CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 37060/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/11/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che i primi tre motivi del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che deducono il vizio di motivazione in relazione all'affermazione della penale responsabilità, sono inammissibili perché deducono censure in punto di fatto, peraltro riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di merito, la quale ribadito: 1) in relazione al capo A), che la falsità delle operazioni di cui alla fattura in contestazione è desumibile da una serie di elementi, che sono puntualmente indicati a p. 8 della sentenza impugnata; 2) in riferimento al capo B), che non trova applicazione l'art. 9 d.lgs. n. 74 del 2000, nel caso in cui, come nella specie, l'agente cumula in sé le qualità di emittente e di amministratore di fatto della società utilizzatrice della autofattura mendace, configurandosi in tal caso sia il delitto di cui all'art. 8 che quello di cui all'art. 2 del d.lgs. citato (cfr. Sez. 3, n. 2859 del 30/11/2022, dep. 2023, Dentice, Rv. 284067 - 01); 3) con riguardo al capo D), che l'imputato è risultato essere amministratore di fatto della società in questione, beneficiaria della fattura oggettivamente falsa e utilizzata nella propria dichiarazione fiscale, anche sotto la formale amministrazione di [OSCURATO:PERSONA], come provato dalla deposizione del commercialista e dagli esiti degli accertamenti bancari, da cui è emerso che l'[OSCURATO:PERSONA] esercitava la delega sui conti della società nel 2014 e nel 2015; considerato che il quarto motivo, che denuncia il vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile per genericità, perché, pur prescindendo dell'esistenza di un precedente penale, la Corte di merito non ha ravvisato alcun elemento valorizzabile a tale scopo - peraltro nemmeno indicato dal ricorrente -, in ciò facendo buon governo del principio, giusto il quale l'applicazione delle circostanze in esame non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590); stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 31 otto