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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 giugno 2026

Cassazione n. 30525/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

'appello di Bolognadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello diBologna ha confermato la condanna alla pena di mesi sei di reclusionepronunciata dal Tribunale di Bologna il 3 giugno 2025 nei confronti diMounir Mokrane in relazione ai reati di cui agli artt. 13, comma 13, d.lgs.286 del 1998 e 4 l. 110 del 1975;Rilevato che con il ricorso si deduce la violazione di legge e il viziodi motivazione in ordine alla mancata applicazione dell’art. 131-bis cod.pen.;Rilevato che le doglianze circa l’applicazione 131 bis cod. pen.sono manifestamente infondate in quanto la Corte territoriale -con lospecifico riferimento alla circostanza che l’imputato aveva un permessodi soggiorno rilasciato dalla Repubblica Federale di Germania con lospecifico divieto di allontanarsi da tale Stato e alla totale implausibilitàdella giustificazione fornita, nonché, quanto alla violazione in materia diarmi, con l’indicazione specifica che al ricorrente era stato in passatocontestato il medesimo reato e che si trattava di un porto abusivo di duelame distinte (cfr. pagine 2 e 3 diffusamente su tali punti)- ha fattocorretto riferimento ai pacifici principi posti dalla giurisprudenza dilegittimità e ha fornito una risposta adeguata e coerente alla richiestagià formulata nel corso del giudizio;Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile poiché le censurein questo esposte, tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura,non sono consentite e sono comunque manifestamente infondate (Sez.6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062);Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato ilcontenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpanella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento dellasomma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delleammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 25/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
'appello di Bolognadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello diBologna ha confermato la condanna alla pena di mesi sei di reclusionepronunciata dal Tribunale di Bologna il 3 giugno 2025 nei confronti diMounir Mokrane in relazione ai reati di cui agli artt. 13, comma 13, d.lgs.286 del 1998 e 4 l. 110 del 1975;Rilevato che con il ricorso si deduce la violazione di legge e il viziodi motivazione in ordine alla mancata applicazione dell’art. 131-bis cod.pen.;Rilevato che le doglianze circa l’applicazione 131 bis cod. pen.sono manifestamente infondate in quanto la Corte territoriale -con lospecifico riferimento alla circostanza che l’imputato aveva un permessodi soggiorno rilasciato dalla Repubblica Federale di Germania con lospecifico divieto di allontanarsi da tale Stato e alla totale implausibilitàdella giustificazione fornita, nonché, quanto alla violazione in materia diarmi, con l’indicazione specifica che al ricorrente era stato in passatocontestato il medesimo reato e che si trattava di un porto abusivo di duelame distinte (cfr. pagine 2 e 3 diffusamente su tali punti)- ha fattocorretto riferimento ai pacifici principi posti dalla giurisprudenza dilegittimità e ha fornito una risposta adeguata e coerente alla richiestagià formulata nel corso del giudizio;Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile poiché le censurein questo esposte, tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura,non sono consentite e sono comunque manifestamente infondate (Sez.6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062);Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato ilcontenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpanella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento dellasomma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delleammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 25/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 30525/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris