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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 27851/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/11/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che, l'unico motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione di legge nonché vizio di motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di ricettazione nonché con riguardo alla mancata riqualificazione del fatto nel reato di incauto acquisto, è aspecifico.

La Corte di merito ha correttamente applicato il principio di diritto secondo cui la prova della provenienza delittuosa del bene ricettato e dell'elemento soggettivo può essere desunta dalla natura dei beni detenuti e dalle modalità di detenzione che consentano di escludere che l'imputato ne ignori la provenienza illecita nonché dall'omessa indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede (Sez. 2, n. 25439 del 21/04/2017, Sarr, Rv. 270179 - 01; da ultimo Sez. 2, n. 26881 del 25/05/2022, Difranco, non massimata); rilevato che i giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, che riprende le argomentazioni del giudice di primo grado come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, hanno indicato la pluralità di elementi idonei a dimostrare la sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 648 cod. pen. (vedi pag. 2 della sentenza impugnata).

Tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è coerente con l'insegnamento di questa Corte secondo cui ricorre il dolo di ricettazione nella forma eventuale quando l'agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l'ipotesi contravvenzionale dell'acquisto di cose di sospetta provenienza (Sez. 2, n. 25439 del 21/04/2017, Sarr, Rv. 270179 - 01, Sez. 2, n. 29702 del 4/5/2022, Memishaj, non massimata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammis P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/11/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che, l'unico motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione di legge nonché vizio di motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di ricettazione nonché con riguardo alla mancata riqualificazione del fatto nel reato di incauto acquisto, è aspecifico. La Corte di merito ha correttamente applicato il principio di diritto secondo cui la prova della provenienza delittuosa del bene ricettato e dell'elemento soggettivo può essere desunta dalla natura dei beni detenuti e dalle modalità di detenzione che consentano di escludere che l'imputato ne ignori la provenienza illecita nonché dall'omessa indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede (Sez. 2, n. 25439 del 21/04/2017, Sarr, Rv. 270179 - 01; da ultimo Sez. 2, n. 26881 del 25/05/2022, Difranco, non massimata); rilevato che i giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, che riprende le argomentazioni del giudice di primo grado come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, hanno indicato la pluralità di elementi idonei a dimostrare la sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 648 cod. pen. (vedi pag. 2 della sentenza impugnata). Tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è coerente con l'insegnamento di questa Corte secondo cui ricorre il dolo di ricettazione nella forma eventuale quando l'agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l'ipotesi contravvenzionale dell'acquisto di cose di sospetta provenienza (Sez. 2, n. 25439 del 21/04/2017, Sarr, Rv. 270179 - 01, Sez. 2, n. 29702 del 4/5/2022, Memishaj, non massimata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammis P.Q.M