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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 31 marzo 2026

Cassazione n. 07775/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ORDINANZA INTERLOCUTORIAsul ricorso iscritto al n. 13052/2024 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocatoMASSIMO MERLINI-controricorrente-avverso la SENTENZA della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA di II GRADOdel LAZIO n. 1486/2024 depositata il 01/03/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso gliavvisi di accertamento IMU e TASI 2014 n. 8166 e n. 7669 con cui RomaCapitale le contestava il mancato pagamento e l’infedele dichiarazione inNumero registro generale 13052/2024Numero sezionale 2708/2026Numero di raccolta generale 7775/2026Data pubblicazione 31/03/2026relazione alle unità immobiliari, ivi compiutamente indicate, in relazioneall’annualità 2014.2. [OSCURATO:PERSONA] di Roma con la sentenza n.3313/03/2022 depositata in data 21/03/2022 ha accolto parzialmente ilricorso relativamente all’IMU, richiesta per unità immobiliare in B/5, coneccezione cioè degli immobili adibiti a scuola paritaria.3.

Ambedue le parti hanno interposto appello: in via principalel’amministrazione, e in via incidentale l’ente religioso.4.

La Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio con sentenzan. 1486/14/2024 ha rigettato l’appello principale del Comune e accoltoquello incidentale dell’ente religioso, condannando [OSCURATO:PERSONA] alpagamento di spese di lite.

In particolare, è stato accertato che le retterichieste alle famiglie erano inferiori al costo medio per studente fissato dalMIUR e che erano previste numerose gratuità e agevolazioni, tali da rendereil contributo economico solo una quota minoritaria dei costi complessivi.

Èstato inoltre accolto l’appello incidentale dell’ente religioso, al quale erastata inizialmente negata l’esenzione per gli immobili in categoria B/1 e B/7.La Corte ha riconosciuto che tali immobili, destinati a convivenza religiosaed esercizio del culto, soddisfano sia il requisito soggettivo di ente noncommerciale sia quello oggettivo, in quanto utilizzati per finalità istituzionalicome la formazione del clero.5.

Avverso la suddetta sentenza di gravame [OSCURATO:PERSONA] haproposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui ha resistito concontroricorso l’ente contribuente.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsaapplicazione dell’art. 7 comma 1, del decreto legislativo n. 504/1992 incombinato disposto con l’art. 2697 c.c. e delle norme connesse e/ocorrelate, rilevante ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.Numero registro generale 13052/2024Numero sezionale 2708/2026Numero di raccolta generale 7775/2026Data pubblicazione 31/03/20261.1.

Si sostiene che l’esenzione IMU sia stata riconosciuta senza unaprova adeguata dello svolgimento dell’attività scolastica in forma noncommerciale.

In particolare, l’amministrazione contesta che il giudiced’appello abbia fondato la decisione su documenti generali (statuto, bilanci,rendicontazioni), senza accertare in concreto le modalità effettive disvolgimento dell’attività.

Evidenzia inoltre che il semplice fatto che la rettamedia sia inferiore al costo medio per studente fissato dal Ministero nondimostra automaticamente la natura non commerciale, poiché taleparametro serve solo a escludere l’esenzione se superato.[OSCURATO:PERSONA], per ottenere l’agevolazione è necessario chel’attività sia gratuita o svolta dietro un corrispettivo meramente simbolico,non collegato ai costi del servizio né finalizzato al pareggio di bilancio.

Ilgiudice di merito avrebbe omesso qualsiasi valutazione concreta su questoaspetto, limitandosi a considerazioni generiche basate su tabelleministeriali.2.

Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente contesta laviolazione e falsa applicazione dell’art. 2967 c.c. e degli artt. 115 e 116c.p.c., ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] denuncia la violazionedell’onere della prova e delle norme sulla valutazione delle prove,sostenendo che l’esenzione IMU sia stata riconosciuta senza unadimostrazione rigorosa dei presupposti di legge.2.1.

In particolare, il Comune afferma che l’ente religioso non avrebbefornito prove specifiche e concrete della natura non commerciale dell’attivitàscolastica, limitandosi a produrre documentazione generale come statuto ebilanci, ritenuta insufficiente.

Viene inoltre sottolineato che la presenza diperdite di esercizio non dimostra di per sé l’assenza di finalità commerciali:l’accertamento deve invece essere svolto in concreto, verificando lemodalità effettive di esercizio dell’attività e le finalità perseguite, e non sullabase di elementi astratti o meramente teorici.

Il giudice d’appello avrebbequindi mal governato le regole sull’onere della prova, riconoscendoNumero registro generale 13052/2024Numero sezionale 2708/2026Numero di raccolta generale 7775/2026Data pubblicazione 31/03/2026l’esenzione nonostante il mancato assolvimento degli obblighi probatori daparte del contribuente.3.

Con il terzo motivo di ricorso, si lamenta la violazione e falsaapplicazione dell’art. 7 comma 1, del decreto legislativo n. 504/1992 incombinato disposto con l’art. 2697 c.c. e delle norme connesse e/ocorrelate, rilevante ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.3.1.

L’Amministrazione contesta l’esenzione riconosciuta alle unità incategoria B/1 e B/7, ritenendo che tali categorie non attribuiscanoautomaticamente il beneficio fiscale.In particolare, si sostiene che la categoria B/7, riferita a cappelle eoratori non destinati al culto pubblico, non presenti i requisiti oggettivi perl’esenzione, mentre la categoria B/1, relativa a strutture per attività socialie assistenziali, è normalmente soggetta a imposizione salvo prova concretadi attività esente. [OSCURATO:PERSONA] critica inoltre la decisione della Corte dimerito per aver valorizzato la destinazione di fatto degli immobili,trascurando il dato catastale, che secondo la giurisprudenza di legittimitàdovrebbe avere rilievo decisivo.

Infine, il Comune ribadisce che, in presenzadi una classificazione catastale non esente, incombe sul contribuente l’oneredi impugnare il classamento o di dimostrare rigorosamente la destinazioneeffettiva dell’immobile.

In assenza di tale prova, il riconoscimentodell’esenzione sarebbe stato erroneo.4.

Ritiene il collegio di dover rinviare, per la trattazione in udienzapubblica, la presente controversia, stante la questione nomofilattica che sipone a seguito dell’intervento della legge di bilancio 2026 n. 199/25 - il cuiart. 1 c. 856 dispone:

856. L'articolo 1, comma 759, lettera g), dellalegge 27 dicembre 2019, n. 160, si interpreta, per gli effetti di cui all'articolo1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che le attivitàdidattiche, svolte negli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cuiall'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi,di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,Numero registro generale 13052/2024Numero sezionale 2708/2026Numero di raccolta generale 7775/2026Data pubblicazione 31/03/2026si intendono svolte con modalità non commerciali quando il lorocorrispettivo medio percepito è inferiore al costo medio per studente (CMS)pubblicato annualmente dal Ministero dell'istruzione e del merito nonché dalMinistero dell'università e della ricerca.

In ogni caso non si dà luogo alrimborso delle somme già versate - e i cui effetti e termini di applicazionedevono quindi essere verificati anche con riguardo alla presente fattispecie.

P.Q.MLa Corte dispone il rinvio per trattazione in udienza pubblica.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25/03/2026 .Il PresidenteGIACOMO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA INTERLOCUTORIAsul ricorso iscritto al n. 13052/2024 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocatoMASSIMO MERLINI-controricorrente-avverso la SENTENZA della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA di II GRADOdel LAZIO n. 1486/2024 depositata il 01/03/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso gliavvisi di accertamento IMU e TASI 2014 n. 8166 e n. 7669 con cui RomaCapitale le contestava il mancato pagamento e l’infedele dichiarazione inNumero registro generale 13052/2024Numero sezionale 2708/2026Numero di raccolta generale 7775/2026Data pubblicazione 31/03/2026relazione alle unità immobiliari, ivi compiutamente indicate, in relazioneall’annualità 2014.2. [OSCURATO:PERSONA] di Roma con la sentenza n.3313/03/2022 depositata in data 21/03/2022 ha accolto parzialmente ilricorso relativamente all’IMU, richiesta per unità immobiliare in B/5, coneccezione cioè degli immobili adibiti a scuola paritaria.3. Ambedue le parti hanno interposto appello: in via principalel’amministrazione, e in via incidentale l’ente religioso.4. La Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio con sentenzan. 1486/14/2024 ha rigettato l’appello principale del Comune e accoltoquello incidentale dell’ente religioso, condannando [OSCURATO:PERSONA] alpagamento di spese di lite. In particolare, è stato accertato che le retterichieste alle famiglie erano inferiori al costo medio per studente fissato dalMIUR e che erano previste numerose gratuità e agevolazioni, tali da rendereil contributo economico solo una quota minoritaria dei costi complessivi. Èstato inoltre accolto l’appello incidentale dell’ente religioso, al quale erastata inizialmente negata l’esenzione per gli immobili in categoria B/1 e B/7.La Corte ha riconosciuto che tali immobili, destinati a convivenza religiosaed esercizio del culto, soddisfano sia il requisito soggettivo di ente noncommerciale sia quello oggettivo, in quanto utilizzati per finalità istituzionalicome la formazione del clero.5. Avverso la suddetta sentenza di gravame [OSCURATO:PERSONA] haproposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui ha resistito concontroricorso l’ente contribuente.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsaapplicazione dell’art. 7 comma 1, del decreto legislativo n. 504/1992 incombinato disposto con l’art. 2697 c.c. e delle norme connesse e/ocorrelate, rilevante ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.Numero registro generale 13052/2024Numero sezionale 2708/2026Numero di raccolta generale 7775/2026Data pubblicazione 31/03/20261.1. Si sostiene che l’esenzione IMU sia stata riconosciuta senza unaprova adeguata dello svolgimento dell’attività scolastica in forma noncommerciale. In particolare, l’amministrazione contesta che il giudiced’appello abbia fondato la decisione su documenti generali (statuto, bilanci,rendicontazioni), senza accertare in concreto le modalità effettive disvolgimento dell’attività. Evidenzia inoltre che il semplice fatto che la rettamedia sia inferiore al costo medio per studente fissato dal Ministero nondimostra automaticamente la natura non commerciale, poiché taleparametro serve solo a escludere l’esenzione se superato.[OSCURATO:PERSONA], per ottenere l’agevolazione è necessario chel’attività sia gratuita o svolta dietro un corrispettivo meramente simbolico,non collegato ai costi del servizio né finalizzato al pareggio di bilancio. Ilgiudice di merito avrebbe omesso qualsiasi valutazione concreta su questoaspetto, limitandosi a considerazioni generiche basate su tabelleministeriali.2. Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente contesta laviolazione e falsa applicazione dell’art. 2967 c.c. e degli artt. 115 e 116c.p.c., ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] denuncia la violazionedell’onere della prova e delle norme sulla valutazione delle prove,sostenendo che l’esenzione IMU sia stata riconosciuta senza unadimostrazione rigorosa dei presupposti di legge.2.1. In particolare, il Comune afferma che l’ente religioso non avrebbefornito prove specifiche e concrete della natura non commerciale dell’attivitàscolastica, limitandosi a produrre documentazione generale come statuto ebilanci, ritenuta insufficiente. Viene inoltre sottolineato che la presenza diperdite di esercizio non dimostra di per sé l’assenza di finalità commerciali:l’accertamento deve invece essere svolto in concreto, verificando lemodalità effettive di esercizio dell’attività e le finalità perseguite, e non sullabase di elementi astratti o meramente teorici. Il giudice d’appello avrebbequindi mal governato le regole sull’onere della prova, riconoscendoNumero registro generale 13052/2024Numero sezionale 2708/2026Numero di raccolta generale 7775/2026Data pubblicazione 31/03/2026l’esenzione nonostante il mancato assolvimento degli obblighi probatori daparte del contribuente.3. Con il terzo motivo di ricorso, si lamenta la violazione e falsaapplicazione dell’art. 7 comma 1, del decreto legislativo n. 504/1992 incombinato disposto con l’art. 2697 c.c. e delle norme connesse e/ocorrelate, rilevante ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.3.1. L’Amministrazione contesta l’esenzione riconosciuta alle unità incategoria B/1 e B/7, ritenendo che tali categorie non attribuiscanoautomaticamente il beneficio fiscale.In particolare, si sostiene che la categoria B/7, riferita a cappelle eoratori non destinati al culto pubblico, non presenti i requisiti oggettivi perl’esenzione, mentre la categoria B/1, relativa a strutture per attività socialie assistenziali, è normalmente soggetta a imposizione salvo prova concretadi attività esente. [OSCURATO:PERSONA] critica inoltre la decisione della Corte dimerito per aver valorizzato la destinazione di fatto degli immobili,trascurando il dato catastale, che secondo la giurisprudenza di legittimitàdovrebbe avere rilievo decisivo. Infine, il Comune ribadisce che, in presenzadi una classificazione catastale non esente, incombe sul contribuente l’oneredi impugnare il classamento o di dimostrare rigorosamente la destinazioneeffettiva dell’immobile. In assenza di tale prova, il riconoscimentodell’esenzione sarebbe stato erroneo.4. Ritiene il collegio di dover rinviare, per la trattazione in udienzapubblica, la presente controversia, stante la questione nomofilattica che sipone a seguito dell’intervento della legge di bilancio 2026 n. 199/25 - il cuiart. 1 c. 856 dispone:   856. L'articolo 1, comma 759, lettera g), dellalegge 27 dicembre 2019, n. 160, si interpreta, per gli effetti di cui all'articolo1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che le attivitàdidattiche, svolte negli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cuiall'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi,di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,Numero registro generale 13052/2024Numero sezionale 2708/2026Numero di raccolta generale 7775/2026Data pubblicazione 31/03/2026si intendono svolte con modalità non commerciali quando il lorocorrispettivo medio percepito è inferiore al costo medio per studente (CMS)pubblicato annualmente dal Ministero dell'istruzione e del merito nonché dalMinistero dell'università e della ricerca. In ogni caso non si dà luogo alrimborso delle somme già versate   - e i cui effetti e termini di applicazionedevono quindi essere verificati anche con riguardo alla presente fattispecie. P.Q.MLa Corte dispone il rinvio per trattazione in udienza pubblica.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25/03/2026 .Il PresidenteGIACOMO [OSCURATO:PERSONA]