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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 10039/2023

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a seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Venezia il 17 dicembre 2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Venezia, in parziale riforma di quella pronunciata dal Tribunale di Venezia in data 3 novembre 2020: - ha ridotto la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] ad anni 4, mesi 7, giorni 10 di reclusione, sostituendo la interdizione perpetua con la interdizione temporanea dai pubblici uffici, e confermato le ulteriori statuizioni della pronuncia di primo grado (esclusione della aggravante della transnazionalità, riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche); Marku è stato ritenuto responsabile dei reati di partecipazione ad un'associazione finalizzata al narcotraffico ex art. 74 d.P.R. cit., operante in Veneto, l'Olanda e l'Albania - con il ruolo di "gregario", addetto alla gestione del magazzino e delle scorte - nonché di plurime cessioni di sostanza stupefacente verosimilmente del tipo cocaina ex art. 73, comma 1, cit. (capi 29 e 36); [OSCURATO:PERSONA] del reato di cessione di stupefacenti, verosimilmente del tipo cocaina, come sopra diversamente qualificato (capo 8).

2. Ricorre l'imputato proponendo i motivi di seguito esposti nei limiti strettamente necessari alla motivazione, ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] (avv. [OSCURATO:PERSONA]) 2.1 Vizi di motivazione e inosservanza ed erronea applicazione di legge in relazione alla partecipazione di Marku al sodalizio criminoso ex art. 74 d.P.R. cit. [OSCURATO:PERSONA] risulta essere marginalmente coinvolto in pochi episodi di spaccio al dettaglio di sostanze stupefacenti, avendo intrattenuto rapporti finalizzati a tale attività di cessione con soli tre soggetti in complessive dieci occasioni, in un ristrettissimo arco temporale.

A fronte del riconoscimento, nelle conformi sentenze di merito, di un suo ruolo gregario rispetto a quello dei sodali, risulta contraddittoria l'attribuzione allo stesso di un'attività seriale di spaccio, connotata da "consistenza e sistematicità"; soprattutto, risultano poco coerenti con tale defilata attività il ritenuto inserimento del Marku nel "mercato degli stupefacenti veneziano" e l'attribuzione della gestione di un non meglio precisato magazzino.

Dalla informativa della Gdf del 13 maggio 2019 - integralmente recepita nei suoi contenuti dalle sentenze di merito - risulta che il ricorrente non ha precedenti penali, né di polizia nello specifico settore del narcotraffico; l'esistenza di stabili, continuativi e risalenti rapporti - dimostrativi dell'esistenza di un pactum sceleris - viene desunta da controlli di polizia anche molto risalenti nel tempo, in realtà di nessuna valenza significativa, perché relativi a soggetti legati allo stesso da rapporti di parentela.

Diversamente da quanto si legge in sentenza, il ricorrente: - non è intestatario di alcun immobile, essendo stato solo ospite del fratello [OSCURATO:PERSONA] in un appartamento che non risulta affatto a disposizione del sodalizio, né è mai stato adibito a magazzino delle sostanze stupefacenti; - ha la titolarità di due autovetture, ma di seconda mano e di modico valore, utilizzate occasionalmente dal fratello per attività di cessioni al dettaglio di sostanze stupefacenti; - non si è mai attivato per garantire assistenza legale ad alcuno dei sodali.

La figura del ricorrente emerge dalle captazioni solo nell'ambito delle ambientali, essendosi trovato a bordo del veicolo monitorato con il fratello Armando e il cugino [OSCURATO:PERSONA], senza mai intervenire nei colloqui aventi ad oggetto gli stupefacenti; le intercettazioni telefoniche in cui è coinvolto quale interlocutore riguardano, invece, episodi isolati di spaccio.

2.2. Vizi di motivazione, inosservanza ed erronea applicazione di legge in relazione all'art. 73 d.P.R. cit., "alla luce della informativa della GdF di Venezia del 13 maggio 2019 nonché delle sommarie informazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] in data 20 febbraio 2020 e da [OSCURATO:PERSONA] in data 7 maggio 2020".

La sentenza impugnata deduce la prova delle cessioni dalla fugacità di contatti con gli acquirenti e dall'uso nei colloqui telefonici di un linguaggio criptico, incompatibile con relazione amicali, nonché dal tenore di due intercettazioni ambientali, le quali evidenziano la intercambiabilità dei ruoli tra i fratelli Marku e le loro cointeressenze.

Di contro, dalle conversazioni captate, che si dipanano tra il 7 dicembre 2016 e il 3 agosto 2017, a fronte di una operatività del sodalizio temporalmente più estesa, non è dato evincere né l'oggetto, né le finalità degli incontri di volta in volta programmati dagli interlocutori, né al riguardo possono rilevare i disposti sequestri, dai quali il ricorrente non è stato attinto.

Ancora, la sentenza è silente sulle svolte attività di investigazione difensiva ex art. 391-bis cod. proc. pen. che hanno offerto una alternativa lettura di quelle conversazioni e delle ragioni degli appuntamenti.

4. Il Procuratore Generale ha concluso come in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. La pronuncia impugnata esibisce una motivazione assertiva, quando non illogica, nella ricostruzione della condotta di partecipazione di [OSCURATO:PERSONA].

Saldandosi con la pronuncia di primo grado, con cui forma un unitario corpo argomentativo, la sentenza riconosce l'esistenza di due articolazioni associative dedite al narcotraffico, facenti capo entrambe ad [OSCURATO:PERSONA], in posizione di vertice, talora in contatto tra loro, attive in Veneto negli anni 2016 e 2017 ed aventi canali di rifornimento esteri (in Olanda ed Albania).

Elementi sintomatici della esistenza dell'articolazione cui viene ascritto il ricorrente - operante in [OSCURATO:PERSONA] e nella provincia di Venezia - sono individuati dalla Corte di merito: - nella consistenza e sistematicità dell'attività di spaccio in favore dei pushers locali; - nelle dotazioni strumentali alla operatività del sodalizio, costituite da appartamenti nella disponibilità, da autovetture promiscuarnente utilizzate dai sodali, nonché da una pluralità di utenze, intestate a prestanomi o a soggetti inesistenti, destinate a contatti riservati e fugaci, connotati dall'uso di una terminologia criptica.

Venendo alla condotta di partecipazione del ricorrente, la pronuncia impugnata desume l'intraneità di lui dallo svolgimento di un'attività di spaccio, pur meno intensa di quella degli altri sodali, ma comunque connotata da serialità.

Sono valorizzati a tali fini: - la residenza del ricorrente in un alloggio costituente la base logistica dell'associazione; - l'intestazione a suo nome di due veicoli di valore elevato, messi a disposizione del fratello Armando, che li utilizzava in esclusiva, talora anche per spacciare; - la comunanza di obiettivi e di interessi con lo stesso fratello, resa palese da un colloquio oggetto di attività tecnica.

3. Ciò premesso, pur a fronte di specifiche doglianze difensive, la Corte di merito non ha spiegato le ragioni per le quali la condivisione dell'appartamento con il fratello [OSCURATO:PERSONA] - soggetto coinvolto a pieno titolo nella attività di narcotraffico - sia significativa di affectio societatis da parte del ricorrente, dato il vincolo di sangue esistente con il predetto; né è meglio chiarito in forza di quali elementi detto immobile costituisse la base logistica della associazione, o comunque una risorsa nella disponibilità del sodalizio criminale, atteso che, stando al tenore della contestazione, il c.d. magazzino, di cui il [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato il gestore, non risulta essere mai stato individuato.

E peraltro, se anche l'immobile condiviso dai fratelli fosse stato adibito a deposito delle sostanze stupefacenti, nulla è precisato in ordine ad un ruolo attivo del ricorrente nella detezione di quanto in esso contenuto.

Al riguardo, va ribadito che integra una situazione di mera connivenza, come tale non punibile, una condotta che sia meramente passiva, consistente nell'assistenza inerte, inidonea ad apportare un contributo causale alla realizzazione dell'illecito, di cui pur si conosca la sussistenza; lì dove ricorre il concorso nel reato nel caso in cui sia offerto un consapevole apporto - sia esso di natura morale o materiale - all'altrui condotta criminosa, anche in forme che agevolino o rafforzino il proposito del concorrente (Sez. 4, n. 34754 del 20/11/2020, Abbate, Rv. 280244; Sez. 3, n. 41055 del 22/09/2015, Rapushi, Rv. 265167; Sez. 3, n. 34985 del 16/7/2015, Caradonna ed altro, Rv. 264454; Sez. 4, n. 21441 del 10/04/2006, Rv. 234569; Sez. 6, n. 14606 del 18/02/2010, Rv. 247127).

Si tratta di un principio ribadito - tra le altre, dalla sentenza Rapushi, cit.- in relazione a fattispecie in cui il concorso era stato ipotizzato in ragione del rapporto di coabitazione dell'imputato con il detentore della droga, all'interno dell'immobile in cui la droga stessa era custodita; coabitazione che, al contrario, la linea esegetica di cui sono espressione i richiamati arresti ritiene non esaustiva ai fini dell'affermazione di responsabilità, in quanto, per un verso, non è ravvisabile a carico del convivente alcun obbligo giuridico di impedire l'evento, ai sensi dell'art. 40 cod. pen. e, per altro verso, il solo comportamento omissivo di mancata opposizione alla detenzione di droga in casa da parte di altri non costituisce segno univoco di partecipazione morale.

4. La sentenza non precisa neppure da quali elementi possa arguirsi che [OSCURATO:PERSONA] abbia consentito al fratello l'uso dei due veicoli con la consapevolezza che lo stesso se ne servisse per recarsi a vendere la droga.

Se è vero che - contrariamente a quanto dedotto dalla difesa - non vi è, in linea teorica, incompatibilità logica tra l'essere affiliati ad un gruppo criminale e l'operare con ruolo gregario rispetto a quello di altro sodale, tuttavia, non si comprende perché le condotte attribuite al ricorrente abbiano valenza sintomatica di un contributo consapevolmente arrecato alle attività di detenzione/spaccio poste in essere dal fratello.

Perché possa configurarsi il dolo di concorso, occorre, difatti, che la partecipazione all'altrui attività criminosa avvenga con volontà di adesione, che può manifestarsi anche in forme agevolative della detenzione, consistente nella consapevolezza di apportare un contributo causalmente idoneo alla condotta altrui già in atto, assicurando all'agente una certa sicurezza ovvero garantendo, anche implicitamente, una collaborazione in caso di bisogno, in modo da consolidare la consapevolezza nell'altro di poter contare su una propria attiva collaborazione (cfr., con riferimento al concorso del coniuge, Sez. 6, n. 9986 del 20/05/1998, Costantino, Rv. 211587).

Di tali principi in tema di dolo di concorso, anche sotto il profilo soggettivo, i Giudici di merito non hanno fatto coerente e logica applicazione, avendo valorizzato elementi inconsistenti, slegati, equivoci, che, come detto, non individuano un contributo consapevole del ricorrente alla condotta altrui.

5. Ancora, non è chiarito perché l'incompatibilità del valore commerciale dei detti veicoli (per vero solo assertivamente affermato, stante la loro risalente immatricolazione) con gli esigui redditi leciti da lavoro dipendente percepiti dal ricorrente sia un dato univocamente dimostrativo del coinvolgimento del medesimo proprio nelle attività di narcotraffic:o.

6. Sotto altro profilo, l'affermazione di responsabilità dell'imputato è del tutto priva di completezza in relazione alle doglianze formulate in sede di appello, pur dotate del requisito della decisività.

E' pretermessa ogni considerazione in ordine alla insussistenza di alcuni indici ritenuti dai Giudici di appello sintomatici di partecipazione, dedotta dalla difesa, ossia che: - il ricorrente non è utilizzatore di utenze telefoniche formalmente intestate a terzi o a soggetti inesistenti a scopo elusivo delle investigazioni; - egli non è partecipe di alcun colloquio telefonico di tenore criptico, ma risulta solo presente, e tuttavia non interveniente„ nei colloqui captati in ambientale quando era a bordo dell'autovettura con il fratello e/oo con [OSCURATO:PERSONA], al quale pure era legato da parentela.

7. Tautologica, e dunque nella sostanza meramente apparente, risulta poi la motivazione in ordine alla responsabilità per le singole condotte di cessione.

La sentenza impugnata si limita a ribadire la concludenza delle captazioni, il cui contenuto va letto nell'ambito della complessiva attività investigativa, in relazione ai rapporti con gli associati ed all'uso di un linguaggio criptico.

Sul punto è stata omessa ogni valutazione del contenuto degli esiti delle indagini difensive, quanto alle sommarie informazioni assunte dai cessionari [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali avrebbero chiarito la natura dei rapporti con l'imputato, di risalente conoscenza e, quanto al Cela, anche lavorativi, i luoghi di ritrovo e i motivi della frequentazione, fornendo una plausibile chiave interpretativa dei colloqui in cui esse parti concordavano di vedersi per un caffè.

Se è vero che tendenzialmente sono inammissibili, perché declinate in fatto, le censure rivolte al significato dei colloqui intercettati, è anche vero che qui vi è stata completa obliterazione di una fonte dimostrativa che ne avrebbe consentito la comprensione.

E in ogni caso, giova ribadire che, per indirizzo costante di questa Corte (Sez.

U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715), in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito; ma intanto essa si sottrae al sindacato di legittimità se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate.

Nella specie, il tenore asseritamente criptico dei colloqui troverebbe smentita nelle spiegazioni degli stessi interlocutori, ma anche sui detti temi, specificamente posti dalla difesa, la sentenza è silente.

8. Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone l'annullamento con rinvio alla Corte di merito, perché voglia emendare la pronuncia dalle manifeste aporie e dalle radicali lacune motivazionali sopra evidenziate.

P. Q .

M .

Annulla la sentenza impugnata nei confron

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Venezia il 17 dicembre 2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Venezia, in parziale riforma di quella pronunciata dal Tribunale di Venezia in data 3 novembre 2020: - ha ridotto la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] ad anni 4, mesi 7, giorni 10 di reclusione, sostituendo la interdizione perpetua con la interdizione temporanea dai pubblici uffici, e confermato le ulteriori statuizioni della pronuncia di primo grado (esclusione della aggravante della transnazionalità, riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche); Marku è stato ritenuto responsabile dei reati di partecipazione ad un'associazione finalizzata al narcotraffico ex art. 74 d.P.R. cit., operante in Veneto, l'Olanda e l'Albania - con il ruolo di "gregario", addetto alla gestione del magazzino e delle scorte - nonché di plurime cessioni di sostanza stupefacente verosimilmente del tipo cocaina ex art. 73, comma 1, cit. (capi 29 e 36); [OSCURATO:PERSONA] del reato di cessione di stupefacenti, verosimilmente del tipo cocaina, come sopra diversamente qualificato (capo 8). 2. Ricorre l'imputato proponendo i motivi di seguito esposti nei limiti strettamente necessari alla motivazione, ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] (avv. [OSCURATO:PERSONA]) 2.1 Vizi di motivazione e inosservanza ed erronea applicazione di legge in relazione alla partecipazione di Marku al sodalizio criminoso ex art. 74 d.P.R. cit. [OSCURATO:PERSONA] risulta essere marginalmente coinvolto in pochi episodi di spaccio al dettaglio di sostanze stupefacenti, avendo intrattenuto rapporti finalizzati a tale attività di cessione con soli tre soggetti in complessive dieci occasioni, in un ristrettissimo arco temporale. A fronte del riconoscimento, nelle conformi sentenze di merito, di un suo ruolo gregario rispetto a quello dei sodali, risulta contraddittoria l'attribuzione allo stesso di un'attività seriale di spaccio, connotata da "consistenza e sistematicità"; soprattutto, risultano poco coerenti con tale defilata attività il ritenuto inserimento del Marku nel "mercato degli stupefacenti veneziano" e l'attribuzione della gestione di un non meglio precisato magazzino. Dalla informativa della Gdf del 13 maggio 2019 - integralmente recepita nei suoi contenuti dalle sentenze di merito - risulta che il ricorrente non ha precedenti penali, né di polizia nello specifico settore del narcotraffico; l'esistenza di stabili, continuativi e risalenti rapporti - dimostrativi dell'esistenza di un pactum sceleris - viene desunta da controlli di polizia anche molto risalenti nel tempo, in realtà di nessuna valenza significativa, perché relativi a soggetti legati allo stesso da rapporti di parentela. Diversamente da quanto si legge in sentenza, il ricorrente: - non è intestatario di alcun immobile, essendo stato solo ospite del fratello [OSCURATO:PERSONA] in un appartamento che non risulta affatto a disposizione del sodalizio, né è mai stato adibito a magazzino delle sostanze stupefacenti; - ha la titolarità di due autovetture, ma di seconda mano e di modico valore, utilizzate occasionalmente dal fratello per attività di cessioni al dettaglio di sostanze stupefacenti; - non si è mai attivato per garantire assistenza legale ad alcuno dei sodali. La figura del ricorrente emerge dalle captazioni solo nell'ambito delle ambientali, essendosi trovato a bordo del veicolo monitorato con il fratello Armando e il cugino [OSCURATO:PERSONA], senza mai intervenire nei colloqui aventi ad oggetto gli stupefacenti; le intercettazioni telefoniche in cui è coinvolto quale interlocutore riguardano, invece, episodi isolati di spaccio. 2.2. Vizi di motivazione, inosservanza ed erronea applicazione di legge in relazione all'art. 73 d.P.R. cit., "alla luce della informativa della GdF di Venezia del 13 maggio 2019 nonché delle sommarie informazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] in data 20 febbraio 2020 e da [OSCURATO:PERSONA] in data 7 maggio 2020". La sentenza impugnata deduce la prova delle cessioni dalla fugacità di contatti con gli acquirenti e dall'uso nei colloqui telefonici di un linguaggio criptico, incompatibile con relazione amicali, nonché dal tenore di due intercettazioni ambientali, le quali evidenziano la intercambiabilità dei ruoli tra i fratelli Marku e le loro cointeressenze. Di contro, dalle conversazioni captate, che si dipanano tra il 7 dicembre 2016 e il 3 agosto 2017, a fronte di una operatività del sodalizio temporalmente più estesa, non è dato evincere né l'oggetto, né le finalità degli incontri di volta in volta programmati dagli interlocutori, né al riguardo possono rilevare i disposti sequestri, dai quali il ricorrente non è stato attinto. Ancora, la sentenza è silente sulle svolte attività di investigazione difensiva ex art. 391-bis cod. proc. pen. che hanno offerto una alternativa lettura di quelle conversazioni e delle ragioni degli appuntamenti. 4. Il Procuratore Generale ha concluso come in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. La pronuncia impugnata esibisce una motivazione assertiva, quando non illogica, nella ricostruzione della condotta di partecipazione di [OSCURATO:PERSONA]. Saldandosi con la pronuncia di primo grado, con cui forma un unitario corpo argomentativo, la sentenza riconosce l'esistenza di due articolazioni associative dedite al narcotraffico, facenti capo entrambe ad [OSCURATO:PERSONA], in posizione di vertice, talora in contatto tra loro, attive in Veneto negli anni 2016 e 2017 ed aventi canali di rifornimento esteri (in Olanda ed Albania). Elementi sintomatici della esistenza dell'articolazione cui viene ascritto il ricorrente - operante in [OSCURATO:PERSONA] e nella provincia di Venezia - sono individuati dalla Corte di merito: - nella consistenza e sistematicità dell'attività di spaccio in favore dei pushers locali; - nelle dotazioni strumentali alla operatività del sodalizio, costituite da appartamenti nella disponibilità, da autovetture promiscuarnente utilizzate dai sodali, nonché da una pluralità di utenze, intestate a prestanomi o a soggetti inesistenti, destinate a contatti riservati e fugaci, connotati dall'uso di una terminologia criptica. Venendo alla condotta di partecipazione del ricorrente, la pronuncia impugnata desume l'intraneità di lui dallo svolgimento di un'attività di spaccio, pur meno intensa di quella degli altri sodali, ma comunque connotata da serialità. Sono valorizzati a tali fini: - la residenza del ricorrente in un alloggio costituente la base logistica dell'associazione; - l'intestazione a suo nome di due veicoli di valore elevato, messi a disposizione del fratello Armando, che li utilizzava in esclusiva, talora anche per spacciare; - la comunanza di obiettivi e di interessi con lo stesso fratello, resa palese da un colloquio oggetto di attività tecnica. 3. Ciò premesso, pur a fronte di specifiche doglianze difensive, la Corte di merito non ha spiegato le ragioni per le quali la condivisione dell'appartamento con il fratello [OSCURATO:PERSONA] - soggetto coinvolto a pieno titolo nella attività di narcotraffico - sia significativa di affectio societatis da parte del ricorrente, dato il vincolo di sangue esistente con il predetto; né è meglio chiarito in forza di quali elementi detto immobile costituisse la base logistica della associazione, o comunque una risorsa nella disponibilità del sodalizio criminale, atteso che, stando al tenore della contestazione, il c.d. magazzino, di cui il [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato il gestore, non risulta essere mai stato individuato. E peraltro, se anche l'immobile condiviso dai fratelli fosse stato adibito a deposito delle sostanze stupefacenti, nulla è precisato in ordine ad un ruolo attivo del ricorrente nella detezione di quanto in esso contenuto. Al riguardo, va ribadito che integra una situazione di mera connivenza, come tale non punibile, una condotta che sia meramente passiva, consistente nell'assistenza inerte, inidonea ad apportare un contributo causale alla realizzazione dell'illecito, di cui pur si conosca la sussistenza; lì dove ricorre il concorso nel reato nel caso in cui sia offerto un consapevole apporto - sia esso di natura morale o materiale - all'altrui condotta criminosa, anche in forme che agevolino o rafforzino il proposito del concorrente (Sez. 4, n. 34754 del 20/11/2020, Abbate, Rv. 280244; Sez. 3, n. 41055 del 22/09/2015, Rapushi, Rv. 265167; Sez. 3, n. 34985 del 16/7/2015, Caradonna ed altro, Rv. 264454; Sez. 4, n. 21441 del 10/04/2006, Rv. 234569; Sez. 6, n. 14606 del 18/02/2010, Rv. 247127). Si tratta di un principio ribadito - tra le altre, dalla sentenza Rapushi, cit.- in relazione a fattispecie in cui il concorso era stato ipotizzato in ragione del rapporto di coabitazione dell'imputato con il detentore della droga, all'interno dell'immobile in cui la droga stessa era custodita; coabitazione che, al contrario, la linea esegetica di cui sono espressione i richiamati arresti ritiene non esaustiva ai fini dell'affermazione di responsabilità, in quanto, per un verso, non è ravvisabile a carico del convivente alcun obbligo giuridico di impedire l'evento, ai sensi dell'art. 40 cod. pen. e, per altro verso, il solo comportamento omissivo di mancata opposizione alla detenzione di droga in casa da parte di altri non costituisce segno univoco di partecipazione morale. 4. La sentenza non precisa neppure da quali elementi possa arguirsi che [OSCURATO:PERSONA] abbia consentito al fratello l'uso dei due veicoli con la consapevolezza che lo stesso se ne servisse per recarsi a vendere la droga. Se è vero che - contrariamente a quanto dedotto dalla difesa - non vi è, in linea teorica, incompatibilità logica tra l'essere affiliati ad un gruppo criminale e l'operare con ruolo gregario rispetto a quello di altro sodale, tuttavia, non si comprende perché le condotte attribuite al ricorrente abbiano valenza sintomatica di un contributo consapevolmente arrecato alle attività di detenzione/spaccio poste in essere dal fratello. Perché possa configurarsi il dolo di concorso, occorre, difatti, che la partecipazione all'altrui attività criminosa avvenga con volontà di adesione, che può manifestarsi anche in forme agevolative della detenzione, consistente nella consapevolezza di apportare un contributo causalmente idoneo alla condotta altrui già in atto, assicurando all'agente una certa sicurezza ovvero garantendo, anche implicitamente, una collaborazione in caso di bisogno, in modo da consolidare la consapevolezza nell'altro di poter contare su una propria attiva collaborazione (cfr., con riferimento al concorso del coniuge, Sez. 6, n. 9986 del 20/05/1998, Costantino, Rv. 211587). Di tali principi in tema di dolo di concorso, anche sotto il profilo soggettivo, i Giudici di merito non hanno fatto coerente e logica applicazione, avendo valorizzato elementi inconsistenti, slegati, equivoci, che, come detto, non individuano un contributo consapevole del ricorrente alla condotta altrui. 5. Ancora, non è chiarito perché l'incompatibilità del valore commerciale dei detti veicoli (per vero solo assertivamente affermato, stante la loro risalente immatricolazione) con gli esigui redditi leciti da lavoro dipendente percepiti dal ricorrente sia un dato univocamente dimostrativo del coinvolgimento del medesimo proprio nelle attività di narcotraffic:o. 6. Sotto altro profilo, l'affermazione di responsabilità dell'imputato è del tutto priva di completezza in relazione alle doglianze formulate in sede di appello, pur dotate del requisito della decisività. E' pretermessa ogni considerazione in ordine alla insussistenza di alcuni indici ritenuti dai Giudici di appello sintomatici di partecipazione, dedotta dalla difesa, ossia che: - il ricorrente non è utilizzatore di utenze telefoniche formalmente intestate a terzi o a soggetti inesistenti a scopo elusivo delle investigazioni; - egli non è partecipe di alcun colloquio telefonico di tenore criptico, ma risulta solo presente, e tuttavia non interveniente„ nei colloqui captati in ambientale quando era a bordo dell'autovettura con il fratello e/oo con [OSCURATO:PERSONA], al quale pure era legato da parentela. 7. Tautologica, e dunque nella sostanza meramente apparente, risulta poi la motivazione in ordine alla responsabilità per le singole condotte di cessione. La sentenza impugnata si limita a ribadire la concludenza delle captazioni, il cui contenuto va letto nell'ambito della complessiva attività investigativa, in relazione ai rapporti con gli associati ed all'uso di un linguaggio criptico. Sul punto è stata omessa ogni valutazione del contenuto degli esiti delle indagini difensive, quanto alle sommarie informazioni assunte dai cessionari [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali avrebbero chiarito la natura dei rapporti con l'imputato, di risalente conoscenza e, quanto al Cela, anche lavorativi, i luoghi di ritrovo e i motivi della frequentazione, fornendo una plausibile chiave interpretativa dei colloqui in cui esse parti concordavano di vedersi per un caffè. Se è vero che tendenzialmente sono inammissibili, perché declinate in fatto, le censure rivolte al significato dei colloqui intercettati, è anche vero che qui vi è stata completa obliterazione di una fonte dimostrativa che ne avrebbe consentito la comprensione. E in ogni caso, giova ribadire che, per indirizzo costante di questa Corte (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715), in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito; ma intanto essa si sottrae al sindacato di legittimità se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate. Nella specie, il tenore asseritamente criptico dei colloqui troverebbe smentita nelle spiegazioni degli stessi interlocutori, ma anche sui detti temi, specificamente posti dalla difesa, la sentenza è silente. 8. Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone l'annullamento con rinvio alla Corte di merito, perché voglia emendare la pronuncia dalle manifeste aporie e dalle radicali lacune motivazionali sopra evidenziate. P. Q . M . Annulla la sentenza impugnata nei confron
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