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Corte costituzionalesentenza

Corte costituzionale n. 206/1972

ECLI:IT:COST:1972:206
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

: Nel giudizio civile in materia di lavoro vertente tra [OSCURATO:PERSONA] e la società Sud-Confex, il tribunale di Caltanissetta, con ordinanza 2 luglio 1970 (pervenuta a questa Corte il 18 febbraio 1971), premesso che nella specie, per quanto concerne la domanda relativa al salario, dovrebbe applicarsi a un determinato periodo del rapporto l'accordo collettivo integrativo 1 agosto 1960 per i dipendenti delle aziende commerciali della provincia di Caltanissetta, reso obbligatorio erga omnes con d.P.R. 2 gennaio 1962, n. 414, ha proposto, con riferimento all'art. 77, primo comma, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico di detto decreto, perché emanato in forza dell'art. 1 della legge 1 ottobre 1960, n. 1027, dichiarato illegittimo da questa Corte.

Nel presente giudizio le parti non si sono costituite e pertanto la causa è stata decisa in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87. : Con la sentenza 11 dicembre 1962, n. 106, ricordata nell'ordinanza, questa Corte dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 1 ottobre 1960, n. 1027, col quale era stato esteso il campo di applicazione della delega legislativa, contenuta nella legge 14 luglio 1959, n. 741, oltre la data di entrata in vigore di quest'ultima (3 ottobre 1959), e si era allargata l'efficacia di essa agli accordi e contratti collettivi stipulati dopo tale data, con una reiterazione della delega non consentita dall'art. 77 della Costituzione.

Per effetto della predetta sentenza vengono a essere colpiti da illegittimità costituzionale i decreti presidenziali emessi in base all'art. 1 della legge n. 1027 del 1960, dichiarato illegittimo.

Nel caso in esame, l'impugnato decreto del Presidente della Repubblica, che attribuì efficacia erga omnes a un accordo collettivo provinciale stipulato il 1 agosto 1960, fu emanato in forza dell'art. 1 della detta legge, e ne va pertanto dichiarata l'illegittimità.

P.Q.M.

per questi motivi

[OSCURATO:PERSONA]

dichiara la illegittimità costituzionale dell'articolo unico del d.P.R. 2 gennaio 1962, n. 414, recante "Norme sul trattamento economico e normativo dei dipendenti dalle imprese commerciali della provincia di Caltanissetta".

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1972. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]

- [OSCURATO:PERSONA].

[OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
: Nel giudizio civile in materia di lavoro vertente tra [OSCURATO:PERSONA] e la società Sud-Confex, il tribunale di Caltanissetta, con ordinanza 2 luglio 1970 (pervenuta a questa Corte il 18 febbraio 1971), premesso che nella specie, per quanto concerne la domanda relativa al salario, dovrebbe applicarsi a un determinato periodo del rapporto l'accordo collettivo integrativo 1 agosto 1960 per i dipendenti delle aziende commerciali della provincia di Caltanissetta, reso obbligatorio erga omnes con d.P.R. 2 gennaio 1962, n. 414, ha proposto, con riferimento all'art. 77, primo comma, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico di detto decreto, perché emanato in forza dell'art. 1 della legge 1 ottobre 1960, n. 1027, dichiarato illegittimo da questa Corte. Nel presente giudizio le parti non si sono costituite e pertanto la causa è stata decisa in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87. : Con la sentenza 11 dicembre 1962, n. 106, ricordata nell'ordinanza, questa Corte dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 1 ottobre 1960, n. 1027, col quale era stato esteso il campo di applicazione della delega legislativa, contenuta nella legge 14 luglio 1959, n. 741, oltre la data di entrata in vigore di quest'ultima (3 ottobre 1959), e si era allargata l'efficacia di essa agli accordi e contratti collettivi stipulati dopo tale data, con una reiterazione della delega non consentita dall'art. 77 della Costituzione. Per effetto della predetta sentenza vengono a essere colpiti da illegittimità costituzionale i decreti presidenziali emessi in base all'art. 1 della legge n. 1027 del 1960, dichiarato illegittimo. Nel caso in esame, l'impugnato decreto del Presidente della Repubblica, che attribuì efficacia erga omnes a un accordo collettivo provinciale stipulato il 1 agosto 1960, fu emanato in forza dell'art. 1 della detta legge, e ne va pertanto dichiarata l'illegittimità. P.Q.M. per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] dichiara la illegittimità costituzionale dell'articolo unico del d.P.R. 2 gennaio 1962, n. 414, recante "Norme sul trattamento economico e normativo dei dipendenti dalle imprese commerciali della provincia di Caltanissetta". Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1972. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere
Sentenza Corte costituzionale n. 206/1972 — Fons Iuris — Fons Iuris