nei confronti di un soggetto cui il diritto comunitario ipoteticamente riconosce
la titolarità di diritti soggettivi, ma concerne unicamente il rapporto tra giudice nazionale e governo, si deve ritenere
che esso non contraddica il principio di effettività.
72.
La disciplina controversa, pertanto, risulta conforme ai principi di equivalenza ed effettività.
c) Principio di lealtà comunitaria di cui all’art. 10 CE
73.
È inoltre ipotizzabile una violazione del principio di lealtà comunitaria di cui all’art. 10 CE. Tale principio attribuisce
ai giudici nazionali determinati obblighi di cooperazione nei confronti dell’Unione ma soprattutto introduce un obbligo di
assistenza e di dialettica giudiziaria nei confronti della Corte (
20
). Tali obblighi valgono in particolare nell’ambito del procedimento pregiudiziale che la Corte percepisce come uno strumento
di cooperazione giudiziaria, tanto che la giurisprudenza della Corte ha riconosciuto che il mancato rispetto da parte dei
giudici nazionali di ultima istanza dell’obbligo di rinvio sancito nell’art. 234, n. 3, CE integri una violazione del diritto
comunitario (
21
). Un mancato rinvio che risulti oggettivamente arbitrario lede il combinato disposto dell’art. 10 CE e dell’art. 234 CE e
può essere sanzionato, da una parte, attraverso una procedura d’infrazione attivata dalla [OSCURATO:PERSONA] o da altri [OSCURATO:PERSONA] membri
ai sensi dell’art. 226 CE (
22
), ovvero dell’art. 258 TFUE, dall’altra però anche attraverso un’azione promossa da un singolo per far valere la responsabilità
dello Stato, derivante dal diritto comunitario, dinanzi ai giudici nazionali (
23
).
74.
Laddove non sussista un obbligo di rinvio – circostanza, questa, che si deve supporre nella causa principale vista la mancanza
di indicazioni contrarie da parte del giudice a quo – ritengo che una violazione del combinato disposto dell’art. 10 CE e
dell’art. 234 CE sarebbe tutt’al più ipotizzabile qualora le disposizioni processuali nazionali producessero l’effetto di
dissuadere i giudici nazionali dall’esercitare il loro diritto di proporre alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale.
Una violazione sarebbe ravvisabile laddove il rapporto di cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali venisse compromesso
e, precisamente, pregiudicasse un’interpretazione e un’applicazione uniforme del diritto comunitario in tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri (
24
).
75.
La possibilità di interagire direttamente con la Corte che ha ogni organo giurisdizionale di grado inferiore degli [OSCURATO:PERSONA] membri
è essenziale ai fini dell’uniforme interpretazione e dell’effettiva applicazione del diritto comunitario e rappresenta inoltre
il mezzo che rende tutti i giudici nazionali giudici di diritto comunitario. Attraverso la domanda di pronuncia pregiudiziale
il giudice nazionale diventa parte di una discussione di diritto comunitario senza dipendere da altri poteri o da altre autorità
giudiziarie nazionali. Ne consegue che deve essere espressamente condivisa la tesi sostenuta dall’avvocato generale [OSCURATO:PERSONA] nelle conclusioni presentate nella causa C‑210/06, Cartesio, secondo cui il diritto comunitario attribuirebbe ad ogni
giudice in ogni Stato membro il potere di proporre questioni pregiudiziali alla Corte di giustizia e tale potere non potrebbe
essere limitato dal diritto nazionale (
25
). La Corte di giustizia, già nella sentenza Rheinmühlen (
26
), ha perciò correttamente deciso che una disposizione nazionale che osti all’espletamento del procedimento previsto all’art. 234 CE
va disapplicata.
76.
[OSCURATO:PERSONA] si è già avuto modo di esporre, la disciplina nazionale controversa, tuttavia, non si configura affatto come condizione
cui è subordinato il rinvio alla Corte (
27
), ma obbliga semplicemente i giudici nazionali ad informare gli organismi governativi competenti. Una siffatta normativa processuale,
inoltre, non subordina nemmeno alla discrezionalità dell’esecutivo la decisione che i giudici nazionali assumono in relazione
alla sottoposizione alla Corte di giustizia di una domanda di pronuncia pregiudiziale. Di conseguenza, risulta difficile comprendere
come il dovere di attenersi a tale iter possa incidere negativamente sulla propensione dei giudici nazionali ad operare un
rinvio pregiudiziale.
77.
Dal momento che il diritto spettante ai giudici nazionali di sottoporre alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale
non subisce restrizioni, non è possibile ravvisare alcuna violazione del principio della lealtà comunitaria.
d) Principio di equità processuale
78.
Una disciplina nazionale quale quella controversa può inoltre essere vagliata alla luce della sua conciliabilità con il principio
di equità processuale, specialmente alla luce del fatto che il governo ungherese, assumendo anticipatamente cognizione delle
domande pregiudiziali proposte dai giudici nazionali, viene posto in una posizione maggiormente vantaggiosa rispetto agli
altri soggetti che partecipano al procedimento, in quanto ha a disposizione più tempo per preparare le memorie e le osservazioni
scritte di cui all’art. 23, n. 2, dello [OSCURATO:PERSONA].
79.
Il principio di equità processuale è riconosciuto nella giurisprudenza della Corte di giustizia quale garanzia processuale (
28
). Sotto il profilo dogmatico esso è riconducibile al principio generale del giusto processo (
29
), che vincola i giudici dell’Unione e che a sua volta costituisce espressione del principio dello Stato di diritto, così come
del generale principio di uguaglianza. Esso garantisce l’uguaglianza formale delle posizioni processuali delle parti nonché
la loro uguaglianza materiale, che dev’essere realizzata dal giudice attribuendo loro pari possibilità sotto il profilo processuale.
Tale principio processuale attribuisce essenzialmente alle parti il diritto di dedurre tutti gli elementi rilevanti ai fini
della decisione giudiziaria e il diritto di avvalersi autonomamente di tutti i mezzi processuali di difesa a fronte delle
avverse pretese.
80.
Si deve tuttavia tenere in considerazione la stretta interrelazione tra tale principio e il
principio del contraddittorio
(
30
). Quest’ultimo principio risponde alla necessità che le parti, alla luce dei divergenti interessi di cui sono portatrici,
abbiano uguali diritti e doveri, nonché pari possibilità di condotta processuale. I procedimenti che hanno carattere contraddittorio,
quali le procedure d’infrazione o i ricorsi per annullamento o per carenza, sono caratterizzati dal fatto che il ricorrente
propone una domanda fondata sul diritto comunitario agendo avverso un convenuto il quale, per parte sua, si difende. Il ricorrente
e il convenuto sono parti della causa. I procedimenti a carattere non contraddittorio, invece, assolvono oggettivamente una
funzione di «tutela giuridica» e di controllo. Nell’ambito di detti procedimenti non vi sono parti ma esclusivamente
interessati
(
31
). Un rilevante esempio di procedimento a carattere non contraddittorio è dato dal procedimento pregiudiziale di cui all’art. 234 CE,
che mira a garantire l’applicazione uniforme del diritto comunitario (
32
). A differenza dei ricorsi diretti sopra menzionati e del procedimento di parere di cui all’art. 300, n. 6, CE, ovvero di
cui all’art. 218, n. 11, TFUE, il procedimento pregiudiziale non è un procedimento autonomo bensì un
procedimento incidentale
che si instaura nell’ambito di una causa pendente dinanzi ad un giudice di uno Stato membro. In tale procedimento vengono
decise solo singole questioni concernenti l’interpretazione o la validità del diritto comunitario e che rilevano per la decisione
della causa principale. Gli argomenti che gli [OSCURATO:PERSONA] membri partecipanti al procedimento propongono nelle loro memorie e nelle
osservazioni scritte, pertanto, non vanno considerati come argomenti di parte. Essi, piuttosto, sono equiparabili, come correttamente
rilevato dalla [OSCURATO:PERSONA], ad argomentazioni giuridiche di un
amicus curiae
, in quanto esclusivamente preordinate ad assistere la Corte di giustizia nell’esercizio del suo potere decisionale (
33
).
81.
Le osservazioni di cui sopra consentono una migliore comprensione della ratio dell’art. 23, n. 2, dello [OSCURATO:PERSONA]. La fissazione
di un termine di due mesi non mira tanto alla salvaguardia dell’equità processuale, ma è più che altro preordinata ad un’efficiente
amministrazione della giustizia. Attraverso tale termine si garantisce, da una parte, che i soggetti che partecipano al procedimento
possano disporre di un tempo sufficientemente lungo per la predisposizione e per la presentazione delle memorie, dall’altra
che il procedimento venga condotto in tempi rapidi.
82.
Alla luce di quanto esposto, il principio di equità processuale non può trovare applicazione alla presente fattispecie. Nessun
soggetto che partecipi al procedimento, perciò, potrà sostenere di essere in una posizione processuale svantaggiosa rispetto
al governo ungherese per il solo fatto che una disciplina nazionale ha consentito a quest’ultimo di essere anticipatamente
informato della domanda pregiudiziale sollevata da un giudice di tale Stato.
e) Comparazione sistematica con le disposizioni in materia di procedimento d’urgenza
83.
[OSCURATO:PERSONA] indicato anche dalle disposizioni del regolamento di procedura concernenti il procedimento pregiudiziale d’urgenza, la
sussistenza di motivi d’urgenza può addirittura rendere necessario che un determinato Stato membro venga informato anticipatamente.
L’art. 104 ter, n. 2, del regolamento di procedura, ad esempio, prevede che – qualora il giudice nazionale abbia chiesto l’applicazione
del procedimento d’urgenza o qualora il presidente della Corte di giustizia abbia chiesto alla sezione designata di esaminare
la necessità di sottoporre il rinvio a tale procedimento – il rinvio pregiudiziale che sollevi una o più questioni relative
ai settori previsti dal titolo VI del Trattato sull’Unione o dal titolo IV della parte terza del Trattato CE è immediatamente
notificato a cura del cancelliere allo Stato membro al quale appartiene il giudice (
34
). In questa fase l’esigenza dello snellimento del procedimento fa sì che, vista la necessità di tradurre i relativi documenti,
il rinvio non venga notificato agli altri soggetti menzionati all’art. 23 dello [OSCURATO:PERSONA]. Tale disciplina va intesa come un
implicito riconoscimento, da parte del legislatore comunitario, della necessità di informare anticipatamente lo Stato membro
interessato. In considerazione della valutazione operata dal legislatore comunitario, non può rimproverarsi alla Repubblica
d’Ungheria il fatto di aver introdotto norme volte a garantire che il governo ungherese venga informato il più rapidamente
possibile del rinvio pregiudiziale proposto da uno dei suoi giudici.
3. Conclusione
84.
Risulta da quanto precede che né nell’art. 23 dello [OSCURATO:PERSONA], né nelle altre disposizioni del diritto comunitario possono essere
rinvenute prescrizioni normative tali da ostare ad una disciplina processuale nazionale che obbliga i giudici nazionali ad
inviare a scopo informativo anche al Ministero della Giustizia il rinvio pregiudiziale nel momento in cui esso viene trasmesso
alla Corte.
C –
Sulla seconda e sulla terza questione pregiudiziale
1. Osservazioni generali
85.
La seconda questione pregiudiziale riguarda essenzialmente l’interpretazione dell’art. 234 CE. Con essa il giudice del rinvio
chiede se la competenza interpretativa della Corte di giustizia si estenda anche alla nozione di «clausola abusiva» di cui
all’art. 3, n. 1, della direttiva 93/13, nonché alle clausole elencate nell’allegato della medesima direttiva. La terza questione
pregiudiziale, con la quale si chiede se la Corte abbia il potere di fornire chiarimenti interpretativi, è espressamente subordinata
al fatto che la seconda questione pregiudiziale venga risolta positivamente ed è ad essa strettamente correlata. È pertanto
opportuno risolvere congiuntamente le due questioni.
86.
Il modo in cui le questioni sono formulate consente di cogliere nel giudice nazionale una certa insicurezza circa il ruolo
della Corte di giustizia e dei giudici nazionali nell’interpretazione della direttiva 93/13. Alla luce di ciò ritengo che,
per una migliore comprensione del rapporto di cooperazione che li lega, sia essenziale dapprima descrivere succintamente le
competenze interpretative della Corte di giustizia e poi occuparsi delle questioni giuridiche sollevate dal giudice del rinvio.
2. Portata della competenza interpretativa della Corte di giustizia
87.
Sotto il primo profilo va sottolineato che, in linea di principio, può essere richiesta l’interpretazione di tutte le norme
comunitarie. Tale aspetto trova conferma nell’art. 220, n. 1, CE, che assegna alla Corte di giustizia, nell’ambito della sua
competenza ad interpretare tale Trattato, il compito di assicurare il rispetto del «diritto» in generale. L’art. 234, n. 1,
lett. b), CE chiarisce, a sua volta, che la competenza interpretativa della Corte si estende, inter alia, agli atti compiuti
dalle istituzioni della Comunità e, quindi, all’intero diritto comunitario derivato, inclusi gli atti giuridici menzionati
nell’art. 249 CE. Ne consegue che la Corte è legittimata ad interpretare un atto normativo quale la direttiva 93/13. Tale
competenza si estende anche alle nozioni giuridiche ivi contenute, le quali, secondo la giurisprudenza della Corte, devono
in linea generale interpretarsi in senso autonomo alla luce del diritto comunitario, salvo non sussista un rinvio agli ordinamenti
degli [OSCURATO:PERSONA] membri (
35
).
88.
Per quanto concerne la nozione di «clausola abusiva» di cui all’art. 3 della direttiva, è vero che non è ammesso un ricorso
alle categorie degli ordinamenti giuridici degli [OSCURATO:PERSONA] membri; tuttavia, come correttamente rilevato dalla Corte, tale norma,
riferendosi alle nozioni di buona fede e di significativo squilibrio tra i diritti e gli obblighi delle parti, definisce solo
in modo astratto gli elementi che conferiscono carattere abusivo ad una clausola contrattuale che non è stata oggetto di trattativa
individuale (
36
). Sebbene il legislatore comunitario, richiamando nell’art. 3, n. 3, l’elenco di clausole di cui all’allegato della direttiva,
abbia cercato di operare una concretizzazione, non si deve dimenticare che l’abusività è espressa
solo attraverso il ricorso a clausole generali
(
37
). Quella di «clausola abusiva» è perciò una nozione giuridica indeterminata che necessita di essere precisata quanto al suo
contenuto normativo.
89.
[OSCURATO:PERSONA] attestato dalla Corte nella sentenza SENA (
38
) con riguardo alla nozione di «equa remunerazione» di cui all’art. 8, n. 2, della direttiva (
39
) e come, da ultimo, ho avuto modo di esporre dettagliatamente nell’ambito delle conclusioni da me presentate l’11 maggio 2010
nella causa (tuttora pendente) C‑467/08, SGAE, in relazione alla nozione giuridica di «equo compenso» per copia privata di
cui all’art. 5, n. 2, lett. b), della direttiva 2001/29 (
40
), il fatto che una nozione giuridica debba essere necessariamente concretizzata non esclude di per sé che essa possa essere
annoverata tra le nozioni di diritto comunitario, da interpretarsi in modo uniforme in tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri. Ciò a cui si
deve prestare attenzione, piuttosto, è la ratio della disciplina dietro la quali si cela la presumibile volontà del legislatore.
A questo proposito va ricordato che l’obiettivo di ravvicinamento delle legislazioni, al quale è preordinata anche la direttiva
93/13 (
41
), presuppone necessariamente lo sviluppo di nozioni autonome di diritto comunitario, inclusa una terminologia uniforme, ai
fini del raggiungimento dell’obiettivo menzionato. Il compito di specifica concretizzazione della nozione comunitaria di «clausola
abusiva» attraverso un’interpretazione vincolante per tutti i giudici dell’Unione europea rientra nelle competenza della Corte,
che in merito ha il potere di pronunciarsi in ultima istanza (
42
).
90.
L’ulteriore questione se la competenza interpretativa della Corte si estenda anche alle clausole elencate nell’allegato di
tale direttiva va risolta, alla luce delle considerazioni sopra svolte, in modo certamente affermativo. La correttezza di
tale tesi è attestata dalla sentenza [OSCURATO:PERSONA] (
43
), ove la Corte ha richiamato la clausola menzionata al punto 1, lett. q), dell’allegato della direttiva al fine di interpretare
l’art. 3 di quest’ultima (
44
), ma emerge altresì dalla sentenza [OSCURATO:PERSONA] (
45
), in cui la Corte ha espressamente dichiarato di aver interpretato nella sentenza [OSCURATO:PERSONA], nell’ambito dell’esercizio
della competenza ad essa conferita dall’art. 234 CE, i «criteri generali» utilizzati dal legislatore comunitario per definire
la nozione di clausola abusiva, con particolare riferimento al tipo di clausola di cui al punto 1, lett. q), dell’allegato
stesso.
3. Ripartizione di competenze tra la Corte di giustizia e i giudici nazionali per quanto concerne il controllo delle clausole
abusive
a) Differenza tra interpretazione e applicazione del diritto comunitario
91.
Quanto detto introduce un ulteriore aspetto problematico che merita di essere approfondito. Qualora la seconda questione pregiudiziale
non venisse intesa solo in senso letterale, ma si considerasse volta a sollecitare la Corte ad un approfondimento del tema
della ripartizione dei compiti tra essa e i giudici nazionali per quanto concerne il controllo delle clausole abusive, sarebbe
opportuno in primo luogo richiamare l’attenzione del giudice del rinvio sulla regola generale (
46
) secondo cui, nel procedimento di cui all’art. 234 CE, la ripartizione di competenze tra la Corte e i giudici nazionali è
tale per cui alla prima spetta l’interpretazione del diritto comunitario, mentre ai secondi spetta l’applicazione di esso.
Ne segue che la Corte non è competente ad applicare norme di diritto comunitario ad una determinata fattispecie e, conseguentemente,
ad operare una qualificazione delle disposizioni di diritto nazionale in relazione a tali norme; ad essa spetta però il diritto
di fornire al giudice nazionale tutti gli elementi d’interpretazione del diritto comunitario che potrebbero essergli utili
nella valutazione degli effetti di tali disposizioni.
92.
[OSCURATO:PERSONA] ho osservato nelle conclusioni da me presentate il 29 ottobre nella causa C‑484/08, Caja de Ahorros y Monte de Piedad
de Madrid, ritengo che la ripartizione delle competenze relativamente al controllo delle clausole abusive, intrinseca al procedimento
di cui all’art. 234 CE, implichi che la Corte non possa prendere posizione direttamente sulla verificabilità (
47
) e, a maggior ragione, neanche sulla compatibilità di una clausola con la direttiva 93/13, bensì debba limitarsi a decidere
come quest’ultima direttiva vada interpretata in relazione ad una determinata clausola (
48
). Incombe poi al giudice nazionale l’onere di valutare se, sulla base della direttiva 93/13 e delle rilevanti disposizioni
attuative nazionali, tenuto conto delle indicazioni interpretative fornite dalla Corte, la clausola in questione possa essere
qualificata come abusiva ai sensi dell’art. 3, n. 1, della direttiva.
b) La giurisprudenza a partire dalla sentenza [OSCURATO:PERSONA]
93.
I tratti essenziali di questa ripartizione di competenze, come emerge dalla regola generale relativa alla competenza interpretativa
ed applicativa del diritto comunitario, sono già da tempo definiti dalla giurisprudenza della Corte. Solo a partire dalla
sentenza [OSCURATO:PERSONA] (
49
), tuttavia, può dirsi avvenuta la loro affermazione in relazione al controllo delle clausole abusive nei contratti con i consumatori ai
sensi della direttiva 93/13 (
50
). Occorre pertanto esaminare brevemente i punti di svolta di questa sentenza.
94.
Nella sentenza la Corte ha rilevato che, nell’ambito dell’esercizio della competenza interpretativa del diritto comunitario
conferitale dall’art. 234 CE, essa può certo interpretare i criteri generali utilizzati dal legislatore comunitario per definire
la nozione di clausola abusiva, ma non può pronunciarsi sull’applicazione di tali criteri generali ad una clausola particolare,
visto che essa deve essere esaminata in relazione alle circostanze del caso di specie (
51
).
95.
In tale contesto la Corte ha sottolineato il particolare ruolo che i giudici nazionali hanno nel contrastare le clausole abusive
ed ha quindi affidato loro il compito di stabilire se una clausola contrattuale risponda ai criteri necessari per essere qualificata
come abusiva ai sensi dell’art. 3, n. 1, della direttiva (
52
). La Corte – che a tal proposito ha richiamato l’art. 4 della direttiva 93/13 – è dell’avviso che tra le circostanze del caso
concreto di cui i giudici nazionali devono tener conto in sede di controllo della clausola vadano annoverate la natura dei
beni o dei servizi oggetto del contratto e le circostanze che accompagnano il momento della conclusione del contratto, così
come le conseguenze che la detta clausola può avere nell’ambito del diritto applicabile al contratto, il che implica un esame
del sistema giuridico nazionale (
53
).
96.
La Corte ha in tal modo seguito le conclusioni dell’avvocato generale [OSCURATO:PERSONA], il quale, pur ribadendo il monopolio interpretativo
della Corte, si è essenzialmente pronunciato a favore di un controllo decentrato delle clausole abusive a livello degli [OSCURATO:PERSONA]
membri. Nelle proprie conclusioni l’avvocato generale aveva, da una parte, sottolineato la necessità di una precisa
delimitazione di competenze
tra la Comunità e gli [OSCURATO:PERSONA] membri, dall’altra aveva sollecitato l’
impiego economico dei rimedi giuridici
. Con riferimento a quest’ultimo profilo, l’avvocato generale aveva avvertito che, se si dovesse far rientrare nelle competenze
della Corte il compito di valutare il carattere abusivo di una specifica clausola, si rischierebbe un sovraccarico del procedimento
di cui all’art. 234 CE. In proposito, l’avvocato generale temeva che dette clausole potessero continuamente offrire nuovi
spunti per sollevare questioni pregiudiziali, considerato il fatto che la nozione di «clausola abusiva» ha carattere generale
e che le clausole compaiono nei contratti con i consumatori in grande varietà di forma e di contenuto. Tali argomenti devono
essere condivisi, in quanto non può spettare alla Corte il compito di valutare essa stessa il carattere abusivo di ogni clausola
che le viene sottoposta. Alla luce della pluralità di elementi di fatto e di diritto nazionale che devono essere presi in
considerazione nel caso concreto (
54
), la prossimità del giudice
a quo
all’oggetto della causa si rivela un vantaggio di cui si dovrebbe approfittare in un’ottica di tutela giurisdizionale del
consumatore nell’Unione europea (
55
).
97.
L’avvocato generale adduce, quale ulteriore argomento, la
rilevanza del diritto nazionale
nel contrasto alle clausole abusive. Tali clausole ricorrerebbero soprattutto nei rapporti di diritto privato, in gran parte
ancora disciplinati dal diritto nazionale, per cui potrebbe addirittura avvenire che lo stesso tipo di clausole abbia conseguenze
giuridiche diverse nei vari ordinamenti giuridici. Atteso che la valutazione
in concreto
del carattere abusivo di una clausola dipende in primo luogo dal diritto nazionale (
56
) e che l’interpretazione e l’applicazione del diritto nazionale spettano esclusivamente al giudice nazionale, anche tale argomento
merita di essere condiviso.
98.
I principi sopra descritti trovano conferma sia nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] (
57
) sia nella recente sentenza [OSCURATO:PERSONA] (
58
), ove si chiarisce inoltre come siano i giudici nazionali a dover valutare il carattere abusivo di una clausola contrattuale
sulla base delle considerazioni astratte contenute nella pronuncia della Corte di giustizia (
59
). Ciò equivale a dire che, nell’esercizio dei propri poteri di controllo, il giudice nazionale deve tener conto delle indicazioni
interpretative fornite dal giudice comunitario (
60
).
99.
A questo proposito si deve però evidenziare come i criteri interpretativi contenuti in tali pronunce non possano certo ritenersi
esaustivi. Essi rappresentano, al contrario, solo alcuni di quei «criteri generali» che, secondo la giurisprudenza, la Corte
può mettere a disposizione dei giudizi nazionali in virtù del suo monopolio nell’interpretazione del diritto comunitario.
A livello comunitario, la concretizzazione del concetto di abusività di cui all’art. 3, n. 1, della direttiva va inteso come
un processo continuativo che la Corte di giustizia è deputata a guidare. Il suo ruolo deve essere quello di precisare in modo
graduale gli astratti criteri di controllo dell’abusività e quello di elaborare, con esperienza crescente, i contorni di un
controllo condotto alla luce del diritto comunitario. Il procedimento pregiudiziale, in quanto espressione della suddivisione
del lavoro tra la Corte e i giudici nazionali, costituisce il mezzo ideale per ottenere risultati adeguati ed efficienti sotto
il profilo dell’economia processuale (
61
).
4. Conclusione
100.
Alla luce delle considerazioni di cui sopra, la seconda questione pregiudiziale va risolta nel senso che la Corte, ai sensi
dell’art. 234 CE, è competente anche ad interpretare la nozione di «clausola contrattuale abusiva» di cui all’art. 3, n. 1,
della direttiva 93/13, nonché le clausole elencate nell’allegato della medesima direttiva.
101.
La terza questione pregiudiziale va risolta nel senso che la domanda di pronuncia pregiudiziale, con la quale si sollecita
una siffatta interpretazione può vertere, nell’interesse di un’applicazione uniforme in tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri del livello
di tutela dei diritti dei consumatori garantito dalla direttiva 93/13, sulla questione relativa a quali siano gli aspetti
che il giudice nazionale può o deve tenere in considerazione allorché i criteri generali stabiliti dalla direttiva vadano
applicati ad una specifica e singola clausola individuale.
D –
Sulla quarta questione pregiudiziale
1. Oggetto della domanda
102.
Con la quarta questione pregiudiziale il giudice del rinvio chiede essenzialmente un chiarimento circa i punti 34 e 35 della
sentenza [OSCURATO:PERSONA] (
62
), nell’ambito dei quali la Corte ha stabilito quanto segue:
«Alla luce di quanto esposto, le caratteristiche specifiche del procedimento giurisdizionale, che si svolge nel contesto del
diritto nazionale tra il professionista e il consumatore, non possono costituire un elemento atto a limitare la tutela giuridica
di cui deve godere il consumatore in forza delle disposizioni della direttiva.
Si deve pertanto risolvere la seconda questione dichiarando che il giudice nazionale deve esaminare d’ufficio la natura abusiva
di una clausola contrattuale a partire dal momento in cui dispone degli elementi di diritto e di fatto necessari a tal fine.
Se esso considera abusiva una siffatta clausola, non la applica, tranne nel caso in cui il consumatore vi si opponga. Tale
obbligo incombe al giudice nazionale anche in sede di verifica della propria competenza territoriale».
103.
Nella sua ordinanza di rinvio il giudice a quo osserva (
63
) che dalla sentenza non si desume chiaramente quale sia l’ordine cronologico da seguire. Il giudice nazionale potrebbe esaminare
d’ufficio la natura abusiva di una clausola contrattuale solo allorché disponga degli elementi di diritto e di fatto necessari
a tal fine, ma – secondo una diversa interpretazione – potrebbe anche, nell’ambito dell’esame della natura abusiva della clausola,
avere il compito di stabilire ed aggiornare d’ufficio gli elementi di diritto e di fatto necessari a tal fine.
2. La rilevanza delle statuizioni della Corte nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] alla luce della giurisprudenza relativa all’obbligo del giudice
nazionale di procedere ad un esame ex officio
104.
Prima di pronunciarsi sulla questione pregiudiziale stessa occorre, al fine di chiarire l’oggetto della domanda, ricapitolare
brevemente le statuizioni della Corte nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] che rilevano nel caso di specie, nel contesto della giurisprudenza
esistente.
105.
[OSCURATO:PERSONA] la costante giurisprudenza della Corte risalente alla sentenza [OSCURATO:PERSONA] (
64
) «la tutela assicurata ai consumatori dalla direttiva comporta che il giudice nazionale (...)
possa
valutare d’ufficio l’illiceità di una clausola del contratto di cui è causa» e ciò anche in sede di esame della «ricevibilità
dell’istanza presentatagli». Questa formulazione, tuttavia, lasciava aperta la questione se la Corte avesse sancito l’obbligo
o semplicemente la facoltà di verificare d’ufficio il carattere abusivo delle clausole. La sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha contribuito
ad apportare un rilevante chiarimento in materia, in quanto la Corte ha stabilito che il ruolo del giudice nazionale «non
si limita alla semplice facoltà di pronunciarsi sull’eventuale natura abusiva di una clausola contrattuale» ma ha un obbligo
in tal senso (
65
). Tale obbligo riguarda tutte le clausole abusive, incluse le clausole attributive di competenza. La Corte muoveva dal presupposto
dell’esistenza di un obbligo di verifica già nella sentenza Cofidis (
66
) e, ancor più chiaramente, nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] (
67
). Nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] la Corte ha aggiunto che l’obbligo di esame d’ufficio implica necessariamente che l’inopponibilità
della clausola di cui all’art. 6, n. 1, della direttiva 93/13 opera
ipso iure
, senza che il consumatore la debba eccepire (
68
).
106.
Un’ulteriore innovazione apportata dalla sentenza [OSCURATO:PERSONA] consiste nell’aver chiarito che il giudice nazionale può dare applicazione
alla clausola in questione qualora il consumatore, dopo essere stato debitamente informato da detto giudice, non intenda invocarne
la natura abusiva (
69
). Tale approccio ha il vantaggio di evitare che il consumatore subisca una tutela coattiva e risponde meglio all’idea di una
protezione del consumatore fondata sulla divulgazione di informazioni (
70
).
3. Valutazione giuridica
107.
[OSCURATO:PERSONA] nota correttamente la [OSCURATO:PERSONA], la questione pregiudiziale non concerne un caso di effettiva abusività della clausola,
ma semplicemente una situazione in cui il giudice nazionale si accorge della
potenziale
abusività di una clausola contrattuale, supponendola ma non potendola stabilire con certezza. Atteso che la direttiva 93/13
non prescrive alcunché al riguardo, alla luce del principio dell’autonomia processuale degli [OSCURATO:PERSONA] membri (
71
) verrebbe, in linea di massima, applicato il diritto processuale nazionale.
108.
D’altra parte, il principio dell’autonomia processuale non può comportare che la tutela offerta al consumatore ex artt. 6
e 7 della direttiva 93/13, come riconosciuta dalla giurisprudenza (
72
), venga vanificata. In tal senso va inteso anche quanto statuito dalla Corte al punto 34 della sentenza [OSCURATO:PERSONA], ai sensi del
quale «le caratteristiche specifiche del procedimento giurisdizionale, che si svolge nel contesto del diritto nazionale tra
il professionista e il consumatore, non possono costituire un elemento atto a limitare la tutela giuridica di cui deve godere
il consumatore in forza delle disposizioni della direttiva». In alcuni casi, perciò, il raggiungimento delle finalità della
direttiva rende necessarie specifiche limitazioni all’autonomia normativa in materia processuale degli [OSCURATO:PERSONA] membri (
73
). Ci si deve chiedere se la sentenza [OSCURATO:PERSONA] stabilisca che il diritto comunitario operi una siffatta limitazione dell’autonomia
normativa in materia processuale degli [OSCURATO:PERSONA] membri e, in caso negativo, se tale limitazione sia necessaria.
109.
Al punto 35 della sentenza [OSCURATO:PERSONA], la Corte ha stabilito che il giudice nazionale deve esaminare d’ufficio la natura abusiva
di una clausola contrattuale «a partire dal momento in cui dispone degli elementi di diritto e di fatto necessari a tal fine».
Tale espressione è stata ripresa dalla Corte da ultimo nella sentenza Asturcom (
74
). A mio avviso, essa va intesa nel senso che il dovere di esaminare la clausola assume rilevanza solo allorché dalle allegazioni
dalle parti o da altre circostanze emergano indizi di una sua possibile abusività (
75
). Solo in questo caso il giudice è tenuto ad approfondire ex officio i propri dubbi circa l’efficacia della clausola, senza
che sia necessaria una concreta eccezione di parte in tal senso (
76
). Dalla sentenza non si evince, di contro, se sul giudice nazionale gravi il medesimo obbligo anche nell’ipotesi in cui egli
non disponga di tali elementi.
110.
In altri termini, dal diritto comunitario non emerge alcuna disposizione atta ad obbligare il giudice nazionale, che non disponga
degli elementi di diritto e di fatto necessari a valutare il carattere abusivo di una clausola contrattuale, ad avviare d’ufficio
indagini volte ad acquisire detti elementi. I poteri del giudice nazionale si individuano, piuttosto, alla luce del diritto
processuale nazionale. A questo proposito va sottolineato come il processo civile negli ordinamenti degli [OSCURATO:PERSONA] membri sia
caratterizzato dal
principio dispositivo
, in virtù del quale incombe sulle parti l’onere di allegare i fatti rilevanti sulla base dei quali il giudice sarà in seguito
tenuto a pronunciare la propria sentenza. Tale principio vige con ogni evidenza anche nel diritto processuale civile ungherese,
visto che, quantomeno dalla quarta questione pregiudiziale, si deve desumere che l’assunzione dei mezzi di prova possa essere
disposta solo su istanza di parte. Il codice di procedura civile ungherese, perciò, dispone in via di principio che debbano
essere le parti in causa a dedurre i mezzi di prova (
77
).
111.
La Corte di giustizia, nella sentenza van Schijndel e van Veen (
78
), ha inequivocabilmente riconosciuto i limiti che tale specifico connotato dei processi civili nazionali pone alle verifiche
che il giudice nazionale può compiere d’ufficio. In tale pronuncia essa ha stabilito che «il diritto comunitario non impone
ai giudici nazionali di sollevare d’ufficio un motivo basato sulla violazione di disposizioni comunitarie, qualora l’esame
di tale motivo li obblighi a rinunciare al principio dispositivo, alla cui osservanza sono tenuti, esorbitando dai limiti
della lite quale è stata circoscritta dalle parti e basandosi su fatti e circostanze diversi da quelli che la parte processuale
che ha interesse all’applicazione di dette disposizioni ha posto a fondamento della propria domanda». Ne consegue che il diritto
comunitario deve prendere atto dei limiti che il principio dispositivo pone ai poteri di esame del giudice nazionale (
79
).
112.
A prescindere da tale considerazione, ritengo già di per sé dubbio che sia necessario obbligare il giudice nazionale a compiere
approfondite indagini per raggiungere la finalità di controllo dell’abusività delle clausole perseguita con la direttiva 93/13.
Il giudice nazionale, infatti, potrebbe esaminare, già in sede di verifica d’ufficio della propria competenza e senza che
ciò postuli dettagliate allegazioni di parte, una clausola contrattuale da classificarsi come abusiva in quanto attributiva
di competenza, in relazione a tutte le controversie scaturenti dal contratto, al giudice nel cui foro si trova la sede del
professionista (
80
). Quanto affermato è attestato anche dalla situazione processuale della causa principale. Dal fascicolo di causa emerge che
il giudice del rinvio, ancor prima della fissazione dell’udienza, ha constatato che il domicilio del convenuto non si trovava
nel proprio circondario e che la ricorrente aveva presentato la propria istanza relativa all’ingiunzione di pagamento dinanzi
al giudice ubicato in prossimità della propria sede ai sensi delle condizioni generali. Tale richiamo alle condizioni contrattuali
ha fatto sorgere nel giudice del rinvio dubbi circa la clausola in questione.
113.
Tuttavia, anche nei casi che non concernono clausole attributive di competenza, ma obblighi contrattuali di carattere sostanziale,
ci si dovrebbe attendere che venga messa a disposizione del giudice nazionale quantomeno una copia del contratto, ovvero il
più importante elemento di prova delle pretese fatte valere. Se così fosse, sussisterebbero già di per sé quegli «elementi
di fatto e di diritto necessari» ad esaminare il carattere abusivo di una clausola contrattuale ai sensi della sentenza [OSCURATO:PERSONA].
Il giudice nazionale sarebbe così in grado di adempiere al proprio dovere di esaminare d’ufficio il carattere abusivo di una
clausola contrattuale. In molti casi, perciò, il giudice nazionale non dovrebbe incontrare particolari difficoltà di carattere
pratico. Ciò, tuttavia, non esclude che nella prassi possano esistere clausole delle quali è possibile accertare il carattere
abusivo solo in seguito ad una minuziosa indagine. Tale indagine però, come si è già avuto modo di rilevare, è possibile solo
se consentita dalle norme processuali nazionali, atteso che il diritto comunitario non prescrive un obbligo giuridico in tal
senso.
114.
I già menzionati principi di equivalenza e di effettività (
81
) non esigono che si riconosca un obbligo di indagine in capo al giudice nazionale. Per quanto concerne l’osservanza del principio
di equivalenza nel caso di specie, non sembra che il giudice nazionale, nell’ambito dei procedimenti che vertono esclusivamente
sul diritto nazionale, disponga di poteri maggiori rispetto a quelli di cui dispone nell’ambito dei procedimenti preordinati
a garantire la tutela dei diritti conferiti al cittadino dalla direttiva 93/13. Non è ravvisabile perciò una violazione del
principio di equivalenza. Del pari, non si vede in che modo l’esercizio dei diritti attribuiti dalla direttiva 93/13 sia reso,
da un punto di vista pratico, impossibile o eccessivamente difficoltoso. Proprio le considerazioni che precedono (
82
) dimostrano come il fatto che negli ordinamenti nazionali non sussista in capo all’autorità giudiziaria un dovere d’indagine
non impedisca inevitabilmente che il giudice nazionale, in sede di verifica ex officio della propria competenza o grazie alle
allegazioni di parte, prenda cognizione degli elementi di diritto e di fatti necessari per valutare il carattere abusivo di
una clausola contrattuale. Tale fatto, inoltre, non impedisce che il giudice nazionale, nel condurre il processo, possa, laddove
ciò sia necessario in punto di diritto e di fatto, discutere con le parti dei fatti e del rapporto dedotti in giudizio e possa
formulare domande (
83
). Qualora il diritto nazionale preveda in capo al giudice un siffatto obbligo, egli, nel condurre il processo, avrà il compito
di adoperarsi affinché le parti si possano pronunciare in tempo utile ed in modo esaustivo su tutti i fatti pertinenti, in
particolare integrando le insufficienti deduzioni circa i fatti allegati, individuando i mezzi di prova e ponendo richieste
pertinenti (
84
). Ciò considerato, si deve constatare che nell’assenza di un dovere di indagine in capo al giudice nazionale non è ravvisabile
alcuna violazione dei principi di equivalenza e di effettività.
115.
Il generale principio comunitario di effettività della tutela giurisdizionale postula che gli [OSCURATO:PERSONA] membri forniscano ai consumatori
mezzi giurisdizionali attraverso i quali poter far valere i diritti che il diritto comunitario garantisce loro. La possibilità
di far valere in giudizio i proprio diritti è di fondamentale importanza per i soggetti che ne sono titolari, visto che definisce
la portata pratica delle posizioni giuridiche loro spettanti. Da ciò, però, non deriva che il diritto comunitario postuli
l’abbandono del principio dispositivo e la sua sostituzione con il
principio inquisitorio
. Una tale esigenza oltrepasserebbe di gran lunga la finalità di effettività della tutela giurisdizionale e andrebbe pertanto
a violare il principio comunitario di proporzionalità (
85
). Il principio di effettività della tutela giurisdizionale postula semplicemente che gli [OSCURATO:PERSONA] membri adottino disposizioni
atte a tutelare adeguatamente il singolo dal rischio di perdere i diritti conferitigli dal diritto comunitario per aver ignorato
i necessari passaggi procedurali ed i termini di condotta processuale. [OSCURATO:PERSONA] membri possono discrezionalmente scegliere
il mezzo a tal fine. Mezzi adeguati e allo stesso tempo meno incisivi sull’autonomia processuale degli [OSCURATO:PERSONA] membri potrebbero,
ad esempio, considerarsi la facoltà e, per i procedimenti giudiziari ampi e complessi, il dovere di farsi assistere da un
avvocato (unitamente al patrocinio a spese dello Stato), il dovere del giudice di richiedere indicazioni o chiarimenti e di
porre domande nell’ambito del processo, così come il già menzionato dovere del giudice di organizzare il processo (
86
).
4. Conclusione
116.
La quarta questione pregiudiziale va perciò risolta affermando che la direttiva 93/13 va interpretata nel senso che il giudice
nazionale che ravvisi la possibile sussistenza di una clausola contrattuale abusiva non è obbligato ad effettuare, d’ufficio,
un’indagine volta ad accertare gli elementi di diritto e di fatto necessari a compiere tale valutazione laddove il diritto
processuale nazionale ammetta un siffatto esame solo su istanza delle parti e una siffatta istanza non sia stata avanzata
dalle parti stesse.
VII –
Conclusione
117.
Sulla base delle considerazioni sopra svolte propongo alla Corte di risolvere le questioni sottoposte dal Budapesti II. és
III. [OSCURATO:PERSONA] come segue:
1) Né nell’art. 23 dello [OSCURATO:PERSONA] né nelle altre disposizioni del diritto comunitario possono essere rinvenute prescrizioni normative
tali da ostare ad una disciplina processuale nazionale che obbliga i giudici nazionali ad inviare a scopo informativo anche
al Ministero di Giustizia il rinvio pregiudiziale nel momento in cui esso viene trasmesso alla Corte.
2) La Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, è competente anche ad interpretare la nozione di «clausola contrattuale abusiva» di cui
all’art. 3, n. 1, della direttiva del Consiglio 5 aprile 1993, 93/13/CEE, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati
con i consumatori, nonché le clausole elencate nell’allegato della medesima direttiva.
3) La domanda di pronuncia pregiudiziale con la quale si sollecita una siffatta interpretazione può vertere, nell’interesse di
un’applicazione uniforme in tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri del livello di tutela dei diritti dei consumatori garantito dalla direttiva
93/13, sulla questione relativa a quali siano gli aspetti che il giudice nazionale può o deve tenere in considerazione allorché
i criteri generali stabiliti dalla direttiva vadano applicati ad una specifica e singola clausola individuale.
4) La direttiva 93/13 va interpretata nel senso che il giudice nazionale che ravvisi la possibile sussistenza di una clausola
contrattuale abusiva non è obbligato ad effettuare, d’ufficio, un’indagine volta ad accertare gli elementi di diritto e di
fatto necessari a compiere tale valutazione, laddove il diritto processuale nazionale ammetta un siffatto esame solo su istanza
delle parti e una siffatta istanza non sia stata avanzata dalle parti stesse.
1
– Lingua originale: il tedesco.
2
– Il procedimento pregiudiziale è ora disciplinato, in conformità a quanto previsto nel Trattato di Lisbona che modifica
il Trattato sull’Unione europea e il Trattato che istituisce la Comunità europea, firmato a Lisbona il 13 dicembre 2007 (GU C 306,
pag. 1), dall’art. 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
3
– GU L 95, pag. 29.
4
– Sentenza 4 giugno 2009, causa C‑243/08, [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑4713).
5
– GU 2008, C 115, pag. 210.
6
– GU L 399, pag. 1.
7
– V. sentenza 16 dicembre 1981, causa 244/80, Foglia/Novello (Racc. pag. 3045, punto 14), ove la Corte ha stabilito che l’art. 234 CE
si fonda su una cooperazione che implica una ripartizione delle competenze fra il giudice nazionale e il giudice comunitario,
nell’interesse della corretta applicazione e dell’uniforme interpretazione del diritto comunitario nell’insieme degli [OSCURATO:PERSONA]
membri. In questo senso anche Everling, U.,
[OSCURATO:PERSONA] vor dem [OSCURATO:PERSONA] der [OSCURATO:PERSONA]
, [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] 1986, pag. 21, nonché [OSCURATO:PERSONA], B., «Art. 23 Satzung EuGH», in
[OSCURATO:PERSONA] zur Satzung und Verfahrensordnungen EuGH/EuG
, Monaco, 2008, punto 2, pag. 27.
8
– L’entrata in vigore del trattato modificativo non incide minimamente sulla valutazione giuridica della causa di specie.
Considerato che la domanda di pronuncia pregiudiziale è stata presentata prima del 1º dicembre 2009, nel prosieguo si dovrà
ricorrere alla vecchia numerazione risultante dal Trattato di Nizza.
9
– In questo senso [OSCURATO:PERSONA], K./Arts, A./Maselis, I.,
[OSCURATO:PERSONA] of the [OSCURATO:PERSONA]
, 2
a
ed., pag. 188, punto 6‑003, pag. 175, che sottolineano come gli allegati e i protocolli annessi ai Trattati abbiano gli stessi
effetti giuridici di questi ultimi.
10
– V. sentenza 8 settembre 2009, causa C‑42/07, [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑7633, punto 40), ove
la Corte ha stabilito che le informazioni che le devono essere fornite nell’ambito di una decisione di rinvio non servono
solo a consentire alla stessa di dare soluzioni utili, ma devono anche conferire ai governi degli [OSCURATO:PERSONA] membri, nonché alle
altre parti interessate, la possibilità di presentare osservazioni ai sensi dell’art. 23 dello [OSCURATO:PERSONA] della Corte.
11
– V. sentenza 3 settembre 2009, causa C‑2/08, [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑7501, punto 24). La Corte di giustizia
ha talora impiegato nella propria giurisprudenza l’espressione «principio di autonomia procedurale».
12
– V. sentenza 30 gennaio 1974, causa 127/73, BRT‑I (Racc. pag. 51, punti 7‑9).
13
– V. ordinanza 16 giugno 1970, causa 31/68, Chanel/Cepeha (Racc. pag. 404).
14
– V. sentenze 14 gennaio 1982, causa 65/81, Reina (Racc. pag. 33, punto 71); 20 ottobre 1993, causa C‑10/92, Balocchi (Racc. pag. I‑5105,
punto 16); 11 luglio 1996, causa C‑39/94, SFEI e a. (Racc. pag. I‑3547, punto 248), nonché 8 novembre 2001, causa C‑143/99,
Adria‑[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑8365, punto 19).
15
– V. sentenza [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] (cit. supra alla nota 10, punto 40), ove la Corte ha richiamato la
propria costante giurisprudenza, ai sensi della quale è necessario che il giudice nazionale definisca il contesto di fatto
e di diritto in cui si inseriscono le questioni sollevate o che spieghi almeno le ipotesi di fatto su cui tali questioni sono
fondate. D’altra parte, la decisione di rinvio deve indicare i motivi precisi che hanno indotto il giudice nazionale ad interrogarsi
sull’interpretazione del diritto comunitario e a ritenere necessaria la formulazione di questioni pregiudiziali alla Corte.
In tale contesto è indispensabile che il giudice nazionale fornisca un minimo di spiegazioni sui motivi della scelta delle
disposizioni comunitarie di cui chiede l’interpretazione e sul nesso che individua tra quelle disposizioni e la normativa
nazionale applicabile alla controversia di cui alla causa principale.
16
– V., in questo senso, sentenze 14 dicembre 1995, cause riunite C‑430/93 e C‑431/93, van Schijndel e van Veen (Racc. pag. I‑4705,
punto 17); 15 settembre 1998, cause riunite da C‑279/96 a C‑281/96, [OSCURATO:PERSONA] e a. (Racc. pag. I‑5025, punti 16 e 27);
1º dicembre 1998, causa C‑326/96, Levez (Racc. pag. I‑7835, punto 18); 16 maggio 2000, causa C‑78/98, Preston e a. (Racc. pag. I‑3201,
punto 31); 6 dicembre 2001, causa C‑472/99, [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑9687, punto 28); 9 dicembre 2003, causa C‑129/00,
[OSCURATO:PERSONA]/Italia (Racc. pag. I‑14637, punto 25); 19 settembre 2006, cause riunite C‑392/04 e C‑422/04, i-21 Germany e Arcor
(Racc. I‑8559, punto 57); 26 ottobre 2006, causa C‑168/05, [OSCURATO:PERSONA] (Racc. I‑10421, punto 24); 7 giugno 2007, cause riunite
da C‑222/05 a C‑225/05, van der Weerd e a. (Racc. pag. I‑4233, punto 28), nonché 6 ottobre 2009, causa C‑40/08, Asturcom (Racc. pag. I‑9579,
punto 38).
17
– In proposito si deve, infatti, considerare che il procedimento pregiudiziale, oltre ad essere oggettivamente preordinato
ad assicurare un’applicazione uniforme del diritto comunitario, è importante anche per la tutela giurisdizionale dei singoli.
Questo perché le persone fisiche e giuridiche, alle quali l’art. 230, n. 4, CE accorda solo in misura ridotta il potere di
impugnazione degli atti della Comunità, hanno la possibilità, quali parti di un procedimento giudiziario pendente in uno Stato
membro, di far valere dinanzi al giudice nazionale l’invalidità degli atti della Comunità che assumono significato ai fini
della decisione, ovvero hanno la possibilità di ottenere, attraverso il procedimento pregiudiziale, un’interpretazione del
diritto comunitario a loro più favorevole [v. al riguardo [OSCURATO:PERSONA], J., «Art. 234 EG», in
EU‑[OSCURATO:PERSONA]
, a cura di von [OSCURATO:PERSONA], 2
a
ed., [OSCURATO:PERSONA], 2009, punto 4, pag. 1810].
18
– Nella sentenza 12 luglio 1979, causa 244/78, [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. 2663, punto 5), la Corte ha affermato
che, sebbene l’art. 234 CE non permetta alla Corte stessa di valutare le ragioni della domanda di pronuncia pregiudiziale,
tuttavia la necessità di pervenire ad un’interpretazione utile del diritto comunitario può esigere che si definisca il contesto
giuridico nel quale deve collocarsi l’interpretazione richiesta. [OSCURATO:PERSONA], K./Arts, A./Maselis, I., op. cit. alla
nota 9, pag. 188, punti 6‑021, nulla impedisce alla Corte di basarsi sulla propria comprensione dei fatti del procedimento
principale e di alcuni aspetti della normativa nazionale per pervenire ad un’interpretazione utile delle disposizioni e dei
principi di diritto comunitario applicabili.
19
– V. il punto 55 della memoria del governo ungherese.
20
– In questo senso Kahl, W., «Art. 10», in
EUV/EGV‑[OSCURATO:PERSONA]
, a cura di von [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], 3
a
ed., Monaco, 2007, punto 47, pag. 450.
21
– V. sentenza 30 settembre 2003, causa C‑224/01, Köbler (Racc. pag. I‑10239).
22
– V. sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Italia (cit. alla nota 16, punti 33 e segg.) sebbene non riferita all’art. 10 CE.
23
– V. sentenza Köbler (cit. alla nota 21). Sull’ipotizzabilità di una procedura d’infrazione, così come di una responsabilità
dello Stato per violazione del diritto comunitario, v. [OSCURATO:PERSONA], K./Art, D./Maselis, I., cit. alla nota 9, punti 2‑053 e segg.,
pagg. 77 e segg.
24
– La Corte di giustizia ha ripetutamente affermato che il sistema introdotto dall’art. 234 CE per assicurare l’uniformità
dell’interpretazione del diritto comunitario negli [OSCURATO:PERSONA] membri istituisce una cooperazione diretta tra la Corte e i giudici
nazionali attraverso un procedimento estraneo ad ogni iniziativa delle parti (sentenze 12 febbraio 2008, causa C‑2/06, Kempter,
Racc. pag. I‑411, punto 41, nonché 16 dicembre 2008, causa C‑210/06, Cartesio, Racc. pag. I‑9641, punto 90). [OSCURATO:PERSONA] osserva
Everling, U., cit. alla nota 7, pag. 16, è del tutto evidente che le autorità e gli organi giurisdizionali dei vari [OSCURATO:PERSONA]
membri si pronuncerebbero in modo molto diverso, se non si provvedesse ad interpretare in modo uniforme il diritto comunitario.
Tale compito è rimesso alla Corte nell’ambito del procedimento pregiudiziale. La Corte ha sottolineato fin dall’inizio che
l’interpretazione e l’applicazione uniforme del diritto comunitario costituiscono principi generali dell’ordinamento comunitario
che non possono essere in alcun modo messi in discussione da una disposizione nazionale. La Corte ha in proposito richiamato
la sentenza Rheinmühlen.
25
– V. le conclusioni dell’avvocato generale [OSCURATO:PERSONA] presentate il 22 maggio 2008 nella causa C‑210/06, Cartesio (Racc. pag. I‑9641,
paragrafo 21). In senso analogo anche Classen, C. D.,
Europarecht
, a cura di von [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 76, pag. 204, secondo cui il diritto di adire la Corte in via pregiudiziale
non può essere limitato dalle norme processuali nazionali.
26
– V. sentenze 16 gennaio 1974, 166/73, Rheinmühlen (Racc. pag. 33, punti 2 e 3), nonché van Schijndel e van Veen, cit. alla
nota 16, punto 18.
27
– V. il paragrafo 71 delle presenti conclusioni.
28
– V. sentenze della Corte 15 giugno 2000, causa C‑13/99, TEAM/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑4671, punti 35 e segg.), nonché 9
settembre 1999, causa C‑64/98 P, Petrides (Racc. pag. I‑5187, punto 31). V. sentenza del Tribunale 29 giugno 1995, causa T‑36/91,
ICI/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. II‑1847, punto 93).
29
– In tal senso Sachs, B.,
[OSCURATO:PERSONA]‑Officio‑Prüfung durch die Gemeinschaftsgerichte
, Tubinga, 2008, pag. 208. La Corte di giustizia ha, per la prima volta, riconosciuto che i giudici dell’Unione sono vincolati
al rispetto del principio del giusto processo nella sentenza 17 dicembre 1998, causa C‑185/95 P, Baustahlgewebe/[OSCURATO:PERSONA]
(Racc. pag. I‑8417, punto 21).
30
– In tal senso anche Sachs, B., cit, alla nota 29. V. sentenza Petrides (cit. alla nota 28, punto 31).
31
– V. Koenig, C./Pechstein, M./Sander, C.,
EU‑/EG‑Prozessrecht
, 2
a
ed., Tubinga, 2002, punto 123, pag. 65.
32
– In tal senso anche Koenig, C./Pechstein, M./Sander, C., ibidem, pag. 65; [OSCURATO:PERSONA], B., «Art. 23 Satzung EuGH», cit. alla
nota 7, punto 2, pag. 27, nonché Everling, U., cit. alla nota 7, pag. 56. La Corte descrive il procedimento pregiudiziale,
nella propria giurisprudenza, come «procedimento non contenzioso» che ha il carattere di un incidente sollevato nel corso
di una vertenza pendente dinanzi al giudice nazionale, estraneo ad ogni iniziativa delle parti e nel quale queste ultime sono
solo invitate ad esporre il loro punto di vista entro i limiti stabiliti dallo stesso giudice nazionale [v. ordinanza del
presidente della Corte 24 ottobre 2001, causa C‑186/01, Dory (Racc. pag. I‑7823), e giurisprudenza ivi cit.]. Essa distingue
in tal modo il procedimento pregiudiziale dal «procedimento contenzioso» dinanzi al giudice del rinvio. In ragione dell’essenziale
diversità tra il procedimento contenzioso e il procedimento incidentale di cui all’art. 234 CE, essa nega, ad esempio, l’applicabilità
delle disposizioni che disciplinano il solo procedimento contenzioso.
33
– Che tale opinione sia condivisa anche dall’avvocato generale [OSCURATO:PERSONA] si evince a contrariis in tutta evidenza dalle conclusioni
che egli ha presentato il 28 novembre 2002 nelle cause riunite C‑20/01 e C‑28/01, [OSCURATO:PERSONA]/Germania (Racc. pag. I‑3609,
paragrafo 42). L’avvocato generale rileva che l’intervento non serve a far sì che l’interveniente presenti memorie o osservazioni
scritte o orali in qualità di amicus curiae, assistendo così il giudice comunitario, come invece avviene ai sensi dell’art. 20,
n. 2, dello [OSCURATO:PERSONA], e dell’art. 104, n. 4, del regolamento di procedura. Il riferimento all’art. 104, n. 4, del regolamento
di procedura induce a concludere che un soggetto che partecipi al procedimento presentando memorie o osservazioni agisca in
qualità di
amicus curiae
. In termini simili si esprime chiaramente anche Everling, U., (cit. alla nota 7), pag. 57, che segnala la funzione di assistenza
che la [OSCURATO:PERSONA] svolge nel procedimento dinanzi alla Corte. Egli fa inoltre notare come gli [OSCURATO:PERSONA] membri abbiano fatto
ricorso alla possibilità di formulare osservazioni soprattutto allorché il procedimento concerneva i loro concreti interessi,
ad esempio, la validità di norme nazionali o gli interessi dei loro cittadini, oppure, in via generale, la posizione degli
[OSCURATO:PERSONA] membri all’interno del sistema comunitario.
34
– [OSCURATO:PERSONA], B., «Art. 104b Verf EuGH», cit. alla nota 7, punto 9, pag. 245, il fatto di notificare immediatamente
un siffatto rinvio pregiudiziale dapprima ai soggetti interessati e solo successivamente agli altri soggetti menzionati dall’art. 23
dello [OSCURATO:PERSONA], e ciò ancor prima che la Corte abbia deciso se sottoporre la causa in esame al procedimento d’urgenza, risponde
ad un’esigenza d’urgenza. Tale esigenza riguarda anche la decisione circa la sottoponibilità della causa al procedimento d’urgenza.
35
– V., inter alia, sentenze 18 gennaio 1984, causa 327/82, Ekro (Racc. pag. 107, punto 11); 19 settembre 2000, causa C‑287/98,
Linster (Racc. pag. I‑6917, punto 43); 9 novembre 2000, causa C‑357/98, Yiadom (Racc. pag. I‑9265, punto 26); 6 febbraio 2003,
causa C‑245/00, SENA (Racc. pag. I‑1251, punto 23); 12 ottobre 2004, causa C‑55/02, [OSCURATO:PERSONA]/Portogallo (Racc. pag. I‑9387,
punto 45); 27 gennaio 2005, causa C‑188/03, Junk (Racc. pag. I‑885, punti 27‑30), nonché 7 dicembre 2006, C‑306/05, SGAE (Racc. pag. I‑11519,
punto 31).
36
– V. sentenze 7 maggio 2002, C‑478/99, [OSCURATO:PERSONA]/Svezia (Racc. pag. I‑4147, punto 17), nonché 1° aprile 2004, causa C‑237/02,
[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑3403, punto 20).
37
– In questo senso anche Pfeiffer, «Kommentierung zur Richtlinie 93/13, Vorbemerkungen, A5», in
[OSCURATO:PERSONA] der [OSCURATO:PERSONA]
, a cura di von Grabitz/Hilf, Vol. IV, punto 28, pag. 14, nonché Basedow, J., «[OSCURATO:PERSONA] und die Klauselrichtlinie
93/13: Der verweigerte Dialog», in
Festschrift für [OSCURATO:PERSONA] zum 65. Geburtstag
, 2008, pag. 58.
38
– Sentenza SENA (cit. alla nota 35).
39
– Nella causa SENA la Corte era stata chiamata ad interpretare la nozione di «equa remunerazione» di cui all’art. 8, n. 2,
della direttiva del Consiglio 19 novembre 1992, 92/100 CEE, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni
diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale (GU L 346, pag. 61). Nella sentenza la Corte ha
dapprima richiamato la giurisprudenza sopra ricordata relativa all’interpretazione autonoma delle nozioni di diritto comunitario
e ha quindi fatto notare come la direttiva 92/100 non definisse in alcun modo la nozione stessa. Al riguardo, la Corte ha
chiaramente ipotizzato che il legislatore abbia consapevolmente rinunciato a stabilire in modo dettagliato ed imperativo le
modalità di calcolo di tale remunerazione. Alla luce di ciò, la Corte ha espressamente riconosciuto agli [OSCURATO:PERSONA] membri il potere
di regolamentare nel dettaglio i caratteri di tale «equa remunerazione» attraverso la determinazione «nell’ambito del loro
territorio, [de]i criteri più pertinenti per assicurare entro i limiti imposti dal diritto comunitario, ed in particolare
dalla direttiva, l’osservanza di tale nozione comunitaria», e si è limitata ad invitare gli [OSCURATO:PERSONA] membri ad applicare, entro
il territorio comunitario, la nozione di «equa remunerazione» nel modo più uniforme possibile. Ciò che rileva sottolineare
è che la necessità che tale nozione venga concretizzata in base a criteri giuridici nazionali non ha impedito alla Corte di
giustizia di affermare che la nozione di «equa remunerazione» di cui all’art. 8, n. 2, della direttiva 92/100 va interpretata
ed attuata in maniera uniforme in tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri. La Corte, pertanto, anche nelle particolari circostanze che caratterizzavano
tale causa, ha potuto, in conclusione, affermare il carattere comunitario della nozione e la necessità di un’interpretazione
condotta in modo autonomo alla luce del diritto comunitario.
40
– Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 maggio 2001, 2001/29/CE, sull’armonizzazione di taluni aspetti del
diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione (GU L 167, pag. 10).
41
– V. il fondamento normativo di cui all’art. 95 CE, nonché, ad esempio, il primo, secondo, terzo e decimo ‘considerando’
della direttiva 93/13.
42
– In questo senso Röthel, A., «Missbrauchlichkeitskontrolle nach der Klauselrichtlinie: Aufgabenteilung im supranationalen
Konkretisierungskatalog», in
[OSCURATO:PERSONA] für [OSCURATO:PERSONA]
, 2005, pag. 422, che sottolinea come, nella dottrina giuridica, sia nettamente prevalente l’opinione secondo cui la Corte
ha il potere di pronunciarsi in ultima istanza anche laddove concretizzi le clausole generali e le nozioni normative che necessitano
d’integrazione. [OSCURATO:PERSONA] l’autrice la Corte, avendo il potere di operare la concretizzazione definitiva, avrebbe una prerogativa
in tale senso. A riprova di ciò l’autrice adduce la finalità del procedimento pregiudiziale e l’agognato obiettivo del ravvicinamento
delle legislazioni, che il diritto comunitario non potrebbe realizzare se si optasse per un’altra ricostruzione. Leible, S.,
cit. alla nota 44, pag. 426, sottolinea parimenti come, secondo l’opinione nettamente prevalente in dottrina, la nozione di
abusività di cui all’art. 3, n. 1, della direttiva 93/13 debba essere oggetto di un’interpretazione autonoma di diritto comunitario.
Sostenere una diversa tesi significherebbe disconoscere l’«effet utile» del diritto secondario e la funzione di ravvicinamento
delle legislazioni perseguita attraverso la direttiva. In senso analogo anche Müller‑Graff, P.C., «[OSCURATO:PERSONA]
in der [OSCURATO:PERSONA]», in
[OSCURATO:PERSONA] in der [OSCURATO:PERSONA]
, 2
a
ed., [OSCURATO:PERSONA] 1999, pagg. 56 e segg., secondo cui la Corte, nell’interpretare le linee guida di carattere privatistico,
assolve la funzione di un giudice civile. Durante la sua opera di ricostruzione la Corte, in linea generale, è chiamata ad
operare, nel quadro dello scopo perseguito dalla particolare disposizione della direttiva, una concretizzazione, e quindi
uno sviluppo, del diritto comunitario partendo da nozioni giuridiche indefinite e quindi bisognevoli di un’interpretazione.
L’autore cita, quale esempio, la nozione di abusività di cui all’art. 3, n. 1, della direttiva 93/13.
43
– Sentenza 27 giugno 2000, causa C‑240/98, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑4941; in prosieguo: la
«sentenza [OSCURATO:PERSONA]»).
44
– V. sentenze [OSCURATO:PERSONA] (cit. alla nota 43, punto 22). Si esprime chiaramente a favore di una competenza interpretativa
della Corte anche Leible, S., «Gerichtsstandsklauseln und EG‑Klauselrichtlinie», in
[OSCURATO:PERSONA] der [OSCURATO:PERSONA]
, 6/2001, pag. 425.
45
– V. sentenza [OSCURATO:PERSONA] (cit. alla nota 4, punto 42).
46
– V. sentenze 27 marzo 1963, cause riunite da 28/62 a 30/62, [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. 60), nonché 12 febbraio 1998, causa C‑366/96,
Cordelle (Racc. pag. I‑583, punto 9). In tal senso anche Craig, P./[OSCURATO:PERSONA], G.,
EU Law
, 4
a
ed., Oxford 2008, pag. 493, ad avviso dei quali l’art. 234 CE attribuirebbe sì alla Corte il potere di interpretare il trattato,
ma non le riconoscerebbe espressamente il potere di applicarlo alla causa principale. La delimitazione tra interpretazione
ed applicazione caratterizzerebbe la ripartizione di competenze tra la Corte e i giudici nazionali; la Corte interpreta il
trattato mentre questi ultimi applicano tale interpretazione al caso concreto. [OSCURATO:PERSONA], B., «Art. 234 EGV», in
[OSCURATO:PERSONA] zu EU‑und EG‑Vertrag
, a cura di H. Mayer, 12. fascicolo, V, 2003, punto 40, pag. 12, incomberebbe ai giudici nazionali l’applicazione di una norma
comunitaria ad una causa concreta. L’autore, tuttavia, ammette che non è sempre facile scindere l’applicazione dall’interpretazione
di una norma. In senso analogo anche Aubry, H./Poillot, E./Sauphanor‑Brouillard, N., «[OSCURATO:PERSONA] de la consommation»,
in
[OSCURATO:PERSONA]
, 13/2010, pag. 798, che ricordano come la competenza della Corte nell’ambito del procedimento di cui all’art. 267 TFUE ricomprenda
solo l’interpretazione e non l’applicazione, ma anche come, nella prassi, non sempre sia facile rispettare tale regola.
47
– Così anche Nassall, W., «[OSCURATO:PERSONA] der EU‑Richtlinie über missbräuchliche Klauseln in Verbraucherverträgen», in
Juristenzeitung
, 14/1995, pag. 690.
48
– V. le conclusioni da me presentate il 29 ottobre 2008, Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid (sentenza 3 giugno 2010,
causa C‑484/08, Racc. pag. I‑4785, paragrafo 69). In questo senso Schlosser, P., «Einleitung zum AGBG», in
J. von [OSCURATO:PERSONA] zum [OSCURATO:PERSONA]
, 13
a
ed., Berlino, 1998, punto 33, pag. 18, secondo il quale sono da escludersi i rinvii pregiudiziali volti a verificare se siano
abusive determinate clausole contenute in specifici tipi contrattuali. In senso analogo anche Whittaker, S., «Clauses abusives
et garanties des consommateurs: la proposition de directive relative aux droits des consommateurs et la portée de l’harmonisation
complète», in
[OSCURATO:PERSONA]
, 17/2009, pag. 1153, che richiama la giurisprudenza della Corte ed, in primo luogo, le sentenze [OSCURATO:PERSONA]
e [OSCURATO:PERSONA].
49
– [OSCURATO:PERSONA] (cit. alla nota 36).
50
– Röthel, A., cit. alla nota 42, pag. 424, rileva come la Corte, con la sentenza [OSCURATO:PERSONA], abbia compiuto
un’evidente inversione di rotta e parli ora di una ripartizione pragmatica di competenze tra sé e i giudici nazionali nell’ambito
della lotta all’utilizzo delle clausole abusive nei contratti con i consumatori. Pfeiffer, T., «Prüfung missbräuchlicher Klauseln
von Amts wegen (Gerichtsstand) – Günstigkeitsprinzip nach Wahl des Verbrauchers», in
[OSCURATO:PERSONA]
, 32/2009, pag. 2369, ritiene che la Corte, con la sentenza [OSCURATO:PERSONA], abbia voluto stabilizzare la propria
oscillante giurisprudenza circa la ripartizione di competenze tra sé e i giudici nazionali per quanto concerne il controllo
delle clausole. Aubry, H./Poillot, E./Sauphanor‑Brouillard, N., cit. alla nota 46, pag. 98, vedono nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] una conferma della sopra menzionata ripartizione di compiti in relazione all’interpretazione e all’applicazione
del diritto comunitario.
51
– [OSCURATO:PERSONA] (cit. alla nota 36).
52
– Ibidem, punto 25.
53
– Ibidem, punto 21.
54
– Fintanto che in Europa non vi sarà un diritto civile uniforme, l’interpretazione della Corte di giustizia circa la nozione
di abusività di cui all’art. 3, n. 1, della direttiva 93/13 in relazione ad una particolare clausola continuerà a dipendere
dalle indicazioni fornite dai giudici nazionali in merito ai profili di diritto nazionale della causa principale. Tuttavia,
sarebbe ipotizzabile in linea di principio che la Corte, al fine di risolvere utilmente le controversie civilistiche, ricorresse
altresì, in via sussidiaria, ai modelli codicistici – quale il [OSCURATO:PERSONA] of Reference (DCFR) ‑ elaborati da accademici
europei. V., in questo senso, [OSCURATO:PERSONA], J., «Die AGB-Kontrolle von Gerichtsstandsklauseln – zum [OSCURATO:PERSONA] des EuGH», in
[OSCURATO:PERSONA] für Wirtschaftsrecht
, 24/2009, pagg. 886 e segg., il quale sottolinea il progressivo sviluppo del diritto privato europeo e la formulazione di
regole comuni di diritto contrattuale europeo operati nel DCFR, ovvero in quel futuro quadro comune di riferimento che potrà
fornire alla Corte i criteri atti a rafforzare il controllo delle clausole abusive a livello europeo. Si esprime in termini
scettici, invece, Freitag, R., «Anmerkung zum [OSCURATO:PERSONA]», in
Entscheidungen zum Wirtschaftsrecht
, 2004, pag. 398, che ritiene parimenti ipotizzabile in linea di principio che la Corte possa, caso per caso, estrapolare
dall’
acquis communautaire
esistente in ambito civilistico e dagli ordinamenti giuridici degli [OSCURATO:PERSONA] membri un «common [OSCURATO:PERSONA] legal denominator» avente
carattere autonomamente comunitario. [OSCURATO:PERSONA] tale autore, atteso che la direttiva 93/13 riguarda ontologicamente il diritto
civile nel suo complesso, in tale modo la Corte sarebbe spinta a sostituirsi al legislatore e ciò risulterebbe problematico
sotto il profilo della ripartizione orizzontale delle competenze nella Comunità e sotto il profilo della certezza del diritto.
55
– Basedow, J., cit. alla nota 37, pag. 61, sottolinea correttamente come spesso si debba portare il discorso su considerazioni
di politica giudiziaria. L’autore sostiene che la Corte non possa prendere posizione sull’abusività della clausola in ogni
singolo caso. Essa, di contro, dovrebbe avere la possibilità di pronunciarsi indicando la via da seguire anche nell’interpretazione
dell’art. 3 della direttiva 93/13. [OSCURATO:PERSONA], J., cit. alla nota 54, pag. 886, l’abusività di una clausola può dipendere
da una pluralità di circostanze del caso di specie, la ponderazione delle quali, allo stato attuale del diritto privato europeo,
può essere rimessa, per ragioni di efficienza, ai giudici nazionali. Freitag, R., cit. alla nota 54, pag. 398, sottolinea
come la valutazione del carattere abusivo di clausole contrattuali predefinite possa essere compiuta solo sulla base di un
parametro giuridico. [OSCURATO:PERSONA] tale autore, fintanto che non vi sarà un’unitaria codificazione europea del diritto civile, tale
referente normativo sarà il singolo diritto nazionale, che risulta però sottratto alla capacità valutativa della Corte di
giustizia. Whittaker, S., cit. alla nota 48, pag. 1154, considera il giudice nazionale il più adeguato a stabilire il carattere
abusivo delle clausole, in quanto si trova nella posizione migliore per valutare il contesto nazionale in cui esse vengono
impiegate.
56
– In questo senso Bernadskaya, E., «L’office du juge et les clauses abusives: faculté ou obligation ?», in
[OSCURATO:PERSONA] droit d’affaires
, 42/2009, pag. 71, che sottolinea come la valutazione
in concreto
delle clausole contrattuali contenute nei contratti con i consumatori venga effettuata dai giudici nazionali sulla base delle
regole di diritto interno.
57
– [OSCURATO:PERSONA] (cit. alla nota 16, punti 22 e 23).
58
– Sentenza [OSCURATO:PERSONA] (cit. alla nota 4, punto 42).
59
– Ibidem, punto 43.
60
– La sentenza pregiudiziale della Corte di giustizia acquisisce autorità di giudicato formale e sostanziale e vincola il
giudice del rinvio, così come tutti i giudici nazionali investiti della causa principale (incluse ulteriori istanze). V. sentenza
24 giugno 1969, causa 29/68, Milchkontor (Racc. pag. 165, punto 3). In tal senso [OSCURATO:PERSONA], J., cit. alla nota 17, punto 63,
pag. 1826.
61
– In tal senso Röthel, A., cit. , pag. 427. [OSCURATO:PERSONA] l’autrice il diritto civile comunitario in fieri necessita, più di ogni
altro ambito giuridico, di comunicazione e cooperazione. Al riguardo, il procedimento pregiudiziale fornirebbe essenziali
garanzie circa il fatto che sia possibile configurare un ordinamento privatistico sovranazionale e continuare a governare
il processo di integrazione. L’autrice ravvisa nella sentenza pronunciata dalla Corte nella causa [OSCURATO:PERSONA]
un segnale nella giusta direzione. La ripartizione dei compiti tra la Corte e i giudici nazionali ivi delineata garantirebbe
il raggiungimento di risultati adeguati ed efficienti sotto il profilo dell’economia processuale, nonché suscettibili di elevata
accettazione.
62
– Sentenza [OSCURATO:PERSONA] (cit. alla nota 4).
63
– V. pag. 2 dell’ordinanza di rinvio 2 luglio 2009.
64
– [OSCURATO:PERSONA] (cit. alla nota 43, punti 28 e 29), così come sentenze 21 novembre 2002, causa C‑473/00, Cofidis
(Racc. pag. I‑10875, punti 32 e 33), nonché [OSCURATO:PERSONA] (cit. alla nota 16, punti 27 e 28).
65
– Sentenza [OSCURATO:PERSONA], cit. alla nota 4.
66
– Sentenza Cofidis, cit. alla nota 64.
67
– [OSCURATO:PERSONA], cit. alla nota 16.
68
– Sentenza [OSCURATO:PERSONA], cit. alla nota 4, punto 24.
69
– Ibidem, punto 33.
70
– In tal senso anche [OSCURATO:PERSONA], J., cit. alla nota 54, pag. 886. [OSCURATO:PERSONA], A./Nemessányi, Z., «[OSCURATO:PERSONA]
in der [OSCURATO:PERSONA] im Licht der Urteile des EuGH», in
[OSCURATO:PERSONA] für Europarecht, internationales [OSCURATO:PERSONA] & Rechtsvergleichung
, 2010, pag. 25, sottolineano come la Corte abbia in tal modo risolto la questione, fino a quel momento non chiarita, concernente
la possibilità che il giudice nazionale dichiari la clausola nulla anche laddove il consumatore previamente informato intenda
attenersi a detta clausola. Gli autori ritengono che la Corte abbia affermato la prevalenza del principio «pacta sunt servanda»
sulla «non vincolatività» delle clausole abusive, sebbene la sentenza [OSCURATO:PERSONA] affermi che le disposizioni della direttiva
hanno carattere di ordine pubblico.
71
– V. il paragrafo 65 delle presenti conclusioni.
72
– La Corte ha deciso che il potere del giudice di esaminare d’ufficio l’illiceità di una clausola costituisce un mezzo idoneo
al conseguimento tanto dell’obiettivo fissato dall’art. 6 della direttiva, che è quello di impedire che il consumatore sia
vincolato da una clausola abusiva, quanto dell’obiettivo dell’art. 7, dato che tale esame può avere un effetto dissuasivo
e, pertanto, contribuire a far cessare l’inserimento di clausole abusive nei contratti conclusi tra un professionista e i
consumatori (v. sentenze [OSCURATO:PERSONA], cit. alla nota 43, punto 28; Cofidis, cit. alla nota 64, punto 32, nonché [OSCURATO:PERSONA],
cit. alla nota 16, punto 27).
73
– Che il principio dell’autonomia procedurale degli [OSCURATO:PERSONA] membri non sia intoccabile e che le limitazioni possano essere
giustificate è attestato da [OSCURATO:PERSONA], J., cit. alla nota 54, pag. 885, ad avviso del quale il dovere di esaminare le clausole
attributive di competenze contenute nelle condizioni generali di contratto non costituisce un’illecita limitazione dell’autonomia
normativa processuale degli [OSCURATO:PERSONA] membri. [OSCURATO:PERSONA] precisato correttamente dall’autore, le competenze giusconsumeristiche dell’Unione
europea non si limitano agli aspetti sostanziali, ma possono concernere anche aspetti processuali. D’altra parte, come dimostrano
le cause [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], proprio le proroghe di competenza possono impedire che i diritti che i consumatori hanno sul
piano sostanziale vengano fatti valere. Che la direttiva 93/13 riguardi anche aspetti processuali è attestato dal punto 1,
lett. q), dell’allegato, ai sensi del quale potrebbe essere dichiarata abusiva la clausola atta ad ostacolare l’attuazione
dei diritti dei consumatori.
74
– Cit. alla nota 16, punto 53.
75
– Dal confronto delle varie versioni linguistiche si evince che la proposizione subordinata presuppone una sequenza cronologica
o un esame condizionato. Sebbene divergano leggermente, tutte le versioni indicano che l’abusività va esaminata solo
dopo
che si siano ottenuti gli elementi di diritto e di fatto necessari a tal fine. Danese: «
så snart
den råder over de oplysninger om de retlige eller faktiske omstændigheder, som denne prøvelse kræver»; tedesco: «
sobald
es über die hierzu erforderlichen rechtlichen und tatsächlichen Grundlagen verfügt»; francese: «
dès qu’
il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet»; inglese: «
where
it has available to it the legal and factual elements necessary for that task»; italiano: «
a partire dal momento in cui
dispone degli elementi di diritto e di fatto necessari a tal fine»; portoghese: «
desde que
disponha dos elementos de direito e de facto necessários para o efeito»; slovacco: «
če
razpolaga s potrebnimi dejanskimi in pravnimi elementi»; spagnolo: «
tan pronto como
disponga de los elementos de hecho y de Derecho necesarios para ello»; neerlandese: «
zodra
hij over de daartoe noodzakelijke gegevens, feitelijk en rechtens, beschikt»; ungherese: «
amennyiben
rendelkezésére állnak az e tekintetben szükséges ténybeli és jogi elemek».
76
– In tal senso anche Mayer, C., «[OSCURATO:PERSONA] in Verbraucherverträgen: Anmerkung zu EuGH,
[OSCURATO:PERSONA] vom [OSCURATO:DATA_NASCITA], C‑243/08 – [OSCURATO:PERSONA] GSM Zrt../[OSCURATO:PERSONA]», in
[OSCURATO:PERSONA] für Gemeinschaftsprivatrecht
, 2009, pag. 221. Da tale premessa sembra evidentemente muovere anche [OSCURATO:PERSONA], G., «La CJCE franchit une nouvelle étape
vers une réelle protection du consommateur», in
[OSCURATO:PERSONA]
, 34/2009, pag. 2314, quando scrive che la Corte di giustizia nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha posto in relazione il dovere del giudice
di esaminare d’ufficio il carattere abusivo di una clausola contrattuale alla condizione che egli disponga degli elementi
di diritto e di fatto a tal fine necessari. Pur con qualche ambiguità, questa sembra essere la tesi anche di Aubry, H./Poillot, E./Sauphanor‑Brouillard, N.,
cit. alla nota 46, pag. 798, che considerano la statuizione della Corte «logica sotto il profilo processuale».
77
– In tal senso anche [OSCURATO:PERSONA], A./Nemessányi, Z., cit. alla nota 70, pag. 25, che richiamano l’art. 164 del codice di procedura
civile ungherese.
78
– Cit. alla nota 16.
79
– In tal senso [OSCURATO:PERSONA], G., cit. alla nota 76, pag. 2314, che nel principio dispositivo caratterizzante il processo civile
ravvisa un limite agli obblighi di esame che incombono sul giudice nazionale.
80
– V. sentenza [OSCURATO:PERSONA] (cit. alla nota 43, punti da 21 a 24). In tale pronuncia la Corte ha precisato che una clausola
attributiva di competenza, inserita in un contratto concluso tra un consumatore ed un professionista senza essere stata oggetto
di negoziato individuale e volta ad attribuire la competenza esclusiva al giudice nel cui foro si trova la sede del professionista,
deve essere considerata abusiva ai sensi dell’art. 3 della direttiva se, in contrasto con il requisito della buona fede, determina
a danno del consumatore un significativo squilibrio tra i diritti e gli obblighi delle parti derivanti dal contratto. [OSCURATO:PERSONA]
la Corte, una siffatta clausola impone al consumatore l’obbligo di assoggettarsi alla competenza esclusiva di un giudice che
può essere lontano dal suo domicilio, il che può rendergli più difficoltosa la comparizione in giudizio. Nel caso di controversie
di valore limitato, le spese di comparizione del consumatore potrebbero risultare dissuasive e indurlo a rinunziare a qualsiasi
azione o difesa. Ad opinione della Corte siffatta clausola rientra pertanto nella categoria di quelle che hanno lo scopo o
l’effetto di sopprimere o limitare l’esercizio di azioni legali da parte del consumatore, categoria contemplata al punto 1,
lett. q), dell’allegato della direttiva. Al contrario, tale clausola consente al professionista di concentrare tutto il contenzioso
attinente alla sua attività professionale presso il giudice nel cui foro si trova la sede di tale attività, il che agevola
la sua comparizione in giudizio e, nel contempo, la rende meno onerosa. In senso conforme [OSCURATO:PERSONA], G., cit. alla nota 76,
pag. 2313. [OSCURATO:PERSONA], A./Nemessányi, Z., cit. alla nota 70, pag. 23, tale giurisprudenza per molti anni non ha trovato
conferma nella prassi applicativa ungherese. Di contro accadrebbe tuttora frequentemente che il professionista inserisca nelle
proprie condizioni generali di contratto una clausola con cui le parti pattuiscono la competenza esclusiva del giudice nel
cui foro ha sede il professionista o – come avviene più frequentemente – che è maggiormente prossimo alla sede dal punto di
vista territoriale.
81
– V. il paragrafo 67 delle presenti conclusioni.
82
– V. il paragrafo 112 delle presenti conclusioni.
83
– Herb, A.,
[OSCURATO:PERSONA] und nationaler Zivilprozess
, Tubinga, 2007, pag. 232, ritiene che il dovere di conduzione del processo sul piano sostanziale costituisca un mezzo con
il quale si tiene adeguatamente conto dell’interesse alla tutela giurisdizionale del consumatore.
84
– [OSCURATO:PERSONA], G., cit. alla nota 76, pag. 2315, correttamente rileva, il giudice civile attualmente non si può più
limitare «a svolgere il ruolo di un arbitro che conta i colpi sferrati, cedendo alle parti la signoria sul processo». Il giudice
civile avrebbe un ruolo attivo nel processo in quanto lo amministra e lo regola. In relazione alla disciplina di tutela dei
diritti dei consumatori il giudice dovrebbe rappresentare un contrappeso, il cui ruolo dovrebbe essere quello di far sì che
le regole vengano osservate. Ciò non significherebbe che il giudice sia tenuto a prendere le parti di un contendente, ma piuttosto
che egli dovrebbe mettersi al servizio della legge. La doppia funzione della disciplina di tutela dei diritti dei consumatori
si esplicherebbe nella protezione dei consumatori e nell’incentivazione di comportamenti di mercato etici. La duplice finalità
avrebbe leggermente modificato e arricchito il ruolo del giudice, che sarebbe tenuto a garantire che la legge venga rispettata
nel suo scopo e trovi effettiva applicazione.
85
– In tal senso Herb, A., cit. alla nota 83, pagg. 231 e segg.
86
– V. il paragrafo 114 delle presenti conclusioni.